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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 9:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. BECCI BERNARDO e l'avv. , oggi sostituito Parte_1
dall'avv.
Per l'avv. SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO e l'avv. , Controparte_1
oggi sostituito dall'avv.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa Abanesi Angelica.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti..
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 12 Alle ore 16:10, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 16:15.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BECCI BERNARDO, elettivamente domiciliato in Via San Martino n.23 -
60122 presso il difensore avv. BECCI BERNARDO CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO, elettivamente domiciliato in Corso Stamira
n.60 - 60122 presso il difensore avv. SGRIGNUOLI MASSIMO CP_1
DEMETRIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
Parte convenuta
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'illustrissimo Tribunale adito in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto:
pagina 3 di 12 - nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante concorso di colpa con ogni conseguente statuizione”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2022 evocava in Parte_1
giudizio il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità del con sede Controparte_1 P.IVA_1
ad in Largo XXIV Maggio n. 1, in persona del Sindaco legale rappresentante CP_1
pro-tempore nella causazione del danno subito dalla Sig.ra a Parte_1
seguito dell'evento sopra descritto;
b) per l'effetto condannare il Controparte_1
( con sede ad in Largo XXIV Maggio n. 1, in persona del Sindaco P.IVA_1 CP_1
legale rappresentante pro-tempore a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice quantificati in complessivi €.21.162,56, ovvero per la maggiore o minore somma (nel secondo caso con riserva di gravame) ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma periodo per periodo rivalutata, dal giorno dell'evento sino al saldo;
c) con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
Parte attrice asseriva che in data 20.07.2020, intorno alle ore 18.00, mentre camminava all'altezza di Piazza Roma, percorrendo a piedi la pavimentazione pedonale di Corso
Stamira, direzione Piazza Cavour, davanti all'ex Rettorato, cadeva a terra perdendo l'equilibrio a causa di una crepa presente nel marciapiede, riportando lesioni fisiche.
Al momento dell'evento, la dichiarava di essere in compagnia di Parte_1 [...]
testimone oculare dell'accaduto. Tes_1
A causa del dolore, solo il giorno seguente, precisamente il 21.07.2020, la Parte_1
decideva di recarsi, con i propri mezzi, al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di pagina 4 di 12 Torrette di e, in quella occasione, le veniva refertata la frattura base del V° CP_1
metatarso al piede sinistro.
In data 15.03.2023 si costituiva in giudizio il depositando il proprio Controparte_1
fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia
l'illustrissimo Tribunale adito in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto: - nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante concorso di colpa con ogni conseguente statuizione. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante concorso di colpa con ogni conseguente statuizione”.
Sentito il teste il quale confermava di aver visto direttamente l'evento Tes_1
oggetto di causa, precisando che la reggeva faldoni voluminosi e che la Parte_1
buca non era segnalata e che tuttora è presente senza che il abbia Controparte_1
provveduto ad eliminare l'insidia, veniva disposta CTU medico-legale nella persona dell'attrice, la quale era affidata al dott. di Jesi. Persona_1
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione con fissazione di udienza per pc e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato come la responsabilità per danni derivati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e l'azione generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. abbiano tratti caratteristici, presupposti processuali, funzioni ed oneri probatori diversi
(cfr. ex multis Cass. Civ. 18463/15).
pagina 5 di 12 Solo in relazione all'azione generale ex art. 2043 c.c. viene in rilievo la colpa del custode, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
18075 del 10.07.2018).
In entrambi i casi, tuttavia, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale.
In particolare, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva che postula la sussistenza di un rapporto di custodia, ossia di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire al primo il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa, tuttavia, il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ. n. 15761 del
29.07.2016; Cass. Civ. n. 30941 del 27.12.2017; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Pertanto, è onere del danneggiato, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 2051
c.c., allegare con specificità e provare oltre al rapporto di custodia, la dinamica del fatto,
l'intrinseca pericolosità della cosa ed il nesso causale tra la stessa ed il danno.
Il nesso causale tra cosa in custodia e danno (ossia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa) deve essere ricostruito e accertato secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal principio di c.d. regolarità causale secondo la teoria della causalità adeguata (cfr. Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018).
Il custode, a sua volta, può escludere la propria responsabilità dando prova del c.d.
