TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Proc. N.R.G.A.C. 1914/2023 nella persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cod.fisc. ) con sede legale in Monza alla via Carlo Parte_1 P.IVA_1
Carrà n. 5, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rapp.tep.t. sig. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
SC (NA) alla via Pendio Sant'Alessandro 47 (cod.fisc.
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
LO RI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in
Monza, piazza Carrobiolo, n. 5,
- opponente,
e
P.I , con sede legale in 38010 Ton (TN), Controparte_2 P.IVA_2 località Ceramica 3, qui rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale in atti dei legali rappresentanti pro tempore signori (cod.fisc. CP_3
) e (cod.fisc. ), C.F._2 CP_4 C.F._3 dall'avv. Roberto Zoller, cod.fisc. , presso il quale in C.F._4
Trento, via Solteri 76 elegge domicilio, che dichiara di autorizzare l'invio di tutte le notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio al fax n. 0461
1826809 o all'indirizzo pec Email_1
- opposta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per l'opponente: «Voglia il Tribunale adito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Trento nell'emissione del decreto ingiuntivo per essere competente il Tribunale di Monza, in quanto le parti hanno concordato espressamente di devolvere qualsiasi controversia derivante dal contratto alla competenza in via esclusiva del foro di Monza ex art. 15 del contratto di subappalto e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 418/2023, per essere stato emesso da un giudice incompetente a conoscere la questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito;
accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Trento nell'emissione del decreto ingiuntivo per essere competente il
Tribunale di Monza o il Tribunale di Milano e/o Velletri in base ai criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1018/2022, per essere stato emesso da un giudice incompetente a conoscere la questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 418/2023 per mancanza dei requisiti ex lege previsti per tutto quanto esposto e documentalmente provato e per l'effetto disporne la revoca;
nel merito, 1. accogliere integralmente il presente atto di opposizione, perché fondato in fatto ed in diritto con ogni declaratoria inerente
e consequenziale alla inesistenza del credito azionato in sede monitoria e per
l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e disporne la revoca;
2. accertare e dichiarare che l'importo richiesto non è dovuto per tutte le motivazioni esposte.
3. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la società al pagamento nei Controparte_2 confronti della dell'importo pari ad euro 2.461,72, per tutte le Parte_1 motivazioni esposte.
4. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la società al pagamento nei Controparte_2 confronti della di quella somma equa e giusta che riterrà il Parte_1
Giudicante per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'opponente; con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione e distrazione al sottoscritto procuratore antistatario»;
- per la società opposta: «voglia il Tribunale adito, nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile o infondata e per l'effetto confermare il decreto opposto, con maggiorazione di interessi moratori di legge dal giorno del mancato pagamento al saldo;
in denegato subordine, operata la compensazione con il minimo credito in via riconvenzionale azionato da parte opponente, condannare la stessa parte opponente a pagare a parte opposta la somma che parrà di giustizia, con maggiorazione di interessi moratori, come per legge dal mancato pagamento al saldo;
con vittoria di spese, comprese le forfettarie, del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
7.07.2023 la ha opposto il decreto ingiuntivo n. 418/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Trento per l'importo di € 59.774,98 oltre interessi e spese (il titolo monitorio era stato chiesto sulla scorta di fatture emesse dalla per lavori di fornitura e posa in opera di porte in favore Controparte_2 di essa opponente). Deduce la società opponente: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
b) la nullità del titolo per difetto dei presupposti di legge;
c) la sussistenza di ritardi nella consegna, di vizi delle cose oggetto di consegna,
l'emissione delle fatture prima della conclusione della conclusione dei lavori;
unitamente all'opposizione la parte attrice ha proposto una domanda riconvenzionale per ottenere a titolo di risarcimento danni la somma di €
2.461,72 per aver essa società opposta determinato la rottura di un vetro.
2. - La società ricorrente si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta, per chiedere, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del titolo giudiziale e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della sussistenza del credito corrispondente a quello indicato nel decreto ingiuntivo oltre gli interessi;
in via subordinata, operata la compensazione con il credito azionato in via riconvenzionale condannare la società opponente la somma ritenuta di giustizia con interessi e condanna al pagamento delle spese di lite.
