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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 22/12/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1367/2023 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1367/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 20.12.2023 da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) nata a [...] il [...], residente in [...], con l'avv. Giacinto Moreno Di Cintio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro C.F. 2 nato in [...] il [...] e CP_1 (c.f.
residente in [...], con l'avv. Virginia
Buonavolontà, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 09.12.2025 e successivamente modificato all'udienza del 15.12.2025) 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi CC NI e
Di CO AT, coniugi per matrimonio concordatario celebrato in Capistrello (AQ) il
29.08.2015 e trascritto nei Registri di Stato Civile dello stesso Comune al n. 7 Parte II
Serie A anno 2015, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2. "I MINORI SARANNO AFFIDATI IN MODO CONDIVISO AD ENTRAMBI I GENITORI, CON
COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA CASA FAMILIARE SITA IN CAPISTRELLO, ALLA VIA
POLVERIERA N. 104/D". 3. Sul diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori EO e
UL a settimane alterne, dalle ore 11.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica, ed un giorno infrasettimanale, il Mercoledì, dalle 16.30 alle 19.30. Eventuali cambiamenti del giorno infrasettimanale dovranno essere comunicati e concordati almeno una settimana prima e potranno essere recuperati;
durante le festività natalizie i genitori trascorreranno insieme con i figli, ad anni alterni,
l'uno dalle 16,30 della vigilia di Natale alle 17,30 del 30 dicembre;
l'altro dalle 16,30 della vigilia di Capodanno alle 17,30 del 6 gennaio compreso;
I figli trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del suo compleanno;
durante le festività pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 10,00 alle ore 19,30, alternativamente a Pasqua o a Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori
EO e UL per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà dagli stessi essere concordato preventivamente ed eventualmente alternato ogni anno;
Sull'assegno di mantenimento: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli EO e UL, di euro
550,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora AT Di CO IBAN: [...]; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso dovranno essere rimborsate al 50% tutte le spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi di qualsiasi genere, necessarie per la salvaguardia della salute anche se non fornite dal SSN.
4) l'assegno unico e ogni altro contributo o rimborso erogato della Pubblica
Amministrazione sarà percepito dalla madre interamente.
5) Sui rapporti tra le parti: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO AT un assegno a titolo di contributo per il mantenimento € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza dei minori quando si allontaneranno dal domicilio abituale per più di quattro giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello dei figli minori e dei documenti equipollenti".
I coniugi si dichiarano soddisfatti delle suestese condizioni che accettano e sottoscrivono. Sull'assegno di mantenimento: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli EO e UL, di euro
550,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora AT Di CO IBAN: [...]; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso dovranno essere rimborsate al 50% tutte le spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi di qualsiasi genere, necessarie per la salvaguardia della salute anche se non fornite dal SSN.
4) l'assegno unico e ogni altro contributo o rimborso erogato della Pubblica
Amministrazione sarà percepito dalla madre interamente.
5) Sui rapporti tra le parti: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO AT un assegno a titolo di contributo per il mantenimento € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza dei minori quando si allontaneranno dal domicilio abituale per più di quattro giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello dei figli minori e dei documenti equipollenti".
I coniugi si dichiarano soddisfatti delle suestese condizioni che accettano e sottoscrivono.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023, la sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli minori CP_1
con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
assegno di mantenimento di Euro
750,00 mensili per entrambi i figli, spese straordinarie al 50% tra le parti, assegno unico interamente a favore della madre e diritto di visita paterno come indicato nel ricorso introduttivo.
'Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affido e collocamento dei figli, così come proposto da parte ricorrente, ma richiedendo di versare come contributo di mantenimento a favore dei figli la somma di € 550,00 mensili ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo depositato in atti in data 09.12.2025. In tal sede, inoltre, le parti hanno modificato il punto n. 2 delle condizioni ed hanno precisato che il punto n. 5 è da intendersi riferito alle disposizioni sull'assegno divorzile. I difensori delle parti hanno quindi chiesto la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio, con rinuncia ai termini.
Pertanto, il Giudice ha disposto in conformità.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2020, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29.08.2015 a Capistrello (AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7 parte 2 serie A- anno 2015.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la congruità delle stesse rispetto alla situazione economica delle parti ed al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra [...]
'trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 e CP_1
Capistrello (AQ) all'atto n. 7 parte 2 serie A- anno 2015;
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa coniugale, all'affido e al collocamento dei figli minori: "i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare sita in Capistrello, alla via Polveriera n. 104/D".