“caso fortuito” ossia della presenza nella normale sequenza di eventi di un fattore pagina 6 di 12 causale estraneo alla c.d. regolarità causale, eccezionale ed imprevedibile, da accertare secondo modelli di prognosi postuma ex ante (cfr. Cass. Ord. 25837 del 31.10.2017;
Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Anche il comportamento del danneggiato può, però, incidere sul nesso causale ex art. 1227 c.c. fino a determinarne l'esclusione, integrando così un'ipotesi di caso fortuito, laddove si configuri come condotta imprudente.
Ciò si verifica quando il danneggiato “pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tenga una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati e renda irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza, n.18619 del 22.09.2016; Cass. Civ. n.11532 del
23.05.2014).
Con riguardo alla qualificazione del comportamento del danneggiato come caso fortuito escludente il nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. n. 9009 del
06.05.2015; Cass. Civ. 10300/2007).
Dall'istruttoria espletata, è emerso che parte attrice in data 20.07.2020, intorno alle ore
18.00, e cioè in pieno giorno, mentre camminava all'altezza di Piazza Roma, percorrendo a piedi la pavimentazione pedonale di Corso Stamira, direzione Piazza
Cavour, davanti all'ex Rettorato, cadeva a terra perdendo l'equilibrio a causa di una crepa presente nel marciapiede, riportando lesioni fisiche.
Al momento del fatto, l'attrice era in compagnia del collega di lavoro unico Tes_1
testimone oculare dell'accaduto, il quale dichiarava, in sede istruttoria, che l'attrice, al pagina 7 di 12 momento del sinistro, teneva in mano dei faldoni voluminosi di lavoro, i quali verosimilmente impedivano una completa panoramica del sito.
Solo il giorno seguente però, la decideva di recarsi, con i propri mezzi, al Parte_1
Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Torrette di e, in quella occasione, le CP_1
veniva refertata la frattura base del V° metatarso al piede sinistro.
Seguivano ulteriori controlli ed accertamenti sino alla completa guarigione clinica con postumi da valutarsi.
Esaminando le foto ed i documenti depositati in atti, si osserva che in situ vi è una buca longitudinale intercorrente tra grandi lastre di pavimentazione, tuttora presente senza segnalazioni od interventi manutentivi d'urgenza.
Posto quanto sopra, pertanto, nella fattispecie per cui è causa ricorre certamente il nesso di causalità fra la cosa soggetta all'obbligo di custodia della convenuta e l'evento dannoso, ma non si può comunque escludere il contributo causale dell'attrice nella produzione dell'evento, poiché proprio condizioni del tratto di strada oggetto dell'occorso, verosimilmente ben conosciuta dall'attrice lavorando nei pressi del luogo dell'avvenuto infortunio, avrebbero dovuto suggerire un comportamento più accorto nell'incedere, ma soprattutto perché le condizioni di visibilità (ore 18:00 del 20 luglio) non erano tali da impedire all'infortunata di procedere con la dovuta cautela, in special modo dovendo portare voluminosi faldoni, circostanza non contestata.
Sicché lo scrivente Giudicante ritiene, adeguandosi al consolidato orientamento dei giudici della legge, di ravvisare nel caso di specie un concorso causale colposo, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Corte di Cassazione n. 15779 del 12.07.2006).
Sul punto, quindi, la domanda merita, comunque, accoglimento nei termini sopra riportati, non potendosi ritenere interrotto il nesso causale dal comportamento del danneggiato ancorché colposo.
pagina 8 di 12 Infatti, nella causazione dell'evento dannoso, a giudizio dello scrivente, rilevano anche la violazione degli obblighi di una corretta manutenzione e vigilanza in capo al convenuto il quale avrebbe dovuto intervenire con idonee opere di Controparte_1
adeguamento atte a garantire un regolare e sicuro utilizzo della via pubblica, tra l'altro posta in pieno centro.
Non può trascurarsi, infatti, il rilievo per cui la funzione dell'art. 2051 c.c. sia quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, il quale nell'ipotesi de quo non è neppure successivamente intervenuto d'urgenza per eliminare la situazione di potenziale pericolo.
In conclusione, pertanto, il Giudicante ritiene di attribuire al danneggiato il 50% della responsabilità della caduta, residuando il 50% a carico del convenuto CP_1
[...]
