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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 596/2024 promossa da:
, nato il 06/12/1967 a CALCINATE – BG - (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), con il C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
patrocinio dell'avv. ZANNI MASSIMO, con elezione di domicilio in VIA PALMA IL
VECCHIO 157 24122 BERGAMO, nello studio dell'avv. ZANNI MASSIMO;
ATTORI – OPPONENTI
contro
con sede legale a Venezia (C.F./P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di
[...]
(nuova denominazione assunta dalla società Parte_3
" ), con sede legale a Napoli Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. RADICE MARCO, con elezione di P.IVA_2
domicilio in VIA SAN SIMPLICIANO 5 20121 MILANO, nello studio dell'avv. RADICE
MARCO;
CONVENUTO – OPPOSTO
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “- accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per le ragioni indicate in motiva;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali del contratto di mutuo con concessione di ipoteca e del successivo atto di rinegoziazione per le ragioni tutte esposte in narrativa ovvero per l'individuazione del piano di ammortamento prescelto, con ogni effetto di legge sui fideiussori e per l'effetto, condannare la a procedere al ricalcolo del piano di CP_3
ammortamento attraverso l'utilizzo del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB, condannando l'Istituto di credito alla restituzione della somma di € 146.832,35.=. in favore della correntista,
con ogni effetto di legge sui fideiussori;
- individuare il saggio di interesse applicabile al contratto ed alla sua rinegoziazione in sostituzione del tasso indebitamente applicato dalla sulle rate scadute ed a scadere, determinando un piano di ammortamento a tasso legale CP_3
con quote costanti di capitale per tutta la durata;
e, per l'effetto, - condannare l'opposta a restituire a ed a gli interessi indebitamente percepiti Parte_1 Parte_2
dalla Banca nella misura che dovesse emergere in corso di causa e ritenuta di giustizia in adesione al piano di ammortamento alla francese (anatocismo ed illegittime capitalizzazioni), detratti gli interessi dovuti dall'opponente in virtù dell'applicazione del saggio legale in sostituzione del tasso ultralegale illegittimamente applicato;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondere a far data dal relativo addebito al saldo;
-
condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
risarcimento in favore di e di del danno da lucro Parte_1 Parte_2
cessante cagionato agli stessi per le causali di cui in narrativa, pari al rendimento medio che l'importo di cui si chiede la restituzione, ovvero il diverso importo che il Tribunale vorrà riconoscere all'attore in opposizione, avrebbe realizzato ove investito in titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi, da determinarsi, ove ritenuto, secondo CTU, ovvero pari al diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia. In via istruttoria: - ordinare alla Banca,
ex art. 210 c.p.c., la produzione, in originale, di tutta la documentazione inerenti al contratto pagina 2 di 13 di mutuo e della sua rinegoziazione nonché dei documenti attestanti le condizioni economiche tempo per tempo applicate al mutuo stesso;
- disporre CTU tecnico bancaria volta ad accertare le doglianze di cui sopra come meglio precisate nei prefiggendi termini ex art. 171 ter c.p.c. in ogni caso: - beneficio di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta-opposta: “In via preliminare: -Accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione avversa per indeterminatezza del petitum ex art 164, 5 comma, cpc e per l'effetto disporre di integrare la domanda ex art 164, 6 comma, cpc -Accertare e dichiarare che l'opposizione avversa è stata notificata decorsi i 20 giorni dalla notifica del precetto e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi riguardante la redazione del precetto e la mancata redazione dell'atto di rinegoziazione a mezzo di atto pubblico con formula esecutiva. Nel merito: In via principale 1. Rigettare l'interposta opposizione e per, l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto notificato da e, per essa, da ai Sigg.ri Pt_3 Controparte_1 Parte_1
e , confermando il precetto stesso con tutte le conseguenti statuizioni;
In via Parte_2
subordinata 2. Nel denegato e non creduto caso in cui dovesse essere venire accolta in parte l'opposizione proposta, rigettare l'interposta opposizione, confermando l'atto di precetto per quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare in ogni caso e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di della somma di € 143.725,67 o quella diversa somma maggiore o minore che Pt_3
risulterà in corso di causa, oltre interessi convenzionali dal 24.3.2023 al saldo comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore vigente e oltre interessi legali sulle spese dal dovuto al saldo, e successive occorrende In ogni caso:
3. Rigettare qualsivoglia domanda e/o eccezione proposta e/o proponenda da controparte mandando all'uopo assolta la convenuta dalle stesse.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
************
pagina 3 di 13 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 18/01/2024, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1
quale procuratrice di ai
[...] Parte_3
sensi dell'art. 615 c.p.c., per la declaratoria della nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali del contratto di mutuo Rep.
n. 53.771, Racc. n. 15.802del 23/04/2013 a rogito del notaio dott. e la Persona_1
conseguente inefficacia del pedissequo atto di precetto, loro notificato dalla banca il
29/12/2023, con cui viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 143.725,67
(doc. n. 1 e 2 fascicolo opponenti). Il mutuo concesso dalla banca a Parte_1
e era del complessivo importo di € 82.000,00 ed era rimborsabile in 240 Parte_2
rate mensili con scadenza il 30/04/2033 al tasso fisso nominale del 6,270%.
Gli attori lamentano: 1) l'indeterminatezza del contratto in relazione all'ammortamento alla francese ed all'utilizzo del tasso composto in quanto “il tasso dichiarato e quello effettivamente applicato divergono in modo del tutto palese” (pag. 2 atto di citazione); e in quanto “nel piano di ammortamento alla francese gli interessi vengono computati mese per mese sull'intero debito residuo capitale;
questa – come già anticipato - è una delle conseguenze più rilevanti della scelta del regime dell'interesse composto che comporta che
ad ogni scadenza si paghino in via anticipata interessi che si riferiscono (eccezion fatta per
la rata corrente) a rate non ancora maturate. Il costo complessivo del piano alla francese in
termine di interessi è di € 7.895,23 superiore, pertanto, di € 361,07 a quanto risulta
utilizzando il piano di ammortamento semplice cui corrisponde un costo per interessi pari
ad € 7.534,16” (pag. 8 atto di citazione); 2) la violazione delle disposizioni in materia di anatocismo (art. 1283 c.c.), in quanto “l'addebito in conto corrente delle rate di un
finanziamento con ammortamento mensile, determina, pertanto, anatocismo per la quota
interessi della rata;
sulla stessa vengono, infatti, calcolati ulteriori interessi a far tempo
dalla data di addebito in conto sino alla successiva capitalizzazione trimestrale del conto”
pagina 4 di 13 (pag. 11 atto di citazione), inoltre “più gravi ancora sono gli effetti derivanti dall'adozione
dell'ammortamento progressivo a rate costanti (cui si ricorre nel caso di specie), il
cosiddetto ammortamento alla francese, il quale viola l'art .1283 cod. civ. in quanto basato
su un calcolo finanziario basato sul tasso composto, quello in cui gli interessi vengono capitalizzati” (pag. 11 atto di citazione); 3) in merito all'atto di precetto notificato, esso “non
consente di verificare la natura e la consistenza reale del credito che si intende azionare, nel momento in cui si richiede una cifra di oltre € 143 mila senza specificare, come è logico ed
usuale, la suddivisione in rate scadute, capitale residuo ed interessi di mora. Il contratto è,
peraltro, uno strumento del tutto inidoneo a fornire elementi per la determinazione del credito vantato prima dalla banca ed ora dalla società di cartolarizzazione;
l'accordo di rinegoziazione, neanche citato all'interno del precetto, ha, infatti, modificato pesantemente termini e condizioni del contratto medesimo” (pag. 14 atto di citazione). Per effetto dei motivi sora indicati gli opponenti ritengono dovuta la minor somma di € 83.954,33 quali rate scadute comprensive di capitale e interessi a fronte di un importo richiesto dalla banca di €
143.725,67, come indicato nella Tabella F allegata alla perizia contabile di parte (doc. n. 4
fascicolo opponenti e pag. 18 atto di citazione).
La convenuta quale procuratrice di Controparte_1 [...]
si è tempestivamente costituita in data 26/01/2024 Parte_3
(prima udienza fissata per il 28/05/2024), contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle sue domande. In particolare, la convenuta chiede che venga dichiarata inammissibile la doglianza inerente alla redazione dell'atto di precetto inerente alla mancata suddivisione dell'importo dovuto in rate scadute, capitale residuo ed interessi di mora, in quanto il motivo di opposizione riguardante la tecnica redazionale del precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6845/93, n. 10296/09) e va quindi promosso entro venti giorni dalla notificazione, la qual cosa non è avvenuta posto che “il precetto è stato notificato il 18.12.2023 (e non il 29.12.2023 come assunto da controparte) e l'opposizione in oggetto è stata notificata solo in data 18.1.2024 decorsi i 20
pagina 5 di 13 giorni dalla notifica del precetto” (pag. 15 comparsa di costituzione e risposta). Nel merito, la convenuta deduce che “l'importo delle somme richieste che corrispondono a quelle della
lettera di decadenza dal beneficio del termine che non risulta essere stata mai contestata da
controparte” (doc. n. 8 fascicolo convenuto - pag. 16 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla rinegoziazione del contratto di mutuo, la convenuta allega che esso non necessitava di atto pubblico, posto che lo stesso ha lasciato inalterate le condizioni economiche del mutuo (art. 6 atto di rinegoziazione – doc n. 7 fascicolo convenuto),
limitandosi a consentire la sospensione per taluni mesi (30) della restituzione delle rate da parte dei debitori.
Dopo la prima udienza del 13/06/2024, con ordinanza del 14/06/2024, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata rinviata per discussione al
30/12/2024. L'udienza si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito con ordinanza del 07/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
************
1 – Innanzitutto va premesso che l'attore ha introdotto una causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come si evince sia dall'intitolazione dell'atto di citazione
(“Atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 e seguenti c.p.c.), sia dal tenore della domanda, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, derivante dalla affermata invalidità di talune clausole del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo.
Infatti, in generale, l'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è volta a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata annunciata mediante un precetto. Se l'esecuzione forzata non è ancora iniziata la causa va promossa avanti al Giudice
ordinario competente (art. 615, 1° comma, c.p.c.), se l'esecuzione forzata è già stata iniziata,
la domanda va proposta con ricorso avanti al Giudice dell'esecuzione (art. 615, 2° comma,
c.p.c.). L'opposizione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., deve riguardare la negazione dell'esistenza del credito, oppure la sussistenza originaria e la validità del titolo esecutivo pagina 6 di 13 anche sotto il profilo della sopravvenuta inefficacia del medesimo (ex multis Cass. Civ., n.
5273/2001; Cass. Civ. n. 3450/2001; Cass. Civ. n. 485/1999), ovvero afferire alla pignorabilità di determinati beni o crediti.
A tale tipo di azione non è applicabile alcun termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., applicabile invece a tutte le contestazioni relative al quomodo
dell'esecuzione forzata e non anche quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis (in tal senso Cass Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 28889 del
18/10/2023).
Inoltre “posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti
esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè
il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre
la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale
del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il
potere dell'istante ad agire in executivis, l'opposizione al precetto basata sulla mancata
specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante
a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra
ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del
precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità
come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 10296 del 05/05/2009;
nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 6845 del 19/06/1996).
2 – Pertanto la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità
della opposizione è fondata limitatamente al motivo di doglianza attorea inerente alla forma del precetto che non consente di verificare la consistenza reale del credito, perché non riporta la suddivisione in rate scadute, capitale residuo ed interessi di mora.
Infatti, tale motivo di opposizione riguardante la tecnica redazionale del precetto va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. è stato introdotto tardivamente oltre venti giorni dopo la notifica dell'atto di precetto, in quanto il precetto è
pagina 7 di 13 stato notificato ai debitori il 18/12/2023 (doc. n. 5 fascicolo convenuto) e gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 18/01/2024. La data del 18/12/2023 corrisponde a quella di effettiva conoscenza del precetto da parte dei debitori, posto che in tale data il plico notificato risulta ritirato presso l'ufficio postale da parte del delegato dei debitori ( CP_4
figlia degli opponenti, come risulta dal certificato anagrafico - doc. 10 fascicolo
[...]
convenuto).
Il motivo di doglianza inerente alla modalità di redazione del precetto va perciò dichiarato inammissibile.
Invece gli altri motivi di opposizione possono essere esaminati nel merito.
3 – Parte attrice lamenta il fatto che l'utilizzo del piano di ammortamento “alla francese” implichi l'applicazione di un interesse composto in via mascherata, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., che vieta gli interessi anatocistici.
A sostengo della sua prospettazione l'opponente produce una perizia contabile di parte redatta dal dr. (doc. n. 4 fascicolo convenuto) dimostrativa del differente Persona_2
conteggio derivante dall'applicazione dell'interesse semplice rispetto all'interesse composto
(asseritamente applicato nel piano di “ammortamento alla francese”).
In particolare, nella tabella di raffronto fra applicazione dell'ammortamento “alla francese”, qualificata come “interesse composto” (a sinistra) ed applicazione “dell'interesse semplice”
(a destra) contenuta nella perizia tecnica di parte (pag. 7 documento n. 4 fascicolo attori), per l'ipotesi di interesse semplice l'ammortamento del mutuo viene svolto calcolando la quota di interessi della rata sull'importo capitale della sola singola rata (e non invece sull'importo capitale della intera somma concessa a mutuo non ancora restituita dal mutuatario), mentre viceversa nella ipotesi dell'ammortamento “alla francese” qualificata come “interesse composto” per ogni singola rata il debitore restituisce gli interessi riferiti all'intero importo capitale non ancora restituito che via via si riduce.
Entrambe le due ipotesi analizzate dal consulente tecnico di parte sono astrattamente ammissibili ed in sé corrette da punto di vista del mero calcolo numerico.
pagina 8 di 13 Inoltre, entrambe le ipotesi sono legittime e nessuna delle due determina un fenomeno anatocistico vietato dalla legge.
Infatti, l'art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
In tema di mutuo, l'art. 1815 c.c. prevede che il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, salva diversa volontà delle parti.
La restituzione al mutuante della somma concessa in mutuo (art. 1813 c.c.) avviene di norma in via rateale, la qual cosa implica un accordo delle parti in ordine ai termini di adempimento del debitore. Secondo l'art. 1185 c.c., il creditore durante la pendenza del termine e prima della sua scadenza non può esigere la prestazione, con la conseguenza che la obbligazione pecuniaria di restituzione della somma data in mutuo non è immediatamente esigibile per intero, ma è via via esigibile man mano che vengono a scadenza le singole rate.
Quindi, l'ipotesi “dell'interesse semplice” prospettata dal consulente tecnico di parte è
applicabile alla restituzione delle somme concesse a mutuo, quando le parti hanno pattuito una restituzione rateale, che, per effetto dell'apposizione di un termine, implica l'esigibilità
delle sole singole rate di mutuo (art. 1185 c.c.). In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, c.c., l'obbligazione pecuniaria, che produce interessi è solo quella relativa alla singola rata via via esigibile alla scadenza del termine e non invece l'intero importo capitale concesso in mutuo ancora da restituire, capitale che non è ancora esigibile, non essendo scaduto il relativo termine.
Quando, invece, le parti oltre a pattuire una restituzione rateale della somma concessa a mutuo, concordano, conformemente a quanto previsto sempre dall'art. 1282, 1° comma, c.c.,
che produca interessi anche il credito del mutuante non ancora esigibile (vale a dire l'importo capitale non ancora restituito), allora è applicabile la diversa ipotesi dell'ammortamento “alla francese”, qualificata dal perito contabile di parte come “interesse composto”.
La possibilità di pagare interessi su un credito non ancora esigibile è espressamente prevista dalla legge (art. 1282, 1° comma, c.c.) nell'ambito della autonomia contrattuale delle parti.
pagina 9 di 13 Entro tale quadro normativo e di legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale,
l'ammortamento “alla francese” prevede che in ciascuna rata la quota di interessi sia costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo, mentre nelle rate successive gli interessi vengono calcolati, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, avendo come base di calcolo unicamente la quota capitale residuata dopo la detrazione della parte di capitale restituita con le rate precedenti, cosicché la quota capitale su cui vengono calcolati gli interessi è via via decrescente e nel progredire dell'ammortamento ogni singola rata è
costituita da una parte di capitale che cresce progressivamente, mentre la parte degli interessi decresce progressivamente. Pertanto, l'ammortamento alla francese non determina di per sé
alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario per ogni rata paga gli interessi solo sulla porzione di capitale non restituito e non anche sugli interessi scaduti.
4 – Le due ipotesi di restituzione rateale della somma data mutuo vanno calate nell'accordo contrattuale effettivamente concluso fra le parti, onde verificare se al caso per cui è causa sia applicabile l'ipotesi “dell'interesse semplice” oppure quella dell'ammortamento “alla francese” qualificata come “interesse composto”.
Nel contratto di mutuo Rep. n. 53.771, Racc. n. 15.802del 23/04/2013 a rogito del notaio dott. le parti hanno pattuito la restituzione del capitale € 82.000,00 prestato Persona_1
in 240 rate mensili con scadenza il 30/04/2033 (art. 3 contratto di mutuo – doc. n. 1 – 2
fascicolo attori).
