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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 15/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2106/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRI MICHELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLI Controparte_1 C.F._2
EMILIANO e dell'avv. VITALI ENNIO ( VIALE AMERICA, 93 00144 C.F._3
ROMA; elettivamente domiciliato in P.ZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36 00191 ROMA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/05/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
TERNI (TR) il 16/12/1960, contraevano matrimonio in data 16/10/1993 nella Città del Vaticano, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 1994, n. 6, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (1997), (1998) e (2000). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 464/2020 pubblicata in data 22/07/2020, che recepiva l'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti condizioni: “1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, di Controparte_1 Parte_1
salvaguardia delle rispettive autonomie di vita e della riservatezza, con obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza, domicilio, dimora;
2) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento e/o alimentare;
3) La casa coniugale sita in Pietracuta di San Leo (RN), alla via Imperiale n.38, condotta in locazione, resta nella disponibilità del Sig. che si farà carico del pagamento del relativo canone di locazione e CP_1
Per_ spese, e che abiterà con la figlia , maggiorenne ma non ancora del tutto autonoma;
4) Ciascun genitore manterrà direttamente il figlio maggiorenne con sé convivente;
5) Spese compensate tra le parti e rinuncia alla solidarietà professionale”.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione economica, dando atto di vivere in Germania insieme ai figli e , mentre la figlia era residente in [...]in un'altra città, e di non percepire Per_1 Per_3 Per_2
alcun contributo al loro mantenimento da parte del padre, residente a Pietracuta di San Leo (RN) nella ex casa familiare.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di divorzio ma chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili, o in alternativa di una somma una tantum non inferiore a € 50.000,00, in ragione del proprio stato di disoccupazione.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 05/10/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza, il
Presidente non adottava provvedimenti temporanei e urgenti, mantenendo ferma l'efficacia delle condizioni di separazione, e nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata dalle parti e l'interrogatorio formale del resistente.
All'udienza del 26/10/2022 la difesa del resistente rappresentava che era privo di CP_1 occupazione e doveva essere operato all'anca, chiedendo il riconoscimento in via d'urgenza di un assegno di mantenimento a carico della coniuge. La ricorrente si opponeva, eccependo la irritualità dell'istanza e rilevando in ogni caso come fosse avvocato, avesse sempre lavorato e CP_1 continuasse ad abitare in una villetta, che in costanza di matrimonio era stata la residenza di cinque persone.
L'istanza veniva accolta e a carico della ricorrente veniva posto “il versamento di un assegno mensile di € 200,00 in favore del resistente, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2022 fino al reperimento di una nuova occupazione da parte dello stesso e comunque per non oltre un anno”.
All'udienza del 29/05/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nella Città del Vaticano in data 16/10/1993 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 22/07/2020 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. Quanto alle altre questioni, occorre trattare della domanda di assegno divorzile proposta dal resistente.
A sostegno della domanda, riferisce di essere iscritto all'Albo degli Avvocati della Rota CP_1
Romana e di aver mantenuto la famiglia in via esclusiva per venticinque anni. La propria attività professionale, tuttavia, era entrata in crisi negli anni 2017-2018 ed egli si era ritrovato a svolgere vari lavori da impiegato, anche a tempo parziale. In sede di costituzione nel giudizio di divorzio, egli ha dato atto di essere disoccupato e percettore di NASPI, rappresentando che la moglie dispone di redditi fissi grazie a un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
A tale domanda si oppone la ricorrente, riferendo di avere sempre contribuito col proprio lavoro al mantenimento della famiglia e negando che il marito, pur se temporaneamente disoccupato, sia impossibilitato a lavorare, come dimostrato dal fatto che egli, negli ultimi anni, ha svolto varie attività di natura impiegatizia.
3. In diritto occorre premettere che l'art. 5 l. 898/1970 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n.
18287/2018). I principi affermati da tale pronuncia possono essere così sintetizzati (Cass. civ. Sez.
I, Ord., n. 4224/2021): “a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (così Cass. Civ., S.U., n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (così Cass. Civ., n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. (…)”.
