Rigetto
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02525/2026REG.PROV.COLL.
N. 02776/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2776 del 2025, proposto da:
EL OL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Giuseppe Baglivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna, n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Quinta Stralcio, n. 1609/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti costituite;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 il Cons. AN OM;
Per le parti nessun difensore è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - In data 14 marzo 2017 la ditta EL OL s.r.l. presentava al GSE la Richiesta di Verifica e Certificazione n. 0599981100217R094 (“RV094”) per alcuni interventi di risparmio energetico riferiti al primo semestre del 2017 e realizzati nel Comune di Bologna in relazione alle cabine nominate “CAAB”, “ANNN”, “PE” e “OL” e nel Comune di Castelverde, e consistenti:
(i) nella realizzazione di nuovi sistemi di illuminazione ad alta efficienza per strade destinate al traffico motorizzato, a valere sulla Scheda Tecnica 29Ta;
(ii) nell’installazione di sistemi basati su tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurio, a valere sulla Scheda 46E.
Con nota prot. GSE/P20150061388 del 31 maggio 2017 il G.S.E. trasmetteva alla ditta istante una « richiesta di integrazioni relativa alla Richiesta di verifica e Certificazione (RV) n. 0599981100217R094, presentata da ENEL SOLE s.r.l. », chiedendo, nello specifico, di:
«… 1. fornire documentazione attestante che il progetto riferito alla scheda tecnica 46E sia riconducibile alla categoria di intervento indicata dal proponente (IPUB-NEW) Illuminazione pubblica: nuovi impianti efficienti o rifacimento completo degli esistenti ;
2. fornire, relativamente all’intervento rendicontato a valere sulla scheda tecnica 46E, le schede tecniche delle lampade installate nella situazione ex post dalle quali ci sia evidenza che i valori di efficienza luminosa (espressa in lm/W) siano almeno pari ai valori minimi previsti dalla scheda stessa ;
3. fornire adeguata documentazione (ad es. fatture di consegna dei materiali, relazione di collaudo e/o di Dichiarazione di Conformità, etc.) comprovante la data di prima attivazione dei progetti relativi alle schede tecniche 29Ta e 46E e che consenta di verificare che il progetto stesso sia conforme alle previsioni normative di cui all’art. 6.2 del D.M. 28 dicembre 2012 … ».
In data 6 luglio 2017 EL OL trasmetteva al GSE una nuova versione della RV con i relativi allegati, che tuttavia il Gestore riteneva non conformi alla normativa di settore.
Pertanto, con nota GSE/P20170058370 del 28 luglio 2017 (“ Preavviso di rigetto ”), il GSE comunicava alla ditta EL OL che:
«… dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, la RV in oggetto non risulta conforme alle previsioni normative di cui al DM 28 dicembre 2012 in quanto:
1. non è stata fornita, per tutti gli interventi, adeguata documentazione atta a verificare la data di prima attivazione e di avvio del progetto;
2. dalla documentazione trasmessa risulta che le superfici rendicontate a valere sulla scheda 29Ta non corrispondono alle effettive superfici illuminate dalle lampade oggetto di intervento;
3. non è stata fornita, per tutti gli interventi, autodichiarazione sottoscritta dai clienti partecipanti ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata di un documento di identità in corso di validità del cliente partecipante, contenente le seguenti informazioni:
a. indicazione del tipo di utilizzo del bene (proprietario, affittuario, ecc.);
b. impegno a non richiedere/non aver richiesto altri incentivi non cumulabili con i certificati bianchi per il medesimo intervento;
c. liberatoria per la richiesta dei TEE al soggetto proponente;
4. non è presente copia dello statuto societario, come previsto dall’art. 13 comma 1 lettera a) dell’Allegato A alle Linee Guida EEN 9/2011;
5. non è stata fornita la versione dei file excel di rendicontazione predisposti dal GSE per le schede tecniche 29Ta e 46E, con dati coerenti con quanto riportato nella documentazione aggiornata di cui ai punti precedenti, al fine di verificare la corretta rendicontazione dei risparmi …».