Le parti nel medesimo contratto hanno anche pattuito l'obbligo per i debitori di pagare gli interessi al tasso fisso nominale del 6,270%annuo sull'intera somma ottenuta in prestito (e non solo sulle singole rate via via esigibili). All'art. 4 del contratto si legge infatti: “La parte
mutuataria si obbliga a corrispondere sulla somma mutuata il tasso fisso nominale annuo
del 6,270% ...”.
pagina 10 di 13 Tale pattuizione contrattuale, derogatoria del disposto di cui all'art. 1282, 1° comma c.c.
inerente alla produzione di interesse per le sole obbligazioni pecuniarie esigibili, è lecita e conforme a legge, perché prevista dal medesimo art. 1282, 1° comma c.c.
Per effetto di tale pattuizione la banca mutuante può legittimante chiedere ai debitori gli interessi sull'intero capitale non ancora restituito, ancorché esso non sia esigibile
(immediatamente per intero) per effetto della pattuizione sul termine di restituzione rateale.
Il contratto di mutuo non contiene, quindi, clausole indeterminate: la somma di € 82.000,00
andava rimborsata in 240 rate mensili con scadenza il 30/04/2033 (art. 3 contratto), il tasso di interesse era quello fisso nominale del 6,270% annuo (art. 4 contratto) da calcolarsi sulla intera quota di capitale residuo (art. 4 contratto), mediante l'ammortamento “alla francese”
(art. 3 contratto).
Pertanto, il contratto consente di determinare esattamente la somma dovuta di € 143.725,67
(doc. n. 1 e 2 fascicolo opponenti) indicata nel precetto notificato ai debitori 29/12/2023.
Peraltro, il dettaglio della somma dovuta è rinvenibile nella comunicazione della banca di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio del termine (doc. n. 8 fascicolo convenuto): € 356,18 per saldo debitore di conto corrente al 23/03/2023, € 30.520,46 per saldo debitore della linea sospensione rate di mutuo alla data del 23/03/2023 ed € 112.569,09
per rate scadute interessi e di mora e debito residuo del mutuo al 23/03/2023.
A riguardo vale la pena di rammentare che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., era onere dei debitori dimostrare l'importo delle somme restituite alla banca, ove l'onere probatorio del creditore è
limitato alla produzione del titolo (contratto di mutuo), da cui deriva il suo credito.
Infatti “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
pagina 11 di 13 d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (Cass. Civ. Sez.
6-1 Ordinanza n. 25584
del 12/10/2018; nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nel caso di specie i debitori nulla hanno dimostrato in ordine ai loro pagamenti.
Dalla medesima comunicazione della banca di risoluzione del contratto datata 23/03/2023
(doc. n. 8 fascicolo convenuto) si evince che, diversamente da quanto lamentato da parte attrice, la banca ha tenuto conto della rinegoziazione del contratto di mutuo, che prevedeva la sospensione per taluni mesi dell'obbligo di restituzione delle rate di mutuo. Detto accordo di sospensione è venuto meno a seguito della risoluzione del contratto di mutuo e decadenza dal beneficio del termine (conforme all'art. 13 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di mutuo) derivante dal mancato rispetto degli obblighi di pagamento rateali pattuiti e rinegoziati.
Ne consegue che le doglianze attoree inerenti alla indeterminatezza delle clausole contrattuali ed alla illegittimità dell'ammortamento alla francese, all'utilizzo del tasso composto ed alla violazione del divieto di anatocismo sono infondate e dunque non sono meritevoli di accoglimento.
5 – La consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice non è stata ammessa, in quanto superflua e meramente esplorativa, perché volta ad accertare quanto lamentato dagli opponenti, che non trova riscontro nella documentazione da essi stessi prodotta, posto che ogni loro doglianza può essere spiegata mediante un'attenta lettura delle clausole contrattuali del mutuo da essi sottoscritte.
6 – Stante l'accertata legittimità e corretta applicazione delle clausole contrattuali operata da parte convenuta, va ritenuta infondata anche la domanda attorea inerente al risarcimento del danno da lucro cessante, che va quindi respinta.
7 –Le spese e competenze di causa di parte opposta quale Controparte_1
procuratrice di seguono la Parte_3
soccombenza di parte opponente e , Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, a norma dell'art. 91 c.p.c. Le spese sono liquidate, in assenza di nota spese,
pagina 12 di 13 secondo l'attività effettivamente svolta (la fase istruttoria è stata caratterizzata dalla sole memorie istruttorie), in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore causa € 143.725,67
sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402) secondo i valori medi: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00
per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 11.268,00,
oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta tutte le domande di e;
Parte_1 Parte_2
2 –condanna parte opponente e , in Parte_1 Parte_2
solido fra loro, al pagamento a favore di parte opposta quale Controparte_1
procuratrice di in persona dei Parte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese e competenze di causa di complessivi
€ 11.268,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, 16 gennaio 2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 596/2024 promossa da:
, nato il 06/12/1967 a CALCINATE – BG - (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), con il C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
patrocinio dell'avv. ZANNI MASSIMO, con elezione di domicilio in VIA PALMA IL
VECCHIO 157 24122 BERGAMO, nello studio dell'avv. ZANNI MASSIMO;
ATTORI – OPPONENTI
contro
con sede legale a Venezia (C.F./P. IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di
[...]