3. - In corso di causa, con ordinanza, resa fuori udienza in data 21.12.2023, il
G.I. ha così provveduto: «rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio non risulta fondata in quanto la clausola derogativa non risulta sottoscritta dalla società opposta;
il credito era determinato sicché il pagamento doveva avvenire presso il domicilio del creditore, non sono stati contestati tutti i criteri di collegamento (ed in particolare il luogo dove doveva essere adempiuta
l'obbligazione del pagamento del corrispettivo), rilevato che il credito di parte opposta è provato documentalmente mentre le prove di parte opponente in ordine all'inadempimento sono inammissibili in quanto in parte genericamente formulate ed in parte inammissibili in quanto contengono giudizi;
rilevato che non vi è prova di contestazioni da parte del committente principale;
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissa l'udienza del
19.11.25 ore 9,30 per trattenere la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 189 cpc».
4. - Con ordinanza in data 14.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
4.1. - La società opposta ha depositato memoria conclusiva nei termini di legge.
5. - Rileva, preliminarmente il Tribunale che le parti non hanno concordato alcuna deroga alle regole ordinarie in quanto la clausola di cui al n. 15) dell'ordine di acquisto («qualsiasi controversia tra le parti relativa al contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del foro di Monza») in quanto derogatoria alla competenza dell'autorità giudiziaria non ha effetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1341 cod.civ., in difetto di specifica approvazione per iscritto.
5.1. - In subiecta materia il criterio legale di individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio a conoscere la presente controversia si desume dalla disciplina del contratto concluso tra le parti (compravendita di cose mobili ) e in particolare dal terzo comma dell'art. 1498 cod.civ. («se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore») e dell'art. 20 cod.proc. civ. (il quale prevede per le cause relative ai diritti di obbligazione tra i fori concorrenti anche quello destinatae solutionis).
Da quanto dedotto consegue che il pagamento del prezzo della vendita degli infissi doveva avvenire presso il domicilio del venditore e quindi in Ton che rientra nel circondario del Tribunale di Trento.
6. - L'opposizione è infondata.
6.1 - E' incontroverso che tra le parti è stato concluso un contratto di compravendita di cose mobile e che le cose compravendute sono state consegnate.
Le contestazioni avanzate dall'opponente non solo sono generiche e prive di elementi circostanziali ma esse sono del tutto tardive e come tali inammissibili.
E, invero, i vizi sono stati denunciati con missiva in data 9.03.2023 dal difensore della società opponente (nella missive si legge che «le lavorazioni….non sono state effettuate a regola d'arte»). Orbene, le fatture - poste a fondamento dell'azione monitoria - sono state emesse tra il 16.12.2022 e il 31.01.2023.
Il comma 1 dell'art. 1495 cod.civ. stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e trattandosi di vizi, in ipotesi, facilmente riconoscibili è del tutto evidente che la denuncia è stata comunicata tardivamente
6.1.2. - Ma, in disparte da quanto dedotto, va rammentato che la giurisprudenza ha chiarito come «al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c.,
l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura
e la entità dei vizi riscontrati» (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 27488/2019).
Orbene, nel caso in esame l'acquirente non ha precisato e descritto gli asseriti vizi nell'atto di opposizione né ciò ha fatto mediante specifiche deduzioni in corso di causa.
6.2. - Da quanto esposto consegue che l'opposizione è, palesemente, infondata.
7. - Avuto riguardo alla domanda riconvenzionale la stessa non è stata in alcun modo contrastata di tal ché la stessa deve trovare accoglimento;
conseguentemente dalla somma ingiunta deve essere detratta la somma di €
2.461,72.
Tanto comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (sul punto di rimanda, ex mulitis, a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 6202/2004).
7.1. - Sull'importo dovuto, ovvero 57.313,26 (59.774,98 - 2.461,72) sono dovuti gli interessi moratori (così come disposto del titolo monitorio) dalla data di scadenza delle singole fatture (detratto dall'importo della prima fattura in scadenza la somma di € 2.461,72) sino all'effettivo adempimento.
8. - Il regime delle spese va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi, ridotti nella misura del 50%, in ragione della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2023 emesso dal Tribunale di Trento in data
23.05.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone: - rigetta l'opposizione;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna a corrispondere alla società opposta la somma di € Parte_1
57.313,26 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture (previa detrazione dell'importo della prima fattura in scadenza la somma di € 2.461,26) sino all'effettivo adempimento;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società opposta che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Cosenza il 4.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
Proc. N.R.G.A.C. 1914/2023 nella persona del dott. Giuseppe Greco, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa, iscritta al numero di registro di cui in epigrafe, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra
(cod.fisc. ) con sede legale in Monza alla via Carlo Parte_1 P.IVA_1
Carrà n. 5, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rapp.tep.t. sig. nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1
SC (NA) alla via Pendio Sant'Alessandro 47 (cod.fisc.