Come precisato di recente dalla Suprema Corte, “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione”
(Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
4. Nel caso di specie, occorre dunque ricostruire le rispettive condizioni delle parti.
attualmente sessantaquattrenne, ha dichiarato redditi per € 1.571,00 nell'anno di Controparte_1
imposta 2023 e di € 8.908 nell'anno di imposta 2021 (v. dichiarazioni dei redditi in atti). Egli ha documentato di aver lavorato con contratto a tempo parziale fino al 31/08/2021 (data di scadenza del contratto a tempo determinato), con busta paga di € 779,00 mensili, e di avere in seguito richiesto e ottenuto la corresponsione dell'indennità NASPI di circa € 550,00 mensili. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, il resistente ha depositato documentazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie, attestante che nel gennaio 2024 è stato sfrattato per morosità dall'immobile che conduceva in locazione e che dal febbraio 2024 viene ospitato a titolo gratuito da un sacerdote (v. docc. 1 e 2 depositati in data 30/05/2024).
attualmente cinquantottenne, vive e lavora in Germania, con reddito lordo di circa € Parte_1
36.000 (v. ultime dichiarazioni dei redditi in atti), cui corrisponde uno stipendio netto di circa €
1.700 mensili (v. busta paga sub doc. 4 e relativa traduzione). Vive in un appartamento in locazione, con canone di € 700,00 mensili (v. doc. 7). Ha depositato dichiarazioni sottoscritte dai tre figli, da cui si ricava che nel 2021 lavorava part time come cameriera con stipendio di € 900 mensili e Per_1
stava proseguendo gli studi;
nello stesso anno e vivevano con la madre, la prima era in Per_2 Per_3 cerca di occupazione mentre il secondo lavorava con stipendio di € 700 al mese (docc. 9, 13 e 15).
Così ricostruite le condizioni delle parti, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore del resistente, avente funzione assistenziale, risultando in proposito superflua ogni ulteriore indagine sul patrimonio e sui redditi di CP_1
Invero, appare sufficientemente provato che questi, a partire dal settembre 2021, si sia trovato senza lavoro e si sia mantenuto grazie a sussidi pubblici e somme messe a disposizione dalla , CP_2 finendo per essere sfrattato per morosità dalla propria abitazione nel gennaio 2024. Proprio tale ultima circostanza, unitamente al fatto che risulta attualmente ospitato gratuitamente da un CP_1
sacerdote, induce a ritenere che egli non disponga di ulteriori risparmi, giacché, secondo l'id quod plerumque accidit, è verosimile che altrimenti questi sarebbero stati utilizzati per evitare lo sfratto o per reperire una sistemazione più confortevole.
Inoltre, se è pur vero che egli è ancora in grado di lavorare come impiegato, va considerato che l'età non più giovane ostacola il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Quanto alla ricorrente, ella dispone di redditi da lavoro non elevati ma stabili, che le consentono di mantenersi dignitosamente e, per sua stessa ammissione, anche di aiutare economicamente i tre figli.
Tutto ciò considerato, tenuto conto altresì che è prossimo all'età della pensione e che i tre CP_1
figli della coppia sono ormai adulti e verosimilmente autonomi senza necessità dell'aiuto materno, si reputa equo riconoscere in favore del resistente un assegno di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT.
Tale importo viene riconosciuto con decorrenza dal mese di novembre 2023 (scadenza dell'assegno provvisorio di € 200,00 mensili riconosciuto in corso di causa, la cui debenza viene confermata dal
Collegio) e fino alla pronuncia della presente sentenza ad integrazione dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza del 14/03/2023, mentre dalla pronuncia della presente sentenza in avanti esso è dovuto a titolo di assegno divorzile.
5. Quanto ai tre figli, tutti maggiorenni e residenti in Germania, la domanda della ricorrente di stabilire un contributo paterno al loro mantenimento, svolta solo in via subordinata rispetto al rigetto delle richieste di controparte, non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione depositata in vista dell'udienza presidenziale emerge, infatti, che già allora i figli e percepivano redditi superiori a quelli del padre, rimasto disoccupato da Per_3 Per_1
settembre 2021, mentre dichiarava di avere concluso il suo apprendistato e di essere pronta a Per_2
inserirsi nel mondo del lavoro.