(nuova denominazione assunta dalla società Parte_3
" ), con sede legale a Napoli Controparte_2
(C.F./P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. RADICE MARCO, con elezione di P.IVA_2
domicilio in VIA SAN SIMPLICIANO 5 20121 MILANO, nello studio dell'avv. RADICE
MARCO;
CONVENUTO – OPPOSTO
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per parte attrice-opponente: “- accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per le ragioni indicate in motiva;
- accertare e dichiarare l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali del contratto di mutuo con concessione di ipoteca e del successivo atto di rinegoziazione per le ragioni tutte esposte in narrativa ovvero per l'individuazione del piano di ammortamento prescelto, con ogni effetto di legge sui fideiussori e per l'effetto, condannare la a procedere al ricalcolo del piano di CP_3
ammortamento attraverso l'utilizzo del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB, condannando l'Istituto di credito alla restituzione della somma di € 146.832,35.=. in favore della correntista,
con ogni effetto di legge sui fideiussori;
- individuare il saggio di interesse applicabile al contratto ed alla sua rinegoziazione in sostituzione del tasso indebitamente applicato dalla sulle rate scadute ed a scadere, determinando un piano di ammortamento a tasso legale CP_3
con quote costanti di capitale per tutta la durata;
e, per l'effetto, - condannare l'opposta a restituire a ed a gli interessi indebitamente percepiti Parte_1 Parte_2
dalla Banca nella misura che dovesse emergere in corso di causa e ritenuta di giustizia in adesione al piano di ammortamento alla francese (anatocismo ed illegittime capitalizzazioni), detratti gli interessi dovuti dall'opponente in virtù dell'applicazione del saggio legale in sostituzione del tasso ultralegale illegittimamente applicato;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondere a far data dal relativo addebito al saldo;
-
condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
risarcimento in favore di e di del danno da lucro Parte_1 Parte_2
cessante cagionato agli stessi per le causali di cui in narrativa, pari al rendimento medio che l'importo di cui si chiede la restituzione, ovvero il diverso importo che il Tribunale vorrà riconoscere all'attore in opposizione, avrebbe realizzato ove investito in titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi, da determinarsi, ove ritenuto, secondo CTU, ovvero pari al diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia. In via istruttoria: - ordinare alla Banca,
ex art. 210 c.p.c., la produzione, in originale, di tutta la documentazione inerenti al contratto pagina 2 di 13 di mutuo e della sua rinegoziazione nonché dei documenti attestanti le condizioni economiche tempo per tempo applicate al mutuo stesso;
- disporre CTU tecnico bancaria volta ad accertare le doglianze di cui sopra come meglio precisate nei prefiggendi termini ex art. 171 ter c.p.c. in ogni caso: - beneficio di spese e compensi di causa”.
Per parte convenuta-opposta: “In via preliminare: -Accertare e dichiarare la nullità dell'opposizione avversa per indeterminatezza del petitum ex art 164, 5 comma, cpc e per l'effetto disporre di integrare la domanda ex art 164, 6 comma, cpc -Accertare e dichiarare che l'opposizione avversa è stata notificata decorsi i 20 giorni dalla notifica del precetto e per l'effetto dichiarare inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi riguardante la redazione del precetto e la mancata redazione dell'atto di rinegoziazione a mezzo di atto pubblico con formula esecutiva. Nel merito: In via principale 1. Rigettare l'interposta opposizione e per, l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità dell'atto di precetto notificato da e, per essa, da ai Sigg.ri Pt_3 Controparte_1 Parte_1
e , confermando il precetto stesso con tutte le conseguenti statuizioni;
In via Parte_2
subordinata 2. Nel denegato e non creduto caso in cui dovesse essere venire accolta in parte l'opposizione proposta, rigettare l'interposta opposizione, confermando l'atto di precetto per quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa e conseguentemente condannare in ogni caso e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di della somma di € 143.725,67 o quella diversa somma maggiore o minore che Pt_3
risulterà in corso di causa, oltre interessi convenzionali dal 24.3.2023 al saldo comunque entro i limiti del tasso soglia pro tempore vigente e oltre interessi legali sulle spese dal dovuto al saldo, e successive occorrende In ogni caso:
3. Rigettare qualsivoglia domanda e/o eccezione proposta e/o proponenda da controparte mandando all'uopo assolta la convenuta dalle stesse.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
************
pagina 3 di 13 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato il 18/01/2024, Parte_1
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_2 Controparte_1
quale procuratrice di ai
[...] Parte_3
sensi dell'art. 615 c.p.c., per la declaratoria della nullità della clausola di determinazione degli interessi e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali del contratto di mutuo Rep.
n. 53.771, Racc. n. 15.802del 23/04/2013 a rogito del notaio dott. e la Persona_1
conseguente inefficacia del pedissequo atto di precetto, loro notificato dalla banca il
29/12/2023, con cui viene richiesto il pagamento della complessiva somma di € 143.725,67
(doc. n. 1 e 2 fascicolo opponenti). Il mutuo concesso dalla banca a Parte_1
e era del complessivo importo di € 82.000,00 ed era rimborsabile in 240 Parte_2
rate mensili con scadenza il 30/04/2033 al tasso fisso nominale del 6,270%.
