Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1984, n. 970
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30 gennaio 1985
Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1985