Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/02/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ___________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
F.A. ____ ____ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice dott. Contropart
[...]
, nella causa iscritta al n.9672/2024 R.G.L promossa Parte_1 ______________
D A iata
[...] ione in forma
[...] esecutiva all'Avv. Parte_2
con sede legale in Palermo in via Quintino Sella n°76, Cod. Fisc. e Partita Iva
_________________ n°00690520820, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Parte_3 _____
_________________ nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Viola e Ivan Manzo, _____
per mandato in atti per
_________________
Ricorrente __
_________________
CONTRO _____
con sede in Roma, nella Via G. Grezar 14 - 00142, Controparte_2 _________________ _____
C.F. e p. I.V.A. rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Migliorino per mandato in P.IVA_1 Il Cancelliere
atti;
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Parte_4
via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avv. Margherita Casagli e Delia Cernigliaro per mandato in atti.
Resistenti
All'udienza del 12.2.2025, alle ore 16.45 ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
D I S P O S I T I V O
- Rigetta il ricorso
- Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida - per ciascun convenuto - in complessivi euro 1200,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge se dovute.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.6.2024, la società ricorrente proponeva opposizione dell'intimazione di pagamento n°296 2024 9023553631 000, notificata il 21/05/2024 relativamente ai seguenti avvisi di addebito:
1) Avviso di addebito n°59620112001128715000 notificato in data 13 gennaio 2012 per importo di €
2.207,26;
2) Avviso di addebito n°59620160003701108000 notificato in data 24 maggio 2016 per importo di €
158,19;
3) Avviso di addebito n°59620160009500664000 notificato in data 8 gennaio 2017 per importo di €
5.607,18;
4) Avviso di addebito n°5962021700013119677000 notificato in data 11 agosto 2017 per importo di
€ 6.037,22;
5) Avviso di addebito n°59620120005355970000 notificato in data 14 gennaio 2013 per importo di
€ 3.376,63;
6) Avviso di addebito n°59620180006098244000 notificato in data 6 dicembre 2018 per importo di
€ 17.254,24, aventi tutti ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali . Pt_4
A sostegno dell'opposizione deduceva la intervenuta prescrizione dei crediti per il decorso di oltre un quinquennio fra la data della notifica degli avvisi di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non essendo intervenuti nel frattempo altri atti interruttivi. Chiedeva pertanto di dichiarare la prescrizione dei crediti e la cancellazione dal ruolo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva dell' in ordine alle doglianze di competenza dell' Pt_4
Ente creditore, nel merito deduceva l'inesistenza della prescrizione per avere notificato successivamente agli avvisi di addebito, l' intimazione di pagamento n. 29620169030621876000 in data 11/01/2017 e l'intimazione n. 29620229020803802000 in data 12/12/2022, tenuto conto altresì
della sospensione dei termini per l'emergenza sanitaria covid.
Si costituiva anche l' contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Deduceva la rituale Pt_4
notifica degli avvisi di addebito, l'inesistenza della prescrizione per intervenuti atti interruttivi tra i quali la presentazione di domande di definizione agevolata.
La causa senza alcuna istruttoria viene decisa all'odierna udienza
La domanda non merita accoglimento
Nel caso in esame la società opponente ha eccepito la prescrizione maturata tra la notificazione degli avvisi di addebito e quella dell'intimazione di pagamento impugnata.
Ora, come noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma
9 L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_3
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Ora, dalla documentazione versata atti dall'ente previdenziale, si evince che gli avvisi di addebito venivano regolarmente notificati rispettivamente: avviso n. 59620112001128715000 in data il
13/01/2012, avviso n. 59620160003701108000 in data 24/05/2016, avviso n.
59620160009500664000 in data 08/01/2017, avviso di addebito n. 5962021700013119677000 in data
11/08/2017, avviso di addebito n.59620120005355970000 in data 14/01/2018 e avviso n.59620180006098244000 in data 06/12/2018.
Emerge altresì che negli anni 2016-2017-2019 e 2023 la società opponente presentava istanza di rateizzazione del debito. Orbene, sul valore giuridico (riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione) che può
rivestire l'istanza di rateizzazione del debito contributivo, deve rammentarsi l'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la recente pronuncia n. 3414 del 2024, secondo cui “la domanda di
rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza
dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali
effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto
solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con
conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla
scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass.,
sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013); ….
7.4. come anche evidenziato di recente (vedi Cass. n. 11338/2023), con
specifico riferimento all'istanza di rateizzazione del debito tributario portato da cartelle esattoriali questa
Corte ha ulteriormente ribadito e chiarito (v. Cass. n. 27672/2020) che, pur essendo vero che la relativa
domanda non costituisce acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia la
stessa richiesta integra un riconoscimento del debito tale da interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod.
civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione
delle cartelle di pagamento”.
Ma anche a voler ritenere, come sostenuto da parte opponente, che l'istanza di rateizzazione non abbia nella odierna fattispecie, effetto interruttivo del termine quinquennale, atteso che “non contesta
le notificazioni degli atti presupposti ma semplicemente l'effettivo avvenuto decorso del tempo tra esse e la
notifica dell'intimazione di pagamento, sicché in questo caso alcuna efficacia può essere conferita alle
eventuali richieste di rateazione intervenute medio tempore “, l'eccezione di prescrizione non può in ogni caso ritenersi fondata in quanto risulta ex actis che, successivamente agli avvisi di addebito,
venivano notificati a parte opponente, a mezzo pec, l'intimazione n. 29620169030621876000 in data
11/01/2017 (con riferimento all'avviso n. 59620112001128715000) e in data 12/12/2022,
l''intimazione n. 29620229020803802000 (con riferimento a tutti gli avvisi di addebito) che interrompevano il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
E' evidente pertanto che dalle date di notifica delle suindicate intimazione di pagamento, tenuto altresì conto della sospensione per l'emergenza Covid di giorni 311, prevista dal Decreto Cura Italia
n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021), alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 21/05/2024, nessuna prescrizione è maturata.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione va rigettata.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo (con applicazione della riduzione prevista dall'art. 4
del DM 55/2014, attesa la modesta difficoltà della controversia), seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo, 12.2.2025
Il Giudice Onorario
Parte_1