Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
In considerazione della "ratio" sottesa all'art. 299 cod. proc. pen., volta a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare, si deve riconoscere al giudice dell'appello avverso ordinanza "de libertate" il potere di decidere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell'ossequio del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l'art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa all'utilizzabilità dei risultati acquisiti attraverso le indagini suppletive espletate dal P.M. ai sensi dell'art. 419, comma 3, c.p.p.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/1998, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. LU D'Asaro Presidente del 12.3.1998
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " IT BA " N. 931
3. " UL UA " REGISTRO GENERALE
4. " IC Milo (rel.) " N. 42526/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON IC, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 23.4.1997 del Tribunale della libertà di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. IC Milo;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. L. Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv. Emilio Martino e avv. Martucci, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. Saverio P. Fragola, i quali hanno concluso per l'accoglimento del ricorso;
osserva in
Fatto e diritto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza 23.4.1997, decidendo in sede di appello, confermava il provvedimento 13.11.1996 col quale il GIP dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, adottata, in data 25.11.1995, a carico di IC ON, indagato in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.P., quale associato al clan mafioso dei "casalesi". Riteneva il Tribunale, valutando complessivamente tutti gli elementi acquisiti, anche in sede di gravame, gli atti, la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico dello ON, contro l quale militava - per altro - la presunzione, ex art. 275/3^ c.p.p., di esigenze cautelari.
Avverso tale pronuncia, l'indagato, tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione e ha lamentato: 1) violazione della legge penale e di quella processuale (artt. 310, 416 e 430 c.p.p.), sotto il profilo che non potevano essere poste a fondamento della decisione impugnata le dichiarazioni dei collaboranti GA, RA, Di RO e De ON, prodotte solo in sede di appello (produzione non consentita dall'art. 310 del codice di rito) e - comunque - non utilizzabili in sede cautelare, perché rese dopo il rinvio a giudizio e facenti parte dell'attività integrativa d'indagine del P.M., finalizzata alle esigenze del dibattimento;
2) violazione della legge penale e processuale (335/1^, 405, 407 c.p.p.), data l'inutilizzabilità delle citate dichiarazioni anche sotto altro profilo: perché rese, cioè, oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari;
3) violazione della legge penale e di quella processuale, con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie di PI UA e IL LU, che avevano riferito su fatti in ordine ai quali era intervenuta archiviazione o sentenza di proscioglimento e non risultava essere stata disposta la riapertura delle indagini;
4) violazione dell'art. 292/2 ter c.p.p., non essendo state prese in considerazione, quali elementi a favore, alcune sentenze di proscioglimento relative a presunti illeciti da lui commessi;
5) violazione di legge, sotto il profilo che i verbali delle dichiarazioni dei collaboranti erano stati acquisiti per stralcio e non per intero;
6) violazione della legge penale e difetto di motivazione in tema di gravi indizi, non potendosi ritenere tali le inattendibili dichiarazioni del collaborante ON IN e quelle generiche degli altri collaboranti;
7) violazione della legge penale e difetto di motivazione, sotto il profilo che non erano stati presi in considerazione i rilievi difensivi circa l'inattendibilità dei collaboranti-chiamanti in correità; 8) omessa motivazione circa la sussistenza di concrete esigenze cautelari.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria data 26.2.1998, con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Circa le doglianze di natura essenzialmente processuale (sub 1 - 5), va riassuntivamente osservato quanto segue:
A) I risultati delle indagini espletate dal P.M. dopo la richiesta di rinvio a giudizio e rappresentati dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti GA, RA, Di RO e De ON non sono inutilizzabili. La contraria tesi sostenuta dal ricorrente e basata su due diverse e concorrenti ragioni non ha pregio e non può essere condivisa. Innanzitutto, improprio è il richiamo all'art. 430 c.p.p., che concerne le così dette indagini "integrative" del P.M. dopo il rinvio a giudizio, le quali, lungi dall'essere inutilizzabili, sono, per così dire, fisiologicamente funzionali alle esigenze del dibattimento, nel senso che hanno come prospettiva quella di consentire all'Organo di Accusa di meglio delineare le proprie richieste al Giudice del dibattimento ("... ai fini delle proprie richieste al Giudice del dibattimento..." recita testualmente il primo comma dell'art. 430); nella specie, le indagini di cui si contesta l'inutilizzabilità, in quanto espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio, ma prima del rinvio medesimo, non rientrano tra quelle integrative di cui all'art. 430, ma sono l'espressione dell'ultrattività del potere d'indagine del P.M., il quale, dopo l'esercizio dell'azione penale (richiesta di rinvio a giudizio), ben può svolgere attività suppletiva "d'indagine, come espressamente previsto dall'art. 419/3^ c.p.p., senza che tale attività sia colpita dalla sanzione dell'inutilizzabilità per scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari, sanzione normativamente prevista (art. 407/3^ c.p.p.) solo nella ipotesi in cui, nel detto termine, non sia stata esercitata l'azione penale. La conferma che, dopo l'esercizio dell'azione penale, siano consentite indagini suppletive è data dalla previsione dell'art. 422 c.p.p. ("... il giudice... può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni... ammette le prove richieste...).