Sulla base di dette considerazioni il GSE chiedeva a EL OL di fornire osservazioni in merito, eventualmente corredate da documenti.
In data 13 ottobre 2017 l’interessata trasmetteva al Gestore osservazioni e documenti.
In data 23 novembre 2017 il GSE adottava il provvedimento prot. n. GSE/P20170090767 (“ Rigetto della RV ”), con cui comunicava alla società che «… dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al DM 28 dicembre 2012, in quanto la documentazione fornita non consente di verificare la data di prima attivazione e di avvio del progetto. In particolare, non sono presenti i cronoprogrammi con almeno il dettaglio del singolo tratto stradale rendicontato … ».
2. - Con il ricorso introduttivo la società ricorrente EL OL s.r.l. impugnava dinanzi al T.a.r. Lazio il menzionato provvedimento di rigetto adottato dal Gestore dei Servizi Energetici, nonché il sub-procedimento di cui al preavviso di rigetto e la richiesta di informazioni formulata, deducendo le seguenti doglianze:
« 1. Violazione e falsa applicazione del D.M. 28 dicembre 2012 e delle allegate schede tecniche 29ta e 46e - violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di cui alla delibera EEN 9/11 - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
2. Violazione e falsa applicazione del D.M. 28 dicembre 2012 e delle allegate schede tecniche 29ta e 46e - violazione e falsa applicazione delle Linee Guida di cui alla delibera AEEGSI EEN 9/11 - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della legge n. 241/90 - eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, ovvero motivazione incongrua e solo apparente, nonché per violazione del principio del giusto procedimento - eccesso di potere per genericità .».
La società formulava inoltre domanda risarcitoria.
3. - Con ricorso per motivi aggiunti, proposto alla luce della sopravvenienza normativa di cui all’art. 56 del decreto legge n. 76/2020, la stessa società articolava due nuovi profili di doglianza avverso i medesimi provvedimenti gravati:
« 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 56, commi 7 e 8 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, nonché dell’art. 42del d.lgs. n. 28/2011 come attualmente novellato.
2. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 56, commi 7e 8 del d.l. n.76/2020, convertito in l. n. 120/2020, nonché dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 come attualmente novellato, nonché dell’art. 21 nonies della l. n. 241/90 ».
Insisteva per la condanna del GSE al risarcimento del danno patito.
4. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato GSE, con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure sollevate.
5. - Con rituale atto di appello la società EL OL s.r.l. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« 1. Erroneità della sentenza anche per violazione ed erronea applicazione del D.M. 28 dicembre 2012, delle allegate schede tecniche 29ta e 46e e delle Linee Guida di cui alla delibera ARERA EEN 9/11 - omessa disamina e in ogni caso travisamento delle risultanze processuali - carenza assoluta, illogicità e contraddittorietà della motivazione che ha condotto al rigetto del ricorso.
2. Erroneità della sentenza anche per violazione ed erronea applicazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 - carenza assoluta di motivazione, ovvero motivazione incongrua e solo apparente - violazione e falsa applicazione anche dell’art. 6 del D.M. 28 dicembre 2012.
3. Erroneità della sentenza anche per violazione ed erronea applicazione dell’art. 56, commi 7 e 8 del d.l. n. 76/2020, convertito in l. n. 120/2020, nonché dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 come attualmente novellato, nonché dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 .».
6. - Resisteva al gravame il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., chiedendone il rigetto.
7. - All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la causa passava in decisione.
8. - L’appello è infondato.
