Sentenza 24 marzo 2000
Massime • 2
L'attenuante di cui all'art. 609, comma 3, cod. pen. non risponde ad esigenze di adeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto in concreto rapportata al bene giuridico tutelato e, quindi, assume particolare importanza la qualità dell'atto compiuto più che la quantità di violenza fisica. Ovvero assumono rilievo il grado di coartazione esercitato sulla vittima e le condizioni, fisiche e mentali, di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche, valutate in relazione all'età, l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche in termini psichici. (Nella specie la Corte ha escluso l'attenuante in questione in caso di violenza su minore infraquattordicenne anche se non si era realizzata la penetrazione).
La circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 609 bis c.p. deve considerarsi applicabile in tutte quelle fattispecie in cui, avuto riguardo alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, sia possibile ritenere che la libertà sessuale personale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, anche in relazione all'età della stessa, sicché è necessaria una valutazione globale del fatto, non limitata alle sole componenti oggettive del reato, bensì estesa a quelle soggettive ed a tutti gli elementi menzionati dall'art. 133 c.p.
Commentario • 1
- 1. Atti sessuali con minore: la Cassazione sancisce la gravità oggettiva del fattoAccesso limitatoAntonella Crisafulli · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2000, n. 5646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5646 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento