Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Impugnabilità della comunicazione di scarto

    La Corte ritiene fondata l'eccezione preliminare dell'Ufficio. La comunicazione di scarto non è un atto impugnabile perché non espressamente previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e non è riconducibile all'esercizio della potestà impositiva. Non preclude in via definitiva la comunicazione della cessione del credito né l'utilizzo dell'agevolazione in detrazione diretta. Il controllo successivo all'avvenuto scarto avverrà tramite un atto impositivo autonomamente impugnabile.

  • Rigettato
    Legittimazione attiva del cessionario

    L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva del ricorrente, quale cessionario del credito d'imposta scartato, viene disattesa. La società ricorrente è munita di un preciso interesse all'impugnazione dell'atto, poiché la cessione del credito importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente e la controversia sulla validità del credito ha attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara
    Numero : 21
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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