8.1. - Con il primo motivo di appello la ditta ricorrente censura la sentenza di primo grado in quanto:
(i) sarebbe pacifico che «… la “data di prima attivazione” (così come, peraltro, la “data di avvio del progetto”) è dimostrabile e, al contempo, verificabile dal GSE attraverso “documentazione idonea” ad attestare l’“ultimazione” o, ancora, la “regolare esecuzione” degli interventi rendicontati, senza che sia prescritto dalla normativa di riferimento in via tassativa “quale” e “quanta” documentazione sia da considerarsi idonea a tali fini …» (cfr. pag. 10 dell’atto di appello);
(ii) ai fini dell’individuazione della “ data di prima attivazione ”, la ditta EL OL avrebbe fornito al GSE « (i) i certificati di consegna lavori, recanti l’individuazione delle tempistiche previsionali per la conclusione dei lavori; (ii) le lettere di avvenuta conclusione dei lavori; (iii) i certificati di “ultimazione lavori” » (cfr. pag. 11 dell’atto di appello);
(iii) «… tra i documenti prodotti in sede procedimentale - e debitamente allegati nel giudizio di primo grado - erano e sono presenti proprio i verbali di consegna dei lavori …» (cfr. pag. 12 dell’atto di appello);
(iv) quanto alla data di avvio, «… nessuna fonte normativa prevede un obbligo di produzione di un “cronoprogramma a consuntivo costituito da documentazione ufficiale attestante la data di installazione delle lampade e le tempistiche realizzative dell’installazione in ogni via oggetto di intervento”, né tantomeno un obbligo di dimostrazione delle “date di installazione delle nuove sorgenti luminose per ogni via oggetto di intervento” …» (cfr. pag. 14 dell’atto di appello).
Le doglianze non sono meritevoli di positivo apprezzamento.
Come evidenziato da T.a.r. Lazio, Roma, Sez. V Ter , 18 luglio 2024, n. 14658 con argomentazioni condivise da questo Collegio, infatti, “… si ritiene non solo che non vi sia coincidenza della data del termine dei lavori indicata in fase di compilazione della RV né con la data di avvio del progetto né con la data di prima attivazione, ma anche che non vi sia coincidenza tra la data di avvio del progetto e la data di prima attivazione . …”.
Quanto alla “ data di prima attivazione ” la ditta EL OL ha individuato tale data calcolandola nella data di prima ultimazione lavori.
La data di prima attivazione del progetto, tuttavia, non può essere calcolata dalla data di ultimazione dei lavori, bensì deve essere indicata esplicitamente ed attestata da un documento ufficiale, nel quale si faccia riferimento all’avvio delle prime attività esecutive del progetto.
In particolare nell’ambito dei progetti di illuminazione pubblica viene generalmente fornito al GSE il “ Verbale di Consegna dei Lavori ”, nel quale è riportata la data in cui il soggetto titolare ha preso in carico gli impianti di illuminazione e sono iniziate le attività esecutive del progetto.
La data di prima attivazione viene individuata nella data riportata nel suddetto verbale (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. V Ter , 28 marzo 2024, n. 6152 secondo cui: «… la “data di prima attivazione” coincide con l’installazione della prima UFR [unità fisica di riferimento] , mentre “la data di avvio” corrisponde a quella in cui avviene l’installazione della UFR che consenta il raggiungimento della “soglia minima” …»).
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla appellante, non possono assolvere a tale scopo i documenti prodotti dalla stessa società unitamente alle osservazioni al preavviso di rigetto, in quanto gli stessi:
(i) hanno come oggetto “ LAVORI DI: passaggio dalla serie alla derivazione delle cabine “Zanardi (n°74)”, CAAB (n° 57), ANNN (n°39), nell’ambito del servizio pluriennale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del tunnel Ravone ”, “ LAVORI DI: passaggio dalla serie alla derivazione delle cabine “Scalo (n°12)” e OL (n°18), nell’ambito del servizio pluriennale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del tunnel Ravone ” e “ LAVORI DI: passaggio dalla serie alla derivazione delle cabine “Togliatti (n°70)” e PE (n°44), nell’ambito del servizio pluriennale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del tunnel Ravone ” (gli ultimi due, peraltro, sono gli stessi prodotti anche con riferimento alla RV 097, oggetto del giudizio di appello r.g. n. 2775/2025) e dunque, riguardano solamente una parte delle vie oggetto di rendicontazione;
(ii) non consentono di verificare a quale porzione dell’intervento siano riconducibili le cabine in questione;
(iii) in ogni caso, soltanto il documento rilasciato dal Comune di Bologna “ LAVORI DI: passaggio dalla serie alla derivazione delle cabine “Togliatti (n°70)” e PE (n°44), nell’ambito del servizio pluriennale di gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e degli impianti tecnologici a servizio del tunnel Ravone ” (comunque prodotto anche con riferimento alla RV 097, oggetto del giudizio r.g. 2775/2025) reca l’indicazione che i lavori sono stati ultimati (unicamente per le vie in oggetto) il giorno 10 ottobre 2016 (si tratta del certificato di ultimazione lavori rilasciato dal Comune), mentre gli altri documenti si limitano al più a indicare la data entro cui dovrà avvenire l’ultimazione dei lavori, senza dunque attestare alcunché;
(iv) per quanto concerne le comunicazioni rilasciate da EL, le stesse non sono neppure redatte nelle forme (e con l’assunzione di responsabilità) della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9502).
