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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 304/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MM FR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12386/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035309080000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21824/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI impugnando le cartelle di pagamento 071202390353090807000 07120170061504973000,07120170106
828022000;07120170109345991000;07120180037582023000;07120180079862348000 relative a crediti erariali sottesi al pignoramento della busta paga in relazione ad un giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di
Napoli e l'intimazione di pagamento 071202390353090807000 successiva ai predetti atti .
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento affermando di essere venuto a conoscenza dei suindicati atti solo a seguito del pignoramento presso terzi e la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e,nel merito,la sua infondatezza chiedendone,per tale ragione,il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art.21 primo comma del D.L.g.s n.54671992 risultando ritulmente notificata l'intimazione di pagamento 071202390353090807000 a cui risultano sottese le gravate cartelle di pagamento, in data 21.11.2023 .
Al riguardo è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che“In materia tributaria,l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito,ivi compresa la prescrizione.Ne consegue che tali ultimi vizi non sono suscettibili di essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva esclusivamente con la notificazione dell'atto impugnato.Cfr ex multis Cass. ordinanza 35019/2025 depositata il 31 dicembre 2025 secondo la quale l'intimazione di apagmento non si configutra quale atto meramente sollecitatorio ma quale atto della riscossione autonomamente impougnabile con la conseguenza che la sua impugnazione non si configura facoltativa ma obbligatoria).
Ne consegue che, risultando incontroversa la regolare e tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento
071202390353090807000 a cui risultano sottese tutte le gravate cartelle, deve ritenersi cristallizzata la pretesa tributaria e preclusa la deduzione di vizi antecedenti,quali la mancanza o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta,la prescrizione del credito precedentemente maturata e altri vizi della sequenza procedimentale e per l'effetto,il ricorso si configura inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiare inammissibile ilricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in fvore della Agenzia in euro 2000,00 oltre altri oneri come per legge
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
MM FR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12386/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239035309080000 IRPEF-ALIQUOTE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21824/2025 depositato il
10/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI impugnando le cartelle di pagamento 071202390353090807000 07120170061504973000,07120170106
828022000;07120170109345991000;07120180037582023000;07120180079862348000 relative a crediti erariali sottesi al pignoramento della busta paga in relazione ad un giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di
Napoli e l'intimazione di pagamento 071202390353090807000 successiva ai predetti atti .
A fondamento del ricorso deduceva l'omessa notifica delle cartelle e dell'intimazione di pagamento affermando di essere venuto a conoscenza dei suindicati atti solo a seguito del pignoramento presso terzi e la prescrizione della pretesa azionata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SI eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e,nel merito,la sua infondatezza chiedendone,per tale ragione,il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve ritenersi inammissibile ex art.21 primo comma del D.L.g.s n.54671992 risultando ritulmente notificata l'intimazione di pagamento 071202390353090807000 a cui risultano sottese le gravate cartelle di pagamento, in data 21.11.2023 .
Al riguardo è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che“In materia tributaria,l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in forza dell'art. 19, comma 3 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito,ivi compresa la prescrizione.Ne consegue che tali ultimi vizi non sono suscettibili di essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva esclusivamente con la notificazione dell'atto impugnato.Cfr ex multis Cass. ordinanza 35019/2025 depositata il 31 dicembre 2025 secondo la quale l'intimazione di apagmento non si configutra quale atto meramente sollecitatorio ma quale atto della riscossione autonomamente impougnabile con la conseguenza che la sua impugnazione non si configura facoltativa ma obbligatoria).
Ne consegue che, risultando incontroversa la regolare e tempestiva notifica dell'intimazione di pagamento
071202390353090807000 a cui risultano sottese tutte le gravate cartelle, deve ritenersi cristallizzata la pretesa tributaria e preclusa la deduzione di vizi antecedenti,quali la mancanza o invalida notifica della cartella di pagamento presupposta,la prescrizione del credito precedentemente maturata e altri vizi della sequenza procedimentale e per l'effetto,il ricorso si configura inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
dichiare inammissibile ilricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in fvore della Agenzia in euro 2000,00 oltre altri oneri come per legge