Gli attori lamentano: 1) l'indeterminatezza del contratto in relazione all'ammortamento alla francese ed all'utilizzo del tasso composto in quanto “il tasso dichiarato e quello effettivamente applicato divergono in modo del tutto palese” (pag. 2 atto di citazione); e in quanto “nel piano di ammortamento alla francese gli interessi vengono computati mese per mese sull'intero debito residuo capitale;
questa – come già anticipato - è una delle conseguenze più rilevanti della scelta del regime dell'interesse composto che comporta che
ad ogni scadenza si paghino in via anticipata interessi che si riferiscono (eccezion fatta per
la rata corrente) a rate non ancora maturate. Il costo complessivo del piano alla francese in
termine di interessi è di € 7.895,23 superiore, pertanto, di € 361,07 a quanto risulta
utilizzando il piano di ammortamento semplice cui corrisponde un costo per interessi pari
ad € 7.534,16” (pag. 8 atto di citazione); 2) la violazione delle disposizioni in materia di anatocismo (art. 1283 c.c.), in quanto “l'addebito in conto corrente delle rate di un
finanziamento con ammortamento mensile, determina, pertanto, anatocismo per la quota
interessi della rata;
sulla stessa vengono, infatti, calcolati ulteriori interessi a far tempo
dalla data di addebito in conto sino alla successiva capitalizzazione trimestrale del conto”
pagina 4 di 13 (pag. 11 atto di citazione), inoltre “più gravi ancora sono gli effetti derivanti dall'adozione
dell'ammortamento progressivo a rate costanti (cui si ricorre nel caso di specie), il
cosiddetto ammortamento alla francese, il quale viola l'art .1283 cod. civ. in quanto basato
su un calcolo finanziario basato sul tasso composto, quello in cui gli interessi vengono capitalizzati” (pag. 11 atto di citazione); 3) in merito all'atto di precetto notificato, esso “non
consente di verificare la natura e la consistenza reale del credito che si intende azionare, nel momento in cui si richiede una cifra di oltre € 143 mila senza specificare, come è logico ed
usuale, la suddivisione in rate scadute, capitale residuo ed interessi di mora. Il contratto è,
peraltro, uno strumento del tutto inidoneo a fornire elementi per la determinazione del credito vantato prima dalla banca ed ora dalla società di cartolarizzazione;
l'accordo di rinegoziazione, neanche citato all'interno del precetto, ha, infatti, modificato pesantemente termini e condizioni del contratto medesimo” (pag. 14 atto di citazione). Per effetto dei motivi sora indicati gli opponenti ritengono dovuta la minor somma di € 83.954,33 quali rate scadute comprensive di capitale e interessi a fronte di un importo richiesto dalla banca di €
143.725,67, come indicato nella Tabella F allegata alla perizia contabile di parte (doc. n. 4
fascicolo opponenti e pag. 18 atto di citazione).
La convenuta quale procuratrice di Controparte_1 [...]
si è tempestivamente costituita in data 26/01/2024 Parte_3
(prima udienza fissata per il 28/05/2024), contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto delle sue domande. In particolare, la convenuta chiede che venga dichiarata inammissibile la doglianza inerente alla redazione dell'atto di precetto inerente alla mancata suddivisione dell'importo dovuto in rate scadute, capitale residuo ed interessi di mora, in quanto il motivo di opposizione riguardante la tecnica redazionale del precetto è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6845/93, n. 10296/09) e va quindi promosso entro venti giorni dalla notificazione, la qual cosa non è avvenuta posto che “il precetto è stato notificato il 18.12.2023 (e non il 29.12.2023 come assunto da controparte) e l'opposizione in oggetto è stata notificata solo in data 18.1.2024 decorsi i 20
pagina 5 di 13 giorni dalla notifica del precetto” (pag. 15 comparsa di costituzione e risposta). Nel merito, la convenuta deduce che “l'importo delle somme richieste che corrispondono a quelle della
lettera di decadenza dal beneficio del termine che non risulta essere stata mai contestata da
controparte” (doc. n. 8 fascicolo convenuto - pag. 16 comparsa di costituzione e risposta).
Quanto alla rinegoziazione del contratto di mutuo, la convenuta allega che esso non necessitava di atto pubblico, posto che lo stesso ha lasciato inalterate le condizioni economiche del mutuo (art. 6 atto di rinegoziazione – doc n. 7 fascicolo convenuto),
limitandosi a consentire la sospensione per taluni mesi (30) della restituzione delle rate da parte dei debitori.
Dopo la prima udienza del 13/06/2024, con ordinanza del 14/06/2024, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria ed è stata rinviata per discussione al
30/12/2024. L'udienza si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito con ordinanza del 07/01/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
************
1 – Innanzitutto va premesso che l'attore ha introdotto una causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come si evince sia dall'intitolazione dell'atto di citazione
(“Atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 e seguenti c.p.c.), sia dal tenore della domanda, volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, derivante dalla affermata invalidità di talune clausole del titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo.
Infatti, in generale, l'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è volta a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata annunciata mediante un precetto. Se l'esecuzione forzata non è ancora iniziata la causa va promossa avanti al Giudice
ordinario competente (art. 615, 1° comma, c.p.c.), se l'esecuzione forzata è già stata iniziata,
la domanda va proposta con ricorso avanti al Giudice dell'esecuzione (art. 615, 2° comma,
c.p.c.). L'opposizione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., deve riguardare la negazione dell'esistenza del credito, oppure la sussistenza originaria e la validità del titolo esecutivo pagina 6 di 13 anche sotto il profilo della sopravvenuta inefficacia del medesimo (ex multis Cass. Civ., n.
5273/2001; Cass. Civ. n. 3450/2001; Cass. Civ. n. 485/1999), ovvero afferire alla pignorabilità di determinati beni o crediti.
A tale tipo di azione non è applicabile alcun termine di decadenza di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., applicabile invece a tutte le contestazioni relative al quomodo
dell'esecuzione forzata e non anche quelle che investono la debenza del credito o il diritto del creditore di procedere in executivis (in tal senso Cass Civ. Sez. 3 Ordinanza n. 28889 del
18/10/2023).
Inoltre “posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti
esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'an dell'azione esecutiva, cioè
il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre
la seconda attiene al quomodo dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolarità formale
del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il
potere dell'istante ad agire in executivis, l'opposizione al precetto basata sulla mancata
specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante
a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra
ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalità di redazione del
precetto e, quindi, alla regolarità formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilità
come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 10296 del 05/05/2009;
nello stesso senso Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 6845 del 19/06/1996).
2 – Pertanto la domanda di parte convenuta volta ad ottenere la declaratoria di inammissibilità
della opposizione è fondata limitatamente al motivo di doglianza attorea inerente alla forma del precetto che non consente di verificare la consistenza reale del credito, perché non riporta la suddivisione in rate scadute, capitale residuo ed interessi di mora.