In conclusione, «… in assenza di una attestazione di un tecnico circa la data di avvio del progetto e di qualunque altra idonea prova alternativa, la parte non ha assolto all’onere, sulla stessa incombente, di comprovare la sussistenza le condizioni per l’ammissione ai benefici …» (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9502).
Discorso analogo può esser fatto anche con riferimento alla “ data di avvio ” del progetto.
Con riferimento a quest’ultima, la società appellante sostiene che:
(i) «… il GSE era ampiamente stato messo in condizione di poter verificare con certezza, sulla base della documentazione prodotta, la data di raggiungimento della soglia minima dei 20 tep/anno di risparmio conseguito …» (cfr. pag. 13 dell’atto di appello);
(ii) «… in sede procedimentale, la Società aveva trasmesso: (i) il calcolo dei tep/anno complessivamente generati dal progetto, suddivisi per ciascun intervento parte del progetto; (ii) le date di conclusione dei lavori, suffragate dalle relative lettere di ultimazione lavori, per ciascun intervento parte del progetto …» (cfr. pag. 13 dell’atto di appello);
(iii) «… risulta agevole comprendere che, suddividendo il numero di tep di risparmio conseguite nell’annualità da ciascun intervento per un denominatore pari a 365, si ottiene il numero di ntep di risparmio conseguite da ciascun intervento per il singolo giorno …» (cfr. pag. 13 dell’atto di appello);
(iv) «… sulla base della documentazione prodotta nel contesto del procedimento: (i) l’intervento relativo alle cabine “CAAB”, “ANNN” e “Zanardi” ha prodotto un risparmio pari a 250,94 tep/anno e, pertanto, pari a 0,6875 tep/giorno; (ii) l’intervento relativo alla cabina “PE” ha prodotto un risparmio pari a 82,66 tep/anno e, pertanto, pari a 0,2265 tep/giorno; (iii) l’intervento relativo alla cabina “OL” ha prodotto un risparmio pari a 141,74 tep/anno e, pertanto, pari a 0,3883 tep/giorno; (iv) l’intervento relativo al Comune di Castelverde ha prodotto un risparmio pari a 0,58 tep/anno e, pertanto, pari a 0,0016 tep/giorno …» (cfr. pag. 14 dell’atto di appello);
(v) «… sulla base di tali dati, pacificamente disponibili al Gestore nel contesto del procedimento e chiaramente esposti in sede di ricorso avanti il TAR Lazio, risulta agevole calcolare con esattezza la data di raggiungimento della soglia di 20 tep/anno prodotte - e, conseguentemente, la data di avvio del progetto - nella data del 22 ottobre 2016, sulla base della semplice somma dei tep/giorno prodotti: (i) dall’intervento relativo alle cabine “CAAB”, “ANNN” e “Zanardi” a partire dal 28 settembre 2016 (0,6875); (ii) dall’intervento relativo alla cabina “PE” a partire dal 10 ottobre 2016 (0,2265); (iii) dall’intervento relativo alla cabina “OL” a partire dal 7 novembre 2016 (0,3883) e (iv) dall’intervento presso in Comune di Castelverde a partire dal 31 dicembre 2016 (0,0016) …» (cfr. pag. 14 dell’atto di appello).