-al diritto di visita paterno:
3. Sul diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori EO e
UL a settimane alterne, dalle ore 11.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica, ed un giorno infrasettimanale, il Mercoledì, dalle 16.30 alle 19.30. Eventuali cambiamenti del giorno infrasettimanale dovranno essere comunicati e concordati almeno una settimana prima e potranno essere recuperati;
durante le festività natalizie i genitori trascorreranno insieme con i figli, ad anni alterni,
l'uno dalle 16,30 della vigilia di Natale alle 17,30 del 30 dicembre;
l'altro dalle 16,30 della vigilia di Capodanno alle 17,30 del 6 gennaio compreso;
I figli trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del suo compleanno;
durante le festività pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 10,00 alle ore 19,30, alternativamente a Pasqua o a Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori
EO e UL per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà dagli stessi essere concordato preventivamente ed eventualmente alternato ogni anno;
-al contributo di mantenimento per i figli:
Sull'assegno di mantenimento: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli EO e UL, di euro
550,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora AT Di CO IBAN: [...]; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso dovranno essere rimborsate al 50% tutte le spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi di qualsiasi genere, necessarie per la salvaguardia della salute anche se non fornite dal SSN.
4) l'assegno unico e ogni altro contributo o rimborso erogato della Pubblica
Amministrazione sarà percepito dalla madre interamente.
-all'assegno divorzile per la sig.ra Pt_1 :
5) Sui rapporti tra le parti: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO AT un assegno a titolo di contributo per il mantenimento € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano il 22 dicembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Giudice dott. Paolo LEPIDI
Giudice rel./est. dott.ssa Martina DI FONZO
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1367/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 20.12.2023 da
Parte_1 (c.f. C.F. 1 ) nata a [...] il [...], residente in [...], con l'avv. Giacinto Moreno Di Cintio, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro C.F. 2 nato in [...] il [...] e CP_1 (c.f.
residente in [...], con l'avv. Virginia
Buonavolontà, come da procura in atti;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 09.12.2025 e successivamente modificato all'udienza del 15.12.2025) 1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi CC NI e
Di CO AT, coniugi per matrimonio concordatario celebrato in Capistrello (AQ) il
29.08.2015 e trascritto nei Registri di Stato Civile dello stesso Comune al n. 7 Parte II
Serie A anno 2015, con ordine all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della emananda sentenza;
2. "I MINORI SARANNO AFFIDATI IN MODO CONDIVISO AD ENTRAMBI I GENITORI, CON
COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO LA CASA FAMILIARE SITA IN CAPISTRELLO, ALLA VIA
POLVERIERA N. 104/D". 3. Sul diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori EO e
UL a settimane alterne, dalle ore 11.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica, ed un giorno infrasettimanale, il Mercoledì, dalle 16.30 alle 19.30. Eventuali cambiamenti del giorno infrasettimanale dovranno essere comunicati e concordati almeno una settimana prima e potranno essere recuperati;
durante le festività natalizie i genitori trascorreranno insieme con i figli, ad anni alterni,
l'uno dalle 16,30 della vigilia di Natale alle 17,30 del 30 dicembre;
l'altro dalle 16,30 della vigilia di Capodanno alle 17,30 del 6 gennaio compreso;
I figli trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del suo compleanno;
durante le festività pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 10,00 alle ore 19,30, alternativamente a Pasqua o a Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori
EO e UL per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà dagli stessi essere concordato preventivamente ed eventualmente alternato ogni anno;
Sull'assegno di mantenimento: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli EO e UL, di euro
550,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora AT Di CO IBAN: [...]; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso dovranno essere rimborsate al 50% tutte le spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi di qualsiasi genere, necessarie per la salvaguardia della salute anche se non fornite dal SSN.
4) l'assegno unico e ogni altro contributo o rimborso erogato della Pubblica
Amministrazione sarà percepito dalla madre interamente.
5) Sui rapporti tra le parti: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO AT un assegno a titolo di contributo per il mantenimento € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza dei minori quando si allontaneranno dal domicilio abituale per più di quattro giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello dei figli minori e dei documenti equipollenti".
I coniugi si dichiarano soddisfatti delle suestese condizioni che accettano e sottoscrivono. Sull'assegno di mantenimento: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli EO e UL, di euro
550,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora AT Di CO IBAN: [...]; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso dovranno essere rimborsate al 50% tutte le spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi di qualsiasi genere, necessarie per la salvaguardia della salute anche se non fornite dal SSN.
4) l'assegno unico e ogni altro contributo o rimborso erogato della Pubblica
Amministrazione sarà percepito dalla madre interamente.