Accertato l'an si deve procedere alla determinazione del quantum, per il quale si può fare ricorso alle risultanze della CTU medico-legale predisposta in corso di causa, ampiamente condivisibili e prive di rilevi.
Il CTU nominato ha accertato, nello specifico, che , parte attrice, di Parte_1
anni 52 all'epoca del sinistro, ha riportato un danno biologico pari al 4-4,5%, un'invalidità parziale al 75% di 30 giorni, un'invalidità parziale al 50% di 20 giorni ed un'invalidità parziale al 10% di 20 giorni.
Ritenuto che il danno biologico possa essere valutato al 5%, stante la tipologia di lesione subita (frattura), il tutto tenuto conto della valutazione per tale tipo di lesioni dalla manualistica medico-legale corrente.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, così individuato, trovano applicazione le cd. Tabelle di Milano, e deve essere così determinato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
pagina 9 di 12 Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
20 Danno biologico risarcibile € 6.487,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.109,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 11.353,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale generale: € 12.421,50
Totale con personalizzazione massima € 15.665,50
In conseguenza dell'applicazione delle modalità di calcolo sopra individuate, si ritiene di applicare la personalizzazione massima dato che sono state riscontrate in sede di CTU
(“… Articolarità della caviglia limitata antalgicamente in toto ai gradi terminali.
Sfumata zoppia di fuga…” (cfr. elaborato peritale) particolari condizioni soggettive dell'attrice in termini di sofferenza psico-fisica tuttora perdurante, il tutto comunque tenendo conto che il permanere della sintomatologia è un aspetto normalmente derivante dalla lesione subita.
Non essendo state riscontrate, inoltre, incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica dell'attrice nulla compete alla stessa per tali titoli.
Trattandosi di debito di valore, l'importo liquidato all'attualità deve essere devalutato alla data del sinistro (20.07.2022) e su di esso, rivalutato di anno in anno fino alla data pagina 10 di 12 odierna, devono essere calcolati gli interessi legali in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1712 del 1995.
All'attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese mediche sostenute, già determinate dal consulente tecnico d'ufficio nell'importo complessivo di €.1.242,50 (IVA compresa), la cui liquidazione è stata operata con riferimento agli esborsi sostenuti dall'attrice in relazione al sinistro per cui è causa, sicché l'importo deve essere rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali secondo i criteri esposti in precedenza.
Tutte le somme, di contro, devono essere ridotte del 50 % in considerazione del concorso di colpa dell'attrice e quantificate nella misura stabilita nel dispositivo.
Per quanto concerne le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modifiche, il Giudicante ritiene di dover compensare le spese processuali sostenute dalle parti per il 50%, atteso l'accoglimento parziale della domanda, restando a carico del convenuto il restante 50%.
Le spese di CTU vanno poste, però, definitivamente a carico della sola parte convenuta e liquidate come da ordinanza emessa in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente e per quanto di ragione la domanda e per l'effetto
- Condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme in Controparte_1
favore di : Parte_1
- €.7.832,00 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
pagina 11 di 12 - €.621,00 per danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro e agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore di che si liquidano (quindi già operata la riduzione) in Parte_1
€.132,00, oltre 152,50 per spese legali ed in €.2.538,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di CTU a favore Controparte_1
dell'attrice, così come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 19 febbraio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 34/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 febbraio 2025 ad ore 9:30 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per l'avv. BECCI BERNARDO e l'avv. , oggi sostituito Parte_1
dall'avv.
Per l'avv. SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO e l'avv. , Controparte_1
oggi sostituito dall'avv.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa Abanesi Angelica.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti..
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 12 Alle ore 16:10, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 16:15.