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'avv. C.F._1
LO RI, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in
Monza, piazza Carrobiolo, n. 5,
- opponente,
e
P.I , con sede legale in 38010 Ton (TN), Controparte_2 P.IVA_2 località Ceramica 3, qui rappresentata e difesa, in virtù di mandato speciale in atti dei legali rappresentanti pro tempore signori (cod.fisc. CP_3
) e (cod.fisc. ), C.F._2 CP_4 C.F._3 dall'avv. Roberto Zoller, cod.fisc. , presso il quale in C.F._4
Trento, via Solteri 76 elegge domicilio, che dichiara di autorizzare l'invio di tutte le notificazioni e comunicazioni relative al presente giudizio al fax n. 0461
1826809 o all'indirizzo pec Email_1
- opposta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
- per l'opponente: «Voglia il Tribunale adito, in via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Trento nell'emissione del decreto ingiuntivo per essere competente il Tribunale di Monza, in quanto le parti hanno concordato espressamente di devolvere qualsiasi controversia derivante dal contratto alla competenza in via esclusiva del foro di Monza ex art. 15 del contratto di subappalto e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 418/2023, per essere stato emesso da un giudice incompetente a conoscere la questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito;
accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Trento nell'emissione del decreto ingiuntivo per essere competente il
Tribunale di Monza o il Tribunale di Milano e/o Velletri in base ai criteri di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1018/2022, per essere stato emesso da un giudice incompetente a conoscere la questione, con vittoria di spese, diritti ed onorari, ed attribuzione al procuratore costituito;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 418/2023 per mancanza dei requisiti ex lege previsti per tutto quanto esposto e documentalmente provato e per l'effetto disporne la revoca;
nel merito, 1. accogliere integralmente il presente atto di opposizione, perché fondato in fatto ed in diritto con ogni declaratoria inerente
e consequenziale alla inesistenza del credito azionato in sede monitoria e per
l'effetto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e disporne la revoca;
2. accertare e dichiarare che l'importo richiesto non è dovuto per tutte le motivazioni esposte.
3. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la società al pagamento nei Controparte_2 confronti della dell'importo pari ad euro 2.461,72, per tutte le Parte_1 motivazioni esposte.
4. in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale condannare la società al pagamento nei Controparte_2 confronti della di quella somma equa e giusta che riterrà il Parte_1
Giudicante per il risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'opponente; con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione e distrazione al sottoscritto procuratore antistatario»;
- per la società opposta: «voglia il Tribunale adito, nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile o infondata e per l'effetto confermare il decreto opposto, con maggiorazione di interessi moratori di legge dal giorno del mancato pagamento al saldo;
in denegato subordine, operata la compensazione con il minimo credito in via riconvenzionale azionato da parte opponente, condannare la stessa parte opponente a pagare a parte opposta la somma che parrà di giustizia, con maggiorazione di interessi moratori, come per legge dal mancato pagamento al saldo;
con vittoria di spese, comprese le forfettarie, del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato (ai sensi della legge n. 53 del 1994) in data
7.07.2023 la ha opposto il decreto ingiuntivo n. 418/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Trento per l'importo di € 59.774,98 oltre interessi e spese (il titolo monitorio era stato chiesto sulla scorta di fatture emesse dalla per lavori di fornitura e posa in opera di porte in favore Controparte_2 di essa opponente). Deduce la società opponente: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
b) la nullità del titolo per difetto dei presupposti di legge;
c) la sussistenza di ritardi nella consegna, di vizi delle cose oggetto di consegna,
l'emissione delle fatture prima della conclusione della conclusione dei lavori;
unitamente all'opposizione la parte attrice ha proposto una domanda riconvenzionale per ottenere a titolo di risarcimento danni la somma di €
2.461,72 per aver essa società opposta determinato la rottura di un vetro.
2. - La società ricorrente si è costituita in giudizio, con comparsa di risposta, per chiedere, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del titolo giudiziale e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e l'accertamento della sussistenza del credito corrispondente a quello indicato nel decreto ingiuntivo oltre gli interessi;
in via subordinata, operata la compensazione con il credito azionato in via riconvenzionale condannare la società opponente la somma ritenuta di giustizia con interessi e condanna al pagamento delle spese di lite.
3. - In corso di causa, con ordinanza, resa fuori udienza in data 21.12.2023, il
G.I. ha così provveduto: «rilevato che l'eccezione di incompetenza per territorio non risulta fondata in quanto la clausola derogativa non risulta sottoscritta dalla società opposta;
il credito era determinato sicché il pagamento doveva avvenire presso il domicilio del creditore, non sono stati contestati tutti i criteri di collegamento (ed in particolare il luogo dove doveva essere adempiuta
l'obbligazione del pagamento del corrispettivo), rilevato che il credito di parte opposta è provato documentalmente mentre le prove di parte opponente in ordine all'inadempimento sono inammissibili in quanto in parte genericamente formulate ed in parte inammissibili in quanto contengono giudizi;
rilevato che non vi è prova di contestazioni da parte del committente principale;
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissa l'udienza del
19.11.25 ore 9,30 per trattenere la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 189 cpc».
4. - Con ordinanza in data 14.11.2025 il sottoscritto giudicante ha disposto la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod.proc.civ.
4.1. - La società opposta ha depositato memoria conclusiva nei termini di legge.
5. - Rileva, preliminarmente il Tribunale che le parti non hanno concordato alcuna deroga alle regole ordinarie in quanto la clausola di cui al n. 15) dell'ordine di acquisto («qualsiasi controversia tra le parti relativa al contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del foro di Monza») in quanto derogatoria alla competenza dell'autorità giudiziaria non ha effetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1341 cod.civ., in difetto di specifica approvazione per iscritto.
5.1. - In subiecta materia il criterio legale di individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio a conoscere la presente controversia si desume dalla disciplina del contratto concluso tra le parti (compravendita di cose mobili ) e in particolare dal terzo comma dell'art. 1498 cod.civ. («se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore») e dell'art. 20 cod.proc. civ. (il quale prevede per le cause relative ai diritti di obbligazione tra i fori concorrenti anche quello destinatae solutionis).
Da quanto dedotto consegue che il pagamento del prezzo della vendita degli infissi doveva avvenire presso il domicilio del venditore e quindi in Ton che rientra nel circondario del Tribunale di Trento.
6. - L'opposizione è infondata.
6.1 - E' incontroverso che tra le parti è stato concluso un contratto di compravendita di cose mobile e che le cose compravendute sono state consegnate.
Le contestazioni avanzate dall'opponente non solo sono generiche e prive di elementi circostanziali ma esse sono del tutto tardive e come tali inammissibili.
E, invero, i vizi sono stati denunciati con missiva in data 9.03.2023 dal difensore della società opponente (nella missive si legge che «le lavorazioni….non sono state effettuate a regola d'arte»). Orbene, le fatture - poste a fondamento dell'azione monitoria - sono state emesse tra il 16.12.2022 e il 31.01.2023.
Il comma 1 dell'art. 1495 cod.civ. stabilisce che il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e trattandosi di vizi, in ipotesi, facilmente riconoscibili è del tutto evidente che la denuncia è stata comunicata tardivamente
6.1.2. - Ma, in disparte da quanto dedotto, va rammentato che la giurisprudenza ha chiarito come «al fine di conservare il diritto alla garanzia, ex art. 1495 c.c.,
l'acquirente non è tenuto a fare, nel termine stabilito, una denuncia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che presenta la cosa, potendo validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull'avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo tempo la natura
e la entità dei vizi riscontrati» (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza n. 27488/2019).
Orbene, nel caso in esame l'acquirente non ha precisato e descritto gli asseriti vizi nell'atto di opposizione né ciò ha fatto mediante specifiche deduzioni in corso di causa.
6.2. - Da quanto esposto consegue che l'opposizione è, palesemente, infondata.
7. - Avuto riguardo alla domanda riconvenzionale la stessa non è stata in alcun modo contrastata di tal ché la stessa deve trovare accoglimento;
conseguentemente dalla somma ingiunta deve essere detratta la somma di €
2.461,72.
Tanto comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto (sul punto di rimanda, ex mulitis, a quanto statuito da Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 6202/2004).
7.1. - Sull'importo dovuto, ovvero 57.313,26 (59.774,98 - 2.461,72) sono dovuti gli interessi moratori (così come disposto del titolo monitorio) dalla data di scadenza delle singole fatture (detratto dall'importo della prima fattura in scadenza la somma di € 2.461,72) sino all'effettivo adempimento.
8. - Il regime delle spese va regolato come in dispositivo sulla base dei vigenti parametri medi, ridotti nella misura del 50%, in ragione della limitata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2023 emesso dal Tribunale di Trento in data
23.05.2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così dispone: - rigetta l'opposizione;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna a corrispondere alla società opposta la somma di € Parte_1
57.313,26 oltre interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture (previa detrazione dell'importo della prima fattura in scadenza la somma di € 2.461,26) sino all'effettivo adempimento;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore della società opposta che si liquidano in € 3.808,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Cosenza il 4.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Greco