Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01121/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2022, proposto da Marinedi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Machetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento
- del “provvedimento definitivo di rigetto richiesta proroga concessione all'anno 2033 e richiesta riduzione canone demaniale ai sensi dell'art. 100 del D.L. 14.08.2020” emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e notificato, a mezzo pec, in data 30.06.2022 distinto al Prot. 0015997, nonché dell'ordine di introito relativo al canone demaniale annuale per il periodo 01.01.2022-31.12.2022, emanato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e notificato, a mezzo pec, in data 25.08.2022 distinto al Prot. 0020955, nonché di tutti gli atti anteriori, presupposti, preparatori, consequenziali comunque connessi e finalizzati all'adozione del provvedimento impugnato anche se non conosciuti dalla società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna - Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. AB SE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Marinedi S.r.l. ha esposto di essere titolare della concessione demaniale marittima n. 13/001, rilasciata dall’Autorità Portuale di Cagliari in data 04.04.2013, con atto formale n° 2147, costituita da specchi acquei liberi (mq 5.816,00 ca) per ormeggio unità da diporto; pontile galleggiante (mq 362,00 ca) e relativi impianti idrico ed elettrico; area scoperta (mq 137,00 ca) d’adibire a parcheggi e punto raccolta rifiuti; locali (mq 40) ubicati nel Molo Dogana lato est.
2. Per quanto qui rileva, la ricorrente ha esposto di aver presentato istanza del 10.11.2020 all’Autorità richiedendo, oltre alla proroga della concessione al 2033, l’applicazione, a far data dall’01.01.2021, dei nuovi criteri di legge inerenti la determinazione del canone, al fine del calcolo della base d’asta a suo tempo stabilita, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del D.L. n° 104 del 14.08.2020, convertito, con modificazioni, nella legge n° 126 del 13.10.2020.
3. Con provvedimento del 30.06.2022 prot. 0015997, l’Autorità, previo contraddittorio procedimentale, ha emanato il “ provvedimento definitivo di rigetto richiesta proroga concessione all’anno 2033 e richiesta riduzione canone demaniale ai sensi dell’art. 100 del D.L. 14.08.2020 ”, impugnato con l’odierno ricorso.
Su tale base, con successivo provvedimento del 25.08.2022 prot. 0020955, l’Autorità ha inoltrato alla società concessionaria l’ordine di introito relativo al canone demaniale annuo provvisorio, salvo conguaglio, per il periodo dall’01.01.2022 al 31.12.2022 per un importo complessivo pari ad € 83.691,34, aggiornato ai sensi dell’art. 4 del D.L. 05.10.1993 n° 400 sulla base della media degli indici Istat, e calcolato sulla base della vecchia formulazione della normativa richiamata dall’art. 3 dell’atto concessorio in punto di determinazione del canone.
4. In diritto, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
- I In via principale, nel merito, invalidità del provvedimento impugnato per violazione di legge. Illegittima e/o errata applicazione dell’art. 100 comma 2^ del d.l. 104 del 14.08.2020, convertito, con modificazioni, nella legge n° 126 del 13.10.2020, nonché degli artt. 11 e 15 delle preleggi , in quanto:
- l’art. 3 dell’atto di concessione stabilisce il canone annuo in complessivi €. 81.627,63 e, in conformità all’art. 4 del disciplinare di gara, stabilisce le modalità di determinazione del canone che è “ quantificato ai sensi dell’art. 1 commi 250 – 256 della Legge 296/06 (legge finanziaria) ”;
- su tale base, l’Autorità ha regolarmente quantificato il canone dal 2013 a 2020 applicando per le aree pertinenziali i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento (OMI);
- tuttavia, l’art. 100 comma 2^ del D.L. n° 104 del 14.08.2020, convertito, con modificazioni, nella legge n° 126 del 13.10.2020, ha previsto che non dovessero più essere applicati i valori OMI, bensì il valore tabellare per le aree coperte da opere di difficile rimozione;