Appare del tutto verosimile, inoltre, che nel corso degli anni di causa essi abbiano concluso i rispettivi percorsi formativi e raggiunto la piena indipendenza economica, considerata l'età
(attualmente di 27 anni per , 26 per e 24 per ) e non essendo stata rappresentata Per_1 Per_2 Per_3
alcuna situazione di difficoltà da parte della madre.
6. Le spese di lite devono essere interamente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nella Città del Vaticano in data 16/10/1993 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di ROMA, anno 1994, n. 6, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Pone a carico della ricorrente il versamento di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza secondo quanto previsto al punto 4 della motivazione, da corrispondere a favore del resistente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- Rigetta le restanti domande;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TORRI MICHELA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CELLI Controparte_1 C.F._2
EMILIANO e dell'avv. VITALI ENNIO ( VIALE AMERICA, 93 00144 C.F._3
ROMA; elettivamente domiciliato in P.ZZA MONTELEONE DI SPOLETO, 36 00191 ROMA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 29/05/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...] il [...], e nato a Parte_1 Controparte_1
TERNI (TR) il 16/12/1960, contraevano matrimonio in data 16/10/1993 nella Città del Vaticano, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 1994, n. 6, parte II, Serie C.
Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (1997), (1998) e (2000). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi si separavano giudizialmente con sentenza del Tribunale di Rimini n. 464/2020 pubblicata in data 22/07/2020, che recepiva l'accordo raggiunto dalle parti sulle seguenti condizioni: “1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, di Controparte_1 Parte_1
salvaguardia delle rispettive autonomie di vita e della riservatezza, con obbligo di comunicarsi ogni eventuale variazione di residenza, domicilio, dimora;
2) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di un assegno di mantenimento e/o alimentare;
3) La casa coniugale sita in Pietracuta di San Leo (RN), alla via Imperiale n.38, condotta in locazione, resta nella disponibilità del Sig. che si farà carico del pagamento del relativo canone di locazione e CP_1
Per_ spese, e che abiterà con la figlia , maggiorenne ma non ancora del tutto autonoma;
4) Ciascun genitore manterrà direttamente il figlio maggiorenne con sé convivente;
5) Spese compensate tra le parti e rinuncia alla solidarietà professionale”.
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione economica, dando atto di vivere in Germania insieme ai figli e , mentre la figlia era residente in [...]in un'altra città, e di non percepire Per_1 Per_3 Per_2
alcun contributo al loro mantenimento da parte del padre, residente a Pietracuta di San Leo (RN) nella ex casa familiare.
Si costituiva il resistente, associandosi alla domanda di divorzio ma chiedendo il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di € 1.000,00 mensili, o in alternativa di una somma una tantum non inferiore a € 50.000,00, in ragione del proprio stato di disoccupazione.
Le parti comparivano davanti al Presidente del Tribunale all'udienza del 05/10/2021, nel corso della quale veniva esperito il tentativo di conciliazione, che dava esito negativo. All'esito dell'udienza, il
Presidente non adottava provvedimenti temporanei e urgenti, mantenendo ferma l'efficacia delle condizioni di separazione, e nominava il Giudice Istruttore per la trattazione della causa.
Depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la causa veniva istruita mediante la documentazione depositata dalle parti e l'interrogatorio formale del resistente.
All'udienza del 26/10/2022 la difesa del resistente rappresentava che era privo di CP_1 occupazione e doveva essere operato all'anca, chiedendo il riconoscimento in via d'urgenza di un assegno di mantenimento a carico della coniuge. La ricorrente si opponeva, eccependo la irritualità dell'istanza e rilevando in ogni caso come fosse avvocato, avesse sempre lavorato e CP_1 continuasse ad abitare in una villetta, che in costanza di matrimonio era stata la residenza di cinque persone.
L'istanza veniva accolta e a carico della ricorrente veniva posto “il versamento di un assegno mensile di € 200,00 in favore del resistente, da corrispondere in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2022 fino al reperimento di una nuova occupazione da parte dello stesso e comunque per non oltre un anno”.
