Articolo 2 della Legge 31 gennaio 1992, n. 121
Articolo 1
Versione
5 marzo 1992
Art. 2. 1. Alla legge 16 marzo 1987, n. 118 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Ministro della pubblica istruzione" e "Ministero della pubblica istruzione", ovunque ricorrano, sono sostituite rispettivamente dalle altre: "Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica" e "Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
b) all'articolo 7, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
" 4-bis. Il direttore della Scuola puo' designare, fra i docenti della Scuola di cui all'articolo 12 ed il personale comandato o collocato in aspettativa presso la Scuola stessa, un assistente- direttore, con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento".
Note all' art. 2:
- La legge n. 118/1987 reca: "Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene". Il testo dell'art. 7 della sopracitata legge n. 118/1987 e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Il direttore della Scuola e' scelto dal Ministro per i beni culturali e ambientali d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione tra i docenti universitari di ruolo, appartenenti alla prima fascia, di discipline storico-archeologiche attinenti al mondo greco, sentito il parere del comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. Dura in carica per un quadriennio, rinnovabile.
2. Il direttore della Scuola cura l'andamento amministrativo e scientifico della Scuola stessa e ne ha la rappresentanza legale.
3. Egli e' tenuto a presentare annualmente ai Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali una relazione sull'attivita' scientifica e didattica della Scuola.
4. Oltre allo stipendio in godimento, il direttore percepisce l'assegno di sede ed ogni altro emolumento spettante al personale insegnante con qualifica di direttore di istituto italiano di cultura in servizio all'estero".
Entrata in vigore il 5 marzo 1992