CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
TI CA, Relatore
PU RI RI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249003035304000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320060012802054502 IVA-ALIQUOTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320060012802054502 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320080000590615502 RIT VARIE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320080000590615502 IVA-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320080000590615502 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320090002885771502 RIT VARIE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320090002885771502 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320090002885771502 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320100004578859502 RIT VARIE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320100009184480502 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320100009184480502 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110002304786502 RIT VARIE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110014986956502 IVA-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110028709110502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120003164114502 RIT VARIE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120003164114502 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120021121505502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120023747337502 RIT E IMP VARIE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120023747337502 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130003856135502 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130009793272502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130010940412502 RIT E IMP VARIE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130010940412502 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320140004161301502 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320140007442375502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320140008714354502 RIT E IMP VARIE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150003497946502 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150004724031502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150008996569502 RIT VARIE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110030556873502 INAIL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006614641502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160008817327502 RIT E IMP VARIE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160008817327502 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170001509126502 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170005950377502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170007576059502 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170009406442502 RIT VARIE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180001112744502 IVA-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180001112744502 REC.CREDITO.IMP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230000026066000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e chiede il rinvio della trattazioine per accedere alla rottamazione quinquies.
Resistente: La Regione Marche si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso;
L'Agenzia della
Riscossione si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso essendo il ricorrente decaduto anche dalle precedenti rottamazioni;
L'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti depositati e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 07.07.2024 e notificato in pari data (n° 604/2024 R.G.) il sig. Ricorrente_1 di Macerata, rappresentato dal Difensore_1 di Savona, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e poi anche nei confronti di Agenzia delle Entrate e di Regione Marche a seguito di chiamata in causa, la intimazione di pagamento n.06320249003035304000 notificata il 18.06.2024, nonché
n.30 cartelle di pagamento sottese aventi natura tributaria (sulle n.43 cartelle totali sottese) per controvalore di Euro 837.143,07 , cartelle contraddistinte dalle seguenti numerazioni :
1) 06320060012802054502
2) 06320080000590615502
3) 06320090002885771502
4) 06320100004578859502
5) 06320100009184480502
6) 06320110002304786502
7) 06320110014986956502
8) 06320110028709110502
9) 06320110030556873502
10) 06320120003164114502
11) 06320120021121505502
12) 06320120023747337502
13) 06320130003856135502
14) 06320130009793272502 15) 06320130010940412502
16) 06320140004161301502
17) 06320140007442375502
18) 06320140008714354502
19) 06320150003497946502
20) 06320150004724031502
21) 06320150008996569502
22) 06320160006614641502
23) 06320160008817327502
24) 06320170001509126502
25) 06320170005950377502
26) 06320170007576059502
27) 06320170009406442502
28) 06320180001112744502
29) 06320210002628787000
30) 06320230000026066000
2.1 Parte ricorrente invoca la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento poiché la notifica a mezzo
PEC proverrebbe da indirizzo non inserito in IPA;
invoca nullità dell'atto per mancanza del protocollo informatico, nonché per mancata indicazione del responsabile del procedimento e della CGT presso cui impugnare;
invoca nullità del calcolo degli interessi poiché non esplicitate le modalità. Con riguardo alle cartelle di pagamento sottese all'atto principale, la difesa attrice sostiene che esse non siano mai state notificate al ricorrente, analogamente alle comunicazioni bonarie ancora antecedenti : invoca la prescrizione, la nullità dei ruoli poiché non firmati, e chiede comunque la riduzione delle sanzioni poiché sproporzionate.
Con atto depositato il 06.11.2024 ha proposto quale motivo aggiunto di impugnazione che i debiti tributari
(fatta eccezione per le due cartelle più recenti) farebbero capo alla Società_1
s.a.s. di cui il ricorrente era socio accomandante, quindi non responsabile. Chiede l'annullamento di tutti gli atti gravati, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle Marche rilevando l'infondatezza dei rilievi formali e sostanziali a carico dell'intimazione impugnata. Con riguardo alle cartelle di pagamento ha sostenuto e documentato l'avvenuta notifica delle stesse, aggiungendo che la parte ne ha anche avuto conoscenza tramite un preavviso di iscrizione di ipoteca notificato l' 11.08.2022 e la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca, notificata il 16.03.2023, cosicchè l'impugnazione delle cartelle sarebbe tardiva. Rileva che 4 cartelle contengono in parte debiti non tributari. Conclude per il rigetto del ricorso con il carico delle spese.
