Art. 1.
La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall' art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' aumentata di L. 500.000.000.
La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall' art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' aumentata di L. 500.000.000.