- è illegittima la tesi dell’Autorità per cui tale modifica si applicherebbe solo ai casi di realizzazione, da parte del concessionario, di opere strutturali destinate ad essere incamerate dallo Stato al termine della concessione, poiché tale disposizione, andando a modificare ab origine il testo del D.L. 400/93, convertito con modificazioni in L. 494/93, ha dunque portata generalizzata e si applica, pertanto, a tutte le ipotesi di concessioni aventi ad oggetto, tra l’altro, pertinenze demaniali, e quindi anche alla fattispecie in esame;
- la limitazione è oggetto del solo art. 100, comma 3 del D.L. n. 104/2020, ma non anche dell’art. 100, comma 2, come risulta anche dai lavori preparatori;
- è illegittima anche la motivazione per cui l’applicazione della norma determinerebbe una modificazione della base d’asta e, per l’effetto, una violazione della par condicio ed il mancato rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza, con annesso pregiudizio ai principi di concorrenza, non discriminazione, poiché per il tramite di essi si pretende di applicare una normativa che è stata tacitamente abrogata dalla normativa sopravvenuta;
- se il legislatore avesse voluto escludere l’applicazione dell’efficacia della novella alle concessioni in corso, avrebbe specificato, oltre alla decorrenza dell’efficacia dal 1° gennaio 2021, una delimitazione con riferimento alle nuove concessioni da stipularsi dopo la predetta data, il che non è avvenuto;
- inoltre, per la maggior parte della durata della concessione è stato applicato il criterio già posto a base d’asta;
- tanto è vero che l’Autorità ha richiesto un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, a quanto consta a parte ricorrente, al momento dell’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di ricalcolo del canone non era stato ancora reso.
5. Resiste l’Autorità, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, in quanto:
a) è inammissibile la proroga al 2033 richiesta dalla ricorrente, stanti le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021 e la successiva abrogazione dell’art. 100, co. 1 del D.L. 104/2020 ad opera dell’art. 3 l. 5 agosto 2022, n. 118, prorogabile al massimo al 31.12.2023, anche perché, in ogni caso, la successiva Legge 14 novembre 2024 n.166, che ha previsto la “proroga” al 2027 non è invece applicabile a concessioni per la nautica da diporto;
b) sul calcolo delle somme dovute:
b1) non può trovare applicazione l’art. 100, comma 2 del DL n. 104/2020 poiché esso si applica alle sole concessioni turistico ricreative, di cui all’art. 3 del DL n. 400/1993, mentre quella che occupa è sussumibile nella fattispecie della concessione per le strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all’art. 2 del DPR 509/97;
b2) la ricorrente non ha realizzato alcunché ma si è limitato a gestire opere realizzate dalle amministrazioni dello Stato sul demanio marittimo, mentre la ratio sottesa alla norma è, invece, quella di esigere un canone proporzionato agli investimenti effettuati per la realizzazione, da parte del concessionario, di opere strutturali da quest’ultimo gestite e suscettibili di essere acquisite al Demanio.
6. All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In primo luogo, rileva il Collegio come il provvedimento impugnato costituisca atto ad oggetto plurimo, in quanto con esso l’Autorità ha: 1) rigettato l’istanza di proroga della concessione al 2033; 2) rigettato l’istanza di adeguamento dei canoni dovuti sulla base di quanto previsto dall’art. 100, comma 2 del d.l. n. 104 del 2020. A ben vedere poi, pur se neppure menzionati negli scritti difensivi, l’Autorità si è anche pronunciata 3) sull’istanza di applicazione dell’art. 100, comma 7, relativo alla definizione bonaria di crediti pregressi, nonché 4) sulla applicazione dell’art. 100, comma 10, inerente alla sospensione della riscossione coattiva per l’emergenza Covid-19.
Orbene, i punti 1), 3) e 4) ora citati non sono oggetto di impugnazione con l’odierno ricorso ed esulano perciò dalla materia del contendere, risultando ormai definitivamente consolidatisi.
8. UN thema decidendum è quello inerente alla determinazione dei canoni concessori e, in particolare, all’applicabilità – evidentemente a ritroso – di quanto prescritto dall’art. 100, comma 2 del d.l. n. 104 del 2020, come richiesto dalla società ricorrente e negato dall’Autorità.