3.2 Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate di Macerata evidenziando in particolare come sia tardiva l'impugnazione delle cartelle di pagamento, poiché regolarmente notificate all'epoca e comunque conosciute dalla parte sin da epoca remota. Evidenzia inoltre che le imposte pretese in danno della società si riferiscono al 2014 o anni precedenti, quando la società era una s.n.c. denominata Società_2
s.n.c. ed il ricorrente era socio illimitatamente responsabile (la trasformazione in s.a.s. sarebbe avvenuta in data 12.08.2015). Chiede il rigetto del ricorso con il carico delle spese.
3.3 Si è costituita infine la Regione Marche evidenziando anch'essa la tardività dell'impugnazione delle cartelle, tutte regolarmente notificate, come gli accertamenti sottostanti. Chiede la reiezione del ricorso con le spese di lite.
4.1 La causa è stata discussa all'udienza del 30.01.2026. In tale sede la Corte non ha accolto la richiesta di parte ricorrente di ulteriore rinvio, al fine di valutare l'accesso alla c.d. Rottamazione quinquies, atteso che la disciplina di riferimento (D.Lgs.199/2025, art.1, commi da 82 a 101) non prevede la sospensione dei giudizi pendenti, né tantomeno la pendenza dei giudizi costituisce condizione di accesso alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il ricorso non merita accoglimento, se non in minima parte. Risultano innanzitutto infondate tutte le contestazioni inerenti all'intimazione di pagamento impugnata. La notifica a mezzo PEC proviene dall'indirizzo Email_5 che è regolarmente pubblicato su IPA, nella sezione delle articolazioni territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il responsabile del procedimento
è chiaramente indicato in entrambi gli atti principali gravati. Nessuna norma sanziona di nullità la mancanza del c.d. “protocollo informatico”, previsto unicamente da un manuale tecnico. Le indicazioni circa l'impugnabilità degli atti sono regolarmente presenti, ed in ogni caso la parte ha correttamente individuato il giudice competente. Il calcolo degli interessi è oggetto di una eccezione generica, non essendo indicato quale calcolo sarebbe errato, né quale sarebbe il calcolo corretto, il tutto a fronte di una situazione in cui i tassi sono determinati ex lege e le decorrenze anche.
6.1 Infondate tutte le contestazioni a carico dell'atto principale, vanno esaminate le questioni inerenti gli atti sottesi, quindi le trenta cartelle di pagamento aventi natura tributaria. L'AdER ha allegato e documentato l'avvenuta notifica delle varie cartelle per cui è causa, ma ha anche documentato che in data 16.03.2023 il contribuente ha ricevuto la notifica di una comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n.06320221460000051004, contenente il riepilogo completo delle 28 cartelle emesse tra il 2006 ed il 2018
(sopra indicate con i nn.da 1 a 28 – v.punto 1.1), cioè tutte le cartelle riferite a debiti societari (di cui il contribuente risponde in pieno, atteso che all'epoca dell'insorgere dei debiti egli era socio illimitatamente responsabile della allora società in nome collettivo Società_2). Detta notifica fu eseguita a mezzo PEC e dalla ricevuta di consegna completa prodotta in atti si ricava che ciò avvenne in data 16.03.2023, provenendo dall'indirizzo di AdER “Email_6” regolarmente inserito in IPA (v.AdER, articolazioni territoriali) e diretta all'indirizzo “Email_7” del Ricorrente_1, regolarmente inserito nel registro pubblico -P : la notifica è quindi valida ed efficace. Ne discende la prova che parte ricorrente aveva conoscenza delle 28 cartelle emesse per debiti societari almeno sin dal 16.03.2023, cosicché l'eventuale impugnazione di esse sarebbe potuta avvenire solamente entro i 60 giorni successivi. Pertanto l'impugnazione delle 28 cartelle in questione, proposta in questa sede con notifica del ricorso avvenuta solo in data 07.07.2024, è all'evidenza del tutto tardiva.
