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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 19/12/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1508/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1508/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PUCE ROCCO PAOLO parte ricorrente
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZA ROSAMARIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI ER Parte ricorrente: accetta la proposta conciliativa del giudice: affido condiviso di collocazione presso la mamma, con assegnazione casa familiare alla resistente;
€ 200 di mantenimento a carico del ricorrente + AUU integralmente alla madre
+ spese straordinarie a carico del padre nella misura del 60%; fine settimana alternati dal venerdì dalla fine delle lezioni fino al lunedì mattina, con 1 una cena a settimana;
quando non sta dal padre nel we, una cena a settimana + un pernottamento con riaccompagnamento a scuola;
Parte resistente: dichiara che la resistente accetta la proposta del Giudice, con le seguenti precisazioni già concordate in ER sede di trattative private: - il signor passerà il momento della cena con la figlia dalle ore 18.00 alle ore 21.00, Pt_1 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre, individuando il giorno del martedì, perché libero da impegni extra scolastici;
- nella settimana in cui il week end è di competenza della madre, il giorno individuato per il per-nottamento infrasettimanale a casa del papà dovrà essere il giovedì, dalla fine delle lezioni con riaccompaganamento a scuola il venerdì ER mattina, come già d'abitudine per
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2025, ha adito il Tribunale per chiedere la cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario la in data Pt_2
3/9/2016 nel Comune di LO MB (NO) (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LO MB (NO) – parte II serie A – numero 6 anno 2016). Dalla loro ER unione, in data 5/11/2015 è nata Con decreto 3605/2023, il Tribunale di Novara ha omologato le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Ha, quindi, rassegnato le presenti conclusioni: “- pronunciare, anche con sentenza parziale sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.09.2016 dai sigg.ri e , nel Parte_1 Parte_2
Comune di LO MB parte II serie A – numero 8 anno 2016, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle ER annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento alternato paritetico di una settimana per ciascuno genitore a partire dalla pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti emanandi dal giudice;
- disporre che la figlia trascorra nel periodo estivo due settimane consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- disporre che tutte le festività siano gestite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza; in particolare, per l'anno 2025 il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno 31.12.2025 con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
anno 2026 vacanze Pasquali: la domenica di Pasqua con il padre e con la madre il successivo Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo ER viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza; - disporre che il giorno del compleanno di la stessa trascorra equamente la giornata con ciascun genitore;
- disporre che ciascun genitore, nella settimana di propria spettanza con la minore, assicuri all'altro genitore la reperibilità telefonica alla figlia;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia durante il periodo di permanenza presso di sé; - disporre che le spese straordinarie - comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N. -, scolastiche (comprese le attività ad essa complementari), ricreative, ludiche e sportive, purché previamente concordate e debitamente documentate facendosi espresso rinvio, in merito, alla disciplina prevista nelle Linee Guida e nei Protocolli in uso presso la Corte d'Appello di Torino, siano poste a carico per il 50% tra i coniugi;
- disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 50% tra ciascun genitore;
in via subordinata - pronunciare, anche con sentenza parziale sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.09.2016 dai sigg.ri e , nel Comune di LO MB parte Parte_1 Parte_2
II serie A – numero 8 anno 2016, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato ER Civile;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- ER assegnare la casa familiare alla signora che la abiterà con la figlia - disporre il diritto di visita del padre Pt_2 ER come segue: due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola con pernotto dal papà il quale riaccompagnerà a scuola al mattino successivo;
weekend alternati tra i genitori dal sabato mattina al lunedi mattino quando il genitore riaccompagnerà a scuola la figlia;
- disporre che la figlia trascorra nel periodo estivo, compreso dal 10/06 al 10/09, due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- disporre che tutte le altre festività siano gestite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza; in particolare, per l'anno 2025 il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno 31.12.2025 con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
anno 2026 vacanze Pasquali: la domenica di Pasqua con il padre e con la madre il successivo Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza; - disporre che il ER giorno del compleanno di la stessa trascorra equamente la giornata con ciascun genitore;
- disporre che il sig. Pt_1 corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ciascun mese la somma mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione Istat annuale, sino alla indipendenza economica della figlia;
- disporre che le spese straordinarie
- comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N. - scolastiche (comprese le attività ad essa complementari), ricreative, ludiche e sportive, purché previamente concordate e debitamente documentate facendosi espresso rinvio, in merito, alla disciplina prevista nelle Linee Guida e nei Protocolli in uso presso la Corte d'Appello di Torino, siano poste a carico per il 50% tra i coniugi;
- disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 50% tra ciascun genitore;
In via istruttoria: Con espressa riserva, ove necessario, di indicare testi e formulare capitoli di prova una volta conosciute le difese avversarie. In ogni caso: con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Si è costituita nei termini la quale ha così concluso: “CHIEDE che codesto Parte_2
Illustrissimo Tribunale di Novara, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, previa l'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, voglia accogliere le seguenti: CONCLUSIONI a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio, contratto tra la signora il signor in data 03.09.2016 nel Comune di Parte_2 Parte_1
LO MB e trascritto presso il medesimo Comune - parte II serie A numero 8 anno 2016 - ordinando l'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) Disporre l'affidamento congiunto della figlia ER
con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
c) Assegnare la casa familiare alla madre
ER collocataria, comprensiva dei beni mobili ivi presenti, che continuerà ad abitarla con la figlia e) disporre che il padre
ER possa tenere con sé la figlia - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 12.00 e fino al lunedì mattina
ER con accompagnamento diretto a scuola;
- Nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, la minore potrà trascorrere un giorno infrasettimanale individuato nel giovedì, dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva con
ER accompagnamento diretto a scuola;
f) disporre che trascorra con il papà, secondo il principio dell'alternanza, le vacanze natalizie a partire dall'anno 2025 il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno del
ER 31.12.2025 con il padre e il giorno di Capodanno 2026 con la madre;
g) disporre che trascorra con il papà, secondo il principio dell'alternanza, le vacanze pasquali 2026 il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e così via per tutte le festività e il compleanno della bambina;
h) disporre che la figlia trascorra con ciascun genitore nel periodo estivo, tre settimane anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i) disporre che il signor a partire dalla data del deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio e fino al raggiungimento Pt_1 dell'autonomia economica della minore corrisponda € 700,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario per la ER figlia entro il 10 di ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
l) condannare il signor
[...]
al versamento mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile per la signora entro il 10 di Pt_1 Parte_2 ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
m) Assegnare alla madre collocataria il 100% dell'assegno unico relativo alla minore n) Disporre a carico del padre il 70% delle spese straordinarie ed il ERona_2 restante 30% a carico della madre, riferendosi al protocollo stilato dal Tribunale di Torino. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: Il resistente chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze: 1)Vero che il signor il giorno 20.07.2014 ha donato alla figlia la Controparte_1 Parte_2 somma di € 17.000,00; 2)Vero che la signora il giorno 21/24.07.2014 ha versato la somma di € Parte_2
17.000,00 sul conto corrente cointestato con il marito come da doc. n. 13 di parte resistente che la S.V. Parte_1 rammostra al teste;
3)Vero che la somma di € 17.000,00 versata dalla signora in data 21/24-07-2014 sul Pt_2 conto corrente cointestato alle parti di Banca Intesa si è resa necessaria per ottenere il mutuo di € 80.000,00, erogato dalla Banca per acquistare la casa familiare, sita in LO MB, via Stazione, 106; 4)Vero che il signor Controparte_1 il giorno 12.12.2016 ha compilato l'assegno consegnato alla concessionaria della somma di € 11.000,00, Controparte_2 come da doc. n. 14 di parte resistente che la S.V. rammostra al teste;
5)Vero che l'assegno di € 11.000,00 compilato dal signor in data 12.12.2016 è servito per acquistare l'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà Pt_2 dei coniugi 6)Vero che il signor ha ricevuto dai coniugi Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 seguenti somme: in data 07.03.2017 € 1000,00, 11.05.2017 € 1000,00, 13.07.2017 € 1000,00, 26.09.2017 € 1000,00, 22.11.2017 € 1000,00 e 11.06.2018 € 4000,00, per un totale di € 9000,00; 7)Vero che la somma versata dalle parti al signor di € 9000,00, nelle medesime circostanze di tempo della precedente domanda, è Controparte_1 servita a a restituire una parte del prestito concesso per l'acquisto dell'l'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà delle parti;
8)Vero che il signor ha deciso di regalare € 2000,00 alla figlia quale Controparte_1 Pt_2 differenza del prestito concesso in data 12.12.2016 per l'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà delle parti;
9)Vero che il signor ha rinunciato agli interessi sulla somma prestata ai coniugi Controparte_1 per l'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà delle parti, Controparte_3 considerando tale la somma un'ulteriore donazione per la figlia;
10) Vero che la signora Parte_2 Parte_2 ha utilizzato i € 2000,00 regalati dal padre per l'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso
[...] Controparte_1 targata FG703LA di proprietà delle parti;
11) Vero che la signora ha utilizzato i € 17.000,00 Parte_2 regalati dal padre per versati per la concessione del mutuo servito per l'acquisto della casa familiare;
Controparte_1
12)Vero che la signora a partire dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor Parte_2
