Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 688
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    L'atto impugnato è stato ritenuto correttamente strutturato, contenendo l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa tributaria per inutilizzabilità degli immobili

    La Corte ha ritenuto che la natura abusiva di un fabbricato non ne elide l'obbligazione tributaria finché la struttura non sia materialmente demolita o resa priva di autonomia funzionale e reddituale. La 'tombatura' è avvenuta in data successiva all'anno d'imposta in contestazione, e durante il 2021 gli immobili erano ancora aperti e funzionalmente integri. La contribuente non ha provato la presentazione di denuncia di inagibilità o variazione catastale.

  • Rigettato
    Domanda subordinata di ricalcolo

    La domanda è stata rigettata in quanto la pretesa tributaria è stata confermata nel merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 688
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 688
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

    Testo completo