6.2 Risulta tardiva anche l'impugnazione riferita alla cartella emessa nel 2021 per debiti personali del Ricorrente_1 (sopra indicata col n.29 – v.punto 1.1) poiché AdER ha documentato che essa fu oggetto di una richiesta di rateazione da parte del contribuente in data 07.09.2022, accordata dall'Ufficio : ciò dimostra che la cartella era conosciuta dal ricorrente sin da allora, ed anche in questo caso l'impugnazione è stata proposta molto dopo la scadenza del termine di legge dei 60 giorni.
6.3 Con riferimento all'ultima cartella, quella emessa nel 2023 per debiti personali del Ricorrente_1 e riportata nella intimazione gravata per complessivi E. 80,20 (sopra indicata col n.30 – v.punto 1.1), la notifica prodotta da AdER risulta invece incompleta, e dunque non perfezionata. La notifica fu tentata a mezzo PEC, ma la casella PEC ricevente risultò non funzionante : in questo caso la PEC andava depositata presso il sito di Società_4 scpa ed andava inviata una raccomandata di avviso al destinatario (così l'art.60 ter, comma 3, lett. -b-, del DPR 600/1973 , richiamato dall'art.26 del DPR 602/1973). Tuttavia l'Ufficio resistente ha prodotto il solo testo della raccomandata, ma nulla che ne dimostri l'avvenuta spedizione e consegna al ricorrente. L'invalidità della notifica comporta l'annullamento della intimazione di pagamento in parte qua.
6.4 Rimangono assorbite le ulteriori contestazioni aventi ad oggetto le cartelle di pagamento, o atti ancora antecedenti. Anche l'eccezione di prescrizione non può che essere rigettata con riguardo alle cartelle di pagamento indicate sopra con i nn.da 1 a 28, atteso che l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere contestata al più tardi impugnando la già citata comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 16.03.2023
(v.punto 6.1), cosa che non è stata fatta e che quindi genera l'impossibilità di contestare nuovamente l'eventuale prescrizione che fosse maturata ante 16.03.2023 (così Cass.20476/2025). Dopo il 16.03.2023, data in cui è avvenuta l'ultima interruzione della prescrizione, è ripreso a decorrere il termine, ma ovviamente nessuna prescrizione può essere maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata (18.06.2024). Analogamente alla data del 18.06.2024 non poteva essere maturata la prescrizione, quinquennale o decennale che fosse, con riguardo alla cartella emessa nel 2021 (indicata sopra col n.29 –
v.punto 1.1).
7.1 Per quanto precede, va annullata la sola cartella di pagamento indicata col n.30, mentre va confermato tutto il resto. Le spese di lite seguono la soccombenza di gran lunga preponderante, e quindi vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso con conferma della intimazione di pagamento gravata, fatta eccezione per la pretesa pari ad Euro 80,20 complessivi portata dalla cartella di pagamento n.06320230000026066000 che va annullata per difetto di notificazione della cartella stessa. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore degli Uffici resistenti, che si liquidano come segue :
- in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si liquidano E. 12.000,00, comprensivi di
E.1.500,00 per la fase cautelare, salvi accessori ove dovuti;
- in favore dell'Agenzia delle Entrate si liquidano complessivi E.8.000,00, comprensivi di E.1.500,00 per la fase cautelare, salvi accessori ove dovuti;
- in favore della Regione Marche si liquidano complessivi E. 3.000,00, comprensivi di E.1.500,00 per la fase cautelare, salvi accessori ove dovuti.
