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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. RO PA AR, all'udienza del 07/11/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 888 /2023 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELOZZI GIOVANNI , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CUBEDDU CP_1
ST , elettivamente domiciliato in VIA NIZZA, 35 00198 ROMA;
- resistente -
OGGETTO: opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21/02/2023 , adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1 premettendo di essere titolare della prestazione cat. INVCIV n. 076052537.
Lamentava che l' , con provvedimento del 28.9.2022 le aveva comunicato che nel CP_1 periodo che va dal 01/07/2020 al 31/10/2022 erano stati pagati € 10.463,94 in più sulla sua prestazione a titolo di maggiorazioneo sociale non spettante, chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Eccepiva l' illegittimità del provvedimento, carenza di motivazione, nonché faceva valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente, rappresentando che l'eventuale indebito doveva essere recuperato a far data dal mese successivo all'esito della visita medico legale dell' , con la quale era stato ridotto il suo grado di invalidità CP_1 dal 100% all'80%.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale CP_1 chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi. La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sullo scambio di note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
chiede accertarsi il proprio diritto a percepire la prestazione di cui è Parte_1 titolare, che l' chiede restituirsi con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
La pretesa restitutoria dell' ha per oggetto la maggiorazione sociale, prevista dalla L. n. CP_1
448 del 2001, art. 38.
La disposizione, intitolata "Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati", prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui: a) alla L. 29 dicembre 1988, n.
544, art. 1, e successive modificazioni;
b) alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 70, comma 1, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6; c) alla
L. 29 dicembre 1988, n. 544, art. 2, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26. 2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai CP_1 sensi della L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 10, e della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 19, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici. 3. (...) 4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 2. (...).
La norma su richiamata non pare lasciare margine di dubbio circa il fatto che debbano computarsi tutti i redditi netti, di qualsiasi natura essi siano, financo quelli esclusi da tassazione e gli assegni alimentari.
Tuttavia, la formazione dell'indebito non appare legata al superamento di soglie reddituali, non avendo l' svolto difese in tal senso ed avendo, per contro, il ricorrente, allegato di percepire, CP_1 sin dal 2019, soltanto redditi da pensione.
In realtà l' , nel costituirsi in giudizio, deduce che , titolare di pensione CP_1 Parte_1 di inabilità civile giusta decreto di omologa di questo Tribunale, non si era presentata alla visita di revisione, per la quale era stata convocata il 24.7.2018. Riferisce altresì che, su nuova domanda amministrativa, la è stata riconosciuta invalida in misura dell'80% ed è stata, quindi, Parte_1 destinataria di assegno mensile, prestazione sulla quale non è dovuta la maggiorazione sociale, dal ché la contestazione dell'indebito. Ad ogni modo, le somme che l' avrebbe indebitamente erogato, attengono alla CP_1 maggiorazione sociale, avente natura assistenziale.
La soluzione della controversia richiede l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite assistenziali.
La materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta:
- della L. n. 29 del 1977, art. 3 ter, di conversione del D.L. n. 859 del 1976;
- del D.L. n. 173 del 1998, art. 3 co. 9, convertito nella L. 291/1988;
- della L. n. 537 del 1993, art. 11 co. 4;
- del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5 co. 5;
- del D.L. n. 323 del 1996 art. 4, convertito con modifiche nella L. 425 del 1996 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 449 del 1997 art. 52 co. 3 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- della L. n. 448 del 1998 art.37 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari);
- ed infine del D.L. n. 269 del 2003 art. 42 co. 5, convertito nella L. 326/2003, il quale, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali prevede che non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto è di recente intervenuta la S.C. con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 che ha affermato i seguenti principi:
- in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n.
8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl.
850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui 'gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento') ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui 'con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.);
- la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass.
23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali
(Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens;
- ne deriva che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l' "accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (Cass. 28771/2018 cit.);
- specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 37, co. 8, della legge n.448/1998 prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data CP_ di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell'
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della S.C., tra cui Cass.
n. 26036 del 2019 secondo cui 'L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato' e Cass. n. 13223 del 2020 ove è statuito 'In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere'.
Cfr. anche Cass. 12608/2020 e Cass. n. 13917 del 2021 che ha confermato che 'ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi all'assegno sociale erogato L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens". La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento').
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere 'ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme'.
Poi con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha anche chiarito che 'nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' e ancora 'in nessun caso si possono ipotizzare i CP_1 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1 che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_2 erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_2 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42
d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere'. CP_1
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di leggi con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario. Ciò 'In ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia' (Cass. n. 28771/2018).
Nel caso di specie, l' lamenta che la ricorrente non si sarebbe presentata a visita di CP_1 revisione, tuttavia non dimostra di averla ritualmente convocata per tale visita, producendo una raccomandata con cartolina di ricevimento non sottoscritta.
Non vi è dunque prova della convocazione della pensionata, allora percipiente pensione di invalidità civile al 100%, a visita di revisione.
Ancora, l' non allega di aver sospeso e revocato la prestazione a causa dell'assenza della CP_1 pensionata a visita di revisione, sicché non è possibile ricostruire la vicenda in base alla quale la ricorrente sia giunta a presentare nuova domanda di ivalidità civile.
L'unico elemento che emerge chiaramente dal carteggio processuale è che la è stata Parte_1 visitata dal centro medico legale in data 13.10.2021 e in quella sede ritenuta invalida in misura CP_1 dell'80% dalla domanda amministrativa del 28.2.2020.
Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la suprema Corte ha in particolare affermato che "L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.". (cfr. Cass 24180/2022).
Nel caso di specie, pur se su domanda amministrativa del 28.2.2020, la ricorrente è stata riconosciuta invalida parziale, e nonostante ciò l' ha continuato ad erogarle per ben due anni la CP_1 maggiorazione sociale, invero non spettante agli invalidi civili parziali.
Tale situazione ha ingenerato nella un incolpevole e legittimo affidamento che va Parte_2 in questa sede tutelato, essendo dipesa da errore imputabile all' l'erogazione della CP_1 maggiorazione sociale.
Non appare, pertanto, legittima l'azione di recupero intrapresa dall' per ratei di CP_1 maggiorazione sociale erogati antecedentemente alla nota con cui è stato accertato e comunicato l'indebito, vale a dire fino al rateo, compreso, di settembre 2022.
La domanda va, quindi, in questi termini accolta, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Il provvedimento di indebito impugnato va annullato, limitatamente alla pretesa restitutoria relativa ai ratei di maggiorazione sociale erogati sino al mese di settembre 2022, e con esso ogni atto presupposto e consequenziale. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro , con ricorso depositato il 21/02/2023 , Parte_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, limitatamente alla pretesa restitutoria relativa ai ratei di maggiorazione sociale erogati sino al mese di settembre 2022, ed ogni atto presupposto e consequenziale;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio che CP_1 liquida in euro 2.540,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
RO PA AR