e fino alla separazione, in occasione del giorno di Natale, organizzava a casa dei coniugi una cena per festeggiare Pt_1 con gli amici ed in quel frangente si occupava di cucinare, riassettare la casa prima e dopo l'arrivo degli ospiti;
13) Vero che la signora a partire dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor e Parte_2 Pt_1 fino alla separazione, almeno 2 volte al mese organizzava una cena di sabato sera per stare insieme agli amici ed in quel frangente si occupava di cucinare, riassettare la casa prima e dopo l'arrivo degli ospiti;
14)Vero che la signora Parte_2
a partire dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor e fino alla separazione,
[...] Pt_1 si è occupata ogni giorno di tenere in ordine e pulita la casa familiare;
15)Vero che la signora a partire Parte_2 dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor , e fino alla separazione, si è occupato di Pt_1 ER fare la spesa e cucinare per il signor 16)Vero che la signora dopo la nascita della figlia Pt_1 Parte_2 nel mese di novembre 2015 e fino alla separazione, si è occupata, in via esclusiva, della casa e della bambina, andando dal pediatra, facendo la spesa e tenendo in ordine la casa. Si indicano come testimoni sulle predette circostanze i signori: 1. 2. 3. 4. IA De ZE 5. 6. Controparte_1 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
”.
[...]
***
Alla prima udienza del 28/11/2025, all'esito di ampia discussione, è stata formulata la seguente proposta ER conciliativa: “- affido condiviso di collocazione presso la mamma, con assegnazione casa familiare alla resistente;
-
€ 200 di mantenimento a carico del ricorrente + AUU integralmente alla madre + spese straordinarie a carico del padre nella misura del 60%; - fine settimana alternati dal venerdì dalla fine delle lezioni fino al lunedì mattina, con 1 una cena a settimana;
- quando non sta dal padre nel we, una cena a settimana + un pernottamento con riaccompagnamento a scuola”. All'esito, le parti hanno chiesto termine per valutare la proposta conciliativa.
Con note depositate in data 2/12/2025, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa e, con ordinanza del 4/12/2025 depositata in data 6/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti.
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 3605/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. ER Quanto agli accordi relativi all'affido, collocazione e mantenimento di il Collegio non ha osservazioni ER da formulare: la proposta è compatibile con il benessere di e tutela il diritto alla genitorialità di entrambi i genitori.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 3/9/2016 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
LO MB (NO) – parte II serie A – numero 6 anno 2016;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ER
3) affida ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) assegna la casa familiare a Parte_2
ER 5) dispone che possa tenere con sé due finesettimana alternati al mese, dal Parte_1 venerdì dalla fine della scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il martedì, ER dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa dopo cena;
quando trascorre il fine ER settimana con la madre, terrà con sé il martedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando la Pt_1 riaccompagnerà dopo cena e il giovedì, dalla fine della scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
ER
6) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
ER
7) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
ER
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la Parte_1 somma mensile di € 200,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
11) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
12) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1508/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore Parte_1 C.F._1 di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PUCE ROCCO PAOLO parte ricorrente
(c.f. , domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. PIZZA ROSAMARIA parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI ER Parte ricorrente: accetta la proposta conciliativa del giudice: affido condiviso di collocazione presso la mamma, con assegnazione casa familiare alla resistente;
€ 200 di mantenimento a carico del ricorrente + AUU integralmente alla madre
+ spese straordinarie a carico del padre nella misura del 60%; fine settimana alternati dal venerdì dalla fine delle lezioni fino al lunedì mattina, con 1 una cena a settimana;
quando non sta dal padre nel we, una cena a settimana + un pernottamento con riaccompagnamento a scuola;
Parte resistente: dichiara che la resistente accetta la proposta del Giudice, con le seguenti precisazioni già concordate in ER sede di trattative private: - il signor passerà il momento della cena con la figlia dalle ore 18.00 alle ore 21.00, Pt_1 con riaccompagnamento presso l'abitazione della madre, individuando il giorno del martedì, perché libero da impegni extra scolastici;
- nella settimana in cui il week end è di competenza della madre, il giorno individuato per il per-nottamento infrasettimanale a casa del papà dovrà essere il giovedì, dalla fine delle lezioni con riaccompaganamento a scuola il venerdì ER mattina, come già d'abitudine per
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/08/2025, ha adito il Tribunale per chiedere la cessazione Pt_1 degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, ha rappresentato di aver contratto matrimonio concordatario la in data Pt_2
3/9/2016 nel Comune di LO MB (NO) (matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di LO MB (NO) – parte II serie A – numero 6 anno 2016). Dalla loro ER unione, in data 5/11/2015 è nata Con decreto 3605/2023, il Tribunale di Novara ha omologato le condizioni di separazione concordate dalle parti.