B) Data l'utilizzabilità dei risultati delle indagini "suppletive" espletate dal P.M., consegue, in via generale, che gli stessi ben possono essere introdotti nella procedura incidentale "de libertate". Si tratta ora di stabilire se tale introduzione, più specificamente, sia consentita, per la prima volta, in sede di appello. Si è sostenuto, in alcune decisioni di questa Suprema Corte, che la cognizione e il potere del Tribunale della libertà in funzione di appello (art. 310 c.p.p.) sono segnati dai motivi e dagli elementi su cui è stata fondata la richiesta di revoca e su cui il GIP ha deciso;
si è esclusa, in via generale, dato il mancato richiamo del disposto di cui al comma 9 dell'art. 309 c.p.p. da parte dell'art. 310 stesso codice, la possibilità, per il Tribunale investito del gravame, di assumere a sostegno della propria decisione elementi nuovi addotti dalle parti in corso di udienza (cfr. Cass. Sez. I n. 289 del 16.3.1992; Sez. VI n. 431 14.3.95). Tale orientamento, ove letto in un'ottica radicale, non può essere condiviso, perché ha il torto di frapporre ingiustificati ostacoli formali all'adeguamento immediato della posizione "de libertate" di un determinato soggetto (sia in senso favorevole che sfavorevole) alla reale situazione processuale, quale viene ad evolversi nel tempo, tradendo così la "ratio" sottesa all'art. 299 c.p.p., che mira a garantire la permanente attualità delle condizioni legittimanti la misura cautelare. Ciò posto, devesi riconoscere al Giudice dell'appello avverso ordinanza "de libertate" il potere di decedere, pur nell'ambito dei motivi prospettati e, quindi, dell'ossequio del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall'ordinanza impugnata, non ostano, invero, ragioni perché anche a tale procedimento incidentale sia applicata la disciplina di cui all'art. 603, 2^ e 3^ co., c.p.p., in tema di rinnovazione dell'istruzione (nel caso specifico, più propriamente è a parlarsi di integrazione del materiale d'indagine). In conclusione, correttamente il Tribunale di Napoli ha utilizzato, per la propria decisione, anche gli elementi d'indagine introdotti dal P.M. in sede di gravame e in ordine ai quali risulta essere stato pacificamente garantito il contraddittorio e, quindi, il diritto di difesa (cfr. Cass. Sez. VI 22.2.95 n. 476). C) Non sussiste alcuna inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese da PI UA e da IL LU, solo perché i procedimenti instauratisi, sulla base di quanto da costoro riferito, a carico di IC ON per fatti diversi da quello per cui si procede si conclusero con l'archiviazione o con la sentenza di proscioglimento. Non osta all'utilizzabilità, nel presente procedimento, delle dette dichiarazioni il disposto di cui all'art. 407/3^ c.p.p., considerato che le stesse non integrano nuove investigazioni nell'ambito dei diversi procedimenti a carico dello ON conclusisi - senza alcuna riapertura delle indagini - con l'archiviazione o con la sentenza di proscioglimento. In sostanza, le ripetute dichiarazioni fanno parte delle indagini espletate nel presente procedimento, per il quale non è mai intervenuto un provvedimento di archiviazione o di proscioglimento. D) Non sussiste la denunciata violazione dell'art. 292/2 ter c.p.p., per omessa valutazione, quali elementi a favore dell'indagato, di sentenza di proscioglimento del medesimo da precedenti e diverse imputazioni. Di tali sentenze (trattasi, per l'esattezza, di un'archiviazione e di una sentenza di proscioglimento) si è tenuto conto nella parte motiva dell'ordinanza impositiva, sia pure per sottolineare implicitamente la loro irrilevanza ai fini del presente procedimento. D'altra parte, il ricorrente non si è fatto mai carico di illustrare quale concreta incidenza a lui favorevole le citate pronunzie possano spiegare sul quadro indiziario di carico.
