Versione
24 agosto 1949
24 agosto 1949
Art. 2.
Le somme di cui al precedente art. 1 saranno stanziate nei limiti dei fondi che affluiranno in ognuno dei suindicati esercizi, al bilancio dell'entrata col prelievo dal fondo speciale, indicato al precedente art. 1.
Le somme di cui al precedente art. 1 saranno stanziate nei limiti dei fondi che affluiranno in ognuno dei suindicati esercizi, al bilancio dell'entrata col prelievo dal fondo speciale, indicato al precedente art. 1.