Infatti, tale motivo di opposizione riguardante la tecnica redazionale del precetto va qualificato come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 c.p.c. è stato introdotto tardivamente oltre venti giorni dopo la notifica dell'atto di precetto, in quanto il precetto è
pagina 7 di 13 stato notificato ai debitori il 18/12/2023 (doc. n. 5 fascicolo convenuto) e gli attori hanno notificato l'atto di citazione in data 18/01/2024. La data del 18/12/2023 corrisponde a quella di effettiva conoscenza del precetto da parte dei debitori, posto che in tale data il plico notificato risulta ritirato presso l'ufficio postale da parte del delegato dei debitori ( CP_4
figlia degli opponenti, come risulta dal certificato anagrafico - doc. 10 fascicolo
[...]
convenuto).
Il motivo di doglianza inerente alla modalità di redazione del precetto va perciò dichiarato inammissibile.
Invece gli altri motivi di opposizione possono essere esaminati nel merito.
3 – Parte attrice lamenta il fatto che l'utilizzo del piano di ammortamento “alla francese” implichi l'applicazione di un interesse composto in via mascherata, in violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., che vieta gli interessi anatocistici.
A sostengo della sua prospettazione l'opponente produce una perizia contabile di parte redatta dal dr. (doc. n. 4 fascicolo convenuto) dimostrativa del differente Persona_2
conteggio derivante dall'applicazione dell'interesse semplice rispetto all'interesse composto
(asseritamente applicato nel piano di “ammortamento alla francese”).
In particolare, nella tabella di raffronto fra applicazione dell'ammortamento “alla francese”, qualificata come “interesse composto” (a sinistra) ed applicazione “dell'interesse semplice”
(a destra) contenuta nella perizia tecnica di parte (pag. 7 documento n. 4 fascicolo attori), per l'ipotesi di interesse semplice l'ammortamento del mutuo viene svolto calcolando la quota di interessi della rata sull'importo capitale della sola singola rata (e non invece sull'importo capitale della intera somma concessa a mutuo non ancora restituita dal mutuatario), mentre viceversa nella ipotesi dell'ammortamento “alla francese” qualificata come “interesse composto” per ogni singola rata il debitore restituisce gli interessi riferiti all'intero importo capitale non ancora restituito che via via si riduce.
Entrambe le due ipotesi analizzate dal consulente tecnico di parte sono astrattamente ammissibili ed in sé corrette da punto di vista del mero calcolo numerico.
pagina 8 di 13 Inoltre, entrambe le ipotesi sono legittime e nessuna delle due determina un fenomeno anatocistico vietato dalla legge.
Infatti, l'art. 1282 c.c. stabilisce che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
In tema di mutuo, l'art. 1815 c.c. prevede che il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, salva diversa volontà delle parti.
La restituzione al mutuante della somma concessa in mutuo (art. 1813 c.c.) avviene di norma in via rateale, la qual cosa implica un accordo delle parti in ordine ai termini di adempimento del debitore. Secondo l'art. 1185 c.c., il creditore durante la pendenza del termine e prima della sua scadenza non può esigere la prestazione, con la conseguenza che la obbligazione pecuniaria di restituzione della somma data in mutuo non è immediatamente esigibile per intero, ma è via via esigibile man mano che vengono a scadenza le singole rate.
Quindi, l'ipotesi “dell'interesse semplice” prospettata dal consulente tecnico di parte è
applicabile alla restituzione delle somme concesse a mutuo, quando le parti hanno pattuito una restituzione rateale, che, per effetto dell'apposizione di un termine, implica l'esigibilità
delle sole singole rate di mutuo (art. 1185 c.c.). In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1282, 1° comma, c.c., l'obbligazione pecuniaria, che produce interessi è solo quella relativa alla singola rata via via esigibile alla scadenza del termine e non invece l'intero importo capitale concesso in mutuo ancora da restituire, capitale che non è ancora esigibile, non essendo scaduto il relativo termine.
Quando, invece, le parti oltre a pattuire una restituzione rateale della somma concessa a mutuo, concordano, conformemente a quanto previsto sempre dall'art. 1282, 1° comma, c.c.,
che produca interessi anche il credito del mutuante non ancora esigibile (vale a dire l'importo capitale non ancora restituito), allora è applicabile la diversa ipotesi dell'ammortamento “alla francese”, qualificata dal perito contabile di parte come “interesse composto”.
La possibilità di pagare interessi su un credito non ancora esigibile è espressamente prevista dalla legge (art. 1282, 1° comma, c.c.) nell'ambito della autonomia contrattuale delle parti.
pagina 9 di 13 Entro tale quadro normativo e di legittimo esercizio dell'autonomia contrattuale,
l'ammortamento “alla francese” prevede che in ciascuna rata la quota di interessi sia costituita dagli interessi sul debito residuo del periodo precedente: nella prima rata gli interessi si calcolano sulla somma concessa in mutuo, mentre nelle rate successive gli interessi vengono calcolati, per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, avendo come base di calcolo unicamente la quota capitale residuata dopo la detrazione della parte di capitale restituita con le rate precedenti, cosicché la quota capitale su cui vengono calcolati gli interessi è via via decrescente e nel progredire dell'ammortamento ogni singola rata è
costituita da una parte di capitale che cresce progressivamente, mentre la parte degli interessi decresce progressivamente. Pertanto, l'ammortamento alla francese non determina di per sé
alcun fenomeno anatocistico, in quanto il mutuatario per ogni rata paga gli interessi solo sulla porzione di capitale non restituito e non anche sugli interessi scaduti.