Sotto questo profilo, l’Autorità ha peraltro richiesto un primo parere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il quale, nell’affermare che “ le disposizioni in questione sembrano ritenere applicabile la nuova misura del canone minimo sia alle concessioni nuove che a quelle esistenti senza effettuare distinzioni ”, ha però escluso la propria competenza in materia, sussistendo quella del Ministero dell’Economia e delle Finanze (doc. 4 bis Ministero): Ministero al quale l’Autorità ha rivolto un nuovo quesito, rimasto tuttavia, a quanto risulta, privo di riscontro.
9. Ciò posto, giova ricostruire il quadro normativo ed ermeneutico succedutosi nel tempo in merito alla determinazione dei canoni concessori in relazione alle concessioni demaniali marittime, come peraltro recentemente ben compendiato in giurisprudenza (cfr. T.a.r. Liguria, sez. I, 9 settembre 2025, n. 990).
9.1. Occorre rammentare che l’art. 1 della legge n. 296 del 2006 ha innovato le regole per la quantificazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (comma 251) e per la nautica da diporto (comma 252, che rinvia ai criteri dettati per le prime), introducendo tra l’altro, per le fattispecie concessorie indicate nell’art. 3, comma 1, lett. b), punto 2.1) del d.l. n. 400/1993, come modificato dalla legge in parola, un corrispettivo parametrato al valore di mercato, consistente nella media dei valori mensili minimi e massimi rilevati dall’Osservatorio del mercato immobiliare, mitigato con appositi coefficienti. Segnatamente, il criterio basato sui valori OMI, in vigore dal 1° gennaio 1997, riguardava “ le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi ”, ossia le strutture permanenti costituenti pertinenze demaniali marittime di proprietà statale, in quanto realizzate direttamente dallo Stato o, più spesso, costruite dal concessionario ed incamerate dal Demanio al termine del rapporto concessorio ai sensi dell’art. 49 cod. nav. Invece, come segnalato in alcune circolari interpretative, i più favorevoli canoni tabellari di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), punto 1) del d.l. n. 400/1993 si applicavano alle concessioni aventi ad oggetto aree scoperte; superfici con opere amovibili o di facile rimozione; sedimi coperti con manufatti di difficile rimozione, ma non costituenti pertinenze demaniali marittime perché appartenenti al concessionario; specchi acquei; beni demaniali pertinenziali non adibiti ad attività commerciali, quali, ad esempio, opere portuali, depositi, locali tecnici e vani di servizio (v. circolare dell’Agenzia del Demanio prot. n. 7162 del 21.2.2007, nonché circolare del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti n. 22 del 25.5.2009, sub doc. 12 resistente).
Con sentenza n. 29 del 27 gennaio 2017 il Giudice delle leggi ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della legge n. 296/2006, che era stata prospettata dai giudici rimettenti sul presupposto (erroneo) dell’indifferenziata applicabilità dei parametri OMI a tutte le concessioni di beni dedicate alla nautica da diporto, senza distinguere le concessioni c.d. pertinenziali (ossia con strutture già edificate di proprietà dello Stato) da quelle in cui il concessionario realizza a proprie spese opere di difficile rimozione. Come rilevato dalla Corte costituzionale, “ Nel delimitare l’ambito applicativo dei nuovi canoni commisurati ai valori di mercato, il tenore letterale della disposizione in esame fa espresso riferimento, dunque, ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che, pertanto, già appartengono allo Stato…I criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultano applicabili, quindi, soltanto a quelle che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali. Nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima. La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che «non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica – e dell’inerente qualificazione demaniale – della titolarità del sedime, poiché solo ad alcuni, nella stessa dizione della legge, appartiene la natura pertinenziale. Per gli altri (che la legge indica come impianti di difficile o non difficile rimozione…) si deve allora riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata fino a tutta la durata della concessione, evidentemente in forza di un implicito diritto di superficie» (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3308; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3307 e Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3196) ”. Pertanto, “ nelle concessioni che prevedono la realizzazione di infrastrutture da parte del concessionario, il pagamento del canone riguarda soltanto l’utilizzo del suolo e non anche i manufatti, sui quali medio tempore insiste la proprietà superficiaria dei concessionari e lo Stato non vanta alcun diritto di proprietà. Un’interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente”: sicché “va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007 ”.
