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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/05/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4958/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 1, MILANO, presso il difensore avv.
PIEMONTE GIANLUCA
ATTORE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA
CONVENUTO
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate;
il P.M. ha reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adìto l'intestato tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ordinare alla Cancelleria la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, così esonerando parte ricorrente dalla notifica del ricorso e del decreto che invece comporterebbe un inutile prolungamento della durata del processo. Trova infatti applicazione l'art. 70 c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Per l'osservanza delle norme che prevedono
l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati
pagina 1 di 5 all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio” (cfr. Cassazione n. 19727/03. L'ordine alla cancelleria di comunicare gli atti al PM è stato infatti già disposto diverse volte in altri processi patrocinati dal sottoscritto difensore: ex multis Trib. Milano n. 31364/23 RG (anche post Cartabia),
Trib. Brescia n. 4682/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Catania n. 4556/23 (anche post Cartabia),
Trib. Trani n. 2542/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Bolzano n. 2102/2023 (anche post Cartabia),
Trib. Milano n. 26779/21 RG, Trib. Genova n. 1606/22 RG, Trib. Messina n. 72/21 RG, Trib. Lecco n.
910/23 R.G., Trib. L'Aquila n. 648/22 RG, Trib. Arezzo n. 2130/22 RG, Trib. Taranto n. 3344/20 RG,
Trib. Siena n. 179/21 RG, Trib. Lodi n. 963/22 RG, Trib. Caltagirone n. 1243/22 RG, Trib. Brescia
1065/23 RG);
• la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di
Lucera (FG) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome
“ in sostituzione del nome;
Per_1 Parte_1
• autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.”
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto: di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “femmina”, come da documentazione anagrafica in atti;
di esternare la propria identità psico-sessuale come maschio, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
di non mostrare remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile a Per_1
tenere comportamenti e atteggiamenti da maschio, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente maschile;
di presentare una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, acquisita la documentazione prodotta, espletato il libero interrogatorio della parte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, con la relazione della psicologa, dott.ssa in servizio presso S.P.D.C. del Policlinico Ospedaliero-Universitario di Foggia, è Persona_2
stata formulata nei confronti della odierna ricorrente diagnosi di “Disforia di genere”, in trattamento dal pagina 2 di 5 18.10.2023, con esclusione di sintomi psicotici ed assenso alla sottoposizione ad una terapia ormonale.
Dalla relazione endocrinologica in atti del 29/05/2024, redatta dalla dott.ssa prof.ssa Persona_3
medico specialista endocrinologo presso il Policlinico Ospedaliero-Universitario di Foggia, è emerso che la odierna ricorrente si sottopone ad una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile.
Il contenuto delle certificazioni prodotte ha trovato conferma nell'audizione della parte ricorrente, la quale ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, provenienti da strutture pubbliche o convenzionate con l' e, comunque, da enti e personale qualificato, si impone l'accoglimento della domanda attorea CP_1 di rettificazione dei dati anagrafici, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a
“maschile” nonché di sostituire il nome “ al nome ”. Per_1 Parte_1
A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v. Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 164/1982, laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, a un elemento – il trattamento chirurgico – costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria
pagina 3 di 5 integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguito dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass
n. 15138/2015).
Quanto al profilo della autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n.
164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”, che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione … Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia
pagina 4 di 5 medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal tribunale adeguato all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda necessario l'intervento chirurgico, avendo la parte sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, non ricorre alcuna necessità che il tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, senza previa autorizzazione giudiziale.
3. In considerazione della mancanza di ragioni di soccombenza, avendo peraltro il P.M. espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Lucera, di rettificare l'atto di nascita di , nata a [...], il [...], nel senso di Parte_1 effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “femminile” a “maschile” e la modifica del nome da a;
Parte_1 Per_1
2) dichiara non necessaria l'autorizzazione del tribunale all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, in virtù della illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4,
D.Lgs. n. 150/2011 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manfredonia.
Foggia, 12.05.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4958/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIEMONTE Parte_1 C.F._1
GIANLUCA, elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO 1, MILANO, presso il difensore avv.
PIEMONTE GIANLUCA
ATTORE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FOGGIA
CONVENUTO
Oggetto: mutamento di sesso.
Conclusioni: parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo e alle conclusioni ivi rassegnate;
il P.M. ha reso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha adìto l'intestato tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“ordinare alla Cancelleria la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, così esonerando parte ricorrente dalla notifica del ricorso e del decreto che invece comporterebbe un inutile prolungamento della durata del processo. Trova infatti applicazione l'art. 70 c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Per l'osservanza delle norme che prevedono
l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati
pagina 1 di 5 all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio” (cfr. Cassazione n. 19727/03. L'ordine alla cancelleria di comunicare gli atti al PM è stato infatti già disposto diverse volte in altri processi patrocinati dal sottoscritto difensore: ex multis Trib. Milano n. 31364/23 RG (anche post Cartabia),
Trib. Brescia n. 4682/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Catania n. 4556/23 (anche post Cartabia),
Trib. Trani n. 2542/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Bolzano n. 2102/2023 (anche post Cartabia),
Trib. Milano n. 26779/21 RG, Trib. Genova n. 1606/22 RG, Trib. Messina n. 72/21 RG, Trib. Lecco n.