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BECCI BERNARDO, elettivamente domiciliato in Via San Martino n.23 -
60122 presso il difensore avv. BECCI BERNARDO CP_1
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SGRIGNUOLI MASSIMO DEMETRIO, elettivamente domiciliato in Corso Stamira
n.60 - 60122 presso il difensore avv. SGRIGNUOLI MASSIMO CP_1
DEMETRIO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte attrice
Parte convenuta
“ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia l'illustrissimo Tribunale adito in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto:
pagina 3 di 12 - nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante concorso di colpa con ogni conseguente statuizione”.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione notificato in data 30.12.2022 evocava in Parte_1
giudizio il convenuto in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: a) accertare e dichiarare la responsabilità del con sede Controparte_1 P.IVA_1
ad in Largo XXIV Maggio n. 1, in persona del Sindaco legale rappresentante CP_1
pro-tempore nella causazione del danno subito dalla Sig.ra a Parte_1
seguito dell'evento sopra descritto;
b) per l'effetto condannare il Controparte_1
( con sede ad in Largo XXIV Maggio n. 1, in persona del Sindaco P.IVA_1 CP_1
legale rappresentante pro-tempore a risarcire tutti i danni subiti dall'attrice quantificati in complessivi €.21.162,56, ovvero per la maggiore o minore somma (nel secondo caso con riserva di gravame) ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma periodo per periodo rivalutata, dal giorno dell'evento sino al saldo;
c) con vittoria di spese, diritti e competenze di causa”.
Parte attrice asseriva che in data 20.07.2020, intorno alle ore 18.00, mentre camminava all'altezza di Piazza Roma, percorrendo a piedi la pavimentazione pedonale di Corso
Stamira, direzione Piazza Cavour, davanti all'ex Rettorato, cadeva a terra perdendo l'equilibrio a causa di una crepa presente nel marciapiede, riportando lesioni fisiche.
Al momento dell'evento, la dichiarava di essere in compagnia di Parte_1 [...]
testimone oculare dell'accaduto. Tes_1
A causa del dolore, solo il giorno seguente, precisamente il 21.07.2020, la Parte_1
decideva di recarsi, con i propri mezzi, al Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di pagina 4 di 12 Torrette di e, in quella occasione, le veniva refertata la frattura base del V° CP_1
metatarso al piede sinistro.
In data 15.03.2023 si costituiva in giudizio il depositando il proprio Controparte_1
fascicolo contenente la comparsa di costituzione e risposta, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni: “ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta voglia
l'illustrissimo Tribunale adito in accoglimento delle ragioni esposte nel presente atto: - nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata.
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante concorso di colpa con ogni conseguente statuizione. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che la condotta dell'attrice non assurga ad unico fattore causale del fatto, accertare che la condotta della stessa realizzi un preponderante concorso di colpa con ogni conseguente statuizione”.
Sentito il teste il quale confermava di aver visto direttamente l'evento Tes_1
oggetto di causa, precisando che la reggeva faldoni voluminosi e che la Parte_1
buca non era segnalata e che tuttora è presente senza che il abbia Controparte_1
provveduto ad eliminare l'insidia, veniva disposta CTU medico-legale nella persona dell'attrice, la quale era affidata al dott. di Jesi. Persona_1
Conclusa l'istruttoria, la causa veniva posta in decisione con fissazione di udienza per pc e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di memoria conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato come la responsabilità per danni derivati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e l'azione generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. abbiano tratti caratteristici, presupposti processuali, funzioni ed oneri probatori diversi
(cfr. ex multis Cass. Civ. 18463/15).
pagina 5 di 12 Solo in relazione all'azione generale ex art. 2043 c.c. viene in rilievo la colpa del custode, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
18075 del 10.07.2018).
In entrambi i casi, tuttavia, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale.
In particolare, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva che postula la sussistenza di un rapporto di custodia, ossia di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire al primo il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa, tuttavia, il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ. n. 15761 del
29.07.2016; Cass. Civ. n. 30941 del 27.12.2017; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Pertanto, è onere del danneggiato, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 2051
c.c., allegare con specificità e provare oltre al rapporto di custodia, la dinamica del fatto,
l'intrinseca pericolosità della cosa ed il nesso causale tra la stessa ed il danno.
Il nesso causale tra cosa in custodia e danno (ossia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa) deve essere ricostruito e accertato secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal principio di c.d. regolarità causale secondo la teoria della causalità adeguata (cfr. Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018).
Il custode, a sua volta, può escludere la propria responsabilità dando prova del c.d.