Dunque, la Corte costituzionale ha consacrato la ricostruzione per cui, nel sistema della legge n. 296/2006, i canoni concessori calcolati sulla base dei valori di mercato temperati erano riferibili alle sole pertinenze demaniali marittime destinate ad attività remunerative; diversamente, nelle concessioni con strutture edificate dai concessionari e, quindi, in loro proprietà superficiaria sino alla scadenza del titolo (potendo lo Stato acquisire tali manufatti solamente al termine del rapporto), i corrispettivi dovevano essere determinati applicando i criteri tabellari previsti per l’utilizzo del suolo, relativi ad aree scoperte, aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione e specchi acquei (in argomento cfr., ex multis , Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2018, n. 546; Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 340; Cons. St., sez. VI, 16 gennaio 2018, n. 218; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I-quater, 30 maggio 2019, n. 6899; T.A.R. Marche, sez. I, 31 dicembre 2018, n. 832).
9.2. In seguito, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con l’art. 100 del d.l. n. 104/2020, conv. in l. n. 126/2020.
Il comma 2 dell’art. 100 ha mutato i criteri di calcolo del canone per le pertinenze demaniali marittime, novellando l’art. 03, comma 1, lettera b), punto 2.1) del d.l. n. 400/1993: dal 1° gennaio 2021, per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del comma 1, lett. b), punto 1.3), vale a dire nella misura tabellare stabilita per le aree occupate con impianti di difficile rimozione, ma con la previsione di un limite minimo (v. art. 100, comma 4, che ha fissato l’importo minimo di € 2.500,00, in seguito più volte incrementato). Pertanto, per la quantificazione dei canoni concessori pertinenziali i parametri OMI sono stati abbandonati in favore del criterio tabellare, parificando a tal fine le pertinenze demaniali marittime alle strutture difficilmente amovibili appartenenti al concessionario in regime di diritto di superficie.
Il comma 3 dell’art. 100 ha stabilito che “ Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all’avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell’amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate – a decorrere dal 2021 – con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo ”.
Come si evince dalla littera legis , che richiama la modifica dei canoni concessori pertinenziali disposta dal comma 2 dell’art. 100, la norma in esame sancisce l’applicazione retroattiva del criterio tabellare per le concessioni con pertinenze demaniali, in luogo di quello più oneroso basato sui valori OMI. Tale interpretazione risulta confermata dai lavori preparatori e, in particolare, dalla relazione tecnica al d.l. n. 104/2020, allegata al verbale della V commissione permanente della Camera dei Deputati in data 7 ottobre 2020, nella quale viene precisato che “ Il comma 3 dispone che alle concessioni per la nautica da diporto si applicano, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo (ossia senza valori OMI per le pertinenze) ” (v. pag. 656 della relazione tecnica, allegata al verbale della V commissione permanente in data 7.10.2020, pubblicata sul sito della Camera dei Deputati). Inoltre, la predetta relazione opera una stima della perdita erariale conseguente al ricalcolo dei canoni per le pertinenze demaniali, con passaggio dai valori OMI ai parametri tabellari per opere di difficile rimozione (v. sempre pag. 656 della relazione tecnica: “ Non essendo possibile determinare la superficie effettiva delle sole pertinenze relative alla nautica da diporto e stimando in 16 euro/mq. il valore OMI medio, si evidenzia che, a parità di numero di concessioni e presupponendo il pagamento da parte di tutti i concessionari dei canoni, l’applicazione dei valori tabellari relativi alle opere di difficile rimozione pari a 2,65 €/mq., determina una riduzione dell’importo dovuto dai concessionari in relazione alle sole pertinenze di 144 mila euro a partire dall’anno 2020 ed a complessivi 1,3 milioni di euro per il periodo compreso tra l’anno 2007 e l’anno 2019, compensabili dal 2021 ”).