Dette argomentazioni non possono essere condivise in quanto: (i) contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, la documentazione fornita non consente di individuare con certezza la “ data di avvio ” dei progetti; (ii) EL OL non ha prodotto, né in sede procedimentale, né in giudizio, alcun documento in cui abbia dichiarato che le cabine “CAAB”, “ANNN” e “Zanardi” hanno prodotto un risparmio pari a 250,94 tep/anno (e, pertanto, pari a 0,6875 tep/giorno), che l’intervento relativo alla cabina “PE” ha prodotto un risparmio pari a 82,66 tep/anno (e, pertanto, pari a 0,2265 tep/giorno), che l’intervento relativo alla cabina “OL” ha prodotto un risparmio pari a 141,74 tep/anno (e, pertanto, pari a 0,3883 tep/giorno) e che l’intervento relativo al Comune di Castelverde ha prodotto un risparmio pari a 0,58 tep/anno (e, pertanto, pari a 0,0016 tep/giorno).
Sul punto, va evidenziato che, come anche ricordato di recente in un caso analogo dal Consiglio di Stato e come correttamente ricostruito dal T.a.r. nella sentenza appellata, “… per pacifica giurisprudenza, in ossequio al principio di autoresponsabilità sotteso al regime di incentivazione, è onere dell’interessato fornire tutti gli elementi idonei a dare prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa . …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 dicembre 2025, n. 9502).
Nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. II, 13 febbraio 2026, n. 1162 ha osservato che “… il principio di autoresponsabilità da un lato impone all’interessato di fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni legittimanti l’ammissione ai benefici richiesti e, dall’altro, pone in capo a quest’ultimo il rischio e le conseguenze dell’eventuale mancato perfezionamento della fattispecie agevolativa, non essendo possibile integrare, modificare o correggere l’istanza nella successiva sede giurisdizionale (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 8 ottobre 2025, n. 7887) . …”.
Da quanto sopra esposto consegue che non può essere addebitata al Gestore l’incertezza derivante dalla produzione documentale da cui non fosse immediatamente evincibile il dato necessario a verificare il raggiungimento della soglia minima.
Fermo rimanendo quanto rilevato in precedenza, in ogni caso la ditta EL OL non avrebbe potuto individuare tale data mediante un calcolo, bensì avrebbe dovuto farlo attraverso un cronoprogramma a consuntivo costituito da documentazione ufficiale (come ad esempio i verbali di esecuzione lavori) attestante, con grado assoluto di certezza e affidabilità, la data di installazione delle lampade e le tempistiche realizzative dell’installazione in ogni via oggetto di intervento.
Sulla base di tale documentazione ufficiale, quindi, avrebbe dovuto identificare la data di avvio come la data in cui il valore cumulato del risparmio netto integrale annuo generato dalle porzioni del progetto via via realizzate raggiunge la soglia minima di 20 TEE.
Da quanto sopra consegue che l’appellante avrebbe dovuto fornire documentazione ufficiale attestante le date di installazione delle nuove sorgenti luminose per ogni via oggetto di intervento e, dunque, specifica prova dell’avvio o dell’attivazione del progetto nel senso previsto dalle Linee Guida e nell’osservanza dei termini prescritti, tenuto conto che si ha “ avvio del progetto ” quando lo stesso raggiunge la sua dimensione minima e non al termine dei lavori (cfr. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. V- Ter , 18 luglio 2024, n. 14658 con argomentazioni condivise da questo Collegio).
Lo stesso T.a.r. nella pronuncia da ultimo citata rileva che “… In questa prospettiva deve essere letto il contestato richiamo al cronoprogramma, in quanto, in disparte la questione della obbligatorietà della loro produzione, esso rappresentava in ogni caso documenti che avrebbero potuto, con vantaggi per il richiedente, offrire elementi per fare chiarezza sulla tempistica della realizzazione dell’intervento. …”.
Né può essere condivisa l’argomentazione contenuta a pag. 14 dell’atto di appello secondo cui alcuna fonte normativa prescriverebbe l’obbligo di fornire documentazione ufficiale.
