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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9223/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN AT Presidente
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.7.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. Codice Fiscale 1 residente in [...], Garbagnate Milanese (MI), con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2
Nato a Milano il 21/09/1986 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], Garbagnate Milanese (MI), con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 21.9.2019 in Garbagnate Milanese atto registrato al N. 18 P. 2 S. A anno 2019 In separazione dei beni.
con i seguenti figli gemelli: Per 1 e Per 2 , nati il giorno 17 ottobre 2017 in Garbagnate Milanese (MI)
Entrambi cittadini italiani FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a condurre la loro vita nel reciproco rispetto l'uno dell'altro.
2) La casa coniugale - intestata ad entrambi i ricorrenti - resterà assegnata alla signora Parte 1
[...]
3) L'affidamento dei figli Per_1 e Per 2 , resterà condiviso con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, ove manterranno la residenza.
4) Il padre manterrà entrambi i figli mediante versamento di assegno di mantenimento pari all'importo di euro 200,00 (duecento/00) (euro 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi e da versarsi in via indiretta alla madre, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'omologa di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
-5) Le spese extra assegno spese straordinarie relative ai figli, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo le “Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano che si riportano di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Il sig. Controparte_2 e la sig.ra
,si faranno carico ciascuno nella misura Parte 1 del 50%, del pagamento del mutuo acceso presso la Banca We Bank sulla casa coniugale finanziamento n. 5904874. Parte 1 nella misura del 100%.7) L'assegno unico sarà percepito dalla signora
8) L'unico conto corrente acceso presso la Banca We Bank n. 57935, ove confluiscono le risorse economiche dei ricorrenti volte esclusivamente al pagamento del mutuo, resterà acceso e non vi saranno chiusure o divisioni fintanto che il mutuo non sarà coperto per l'intero e/o saldato.
9) Il padre si farà carico integralmente delle cure e/o terapie, per entrambi i figli, relative al percorso logopedico e alle cure, già in atto, prestate dalla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, da cui si renderà necessario sottoporre i minori, oggi entrambi disabili con disturbo dello spettro autistico, intervenendo economicamente per sopperire alle spese che non saranno coperte dall'assegno di invalidità.
-10) I ricorrenti si impegnano – al fine di non creare nocumento e/o destabilizzare il benessere della prole e della famiglia – a non presentare nuovi compagni e/o frequentazioni ai figli senza il consenso dell'altro genitore.
11) Ciascun genitore presta il consenso all'altro per consentire di poter intraprendere viaggi all'estero con i figli con ciò acconsentendo al rilascio del passaporto e permessi /documenti similari.
12) La sig.ra Parte 1 oggi svolge la professione di impiegata presso la struttura RSA
Ippocrate Società Croce di Malta Srl. su turni che possono mutare e non sono fissi. Per tale ragione, non potendo la sig.ra Pt 1 conoscere con congruo anticipo l'orario lavorativo, proprio perché soggetto a turnistica dal lunedì alla domenica, non è possibile concordare in modo preciso i giorni in cui il padre vedrà i figli.
Il padre, dunque, potendo contare sull'orario fisso lavorativo settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 fino alla 18.00, si impegna a intervenire e stare con i figli, in base ai turni della sig.ra Pt 1 , con ciò garantendo che i figli stiano sempre con un genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (Codice
(Codice Fiscale:
) e Fiscale: Codice Fiscale_1 Controparte_2
), che hanno contratto matrimonio in Garbagnate Milanese (MI) il 21 C.F. 2 settembre 2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NN AT
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. NN AT Presidente
GiudiceDott. Chiara Delmonte
Dott. EN Di Peppe Giudice Rel. Est
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.7.2025 da
1) Parte_1 nata a [...], il [...] cittadina: CP_1
Cod. Fisc. Codice Fiscale 1 residente in [...], Garbagnate Milanese (MI), con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_2
Nato a Milano il 21/09/1986 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], Garbagnate Milanese (MI), con l'Avv. Stefania Perillo del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 21.9.2019 in Garbagnate Milanese atto registrato al N. 18 P. 2 S. A anno 2019 In separazione dei beni.
con i seguenti figli gemelli: Per 1 e Per 2 , nati il giorno 17 ottobre 2017 in Garbagnate Milanese (MI)
Entrambi cittadini italiani FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29 luglio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a condurre la loro vita nel reciproco rispetto l'uno dell'altro.
2) La casa coniugale - intestata ad entrambi i ricorrenti - resterà assegnata alla signora Parte 1
[...]
3) L'affidamento dei figli Per_1 e Per 2 , resterà condiviso con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, ove manterranno la residenza.
4) Il padre manterrà entrambi i figli mediante versamento di assegno di mantenimento pari all'importo di euro 200,00 (duecento/00) (euro 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi e da versarsi in via indiretta alla madre, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo a quello dell'omologa di separazione e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
-5) Le spese extra assegno spese straordinarie relative ai figli, verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, seguendo le “Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano che si riportano di seguito: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 6) Il sig. Controparte_2 e la sig.ra
,si faranno carico ciascuno nella misura Parte 1 del 50%, del pagamento del mutuo acceso presso la Banca We Bank sulla casa coniugale finanziamento n. 5904874. Parte 1 nella misura del 100%.7) L'assegno unico sarà percepito dalla signora
8) L'unico conto corrente acceso presso la Banca We Bank n. 57935, ove confluiscono le risorse economiche dei ricorrenti volte esclusivamente al pagamento del mutuo, resterà acceso e non vi saranno chiusure o divisioni fintanto che il mutuo non sarà coperto per l'intero e/o saldato.
9) Il padre si farà carico integralmente delle cure e/o terapie, per entrambi i figli, relative al percorso logopedico e alle cure, già in atto, prestate dalla Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone, da cui si renderà necessario sottoporre i minori, oggi entrambi disabili con disturbo dello spettro autistico, intervenendo economicamente per sopperire alle spese che non saranno coperte dall'assegno di invalidità.
-10) I ricorrenti si impegnano – al fine di non creare nocumento e/o destabilizzare il benessere della prole e della famiglia – a non presentare nuovi compagni e/o frequentazioni ai figli senza il consenso dell'altro genitore.
11) Ciascun genitore presta il consenso all'altro per consentire di poter intraprendere viaggi all'estero con i figli con ciò acconsentendo al rilascio del passaporto e permessi /documenti similari.
12) La sig.ra Parte 1 oggi svolge la professione di impiegata presso la struttura RSA
Ippocrate Società Croce di Malta Srl. su turni che possono mutare e non sono fissi. Per tale ragione, non potendo la sig.ra Pt 1 conoscere con congruo anticipo l'orario lavorativo, proprio perché soggetto a turnistica dal lunedì alla domenica, non è possibile concordare in modo preciso i giorni in cui il padre vedrà i figli.
Il padre, dunque, potendo contare sull'orario fisso lavorativo settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 fino alla 18.00, si impegna a intervenire e stare con i figli, in base ai turni della sig.ra Pt 1 , con ciò garantendo che i figli stiano sempre con un genitore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 (Codice
(Codice Fiscale:
) e Fiscale: Codice Fiscale_1 Controparte_2
), che hanno contratto matrimonio in Garbagnate Milanese (MI) il 21 C.F. 2 settembre 2019
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Garbagnate Milanese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 15.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. EN Di Peppe Dott. NN AT