Per quanto riguarda, poi, il riferimento della norma alle caratteristiche dei beni all’inizio del rapporto concessorio, si rileva che tale inciso riproduce l’espressione adoperata dalla pronuncia n. 29/2017 della Corte costituzionale: pertanto, lo stesso va inteso nel senso che l’ente concedente è a fortiori tenuto a rideterminare i canoni per le concessioni prive di pertinenze demaniali qualora, in presenza di strutture in proprietà superficiaria del concessionario, abbia applicato per errore i parametri OMI anziché quelli tabellari relativi alle opere di difficile rimozione.
10. Alla luce di tale ricostruzione, il ricorso in esame deve considerarsi fondato.
Risulta infatti che:
- la ricorrente è divenuta titolare di concessione demaniale marittima nel 2013 a seguito di procedura ad evidenza pubblica e “ Le opere relative all’attività non sono state realizzate dal concessionario cui compete la sola gestione delle stesse ma, invece, sono opera dell’ente gestore ” (p. 2 memoria Autorità);
- è stata prevista nella concessione, per la determinazione del canone, l’applicazione dei valori OMI, sulla base della legge n. 296 del 2006, vigente al momento della stipula della concessione, il quale canone è poi stato maggiorato del 100% come da offerta dell’odierna ricorrente (cfr. art. 3 concessione doc. 1 Marinedi).
Queste circostanze sono documentali e pacifiche in causa, mentre le conclusioni delle parti divergono in merito alle conseguenze circa l’applicazione o meno della sopravvenuta normativa dettata dall’art. 100 del d.l. n. 104 del 2020.
10.1. In sostanza, la tesi dell’amministrazione si fonda su tre assunti:
a) l’applicazione dell’art. 100 è condizionata al fatto che la concessione sia stata stipulata prima dell’entrata in vigore della l. n. 296 del 2006, che ha previsto l’applicazione innovativa dei valori OMI, poiché tale norma è stata introdotta nel 2020 proprio per tutelare i “ soggetti che, in relazione alle proroghe intervenute, hanno avuto consistenti aumenti del canone relativo ai beni pertinenziali già in concessione ” a causa della citata l. n. 296 del 2006 (p. 4 memoria);
b) il concessionario ha gestito opere già realizzate dallo Stato e non ne ha realizzate di nuove destinate poi ad essere acquisite alla mano pubblica all’estinzione della concessione, mentre “ La ratio sottesa alla norma è, invece, quella di esigere un canone proporzionato agli investimenti effettuati per la realizzazione, da parte del concessionario, di opere strutturali da quest’ultimo gestite e suscettibili di essere acquisite al Demanio ” (p. 6 memoria);
c) la norma più favorevole invocata dal ricorrente non sarebbe applicabile all’odierna concessione, poiché essa non è una concessione turistico ricreativa, bensì una concessione per strutture dedicate alla nautica da diporto: non sarebbe perciò applicabile l’art. 100, comma 2, ma l’art. 100, comma 3 e “ Il fatto, poi, che, negli anni, le diverse tipologie concessorie citate siano state accomunate negli importi del canone applicabile ” non fa venire meno la distinzione citata (p. 5 memoria).
11. Nessuna di tali argomentazioni persuade il Collegio, alla luce di quanto esposto al superiore par. 9.
11.1. In primo luogo, come peraltro evidenziato anche dal Mit nel proprio parere, pur non definitivo, la disciplina dettata dall’art. 100 non appare condizionata alla circostanza che la concessione fosse stata stipulata prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006 che ha introdotto l’applicazione dei criteri OMI per la determinazione del canone.
Ciò d’altronde non si desume dalla formulazione letterale delle norme, né in realtà appare riscontrabile la ratio descritta dall’Autorità nelle sue memorie.