È, infatti, evidente che la ratio sottesa alla normativa di settore sia quella che dalla documentazione in questione possano desumersi informazioni o indicazioni relative alla data di avvio del progetto, lasciando al GSE un adeguato spazio interpretativo per distinguere, secondo logica e ragionevolezza, quale documentazione possa essere considerata adeguatamente probante rispetto alle situazioni concrete.
Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, alla luce di quanto evidenziato, permane assoluta incertezza in ordine al momento di avvio del progetto, e ciò ha ragionevolmente impedito di verificare che la RV sia stata inviata entro il termine previsto.
Va ribadito, quindi, il principio di autoresponsabilità che informa il sistema degli incentivi, in forza del quale l’interessato ha l’onere di fornire al Gestore - e non il Gestore l’onere di procedere a controlli “ caso per caso ” - tutti gli elementi necessari a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’incentivazione e sopporta le conseguenze negative derivanti dal mancato assolvimento di tale onere.
8.2. - Con il secondo motivo la ditta appellante censura la sentenza di primo grado per aver respinto il motivo del ricorso introduttivo nel quale la stessa EL OL lamentava l’asserita violazione, da parte del GSE, dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
Il motivo va disatteso.
Come si legge nelle premesse del contestato provvedimento di rigetto della RV (cfr. pag. 1), infatti, il GSE ha valutato le osservazioni e la documentazione presentata dalla società, che tuttavia non hanno consentito di superare i rilievi sollevati nel preavviso di rigetto:
«… PREMESSO CHE […] sono stati resi noti i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in oggetto; con comunicazione del 13/10/2017, sono state inviate le osservazioni al preavviso di rigetto di cui sopra… CONSIDERATO CHE dall’analisi della documentazione e delle osservazioni ad oggi pervenute, il progetto non è conforme alle previsioni normative di cui al D.M. 28 dicembre 2012 …».
Per consolidata giurisprudenza amministrativa, tanto è sufficiente a ritenere integrato l’onere motivazionale del GSE, posto che tale onere «… non comporta la confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso, alla luce delle risultanze acquisite (Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2025 n. 3724; sez. VI 21 marzo 2024 n. 2747) . …» (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 febbraio 2026, n. 1108).
Pertanto la sentenza è scevra da vizi anche sotto tale profilo.
Né può sostenersi che la stessa abbia «… in qualche misura riconosciuto il vizio procedimentale gravante sul Provvedimento di Rigetto impugnato nel giudizio di primo grado; salvo, però, ritenere che lo stesso vizio non potesse portare all’annullamento del Provvedimento di Rigetto, in ragione della presunta natura vincolata di quest’ultimo …» (cfr. pag. 17 dell’atto di appello).
La pronuncia impugnata (cfr. pag. 10), infatti, dopo aver sancito che è legittimo il provvedimento - adottato a seguito dell’istaurazione del contraddittorio con la società interessata che abbia potuto, come nel caso di specie, replicare alle cause ostative ravvisate dall’Autorità procedente nel corso del provvedimento in conseguenza della notifica della comunicazione di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/1990 - che dia conto in maniera puntuale nelle premesse del provvedimento di aver valutato le osservazioni formulate dalla società, soddisfacendo in tal modo all’onere motivazionale, ha poi statuito che «… In ogni caso, stante la natura vincolata del provvedimento gravato, al caso di specie trova applicazione il disposto di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della l. n. 241/1990 nella versione vigente ratione temporis . …».
Il T.a.r., dunque, ha dato atto della circostanza per cui, anche ove - e così non è nel caso di specie, secondo quanto statuito a pag. 11 della sentenza - il GSE non avesse assolto al proprio onere motivazione, in ogni caso avrebbe trovato applicazione il principio, consolidato anche nella giurisprudenza, secondo cui «… L’annullabilità di un provvedimento amministrativo, adottato in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti deve essere […] esclusa qualora, per la natura vincolata dell’atto, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, senza che all’amministrazione residui facoltà di scelta tra determinazioni diverse, e tale principio rileva e continua a rilevare, nonostante la novella del d.l. n. 76 del 2020, anche in ipotesi di mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza, in violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, al cospetto dei provvedimenti vincolati …» (cfr. Cons. Stato. Sez. II, 26 novembre 2025, n. 9304).