Ha, quindi, rassegnato le presenti conclusioni: “- pronunciare, anche con sentenza parziale sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.09.2016 dai sigg.ri e , nel Parte_1 Parte_2
Comune di LO MB parte II serie A – numero 8 anno 2016, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle ER annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato Civile;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento alternato paritetico di una settimana per ciascuno genitore a partire dalla pronuncia dei provvedimenti temporanei e urgenti emanandi dal giudice;
- disporre che la figlia trascorra nel periodo estivo due settimane consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- disporre che tutte le festività siano gestite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza; in particolare, per l'anno 2025 il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno 31.12.2025 con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
anno 2026 vacanze Pasquali: la domenica di Pasqua con il padre e con la madre il successivo Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo ER viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza; - disporre che il giorno del compleanno di la stessa trascorra equamente la giornata con ciascun genitore;
- disporre che ciascun genitore, nella settimana di propria spettanza con la minore, assicuri all'altro genitore la reperibilità telefonica alla figlia;
- disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia durante il periodo di permanenza presso di sé; - disporre che le spese straordinarie - comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N. -, scolastiche (comprese le attività ad essa complementari), ricreative, ludiche e sportive, purché previamente concordate e debitamente documentate facendosi espresso rinvio, in merito, alla disciplina prevista nelle Linee Guida e nei Protocolli in uso presso la Corte d'Appello di Torino, siano poste a carico per il 50% tra i coniugi;
- disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 50% tra ciascun genitore;
in via subordinata - pronunciare, anche con sentenza parziale sullo status, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03.09.2016 dai sigg.ri e , nel Comune di LO MB parte Parte_1 Parte_2
II serie A – numero 8 anno 2016, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle annotazioni a cura dell'Ufficiale di Stato ER Civile;
- affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- ER assegnare la casa familiare alla signora che la abiterà con la figlia - disporre il diritto di visita del padre Pt_2 ER come segue: due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola con pernotto dal papà il quale riaccompagnerà a scuola al mattino successivo;
weekend alternati tra i genitori dal sabato mattina al lunedi mattino quando il genitore riaccompagnerà a scuola la figlia;
- disporre che la figlia trascorra nel periodo estivo, compreso dal 10/06 al 10/09, due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, da comunicarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno;
- disporre che tutte le altre festività siano gestite tra i genitori secondo il principio dell'alternanza; in particolare, per l'anno 2025 il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno 31.12.2025 con la madre ed il giorno di Capodanno con il padre;
anno 2026 vacanze Pasquali: la domenica di Pasqua con il padre e con la madre il successivo Lunedì dell'Angelo; l'anno successivo viceversa, e così per ciascun anno sempre secondo il principio dell'alternanza; - disporre che il ER giorno del compleanno di la stessa trascorra equamente la giornata con ciascun genitore;
- disporre che il sig. Pt_1 corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 10 di ciascun mese la somma mensile di euro 100,00, oltre rivalutazione Istat annuale, sino alla indipendenza economica della figlia;
- disporre che le spese straordinarie
- comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal S.S.N. - scolastiche (comprese le attività ad essa complementari), ricreative, ludiche e sportive, purché previamente concordate e debitamente documentate facendosi espresso rinvio, in merito, alla disciplina prevista nelle Linee Guida e nei Protocolli in uso presso la Corte d'Appello di Torino, siano poste a carico per il 50% tra i coniugi;
- disporre che l'assegno unico sia percepito nella misura del 50% tra ciascun genitore;
In via istruttoria: Con espressa riserva, ove necessario, di indicare testi e formulare capitoli di prova una volta conosciute le difese avversarie. In ogni caso: con condanna della parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Si è costituita nei termini la quale ha così concluso: “CHIEDE che codesto Parte_2