Macerata li 30.01.2026 Il relatore Carlo Strinati il Presidente Leide Polci
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
TI CA, Relatore
PU RI RI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2024 depositato il 16/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Marche
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Macerata
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Macerata
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06320249003035304000 VARI VEDI CART
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320060012802054502 IVA-ALIQUOTE 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320060012802054502 IRAP 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320080000590615502 RIT VARIE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320080000590615502 IVA-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320080000590615502 IRAP 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320090002885771502 RIT VARIE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320090002885771502 IVA-ALIQUOTE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320090002885771502 IRAP 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320100004578859502 RIT VARIE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320100009184480502 IVA-ALIQUOTE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320100009184480502 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110002304786502 RIT VARIE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110014986956502 IVA-ALIQUOTE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110028709110502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120003164114502 RIT VARIE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120003164114502 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120021121505502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120023747337502 RIT E IMP VARIE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320120023747337502 IRAP 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130003856135502 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130009793272502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130010940412502 RIT E IMP VARIE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320130010940412502 IRAP 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320140004161301502 IVA-ALIQUOTE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320140007442375502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320140008714354502 RIT E IMP VARIE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150003497946502 IVA-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150004724031502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150008996569502 RIT VARIE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320110030556873502 INAIL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160006614641502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160008817327502 RIT E IMP VARIE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320160008817327502 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170001509126502 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170005950377502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170007576059502 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320170009406442502 RIT VARIE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180001112744502 IVA-ALIQUOTE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320180001112744502 REC.CREDITO.IMP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRPEF-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IVA-ALIQUOTE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320210002628787000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320230000026066000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il ricorrente si riporta agli atti e chiede il rinvio della trattazioine per accedere alla rottamazione quinquies.
Resistente: La Regione Marche si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso;
L'Agenzia della
Riscossione si riporta agli atti e insiste per il rigetto del ricorso essendo il ricorrente decaduto anche dalle precedenti rottamazioni;
L'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti depositati e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso datato 07.07.2024 e notificato in pari data (n° 604/2024 R.G.) il sig. Ricorrente_1 di Macerata, rappresentato dal Difensore_1 di Savona, ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e poi anche nei confronti di Agenzia delle Entrate e di Regione Marche a seguito di chiamata in causa, la intimazione di pagamento n.06320249003035304000 notificata il 18.06.2024, nonché
n.30 cartelle di pagamento sottese aventi natura tributaria (sulle n.43 cartelle totali sottese) per controvalore di Euro 837.143,07 , cartelle contraddistinte dalle seguenti numerazioni :
1) 06320060012802054502
2) 06320080000590615502
3) 06320090002885771502
4) 06320100004578859502
5) 06320100009184480502
6) 06320110002304786502
7) 06320110014986956502
8) 06320110028709110502
9) 06320110030556873502
10) 06320120003164114502
11) 06320120021121505502
12) 06320120023747337502
13) 06320130003856135502
14) 06320130009793272502 15) 06320130010940412502
16) 06320140004161301502
17) 06320140007442375502
18) 06320140008714354502
19) 06320150003497946502
20) 06320150004724031502
21) 06320150008996569502
22) 06320160006614641502
23) 06320160008817327502
24) 06320170001509126502
25) 06320170005950377502
26) 06320170007576059502
27) 06320170009406442502
28) 06320180001112744502
29) 06320210002628787000
30) 06320230000026066000
2.1 Parte ricorrente invoca la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento poiché la notifica a mezzo
PEC proverrebbe da indirizzo non inserito in IPA;
invoca nullità dell'atto per mancanza del protocollo informatico, nonché per mancata indicazione del responsabile del procedimento e della CGT presso cui impugnare;
invoca nullità del calcolo degli interessi poiché non esplicitate le modalità. Con riguardo alle cartelle di pagamento sottese all'atto principale, la difesa attrice sostiene che esse non siano mai state notificate al ricorrente, analogamente alle comunicazioni bonarie ancora antecedenti : invoca la prescrizione, la nullità dei ruoli poiché non firmati, e chiede comunque la riduzione delle sanzioni poiché sproporzionate.
