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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/09/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 23/09/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3565/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in VIA PADRE C.F._1
BERNARDINO, 47 98060 98060 UCRIA ITALIA presso lo studio dell'Avv.
MARZULLO LETIZIA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MARRAS MARIA CHIARA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 07.04.2022 per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile, al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento oltre la condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3, comma 1° e 3° della L. 104/1992; che, in data 23.06.2022, a seguito di visita medica, la competente Commissione la riconosceva: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) medio grave 67%-99%. Data decorrenza: 07.04.2022” senza diritto all'indennità di accompagnamento e “PORTATORE DI DELL'ART. 3, Controparte_2
COMMA 1, L. 5.2.1992, N. 104, senza connotazione di gravità”; che pertanto aveva depositato in data 20/12/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott. , aveva confermato il parere reso dalla Persona_1
Commissione medica . CP_1
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio all'indennità di accompagnamento, oltre il riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge
104/92, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento del CP_1
beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 22/02/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
2 Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento nonché i benefici della legge 104/92 (giudizio iscritto al n. 4502/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, non riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento e le condizioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della L 104\92; confermava invece la sussistenza delle condizioni previste dal comma 3 dell'art. 3 della L 104\92.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio all'indennità di accompagnamento, oltre al riconoscimento della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo che “Sulla base di tali considerazioni concludo pertanto dichiarando che , oggi di anni Parte_1
79, per causa ed effetto delle menomazioni che La affliggono, in atto:
, in stato di impossibilità di deambulare e\o di a svolgere i compiti e CP_3 le funzioni proprie dell'età autonomamente,
, in condizioni di gravità tali da rendere necessario l'intervento CP_3
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione previsto dall'art 3, comma 3, della L 104\92; col che si confermano i pareri espressi sia dal CML che in occasione di CP_1
ATP.”
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
3 Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
CP_ depositato in data 21/11/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto in condizione di disabilità ai sensi Parte_1 dell'art 3, comma 1, della L 104\92;
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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