Illustrissimo Tribunale di Novara, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e deduzione, previa l'emanazione dei provvedimenti temporanei e urgenti, voglia accogliere le seguenti: CONCLUSIONI a) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio, contratto tra la signora il signor in data 03.09.2016 nel Comune di Parte_2 Parte_1
LO MB e trascritto presso il medesimo Comune - parte II serie A numero 8 anno 2016 - ordinando l'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
b) Disporre l'affidamento congiunto della figlia ER
con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici;
c) Assegnare la casa familiare alla madre
ER collocataria, comprensiva dei beni mobili ivi presenti, che continuerà ad abitarla con la figlia e) disporre che il padre
ER possa tenere con sé la figlia - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 12.00 e fino al lunedì mattina
ER con accompagnamento diretto a scuola;
- Nella settimana in cui trascorrerà il week end con la madre, la minore potrà trascorrere un giorno infrasettimanale individuato nel giovedì, dall'uscita della scuola fino alla mattina successiva con
ER accompagnamento diretto a scuola;
f) disporre che trascorra con il papà, secondo il principio dell'alternanza, le vacanze natalizie a partire dall'anno 2025 il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre, il giorno del
ER 31.12.2025 con il padre e il giorno di Capodanno 2026 con la madre;
g) disporre che trascorra con il papà, secondo il principio dell'alternanza, le vacanze pasquali 2026 il giorno di Pasqua con la madre e il Lunedì dell'Angelo con il padre e così via per tutte le festività e il compleanno della bambina;
h) disporre che la figlia trascorra con ciascun genitore nel periodo estivo, tre settimane anche non consecutive, da comunicarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
i) disporre che il signor a partire dalla data del deposito del ricorso per lo scioglimento del matrimonio e fino al raggiungimento Pt_1 dell'autonomia economica della minore corrisponda € 700,00 a titolo di contribuzione al mantenimento ordinario per la ER figlia entro il 10 di ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
l) condannare il signor
[...]
al versamento mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile per la signora entro il 10 di Pt_1 Parte_2 ciascun mese, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
m) Assegnare alla madre collocataria il 100% dell'assegno unico relativo alla minore n) Disporre a carico del padre il 70% delle spese straordinarie ed il ERona_2 restante 30% a carico della madre, riferendosi al protocollo stilato dal Tribunale di Torino. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio. In via istruttoria: Il resistente chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze: 1)Vero che il signor il giorno 20.07.2014 ha donato alla figlia la Controparte_1 Parte_2 somma di € 17.000,00; 2)Vero che la signora il giorno 21/24.07.2014 ha versato la somma di € Parte_2
17.000,00 sul conto corrente cointestato con il marito come da doc. n. 13 di parte resistente che la S.V. Parte_1 rammostra al teste;
3)Vero che la somma di € 17.000,00 versata dalla signora in data 21/24-07-2014 sul Pt_2 conto corrente cointestato alle parti di Banca Intesa si è resa necessaria per ottenere il mutuo di € 80.000,00, erogato dalla Banca per acquistare la casa familiare, sita in LO MB, via Stazione, 106; 4)Vero che il signor Controparte_1 il giorno 12.12.2016 ha compilato l'assegno consegnato alla concessionaria della somma di € 11.000,00, Controparte_2 come da doc. n. 14 di parte resistente che la S.V. rammostra al teste;
5)Vero che l'assegno di € 11.000,00 compilato dal signor in data 12.12.2016 è servito per acquistare l'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà Pt_2 dei coniugi 6)Vero che il signor ha ricevuto dai coniugi Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 seguenti somme: in data 07.03.2017 € 1000,00, 11.05.2017 € 1000,00, 13.07.2017 € 1000,00, 26.09.2017 € 1000,00, 22.11.2017 € 1000,00 e 11.06.2018 € 4000,00, per un totale di € 9000,00; 7)Vero che la somma versata dalle parti al signor di € 9000,00, nelle medesime circostanze di tempo della precedente domanda, è Controparte_1 servita a a restituire una parte del prestito concesso per l'acquisto dell'l'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà delle parti;
8)Vero che il signor ha deciso di regalare € 2000,00 alla figlia quale Controparte_1 Pt_2 differenza del prestito concesso in data 12.12.2016 per l'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà delle parti;
9)Vero che il signor ha rinunciato agli interessi sulla somma prestata ai coniugi Controparte_1 per l'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso targata FG703LA di proprietà delle parti, Controparte_3 considerando tale la somma un'ulteriore donazione per la figlia;