All'udienza del 29/05/2024, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
***
1. Così riassunto lo svolgimento del processo, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nella Città del Vaticano in data 16/10/1993 deve essere senz'altro pronunciata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1 dicembre 1970 n. 898: la separazione dei coniugi è stata pronunciata con sentenza del Tribunale di Rimini del 22/07/2020 e sono trascorsi più di dodici mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale senza che le stesse si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per anni, dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale e infine dalle rispettive allegazione delle parti. Non può quindi essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. Quanto alle altre questioni, occorre trattare della domanda di assegno divorzile proposta dal resistente.
A sostegno della domanda, riferisce di essere iscritto all'Albo degli Avvocati della Rota CP_1
Romana e di aver mantenuto la famiglia in via esclusiva per venticinque anni. La propria attività professionale, tuttavia, era entrata in crisi negli anni 2017-2018 ed egli si era ritrovato a svolgere vari lavori da impiegato, anche a tempo parziale. In sede di costituzione nel giudizio di divorzio, egli ha dato atto di essere disoccupato e percettore di NASPI, rappresentando che la moglie dispone di redditi fissi grazie a un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
A tale domanda si oppone la ricorrente, riferendo di avere sempre contribuito col proprio lavoro al mantenimento della famiglia e negando che il marito, pur se temporaneamente disoccupato, sia impossibilitato a lavorare, come dimostrato dal fatto che egli, negli ultimi anni, ha svolto varie attività di natura impiegatizia.
3. In diritto occorre premettere che l'art. 5 l. 898/1970 prevede che, in sede di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Secondo una recente pronuncia delle Sezioni Unite, ai fini del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art. 5 della l. n. 898/70 occorre tenere in considerazione “non il tenore di vita, ma diversi fattori, attraverso un criterio c.d. "composito" che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto” (Cass. Civ., S.U. n.
18287/2018). I principi affermati da tale pronuncia possono essere così sintetizzati (Cass. civ. Sez.
I, Ord., n. 4224/2021): “a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (così Cass. Civ., S.U., n. 11490 del 1990), dall'altro il criterio dell'autosufficienza (così Cass. Civ., n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell'assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi;
c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell'assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi" a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale;
f) necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio;
g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell'assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale. (…)”.
Come precisato di recente dalla Suprema Corte, “In tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, oltre che compensativo-perequativa, il giudice del merito deve valutare la mancanza di mezzi adeguati a soddisfare le normali esigenze di una vita autonoma e dignitosa e la diligenza spesa per procurarseli in concreto e all'attualità, tenendo conto delle condizioni personali e di salute del richiedente, nonché del contesto anche economico nel quale egli opera, restando irrilevante la circostanza che l'ex coniuge abbia già goduto di risorse sufficienti ad assicurarne il sostentamento nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, in quanto le esigenze assistenziali possono essere anche sopravvenute rispetto alla separazione”
(Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 13420 del 16/05/2023).
4. Nel caso di specie, occorre dunque ricostruire le rispettive condizioni delle parti.
attualmente sessantaquattrenne, ha dichiarato redditi per € 1.571,00 nell'anno di Controparte_1
imposta 2023 e di € 8.908 nell'anno di imposta 2021 (v. dichiarazioni dei redditi in atti). Egli ha documentato di aver lavorato con contratto a tempo parziale fino al 31/08/2021 (data di scadenza del contratto a tempo determinato), con busta paga di € 779,00 mensili, e di avere in seguito richiesto e ottenuto la corresponsione dell'indennità NASPI di circa € 550,00 mensili. In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, il resistente ha depositato documentazione sopravvenuta rispetto alle preclusioni istruttorie, attestante che nel gennaio 2024 è stato sfrattato per morosità dall'immobile che conduceva in locazione e che dal febbraio 2024 viene ospitato a titolo gratuito da un sacerdote (v. docc. 1 e 2 depositati in data 30/05/2024).
