TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1060
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Difetto di motivazione e istruttoria

    La Corte ha ritenuto la censura infondata, evidenziando che la relazione della Soprintendenza è adeguatamente motivata sia da un punto di vista storico-artistico che tecnico. Ha sottolineato che, sebbene la documentazione fotografica non fosse presente agli atti del giudizio, la documentazione prodotta dai ricorrenti suppliva a tale mancanza. Inoltre, la Corte ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui il giudizio di interesse culturale è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa sindacabile solo per profili di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza.

  • Rigettato
    Ricostruzione storico-scientifica infondata

    La Corte ha ritenuto infondate le deduzioni dei ricorrenti, spiegando che la relazione della Soprintendenza ha correttamente evidenziato la continuità della produzione del vino RE nell'immobile anche dopo l'epoca di inizio della coltivazione del vitigno. Ha inoltre sottolineato che le ragioni di tutela non si limitano al collegamento con la produzione vinicola, ma includono anche l'unicità dell'immobile come esemplare di edificio rurale con elementi architettonici e decorativi di pregio, nonostante le ristrutturazioni.

  • Rigettato
    Vizio di sviamento di potere per rappresentazione dello stato di consistenza dell'immobile

    La Corte ha rigettato questa censura, richiamando la giurisprudenza secondo cui lo stato di degrado di un bene non impedisce la dichiarazione di interesse storico-artistico, poiché la tutela riguarda la testimonianza materiale di civiltà. Ha evidenziato che, nonostante le alterazioni, la struttura e molte finiture si sono conservate, e che elementi come le finiture dei fronti esterni e la torre colombaia conferiscono unicità all'immobile. Ha inoltre precisato che le norme di tutela paesaggistica non sono sufficienti a garantire la sopravvivenza delle caratteristiche materiche e tipologiche del fabbricato.

  • Rigettato
    Presenza di botti di legno

    La Corte ha ritenuto la doglianza priva di pregio, evidenziando che la presenza di almeno una botte di legno è confermata dalla documentazione fotografica prodotta dai ricorrenti stessi, confermando il valore storico testimoniale dell'immobile in relazione alla produzione del vino RE.

  • Rigettato
    Assenza di fonti bibliografiche ed archivistiche

    La Corte ha rilevato che la mancata citazione di tali fonti non rende inadeguata la motivazione, soprattutto considerando che la Soprintendenza ha avuto accesso a informazioni dirette da un erede e ha allegato la relazione come parte integrante del decreto di tutela.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    La Corte ha disatteso anche questa censura, poiché la relazione soprintendizia è stata ritenuta legittima e adeguatamente motivata. Ha ribadito che l'interesse culturale è mediato dalla valutazione dell'Amministrazione e che spetta al privato dimostrare l'inaccettabilità scientifica di tale giudizio, onere che non è stato assolto dai ricorrenti. Il provvedimento finale trova adeguata motivazione per relationem nella relazione della Soprintendenza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 1060
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1060
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo