Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00360/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04632/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4632 del 2025, proposto da AF TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli- Sezione Lavoro n. 572/2025, nel giudizio recante n. RG 2949/2022, pubblicata in data 19.02.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. BI Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone che:
- con sentenza n. 8802/2024, pubblicata il 18 dicembre 2024, la Corti di Appello di Napoli- Sezione Lavoro, in riforma della sentenza n. 524/2022 resa dal Tribunale di Avellino, accertava il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata con riferimento al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato e, per l’effetto, condannava il Ministero intimato al pagamento delle conseguenti differenze retributive spettanti secondo i CC.NN.LL. di comparto succedutisi nel tempo, oltre interessi legali;
- la sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato come risulta dall’apposita attestazione rilasciata dalla cancelleria;
- la sentenza è stata notificata in data 19 febbraio 2025 ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
A fronte della persistente inottemperanza, l’interessato ha proposto il presente ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza anche mediante la nomina di un commissario ad acta .
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mero stile.
All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum , precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, incaricato ratione muneris , con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio, il quale su istanza del ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. avv. Vincenzina Salvatore dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
IC Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di OR | IC Gaviano |
IL SEGRETARIO