attualmente cinquantottenne, vive e lavora in Germania, con reddito lordo di circa € Parte_1
36.000 (v. ultime dichiarazioni dei redditi in atti), cui corrisponde uno stipendio netto di circa €
1.700 mensili (v. busta paga sub doc. 4 e relativa traduzione). Vive in un appartamento in locazione, con canone di € 700,00 mensili (v. doc. 7). Ha depositato dichiarazioni sottoscritte dai tre figli, da cui si ricava che nel 2021 lavorava part time come cameriera con stipendio di € 900 mensili e Per_1
stava proseguendo gli studi;
nello stesso anno e vivevano con la madre, la prima era in Per_2 Per_3 cerca di occupazione mentre il secondo lavorava con stipendio di € 700 al mese (docc. 9, 13 e 15).
Così ricostruite le condizioni delle parti, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno in favore del resistente, avente funzione assistenziale, risultando in proposito superflua ogni ulteriore indagine sul patrimonio e sui redditi di CP_1
Invero, appare sufficientemente provato che questi, a partire dal settembre 2021, si sia trovato senza lavoro e si sia mantenuto grazie a sussidi pubblici e somme messe a disposizione dalla , CP_2 finendo per essere sfrattato per morosità dalla propria abitazione nel gennaio 2024. Proprio tale ultima circostanza, unitamente al fatto che risulta attualmente ospitato gratuitamente da un CP_1
sacerdote, induce a ritenere che egli non disponga di ulteriori risparmi, giacché, secondo l'id quod plerumque accidit, è verosimile che altrimenti questi sarebbero stati utilizzati per evitare lo sfratto o per reperire una sistemazione più confortevole.
Inoltre, se è pur vero che egli è ancora in grado di lavorare come impiegato, va considerato che l'età non più giovane ostacola il suo reinserimento nel mondo del lavoro.
Quanto alla ricorrente, ella dispone di redditi da lavoro non elevati ma stabili, che le consentono di mantenersi dignitosamente e, per sua stessa ammissione, anche di aiutare economicamente i tre figli.
Tutto ciò considerato, tenuto conto altresì che è prossimo all'età della pensione e che i tre CP_1
figli della coppia sono ormai adulti e verosimilmente autonomi senza necessità dell'aiuto materno, si reputa equo riconoscere in favore del resistente un assegno di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT.
Tale importo viene riconosciuto con decorrenza dal mese di novembre 2023 (scadenza dell'assegno provvisorio di € 200,00 mensili riconosciuto in corso di causa, la cui debenza viene confermata dal
Collegio) e fino alla pronuncia della presente sentenza ad integrazione dei provvedimenti temporanei e urgenti assunti con ordinanza del 14/03/2023, mentre dalla pronuncia della presente sentenza in avanti esso è dovuto a titolo di assegno divorzile.
5. Quanto ai tre figli, tutti maggiorenni e residenti in Germania, la domanda della ricorrente di stabilire un contributo paterno al loro mantenimento, svolta solo in via subordinata rispetto al rigetto delle richieste di controparte, non può trovare accoglimento.
Dalla documentazione depositata in vista dell'udienza presidenziale emerge, infatti, che già allora i figli e percepivano redditi superiori a quelli del padre, rimasto disoccupato da Per_3 Per_1
settembre 2021, mentre dichiarava di avere concluso il suo apprendistato e di essere pronta a Per_2
inserirsi nel mondo del lavoro.
Appare del tutto verosimile, inoltre, che nel corso degli anni di causa essi abbiano concluso i rispettivi percorsi formativi e raggiunto la piena indipendenza economica, considerata l'età
(attualmente di 27 anni per , 26 per e 24 per ) e non essendo stata rappresentata Per_1 Per_2 Per_3
alcuna situazione di difficoltà da parte della madre.
6. Le spese di lite devono essere interamente compensate, alla luce della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: - Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nella Città del Vaticano in data 16/10/1993 tra nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nei Registri dello Stato Civile Controparte_1
del Comune di ROMA, anno 1994, n. 6, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- Pone a carico della ricorrente il versamento di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza secondo quanto previsto al punto 4 della motivazione, da corrispondere a favore del resistente in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
- Rigetta le restanti domande;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Francesca Miconi