5) Sui rapporti tra le parti: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO AT un assegno a titolo di contributo per il mantenimento € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Entrambi i genitori avranno cura di comunicare telefonicamente o verbalmente il luogo di permanenza dei minori quando si allontaneranno dal domicilio abituale per più di quattro giorni;
i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente entro cinque giorni ogni eventuale cambiamento di residenza, domicilio e recapito di telefonia mobile e si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto compreso quello dei figli minori e dei documenti equipollenti".
I coniugi si dichiarano soddisfatti delle suestese condizioni che accettano e sottoscrivono.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023, la sig.ra Parte_1 ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il sig. , alle seguenti condizioni: affidamento condiviso dei figli minori CP_1
con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
assegno di mantenimento di Euro
750,00 mensili per entrambi i figli, spese straordinarie al 50% tra le parti, assegno unico interamente a favore della madre e diritto di visita paterno come indicato nel ricorso introduttivo.
'Si è costituito in giudizio il sig. CP_1 aderendo alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di affido e collocamento dei figli, così come proposto da parte ricorrente, ma richiedendo di versare come contributo di mantenimento a favore dei figli la somma di € 550,00 mensili ed il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 15.12.2025, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo depositato in atti in data 09.12.2025. In tal sede, inoltre, le parti hanno modificato il punto n. 2 delle condizioni ed hanno precisato che il punto n. 5 è da intendersi riferito alle disposizioni sull'assegno divorzile. I difensori delle parti hanno quindi chiesto la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio, con rinuncia ai termini.
Pertanto, il Giudice ha disposto in conformità.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. n.
898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal 2020, non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
29.08.2015 a Capistrello (AQ) e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 7 parte 2 serie A- anno 2015.
3. Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché la congruità delle stesse rispetto alla situazione economica delle parti ed al superiore interesse dei figli, le recepisce così come concordate.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
5. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra [...]
'trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_1 e CP_1
Capistrello (AQ) all'atto n. 7 parte 2 serie A- anno 2015;
OMOLOGA le condizioni relative:
-alla casa coniugale, all'affido e al collocamento dei figli minori: "i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la casa familiare sita in Capistrello, alla via Polveriera n. 104/D".
-al diritto di visita paterno:
3. Sul diritto di visita: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori EO e
UL a settimane alterne, dalle ore 11.00 del sabato alle ore 19.30 della domenica, ed un giorno infrasettimanale, il Mercoledì, dalle 16.30 alle 19.30. Eventuali cambiamenti del giorno infrasettimanale dovranno essere comunicati e concordati almeno una settimana prima e potranno essere recuperati;
durante le festività natalizie i genitori trascorreranno insieme con i figli, ad anni alterni,
l'uno dalle 16,30 della vigilia di Natale alle 17,30 del 30 dicembre;
l'altro dalle 16,30 della vigilia di Capodanno alle 17,30 del 6 gennaio compreso;
I figli trascorreranno con il padre la festa del papà e il giorno del suo compleanno;
durante le festività pasquali il padre potrà vedere e tenere con sé i figli dalle ore 10,00 alle ore 19,30, alternativamente a Pasqua o a Pasquetta;
durante le vacanze estive il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori
EO e UL per almeno 15 giorni, anche non consecutivi, periodo che dovrà dagli stessi essere concordato preventivamente ed eventualmente alternato ogni anno;
-al contributo di mantenimento per i figli:
Sull'assegno di mantenimento: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO un assegno a titolo di contributo per il mantenimento dei figli EO e UL, di euro
550,00 mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla signora AT Di CO IBAN: [...]; le spese straordinarie, individuabili convenzionalmente attraverso il "Protocollo d'intesa per la disciplina delle spese straordinarie" del Tribunale di Avezzano, saranno concordate preventivamente e sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In ogni caso dovranno essere rimborsate al 50% tutte le spese per cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi di qualsiasi genere, necessarie per la salvaguardia della salute anche se non fornite dal SSN.
4) l'assegno unico e ogni altro contributo o rimborso erogato della Pubblica
Amministrazione sarà percepito dalla madre interamente.
-all'assegno divorzile per la sig.ra Pt_1 :
5) Sui rapporti tra le parti: il sig. CC corrisponderà alla sig.ra Di CO AT un assegno a titolo di contributo per il mantenimento € 100,00 (cento/00) mensili, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capistrello (AQ) per l'annotazione prevista dalla legge;
COMPENSA integralmente le spese di lite;
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
Così deciso in Avezzano il 22 dicembre 2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott.ssa Martina DI FONZO