4 – Le due ipotesi di restituzione rateale della somma data mutuo vanno calate nell'accordo contrattuale effettivamente concluso fra le parti, onde verificare se al caso per cui è causa sia applicabile l'ipotesi “dell'interesse semplice” oppure quella dell'ammortamento “alla francese” qualificata come “interesse composto”.
Nel contratto di mutuo Rep. n. 53.771, Racc. n. 15.802del 23/04/2013 a rogito del notaio dott. le parti hanno pattuito la restituzione del capitale € 82.000,00 prestato Persona_1
in 240 rate mensili con scadenza il 30/04/2033 (art. 3 contratto di mutuo – doc. n. 1 – 2
fascicolo attori).
Le parti nel medesimo contratto hanno anche pattuito l'obbligo per i debitori di pagare gli interessi al tasso fisso nominale del 6,270%annuo sull'intera somma ottenuta in prestito (e non solo sulle singole rate via via esigibili). All'art. 4 del contratto si legge infatti: “La parte
mutuataria si obbliga a corrispondere sulla somma mutuata il tasso fisso nominale annuo
del 6,270% ...”.
pagina 10 di 13 Tale pattuizione contrattuale, derogatoria del disposto di cui all'art. 1282, 1° comma c.c.
inerente alla produzione di interesse per le sole obbligazioni pecuniarie esigibili, è lecita e conforme a legge, perché prevista dal medesimo art. 1282, 1° comma c.c.
Per effetto di tale pattuizione la banca mutuante può legittimante chiedere ai debitori gli interessi sull'intero capitale non ancora restituito, ancorché esso non sia esigibile
(immediatamente per intero) per effetto della pattuizione sul termine di restituzione rateale.
Il contratto di mutuo non contiene, quindi, clausole indeterminate: la somma di € 82.000,00
andava rimborsata in 240 rate mensili con scadenza il 30/04/2033 (art. 3 contratto), il tasso di interesse era quello fisso nominale del 6,270% annuo (art. 4 contratto) da calcolarsi sulla intera quota di capitale residuo (art. 4 contratto), mediante l'ammortamento “alla francese”
(art. 3 contratto).
Pertanto, il contratto consente di determinare esattamente la somma dovuta di € 143.725,67
(doc. n. 1 e 2 fascicolo opponenti) indicata nel precetto notificato ai debitori 29/12/2023.
Peraltro, il dettaglio della somma dovuta è rinvenibile nella comunicazione della banca di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio del termine (doc. n. 8 fascicolo convenuto): € 356,18 per saldo debitore di conto corrente al 23/03/2023, € 30.520,46 per saldo debitore della linea sospensione rate di mutuo alla data del 23/03/2023 ed € 112.569,09
per rate scadute interessi e di mora e debito residuo del mutuo al 23/03/2023.
A riguardo vale la pena di rammentare che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., era onere dei debitori dimostrare l'importo delle somme restituite alla banca, ove l'onere probatorio del creditore è
limitato alla produzione del titolo (contratto di mutuo), da cui deriva il suo credito.
Infatti “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per
la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di
scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto
estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione
pagina 11 di 13 d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c.” (Cass. Civ. Sez.
6-1 Ordinanza n. 25584
del 12/10/2018; nel medesimo senso Cass. Civ. Sez. 1 Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).
Nel caso di specie i debitori nulla hanno dimostrato in ordine ai loro pagamenti.
Dalla medesima comunicazione della banca di risoluzione del contratto datata 23/03/2023
(doc. n. 8 fascicolo convenuto) si evince che, diversamente da quanto lamentato da parte attrice, la banca ha tenuto conto della rinegoziazione del contratto di mutuo, che prevedeva la sospensione per taluni mesi dell'obbligo di restituzione delle rate di mutuo. Detto accordo di sospensione è venuto meno a seguito della risoluzione del contratto di mutuo e decadenza dal beneficio del termine (conforme all'art. 13 delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di mutuo) derivante dal mancato rispetto degli obblighi di pagamento rateali pattuiti e rinegoziati.
Ne consegue che le doglianze attoree inerenti alla indeterminatezza delle clausole contrattuali ed alla illegittimità dell'ammortamento alla francese, all'utilizzo del tasso composto ed alla violazione del divieto di anatocismo sono infondate e dunque non sono meritevoli di accoglimento.
5 – La consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice non è stata ammessa, in quanto superflua e meramente esplorativa, perché volta ad accertare quanto lamentato dagli opponenti, che non trova riscontro nella documentazione da essi stessi prodotta, posto che ogni loro doglianza può essere spiegata mediante un'attenta lettura delle clausole contrattuali del mutuo da essi sottoscritte.
6 – Stante l'accertata legittimità e corretta applicazione delle clausole contrattuali operata da parte convenuta, va ritenuta infondata anche la domanda attorea inerente al risarcimento del danno da lucro cessante, che va quindi respinta.
7 –Le spese e competenze di causa di parte opposta quale Controparte_1
procuratrice di seguono la Parte_3
soccombenza di parte opponente e , Parte_1 Parte_2
in solido fra loro, a norma dell'art. 91 c.p.c. Le spese sono liquidate, in assenza di nota spese,
pagina 12 di 13 secondo l'attività effettivamente svolta (la fase istruttoria è stata caratterizzata dalla sole memorie istruttorie), in conformità al D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore causa € 143.725,67
sulla base del credito per cui si procede – Cass. Civ. sez. I del 17/3/2004 n. 5402) secondo i valori medi: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00
per la fase istruttoria ed € 4.253,00 per la fase decisoria, e quindi complessivi € 11.268,00,
oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
************
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – rigetta tutte le domande di e;
Parte_1 Parte_2
2 –condanna parte opponente e , in Parte_1 Parte_2
solido fra loro, al pagamento a favore di parte opposta quale Controparte_1
procuratrice di in persona dei Parte_3
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, delle spese e competenze di causa di complessivi
€ 11.268,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, 16 gennaio 2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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