10) Vero che la signora Parte_2 Parte_2 ha utilizzato i € 2000,00 regalati dal padre per l'acquisto dell'autovettura Citroen Picasso
[...] Controparte_1 targata FG703LA di proprietà delle parti;
11) Vero che la signora ha utilizzato i € 17.000,00 Parte_2 regalati dal padre per versati per la concessione del mutuo servito per l'acquisto della casa familiare;
Controparte_1
12)Vero che la signora a partire dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor Parte_2
e fino alla separazione, in occasione del giorno di Natale, organizzava a casa dei coniugi una cena per festeggiare Pt_1 con gli amici ed in quel frangente si occupava di cucinare, riassettare la casa prima e dopo l'arrivo degli ospiti;
13) Vero che la signora a partire dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor e Parte_2 Pt_1 fino alla separazione, almeno 2 volte al mese organizzava una cena di sabato sera per stare insieme agli amici ed in quel frangente si occupava di cucinare, riassettare la casa prima e dopo l'arrivo degli ospiti;
14)Vero che la signora Parte_2
a partire dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor e fino alla separazione,
[...] Pt_1 si è occupata ogni giorno di tenere in ordine e pulita la casa familiare;
15)Vero che la signora a partire Parte_2 dall'anno 2009, momento in cui è iniziata la convivenza con il signor , e fino alla separazione, si è occupato di Pt_1 ER fare la spesa e cucinare per il signor 16)Vero che la signora dopo la nascita della figlia Pt_1 Parte_2 nel mese di novembre 2015 e fino alla separazione, si è occupata, in via esclusiva, della casa e della bambina, andando dal pediatra, facendo la spesa e tenendo in ordine la casa. Si indicano come testimoni sulle predette circostanze i signori: 1. 2. 3. 4. IA De ZE 5. 6. Controparte_1 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
”.
[...]
***
Alla prima udienza del 28/11/2025, all'esito di ampia discussione, è stata formulata la seguente proposta ER conciliativa: “- affido condiviso di collocazione presso la mamma, con assegnazione casa familiare alla resistente;
-
€ 200 di mantenimento a carico del ricorrente + AUU integralmente alla madre + spese straordinarie a carico del padre nella misura del 60%; - fine settimana alternati dal venerdì dalla fine delle lezioni fino al lunedì mattina, con 1 una cena a settimana;
- quando non sta dal padre nel we, una cena a settimana + un pernottamento con riaccompagnamento a scuola”. All'esito, le parti hanno chiesto termine per valutare la proposta conciliativa.
Con note depositate in data 2/12/2025, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa e, con ordinanza del 4/12/2025 depositata in data 6/12/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Ritiene il Collegio di dover ratificare l'accordo delle parti.
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1 dicembre 1970 n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.
Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015).
Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con decreto n. 3605/2022. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. ER Quanto agli accordi relativi all'affido, collocazione e mantenimento di il Collegio non ha osservazioni ER da formulare: la proposta è compatibile con il benessere di e tutela il diritto alla genitorialità di entrambi i genitori.
L'accordo giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2 contratto in data 3/9/2016 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
[...]
LO MB (NO) – parte II serie A – numero 6 anno 2016;
2) dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ER
3) affida ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) assegna la casa familiare a Parte_2
ER 5) dispone che possa tenere con sé due finesettimana alternati al mese, dal Parte_1 venerdì dalla fine della scuola al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola, nonché il martedì, ER dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando la riaccompagnerà a casa dopo cena;
quando trascorre il fine ER settimana con la madre, terrà con sé il martedì, dalle ore 18.00 alle ore 21.00, quando la Pt_1 riaccompagnerà dopo cena e il giovedì, dalla fine della scuola, con pernottamento e riaccompagnamento a scuola, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
ER
6) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
ER
7) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
ER
8) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la Parte_1 somma mensile di € 200,00 al mese, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
9) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
10) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
11) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
12) compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 4/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO