CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 19/02/2026, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 688/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4325/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria A Vico - Presso Casa Comunale 81028 Santa Maria A Vico CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 377 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento numero 377 del 21 febbraio 2025 con il quale il Comune di Santa Maria a Vico contestava l'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2021 in relazione a diversi cespiti immobiliari.
A sostegno delle proprie ragioni, la parte ricorrente deduceva l'assoluto difetto di motivazione dell'atto e l'illegittimità della pretesa tributaria, sostenendo che gli immobili in oggetto dovevano considerarsi abusivi e che il Comune stesso ne aveva ordinato la cd tombatura, ovvero la muratura degli accessi, rendendoli di fatto inutilizzabili e privi di capacità contributiva.
In via subordinata chiedeva il ricalcolo dell'imposta in relazione solo ad alcuni subalterni.
Si costituiva in giudizio il Comune di Santa Maria a Vico, depositando controdeduzioni ed una dettagliata relazione tecnica dell'Ufficio urbanistica.
L'Ente eccepiva l'infondatezza del ricorso, osservando che la natura abusiva di un manufatto non ne escludeva l'assoggettabilità a imposta comunale finché lo stesso permaneva in essere.
Rilevava, inoltre, che la documentazione tecnica prodotta dimostrava come la materiale cd tombatura fosse avvenuta solo in data 20 giugno 2023, ovvero in epoca ampiamente successiva all'anno d'imposta in contestazione.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'atto impugnato risulta, infatti, correttamente strutturato, contenendo l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese alla pretesa, consentendo alla contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, come dimostrato, tra l'altro, dalla puntuale articolazione del ricorso.
Nel merito, la questione centrale concerne l'assoggettabilità a IMU di immobili interessati da ordinanze di demolizione o interventi di inibizione all'uso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili iscritti o iscrivibili in catasto, a prescindere dalla regolarità urbanistica degli stessi.
La natura abusiva di un fabbricato non ne elide l'obbligazione tributaria finché la struttura non sia materialmente demolita o resa priva di autonomia funzionale e reddituale, stante l'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello urbanistico.
Nel caso di specie, la difesa della ricorrente poggia sull'assunto che l'inutilizzabilità derivante dall'ordine di chiusura degli accessi debba comportare l'esclusione del tributo.
Tuttavia, la relazione tecnica dell'Ufficio urbanistica del Comune, suffragata da rilievi fotografici e atti amministrativi, prova in modo inequivocabile che durante tutto l'anno d'imposta 2021 gli immobili erano ancora aperti e funzionalmente integri.
La cd tombatura è stata dichiarata dalla stessa contribuente, come operazione eseguita solo nel giugno
2023, finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria di un piano.
Ne consegue che, per l'annualità 2021, la ricorrente ha mantenuto il possesso di immobili strutturalmente esistenti e non ancora oggetto di inibizione fisica all'uso.
Manca, inoltre, la prova della presentazione di una denuncia di inagibilità o di una variazione catastale volta a dimostrare il declassamento degli immobili per l'anno di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Santa Maria a Vico, che liquida in euro 1.597,12, di cui euro 1.388,80 per compenso tabellare ed euro 208,32 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
URBANO GIACOMO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4325/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria A Vico - Presso Casa Comunale 81028 Santa Maria A Vico CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 377 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 272/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: //
Resistente: insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la Signora Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento numero 377 del 21 febbraio 2025 con il quale il Comune di Santa Maria a Vico contestava l'omesso versamento dell'IMU per l'anno d'imposta 2021 in relazione a diversi cespiti immobiliari.
A sostegno delle proprie ragioni, la parte ricorrente deduceva l'assoluto difetto di motivazione dell'atto e l'illegittimità della pretesa tributaria, sostenendo che gli immobili in oggetto dovevano considerarsi abusivi e che il Comune stesso ne aveva ordinato la cd tombatura, ovvero la muratura degli accessi, rendendoli di fatto inutilizzabili e privi di capacità contributiva.
In via subordinata chiedeva il ricalcolo dell'imposta in relazione solo ad alcuni subalterni.
Si costituiva in giudizio il Comune di Santa Maria a Vico, depositando controdeduzioni ed una dettagliata relazione tecnica dell'Ufficio urbanistica.
L'Ente eccepiva l'infondatezza del ricorso, osservando che la natura abusiva di un manufatto non ne escludeva l'assoggettabilità a imposta comunale finché lo stesso permaneva in essere.
Rilevava, inoltre, che la documentazione tecnica prodotta dimostrava come la materiale cd tombatura fosse avvenuta solo in data 20 giugno 2023, ovvero in epoca ampiamente successiva all'anno d'imposta in contestazione.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve respingersi l'eccezione di difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
L'atto impugnato risulta, infatti, correttamente strutturato, contenendo l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche sottese alla pretesa, consentendo alla contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa, come dimostrato, tra l'altro, dalla puntuale articolazione del ricorso.
Nel merito, la questione centrale concerne l'assoggettabilità a IMU di immobili interessati da ordinanze di demolizione o interventi di inibizione all'uso.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili iscritti o iscrivibili in catasto, a prescindere dalla regolarità urbanistica degli stessi.
La natura abusiva di un fabbricato non ne elide l'obbligazione tributaria finché la struttura non sia materialmente demolita o resa priva di autonomia funzionale e reddituale, stante l'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello urbanistico.
Nel caso di specie, la difesa della ricorrente poggia sull'assunto che l'inutilizzabilità derivante dall'ordine di chiusura degli accessi debba comportare l'esclusione del tributo.
Tuttavia, la relazione tecnica dell'Ufficio urbanistica del Comune, suffragata da rilievi fotografici e atti amministrativi, prova in modo inequivocabile che durante tutto l'anno d'imposta 2021 gli immobili erano ancora aperti e funzionalmente integri.
La cd tombatura è stata dichiarata dalla stessa contribuente, come operazione eseguita solo nel giugno
2023, finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria di un piano.
Ne consegue che, per l'annualità 2021, la ricorrente ha mantenuto il possesso di immobili strutturalmente esistenti e non ancora oggetto di inibizione fisica all'uso.
Manca, inoltre, la prova della presentazione di una denuncia di inagibilità o di una variazione catastale volta a dimostrare il declassamento degli immobili per l'anno di riferimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Santa Maria a Vico, che liquida in euro 1.597,12, di cui euro 1.388,80 per compenso tabellare ed euro 208,32 per spese generali, oltre oneri ed accessori di legge se dovuti.