Con atto depositato il 06.11.2024 ha proposto quale motivo aggiunto di impugnazione che i debiti tributari
(fatta eccezione per le due cartelle più recenti) farebbero capo alla Società_1
s.a.s. di cui il ricorrente era socio accomandante, quindi non responsabile. Chiede l'annullamento di tutti gli atti gravati, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituita l'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle Marche rilevando l'infondatezza dei rilievi formali e sostanziali a carico dell'intimazione impugnata. Con riguardo alle cartelle di pagamento ha sostenuto e documentato l'avvenuta notifica delle stesse, aggiungendo che la parte ne ha anche avuto conoscenza tramite un preavviso di iscrizione di ipoteca notificato l' 11.08.2022 e la successiva comunicazione di avvenuta iscrizione dell'ipoteca, notificata il 16.03.2023, cosicchè l'impugnazione delle cartelle sarebbe tardiva. Rileva che 4 cartelle contengono in parte debiti non tributari. Conclude per il rigetto del ricorso con il carico delle spese.
3.2 Si è costituita anche l'Agenzia delle Entrate di Macerata evidenziando in particolare come sia tardiva l'impugnazione delle cartelle di pagamento, poiché regolarmente notificate all'epoca e comunque conosciute dalla parte sin da epoca remota. Evidenzia inoltre che le imposte pretese in danno della società si riferiscono al 2014 o anni precedenti, quando la società era una s.n.c. denominata Società_2
s.n.c. ed il ricorrente era socio illimitatamente responsabile (la trasformazione in s.a.s. sarebbe avvenuta in data 12.08.2015). Chiede il rigetto del ricorso con il carico delle spese.
3.3 Si è costituita infine la Regione Marche evidenziando anch'essa la tardività dell'impugnazione delle cartelle, tutte regolarmente notificate, come gli accertamenti sottostanti. Chiede la reiezione del ricorso con le spese di lite.
4.1 La causa è stata discussa all'udienza del 30.01.2026. In tale sede la Corte non ha accolto la richiesta di parte ricorrente di ulteriore rinvio, al fine di valutare l'accesso alla c.d. Rottamazione quinquies, atteso che la disciplina di riferimento (D.Lgs.199/2025, art.1, commi da 82 a 101) non prevede la sospensione dei giudizi pendenti, né tantomeno la pendenza dei giudizi costituisce condizione di accesso alla rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il ricorso non merita accoglimento, se non in minima parte. Risultano innanzitutto infondate tutte le contestazioni inerenti all'intimazione di pagamento impugnata. La notifica a mezzo PEC proviene dall'indirizzo Email_5 che è regolarmente pubblicato su IPA, nella sezione delle articolazioni territoriali di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il responsabile del procedimento
è chiaramente indicato in entrambi gli atti principali gravati. Nessuna norma sanziona di nullità la mancanza del c.d. “protocollo informatico”, previsto unicamente da un manuale tecnico. Le indicazioni circa l'impugnabilità degli atti sono regolarmente presenti, ed in ogni caso la parte ha correttamente individuato il giudice competente. Il calcolo degli interessi è oggetto di una eccezione generica, non essendo indicato quale calcolo sarebbe errato, né quale sarebbe il calcolo corretto, il tutto a fronte di una situazione in cui i tassi sono determinati ex lege e le decorrenze anche.
6.1 Infondate tutte le contestazioni a carico dell'atto principale, vanno esaminate le questioni inerenti gli atti sottesi, quindi le trenta cartelle di pagamento aventi natura tributaria. L'AdER ha allegato e documentato l'avvenuta notifica delle varie cartelle per cui è causa, ma ha anche documentato che in data 16.03.2023 il contribuente ha ricevuto la notifica di una comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n.06320221460000051004, contenente il riepilogo completo delle 28 cartelle emesse tra il 2006 ed il 2018
(sopra indicate con i nn.da 1 a 28 – v.punto 1.1), cioè tutte le cartelle riferite a debiti societari (di cui il contribuente risponde in pieno, atteso che all'epoca dell'insorgere dei debiti egli era socio illimitatamente responsabile della allora società in nome collettivo Società_2). Detta notifica fu eseguita a mezzo PEC e dalla ricevuta di consegna completa prodotta in atti si ricava che ciò avvenne in data 16.03.2023, provenendo dall'indirizzo di AdER “Email_6” regolarmente inserito in IPA (v.AdER, articolazioni territoriali) e diretta all'indirizzo “Email_7” del Ricorrente_1, regolarmente inserito nel registro pubblico -P : la notifica è quindi valida ed efficace. Ne discende la prova che parte ricorrente aveva conoscenza delle 28 cartelle emesse per debiti societari almeno sin dal 16.03.2023, cosicché l'eventuale impugnazione di esse sarebbe potuta avvenire solamente entro i 60 giorni successivi. Pertanto l'impugnazione delle 28 cartelle in questione, proposta in questa sede con notifica del ricorso avvenuta solo in data 07.07.2024, è all'evidenza del tutto tardiva.