E) La doglianza relativa alla mancata produzione in atti dei verbali d'indagine nel loro testo integrale, in quanto proposta per la prima volta in questa sede, è inammissibile.
Quanto alle censure di natura, per così dire, sostanziale, rileva la Corte che il proprio compito deve essere limitato al riscontro, nel provvedimento impugnato, dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, nel senso che sussista la coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione e che siano rispettate le norme del codice di rito in relazione alla sussistenza dei presupposti normativi per il mantenimento della misura cautelare, senza alcuna possibilità, in sede rescindente, di ricorrere al controllo delle risultanze processuali, essendo limitati i vizi denunciabili in questa sede, quanto alla motivazione, alla mancanza di questa o all'illogicità risultante dal testo. La verifica dell'ordinanza impugnata evidenzia che questa riposa su un "iter" motivazionale completo, logico e assolutamente corretto sotto il profilo giuridico.
I giudici di merito, infatti, hanno apprezzato l'intero materiale investigativo acquisito a carico dello ON e, attraverso una valutazione di merito del contenuto di tale materiale, valutazione che, in quanto logica, si sottrae al sindacato di legittimità, hanno posto in evidenza il grave quadro indiziario da cui il predetto e, allo stato, attinto in ordine all'accusa di partecipazione all'associazione di stampo mafioso: chiamate in correità dettagliate e convergenti, fatte da personaggi inseriti organicamente nello stesso clan criminoso e, quindi, in grado di conoscere, dall'interno, la vita del sodalizio;
ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni accusatorie di ON IN, già riscontrate da quelle di PI UA e dalla oggettività di alcuni eventi (elezioni comunali vinte dall'indagato, grazie all'appoggio del clan;
appalti di opere pubbliche assegnati a imprenditori organici al clan), e ulteriormente avallate dalle propalazioni dei collaboranti GA EP, RA EP, Di RO IN e De ON AR. Non hanno mancato i giudici di merito di verificare l'attendibilità intrinseca dei vari collaboranti e, pur considerando le riserve avanzate al riguardo dalla difesa dell'indagato, hanno concluso, attraverso un argomentare non illogico, per la piena attendibilità (si consideri che sulla attendibilità di ON IN si era già espresso in termini positivi il Giudice del riesame, la cui pronuncia era stata confermata anche da questa Suprema Corte).
Di fronte a tale apparato argomentativo che, per congruenza logica e per completezza, ha indubbia forza persuasiva, non possono trovare spazio un contrario apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti o un diverso giudizio ricostruttivo del fatto, così come in sostanza si sollecita con il ricorso.
D'altra parte, non può essere sottaciuto che, vertendosi in tema di revoca della misura cautelare, resistita anche al vaglio del riesame, è necessaria la sopravvenienza di un qualche elemento nuovo, idoneo a scalfire la valenza del già esaminato quadro indiziario. Questa novità è sostanzialmente estranea alla fattispecie in esame;
ne' tale può considerarsi la revoca, intervenuta nelle more, di analogo provvedimento coercitivo adottato a carico di ON VI, accusato sempre da ON IN, per inferire da ciò l'inattendibilità di quest'ultimo. È agevole replicare che l'esame della posizione di ciascun indagato ha una sua specificità soggettiva e non può riverberarsi automaticamente sulla posizione di altro indagato. La richiamata revoca non risulta essere conseguita ad un giudizio negativo sull'attendibilità intrinseca del chiamante in correità.
Le esigenze cautelari, avuto riguardo al titolo del reato, sono presunte ex art. 275/3^ c.p.p. e tale presunzione non risulta vinta da elementi positivi che escludano le sette esigenze. Il perdurante stato di latitanza di ON IC conferma, anzi, positivamente il pericolo di fuga e non esclude la sussistenza delle altre esigenze di cui all'art. 274 c.p.p.. Nè a diversa conclusione può indurre la circostanza che lo ON, da tempo, si è dimesso da ogni carica politica: questo fatto può avere un significato in relazione a quegli illeciti strettamente legati all'esercizio di attività pubblicistica, ma certamente è del tutto indifferente e neutro rispetto all'attività criminosa, che può essere la più varia, dell'associazione di stampo mafioso, della quale lo ON fa parte.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1998