Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 105 milioni per l'anno finanziario 1984, si provvede a carico del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.