D’altronde, depone in senso contrario quanto sopra riportato in merito alla circostanza per cui la relazione tecnica, allegata al verbale della V commissione permanente in data 7.10.2020, pubblicata sul sito della Camera dei Deputati opera una stima della perdita erariale conseguente al ricalcolo dei canoni per le pertinenze demaniali, con passaggio dai valori OMI ai parametri tabellari per opere di difficile rimozione, senza operare alcun distinguo tra concessioni ante 2007 e post 2007.
Ciò appare logico d’altronde, alla luce del fatto che ciò che rileva è che il legislatore abbia ritenuto di intervenire modificando il criterio relativo ai valori OMI e l’abbia sostituito – nuovamente, a ben vedere – con il criterio tabellare, ancorché prevedendo un valore minimo (art. 100, comma 4).
Se così è, non si vede perché la norma non dovrebbe essere applicabile a coloro i quali sono stati destinatari, sin dall’inizio della concessione, dell’applicazione dei criteri OMI, che il legislatore ha scelto di abbandonare; in altre parole, è proprio il criterio OMI che non è apparso opportuno al legislatore, non già la sua applicazione sopravvenuta ai concessionari che, in precedenza, vedevano già applicato il canone tabellare, sicché non è il mutamento imprevedibile delle condizioni a giustificare la nuova normativa, bensì proprio la sostituzione di un criterio applicato dal 2007.
Ed è per questo che se ne prevede l’applicazione a far data dal 2007, non già perché si intenda riferirsi a concessioni pre-esistenti che dal 2007 hanno visto mutare il criterio di calcolo, bensì, semplicemente, perché è da tale momento che la norma sui criteri OMI si è applicata, ma ciò tanto con riferimento a concessioni precedenti, quanto a quelle successive.
11.2. Venendo alla seconda argomentazione, la stessa appare radicalmente infondata, poiché la nuova disciplina introdotta nel 2020, come sopra emerso, è proprio applicabile alle pertinenze demaniali, intese come quelle strutture già realizzate e perciò di proprietà dello Stato: infatti, per la quantificazione dei canoni concessori pertinenziali i parametri OMI sono stati abbandonati in favore del criterio tabellare, parificando a tal fine le pertinenze demaniali marittime alle strutture difficilmente amovibili appartenenti al concessionario in regime di diritto di superficie.
E ciò è del tutto coerente con la ricostruzione operata dalla Corte costituzionale con la citata sentenza n. 219 del 2017, allorché ha chiarito che i canoni concessori calcolati sulla base dei valori OMI erano riferibili alle sole pertinenze demaniali marittime destinate ad attività remunerative; diversamente, nelle concessioni con strutture edificate dai concessionari e, quindi, in loro proprietà superficiaria sino alla scadenza del titolo (potendo lo Stato acquisire tali manufatti solamente al termine del rapporto), i corrispettivi dovevano essere determinati applicando i criteri tabellari previsti per l’utilizzo del suolo, relativi ad aree scoperte, aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione e specchi acquei.
Dunque, è proprio in relazione alle strutture già in proprietà dello Stato (pertinenze demaniali) che ha senso applicare la normativa sopravvenuta nel 2020 che sostituisce i criteri OMI, per l’assorbente considerazione che in relazione alle opere realizzate a cura e spese del concessionario la Corte costituzionale – proprio su tale base dichiarando la q.l.c. infondata – aveva ritenuto già non applicabili i valori OMI: “ I criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultano applicabili, quindi, soltanto a quelle che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali ” (Corte cost. n. 219 del 2017).
11.3. Ed infine, quanto alla tesi per cui i nuovi criteri previsti dall’art. 100, comma 2 non sarebbero applicabili alle concessioni per la nautica da diporto, per le quali sarebbe applicabile il diverso art. 100, comma 3, la tesi appare difficilmente comprensibile.
In realtà, l’art. 100, comma 3 dispone proprio che “ Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo ”.
