Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2525
CS
Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.M. 28 dicembre 2012 e delle allegate schede tecniche 29ta e 46e - omessa disamina e travisamento delle risultanze processuali - carenza assoluta, illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che la data di prima attivazione non possa essere calcolata dalla data di ultimazione dei lavori ma debba essere esplicitamente attestata da un documento ufficiale che faccia riferimento all'avvio delle prime attività esecutive. I documenti forniti dalla società non sono stati ritenuti idonei a tal fine, in quanto riguardavano solo una parte delle vie oggetto di rendicontazione, non consentivano di verificare a quale porzione dell'intervento fossero riconducibili le cabine, e solo in un caso attestavano l'ultimazione dei lavori. Si ribadisce il principio di autoresponsabilità, secondo cui spetta all'interessato fornire tutti gli elementi idonei a comprovare le condizioni per l'ammissione ai benefici.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 - carenza assoluta di motivazione, ovvero motivazione incongrua e solo apparente - violazione del principio del giusto procedimento

    La Corte ha ritenuto che il GSE abbia valutato le osservazioni della società e che la motivazione del provvedimento di rigetto sia sufficiente, non essendo richiesta la confutazione analitica di ogni singola argomentazione della parte privata. Inoltre, si applica l'art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990, poiché il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, data la natura vincolata dello stesso e l'impossibilità di determinare la data di prima attivazione e avvio del progetto.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 56, commi 7 e 8 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, nonché dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990

    La Corte ha ritenuto che la normativa invocata (art. 56 d.l. 76/2020) non sia applicabile ratione temporis al provvedimento di rigetto del 2017. Inoltre, la censura è infondata poiché non è stato esperito il previo procedimento previsto dall'art. 56, comma 8, del d.l. 76/2020. Infine, la natura del potere di decadenza non è mutata a seguito della modifica dell'art. 42 del d.lgs. 28/2011, e l'esercizio di tale potere è comunque subordinato alla verifica dei presupposti di cui all'art. 21 nonies L. 241/1990.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2525
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2525
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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