“caso fortuito” ossia della presenza nella normale sequenza di eventi di un fattore pagina 6 di 12 causale estraneo alla c.d. regolarità causale, eccezionale ed imprevedibile, da accertare secondo modelli di prognosi postuma ex ante (cfr. Cass. Ord. 25837 del 31.10.2017;
Cass. Civ. Ord. nn. 2480 e 2481 del 01.02.2018; Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Anche il comportamento del danneggiato può, però, incidere sul nesso causale ex art. 1227 c.c. fino a determinarne l'esclusione, integrando così un'ipotesi di caso fortuito, laddove si configuri come condotta imprudente.
Ciò si verifica quando il danneggiato “pur capace di intendere e di volere, si esponga volontariamente ad un rischio percepibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, tenga una condotta che costituisce causa esclusiva dei danni eventualmente derivati e renda irrilevante la condotta di chi, essendo obbligato a segnalare il pericolo, non vi abbia provveduto” (cfr. Cass. Civ. Ordinanza, n.18619 del 22.09.2016; Cass. Civ. n.11532 del
23.05.2014).
Con riguardo alla qualificazione del comportamento del danneggiato come caso fortuito escludente il nesso causale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (cfr. Cass. Civ. n. 9009 del
06.05.2015; Cass. Civ. 10300/2007).
Dall'istruttoria espletata, è emerso che parte attrice in data 20.07.2020, intorno alle ore
18.00, e cioè in pieno giorno, mentre camminava all'altezza di Piazza Roma, percorrendo a piedi la pavimentazione pedonale di Corso Stamira, direzione Piazza
Cavour, davanti all'ex Rettorato, cadeva a terra perdendo l'equilibrio a causa di una crepa presente nel marciapiede, riportando lesioni fisiche.
Al momento del fatto, l'attrice era in compagnia del collega di lavoro unico Tes_1
testimone oculare dell'accaduto, il quale dichiarava, in sede istruttoria, che l'attrice, al pagina 7 di 12 momento del sinistro, teneva in mano dei faldoni voluminosi di lavoro, i quali verosimilmente impedivano una completa panoramica del sito.
Solo il giorno seguente però, la decideva di recarsi, con i propri mezzi, al Parte_1
Pronto Soccorso degli Ospedali Riuniti di Torrette di e, in quella occasione, le CP_1
veniva refertata la frattura base del V° metatarso al piede sinistro.
Seguivano ulteriori controlli ed accertamenti sino alla completa guarigione clinica con postumi da valutarsi.
Esaminando le foto ed i documenti depositati in atti, si osserva che in situ vi è una buca longitudinale intercorrente tra grandi lastre di pavimentazione, tuttora presente senza segnalazioni od interventi manutentivi d'urgenza.
Posto quanto sopra, pertanto, nella fattispecie per cui è causa ricorre certamente il nesso di causalità fra la cosa soggetta all'obbligo di custodia della convenuta e l'evento dannoso, ma non si può comunque escludere il contributo causale dell'attrice nella produzione dell'evento, poiché proprio condizioni del tratto di strada oggetto dell'occorso, verosimilmente ben conosciuta dall'attrice lavorando nei pressi del luogo dell'avvenuto infortunio, avrebbero dovuto suggerire un comportamento più accorto nell'incedere, ma soprattutto perché le condizioni di visibilità (ore 18:00 del 20 luglio) non erano tali da impedire all'infortunata di procedere con la dovuta cautela, in special modo dovendo portare voluminosi faldoni, circostanza non contestata.
Sicché lo scrivente Giudicante ritiene, adeguandosi al consolidato orientamento dei giudici della legge, di ravvisare nel caso di specie un concorso causale colposo, ai sensi dell'articolo 1227, primo comma, cod. civ., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (cfr. Corte di Cassazione n. 15779 del 12.07.2006).
Sul punto, quindi, la domanda merita, comunque, accoglimento nei termini sopra riportati, non potendosi ritenere interrotto il nesso causale dal comportamento del danneggiato ancorché colposo.
pagina 8 di 12 Infatti, nella causazione dell'evento dannoso, a giudizio dello scrivente, rilevano anche la violazione degli obblighi di una corretta manutenzione e vigilanza in capo al convenuto il quale avrebbe dovuto intervenire con idonee opere di Controparte_1
adeguamento atte a garantire un regolare e sicuro utilizzo della via pubblica, tra l'altro posta in pieno centro.