6.2 Risulta tardiva anche l'impugnazione riferita alla cartella emessa nel 2021 per debiti personali del Ricorrente_1 (sopra indicata col n.29 – v.punto 1.1) poiché AdER ha documentato che essa fu oggetto di una richiesta di rateazione da parte del contribuente in data 07.09.2022, accordata dall'Ufficio : ciò dimostra che la cartella era conosciuta dal ricorrente sin da allora, ed anche in questo caso l'impugnazione è stata proposta molto dopo la scadenza del termine di legge dei 60 giorni.
6.3 Con riferimento all'ultima cartella, quella emessa nel 2023 per debiti personali del Ricorrente_1 e riportata nella intimazione gravata per complessivi E. 80,20 (sopra indicata col n.30 – v.punto 1.1), la notifica prodotta da AdER risulta invece incompleta, e dunque non perfezionata. La notifica fu tentata a mezzo PEC, ma la casella PEC ricevente risultò non funzionante : in questo caso la PEC andava depositata presso il sito di Società_4 scpa ed andava inviata una raccomandata di avviso al destinatario (così l'art.60 ter, comma 3, lett. -b-, del DPR 600/1973 , richiamato dall'art.26 del DPR 602/1973). Tuttavia l'Ufficio resistente ha prodotto il solo testo della raccomandata, ma nulla che ne dimostri l'avvenuta spedizione e consegna al ricorrente. L'invalidità della notifica comporta l'annullamento della intimazione di pagamento in parte qua.
6.4 Rimangono assorbite le ulteriori contestazioni aventi ad oggetto le cartelle di pagamento, o atti ancora antecedenti. Anche l'eccezione di prescrizione non può che essere rigettata con riguardo alle cartelle di pagamento indicate sopra con i nn.da 1 a 28, atteso che l'eventuale prescrizione avrebbe dovuto essere contestata al più tardi impugnando la già citata comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata il 16.03.2023
(v.punto 6.1), cosa che non è stata fatta e che quindi genera l'impossibilità di contestare nuovamente l'eventuale prescrizione che fosse maturata ante 16.03.2023 (così Cass.20476/2025). Dopo il 16.03.2023, data in cui è avvenuta l'ultima interruzione della prescrizione, è ripreso a decorrere il termine, ma ovviamente nessuna prescrizione può essere maturata prima della notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata (18.06.2024). Analogamente alla data del 18.06.2024 non poteva essere maturata la prescrizione, quinquennale o decennale che fosse, con riguardo alla cartella emessa nel 2021 (indicata sopra col n.29 –
v.punto 1.1).
7.1 Per quanto precede, va annullata la sola cartella di pagamento indicata col n.30, mentre va confermato tutto il resto. Le spese di lite seguono la soccombenza di gran lunga preponderante, e quindi vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso con conferma della intimazione di pagamento gravata, fatta eccezione per la pretesa pari ad Euro 80,20 complessivi portata dalla cartella di pagamento n.06320230000026066000 che va annullata per difetto di notificazione della cartella stessa. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore degli Uffici resistenti, che si liquidano come segue :
- in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione si liquidano E. 12.000,00, comprensivi di
E.1.500,00 per la fase cautelare, salvi accessori ove dovuti;
- in favore dell'Agenzia delle Entrate si liquidano complessivi E.8.000,00, comprensivi di E.1.500,00 per la fase cautelare, salvi accessori ove dovuti;
- in favore della Regione Marche si liquidano complessivi E. 3.000,00, comprensivi di E.1.500,00 per la fase cautelare, salvi accessori ove dovuti.
Macerata li 30.01.2026 Il relatore Carlo Strinati il Presidente Leide Polci