910/23 R.G., Trib. L'Aquila n. 648/22 RG, Trib. Arezzo n. 2130/22 RG, Trib. Taranto n. 3344/20 RG,
Trib. Siena n. 179/21 RG, Trib. Lodi n. 963/22 RG, Trib. Caltagirone n. 1243/22 RG, Trib. Brescia
1065/23 RG);
• la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di
Lucera (FG) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome
“ in sostituzione del nome;
Per_1 Parte_1
• autorizzare al trattamento medico-chirurgico necessario per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.”
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto: di essere nata con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo femminile, con conseguente attribuzione nell'atto di nascita del genere “femmina”, come da documentazione anagrafica in atti;
di esternare la propria identità psico-sessuale come maschio, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente psicologica con quella biologica;
di non mostrare remore a presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome maschile a Per_1
tenere comportamenti e atteggiamenti da maschio, oltreché a indossare un abbigliamento tipicamente maschile;
di presentare una forte, determinata e permanente identificazione al genere opposto, rispetto al quale la connotazione sessuale attribuita alla nascita si pone come impedimento ad una completa realizzazione personale.
Instaurato il contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, acquisita la documentazione prodotta, espletato il libero interrogatorio della parte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Dalla documentazione allegata al ricorso e, segnatamente, con la relazione della psicologa, dott.ssa in servizio presso S.P.D.C. del Policlinico Ospedaliero-Universitario di Foggia, è Persona_2
stata formulata nei confronti della odierna ricorrente diagnosi di “Disforia di genere”, in trattamento dal pagina 2 di 5 18.10.2023, con esclusione di sintomi psicotici ed assenso alla sottoposizione ad una terapia ormonale.
Dalla relazione endocrinologica in atti del 29/05/2024, redatta dalla dott.ssa prof.ssa Persona_3
medico specialista endocrinologo presso il Policlinico Ospedaliero-Universitario di Foggia, è emerso che la odierna ricorrente si sottopone ad una terapia ormonale per l'assegnazione del sesso maschile.
Il contenuto delle certificazioni prodotte ha trovato conferma nell'audizione della parte ricorrente, la quale ha mostrato piena consapevolezza del percorso intrapreso e ha dichiarato di aver consolidato nel tempo la propria identità, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, provenienti da strutture pubbliche o convenzionate con l' e, comunque, da enti e personale qualificato, si impone l'accoglimento della domanda attorea CP_1 di rettificazione dei dati anagrafici, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a
“maschile” nonché di sostituire il nome “ al nome ”. Per_1 Parte_1
A tal proposito, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha chiarito che la possibilità di conseguire la rettifica degli atti dello stato civile non richiede il previo espletamento dell'intervento chirurgico diretto alla modifica dei caratteri sessuali primari. In tal senso v. Consulta n. 221/2015 che pronunciatasi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 L. n. 164/1982, laddove stabilisce che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca a una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, ha escluso che il requisito delle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali” includa necessariamente la modifica dei caratteri sessuali primari mediante intervento chirurgico. Ciò perché, ove si richiedesse per la rettificazione necessariamente il trattamento chirurgico, si subordinerebbe irragionevolmente l'esercizio del fondamentale diritto all'identità di genere, a un elemento – il trattamento chirurgico – costituente invece “solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Sulla stessa linea, la Suprema Corte ha chiarito che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio
e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”, ciò in quanto “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi, anche considerando le implicazioni che ne possono conseguire in ordine alle relazioni familiari e filiali, non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria
pagina 3 di 5 integrità psico fisica sotto lo specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile dell'avvicinamento del soma alla psiche”, fermo restando che “il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguito dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta” (Cass
n. 15138/2015).
Quanto al profilo della autorizzazione alla esecuzione dell'intervento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, va rilevato che la Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
La Consulta, premesso che “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n.
164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, ha rilevato che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”, che, come sopra evidenziato, hanno “escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”.
Potendo il percorso di transizione da un genere all'altro “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione … Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia
pagina 4 di 5 medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Alla luce della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, poiché nel caso di specie il percorso attuato è ritenuto dal tribunale adeguato all'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, senza che si renda necessario l'intervento chirurgico, avendo la parte sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, non ricorre alcuna necessità che il tribunale autorizzi il predetto intervento, rappresentando lo stesso un passaggio ulteriore ed eventuale che la persona interessata è libera di affrontare, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, senza previa autorizzazione giudiziale.
3. In considerazione della mancanza di ragioni di soccombenza, avendo peraltro il P.M. espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ordina, ai sensi dell'art. 31, co. 5, D.Lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Lucera, di rettificare l'atto di nascita di , nata a [...], il [...], nel senso di Parte_1 effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso da “femminile” a “maschile” e la modifica del nome da a;
Parte_1 Per_1
2) dichiara non necessaria l'autorizzazione del tribunale all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali primari, in virtù della illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4,
D.Lgs. n. 150/2011 dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024;
3) dichiara irripetibili le spese di lite;
4) manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Manfredonia.
Foggia, 12.05.2025
Il Presidente Relatore
Dott. Antonio Buccaro
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