Non può trascurarsi, infatti, il rilievo per cui la funzione dell'art. 2051 c.c. sia quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa, il quale nell'ipotesi de quo non è neppure successivamente intervenuto d'urgenza per eliminare la situazione di potenziale pericolo.
In conclusione, pertanto, il Giudicante ritiene di attribuire al danneggiato il 50% della responsabilità della caduta, residuando il 50% a carico del convenuto CP_1
[...]
Accertato l'an si deve procedere alla determinazione del quantum, per il quale si può fare ricorso alle risultanze della CTU medico-legale predisposta in corso di causa, ampiamente condivisibili e prive di rilevi.
Il CTU nominato ha accertato, nello specifico, che , parte attrice, di Parte_1
anni 52 all'epoca del sinistro, ha riportato un danno biologico pari al 4-4,5%, un'invalidità parziale al 75% di 30 giorni, un'invalidità parziale al 50% di 20 giorni ed un'invalidità parziale al 10% di 20 giorni.
Ritenuto che il danno biologico possa essere valutato al 5%, stante la tipologia di lesione subita (frattura), il tutto tenuto conto della valutazione per tale tipo di lesioni dalla manualistica medico-legale corrente.
Quanto alla individuazione del criterio di liquidazione del danno biologico, così individuato, trovano applicazione le cd. Tabelle di Milano, e deve essere così determinato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 52 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
pagina 9 di 12 Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%
30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%
20 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%
20 Danno biologico risarcibile € 6.487,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.109,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 11.353,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale generale: € 12.421,50
Totale con personalizzazione massima € 15.665,50
In conseguenza dell'applicazione delle modalità di calcolo sopra individuate, si ritiene di applicare la personalizzazione massima dato che sono state riscontrate in sede di CTU
(“… Articolarità della caviglia limitata antalgicamente in toto ai gradi terminali.
Sfumata zoppia di fuga…” (cfr. elaborato peritale) particolari condizioni soggettive dell'attrice in termini di sofferenza psico-fisica tuttora perdurante, il tutto comunque tenendo conto che il permanere della sintomatologia è un aspetto normalmente derivante dalla lesione subita.
Non essendo state riscontrate, inoltre, incidenze sulla capacità lavorativa generica o specifica dell'attrice nulla compete alla stessa per tali titoli.
Trattandosi di debito di valore, l'importo liquidato all'attualità deve essere devalutato alla data del sinistro (20.07.2022) e su di esso, rivalutato di anno in anno fino alla data pagina 10 di 12 odierna, devono essere calcolati gli interessi legali in base ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza numero 1712 del 1995.
All'attrice spetta, inoltre, il rimborso delle spese mediche sostenute, già determinate dal consulente tecnico d'ufficio nell'importo complessivo di €.1.242,50 (IVA compresa), la cui liquidazione è stata operata con riferimento agli esborsi sostenuti dall'attrice in relazione al sinistro per cui è causa, sicché l'importo deve essere rivalutato con l'aggiunta degli interessi legali secondo i criteri esposti in precedenza.
Tutte le somme, di contro, devono essere ridotte del 50 % in considerazione del concorso di colpa dell'attrice e quantificate nella misura stabilita nel dispositivo.
Per quanto concerne le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del decreto ministeriale numero 55/2014 e successive modifiche, il Giudicante ritiene di dover compensare le spese processuali sostenute dalle parti per il 50%, atteso l'accoglimento parziale della domanda, restando a carico del convenuto il restante 50%.
Le spese di CTU vanno poste, però, definitivamente a carico della sola parte convenuta e liquidate come da ordinanza emessa in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
accoglie parzialmente e per quanto di ragione la domanda e per l'effetto
- Condanna il convenuto al pagamento delle seguenti somme in Controparte_1
favore di : Parte_1
- €.7.832,00 per danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e anno per anno rivalutata fino alla data della presente sentenza ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
pagina 11 di 12 - €.621,00 per danno patrimoniale, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro e agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali in Controparte_1
favore di che si liquidano (quindi già operata la riduzione) in Parte_1
€.132,00, oltre 152,50 per spese legali ed in €.2.538,50 per compensi, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di CTU a favore Controparte_1
dell'attrice, così come liquidate in corso di causa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.
Ancona, 19 febbraio 2025.
Il Giudice on. dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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