Come già evidenziato sopra, la norma richiama la modifica dei canoni concessori pertinenziali disposta dal comma 2 dell’art. 100, la norma in esame sancisce l’applicazione retroattiva del criterio tabellare per le concessioni con pertinenze demaniali, in luogo di quello più oneroso basato sui valori OMI e la relazione tecnica al d.l. n. 104/2020, allegata al verbale della V commissione permanente della Camera dei Deputati in data 7 ottobre 2020, già citata, precisa che “ Il comma 3 dispone che alle concessioni per la nautica da diporto si applicano, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo (ossia senza valori OMI per le pertinenze) ”.
Dunque, anche accedendo alla tesi della difesa erariale per cui le concessioni aventi finalità turistico ricreative e quella per la nautica da diporto abbiano diversa natura, ciò non appare rilevante ai fini della determinazione del canone concessorio per le pertinenze demaniali, posto che l’art. 100, comma 3 d.l. n. 104 del 2020 dispone l’applicazione per esse del criterio di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato proprio dall’art. 100, comma 2 del medesimo d.l.
Ciò che peraltro è sempre avvenuto, come riconosce la stessa difesa erariale, ove afferma che “ negli anni, le diverse tipologie concessorie citate siano state accomunate negli importi del canone applicabile ”; ma, se così è, è del tutto logico che la normativa sopravvenuta in materia di canone – atta a disciplinare retroattivamente la sostituzione dei criteri OMI con quello tabellare con misura minima – si applichi a tutte le fattispecie per cui tale canone OMI era previsto.
La quale è senz’altro il caso che occupa, stante, da un lato, sul piano letterale, l’art. 3 dell’atto concessorio e, dall’altro, la natura sostanziale della fattispecie che occupa, nella quale, anche nella tesi dell’Autorità, si tratta di pertinenze demaniali, in quanto opere non realizzate dal concessionario, ma già in precedenza dallo Stato e dunque di proprietà pubblica.
Laddove la tesi dell’Autorità dovesse intendersi riferita alla circostanza per cui l’art. 100, comma 3 si riferisce alla “ realizzazione e gestione ” e non già alle opere realizzate già in precedenza dallo Stato, la tesi si scontra con quanto già visto in precedenza in merito alla applicabilità dei nuovi canoni tabellari in luogo dei criteri OMI proprio per le fattispecie delle opere già realizzate dallo Stato, per l’assorbente ragione che per quelle realizzate dal concessionario la norma del 2006 sui criteri OMI già non doveva essere applicata, a mente della sentenza n. 219 del 2017 della Corte costituzionale; ed infatti, come visto sopra, dalla sentenza n. 219 del 2017 della Corte costituzionale, si desume che “ l’ente concedente è a fortiori tenuto a rideterminare i canoni per le concessioni prive di pertinenze demaniali qualora, in presenza di strutture in proprietà superficiaria del concessionario, abbia applicato per errore i parametri OMI anziché quelli tabellari relativi alle opere di difficile rimozione ” (cfr. T.a.r. Liguria, n. 990 del 2025, cit.).
12. Alla luce di tutte le superiori considerazioni, è fondato il ricorso e deve essere annullato il provvedimento impugnato, nella sola parte in cui esclude l’applicazione della normativa sopravvenuta costituita dall’art. 100 del d.l. n. 104 del 2020 (punto 2 del provvedimento), dovendosi perciò ordinare all’amministrazione di rideterminare i canoni concessori dovuti applicando i criteri tabellari in luogo dei criteri OMI, sulla base dei quali operare l’aumento del 100% offerta in gara dalla ricorrente; tale rideterminazione avverrà nel senso che “ Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate – a decorrere dal 2021 – con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione” (art. 100, comma 3, sec. per.) e perciò, come anche indicato nel provvedimento impugnato per l’ipotesi in cui il Mef avesse reso parere favorevole alla società, – parere in realtà mai acquisito – “le relative somme versate andranno a compensare (fino a completa erosione del credito) i canoni dovuti per gli anni successivi o, eventualmente, ripetute ” (p. 8).
13. Le spese del giudizio, stante la natura interpretativa e complessità della fattispecie sottesa alla controversia, possono nondimeno essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei soli sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente
AB SE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB SE | Marco CE |
IL SEGRETARIO