Come in precedenza rilevato, infatti, l’impossibilità di determinare la data di prima attivazione e di avvio del progetto non avrebbe consentito un diverso esito della valutazione relativa alla RV, con conseguente irrilevanza dell’asserito difetto di motivazione del provvedimento.
Anche il secondo motivo è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
8.3. - Con il terzo motivo la ditta interessata censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. ha respinto le doglianze, avanzate con i motivi aggiunti, con le quali la stessa eccepiva la violazione e falsa applicazione dell’art. 56, commi 7 e 8, del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, nonché dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, come attualmente novellato, sotto due distinti profili:
(i) in quanto la novella limiterebbe la possibilità per il GSE di procedere al rigetto di una RV unicamente nel caso in cui sussistano difformità derivanti “ da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente ”, asseritamente non sussistenti nel caso di specie;
ii) in quanto in virtù della novella legislativa i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi anche per violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la cui applicabilità sarebbe stata espressamente prevista anche nei procedimenti ex art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 e nei provvedimenti di rigetto.
In particolare, secondo l’appellante, «… le novelle di cui all’art. 56, commi 7 e 8, [sono] applicabili anche a provvedimenti emessi del GSE prima della loro entrata in vigore, se oggetto di ricorsi pendenti e, pertanto, i principi ivi riportati avrebbero dovuto guidare l’attività del Giudice di primo grado nella disamina del ricorso su cui si controverte … » e dunque «… per potersi dire legittimamente adottato il provvedimento di rigetto da parte del GSE, proprio ai sensi del novellato art. 42, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 28/2011 (applicabile alla fattispecie, a differenza di quanto erroneamente statuito dalla Sentenza), avrebbero dovuto essere sussistenti ragioni di interesse pubblico che potessero fondare i presupposti per l’annullamento di ufficio ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990, e pertanto ulteriori rispetto alla mera rimozione dell’eventuale illegittimità …» (cfr. 20 dell’atto di appello).
Il motivo non è meritevole di positivo apprezzamento.
In primo luogo, va rilevato che la disciplina invocata (art. 56 del decreto legge n. 76/2020) non è applicabile ratione temporis , essendo sopravvenuta all’impugnato provvedimento di decadenza (risalente al 23 novembre 2017), la cui legittimità deve essere vagliata alla luce della disciplina vigente all’epoca della sua adozione, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 26 novembre 2025, n. 9305).
In secondo luogo, come correttamente statuito dalla sentenza appellata, la censura va disattesa poiché presentata in assenza del previo esperimento dell’istanza ex art. 56, comma 8, del decreto legge n. 76/2020.
Secondo l’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, tale disposizione «… non ha natura di norma di interpretazione autentica e per espressa previsione si applica ai procedimenti pendenti o, se già definiti, solo a seguito di apposita istanza dell’interessato, alle condizioni indicate dall’art 56, comma 8, d.l. 76/2020 …» (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 14 ottobre 2025, n. 8031).
Altresì infondata è la censura secondo cui i provvedimenti impugnati sarebbero comunque illegittimi anche per violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, «… La natura del potere di decadenza, …, non è mutata a seguito della modifica all’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28 del 2011, introdotta dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, che si è limitato a assoggettarne l’esercizio alla verifica dei presupposti di cui all’articolo 21 novies della l. 7 agosto 1990, n. 241 (cfr. Cons. Stato, A.p. n. 18 del 2020 e giurisprudenza ivi richiamata), sicché esso è accomunato a quello di autotutela limitatamente ai presupposti, senza condividerne l’essenza.” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 2 maggio 2023, n. 4365) . …» (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. II, 26 novembre 2025, n. 9317).
9. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
10. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante EL OL s.r.l. al pagamento in favore del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi € 6.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI IM TA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
AN Frigida, Consigliere
AN Guarracino, Consigliere
AN OM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN OM | GI IM TA |
IL SEGRETARIO