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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/09/2024, n. 35226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35226 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RI SE nato a [...] il [...] LI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato SALIU SIMONA, che si associa alle conclusioni del PG;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato LERA DAVIDE, difensore di RI SE, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato GIRARDI MASSIMO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato MARZADURI ENRICO, difensore di LI IO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35226 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 28/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 novembre 2021, la Corte d'appello d Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna di SE LI per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale contestati al capo d), nn. 1 e 2, commessi nella sua qualità di co-amministratore di fatto della società MA spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con sentenza del 27 giugno 2012. Lo ha invece assolto dal reato fiscale contestato al capo m) e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai restanti reati fiscali contestati. Ha quindi rideterminato la pena in anni quattro di reclusione. La medesima sentenza ha confermato la condanna di GI RI, quale amministratore della società INTERNATIONAL AM UR RL (ICE), per i reati dì bancarotta patrimoniale e documentale contestati al capo A), nn. 1 e 2, nonché in relazione al reato fiscale contestato al capo y), limitatamente all'anno di imposta 2010. Lo ha assolto dal reato di bancarotta documentale contestato al capo A6) e dal reato di cui al capo D). Ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i restanti reati, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni tre e mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza SE LI, a mezzo dell'avv. E. Marzaduri, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza della qualità di amministratore di fatto della società MA. La Corte territoriale non avrebbe individuato atti dì gestione specifici posti in essere dal ricorrente, ma sostanzialmente un'unica attività gestionale di carattere episodico, consistente nella correzione dei bilanci per rivalutare le partecipazioni sociali relativi al 2008. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei dipendenti di banche, dei fornitori della MA e di responsabile territoriale di Equitalia, i quali avevano dichiarato di aver avuto rapporti unicamente con GI RI e non con il LI. La sentenza impugnata avrebbe, altresì, erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal commercialista della società, dott. AP, traendone la conclusione che il ricorrente rivestiva il ruolo di amministratore di fatto. In realtà dette dichiarazioni confermavano che era RI ad avere potere decisionale, in quanto a costui il teste si era rivolto allorché la tenuta della contabilità della società era divenuta caotica e quando si era posto il problema di liquidità della stessa. Era inoltre RI ad operare le scelte gestionali e ad assumere decisioni di rilievo. Lo stesso commercialista aveva inoltre definito il LI come una persona di fiducia del RI. OL 2 SCALABRELLA, membro del collegio sindacale della MA, aveva dichiarato che LI gli era stato presentato come un consulente della società. Valore neutro avrebbe la circostanza, affermata dai testi, della partecipazione del ricorrente alle riunioni del collegio sindacale, ciò non attestando lo svolgimento dì alcuna attività gestoria. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova per aver dato una lettura solo parziale e comunque non conforme al reale tenore delle dichiarazioni testimoniali dei membri del collegio sindacale, i quali avevano affermato che era il RI il soggetto cui essi facevano riferimento per le problematiche societarie. Analoghe censure la difesa ha svolto con riguardo alla interpretazione delle dichiarazioni testimoniali della impiegata della società MA, LI BI, e di DA Cosimini, impiegata dello studio AP, rilevando come la Corte territoriale non avrebbe esaminato i rilievi svolti al riguardo con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo d), n. 2 dell'imputazione. La Corte territoriale avrebbe desunto l'elemento soggettivo dalla circostanza che nel 2010-2011 la MA aveva posto in essere operazioni fraudolente di cui LI avrebbe dovuto essere a conoscenza in quanto aveva il controllo delle scritture contabili. In tal modo sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova in quanto dall'istruttoria era emerso che a partire dal 2010 tutta la contabilità era tenuta negli uffici della società e predisposta attraverso un programma installato sul computer della stessa, mentre l'imputato fin dal 2011 non accedeva più a tali uffici, avendo aperto altra società in altra sede. In ogni caso, anche a volerlo ritenere destinatario degli obblighi di controllo sulla contabilità in quanto amministratore di fatto della società, tale condotta integrerebbe il reato di bancarotta documentale impropria di cui all'art. 217 I. fall., punibile a titolo di colpa, il quale sarebbe estinto per prescrizione. 3. Anche GI RI, a mezzo degli avv. Massimo Girardi e Davide Lera, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione in relazione alla ritenuta sussistenza di prove attestanti il superamento delle soglie di punibilità con riferimento al reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo y dell'imputazione), commesso in qualità di amministratore della INTERNATIONAL AM UR RL. Il ricorrente contesta l'attendibilità e la conferenza degli elementi probatori sulla cui base la Corte d'appello ha ritenuto provata la quantificazione degli 3 elementi attivi sottratti all'imposizione, trattandosi di presunzioni operate sulla base di ricavi "meramente stimati", ma non sufficientemente individuati. 3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento del reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo A). Secondo il ricorrente, non potrebbe ritenersi irrilevante, ai fini della sussistenza del reato contestato, il tipo di concordato preventivo al quale la società sia ammessa, e cioè se fondato sullo stato di crisi della stessa, ovvero su quello di insolvenza, determinandosi altrimenti una estensione in malam partem del reato di cui all'art. 2231. fall. Sarebbe pertanto necessario verificare se il concordato sia stato ammesso sul presupposto dello stato di crisi della società, il quale si presenta come transitorie e reversibile. La Corte territoriale avrebbe omesso di operare tale accertamento, senza considerare che nella specie il fallimento era stato richiesto non dai creditori, ma dalla Procura della Repubblica di Livorno, e che la società era stata ammessa al concordato preventivo accettato da tutti i creditori e che questi erano stati soddisfatti. Tale «errato approccio» si rifletterebbe sulla motivazione della sentenza impugnata in ordine ai singoli fatti di bancarotta contestati. Quanto all'ipotesi di bancarotta documentale di cui al punto 1-bis del capo A), la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che, versandosi in un'ipotesi di concordato preventivo in continuità, la documentazione contabile era stata ritenuta sufficiente a ricostruire la situazione della società, sicché la condotta ascritta al RI di non aver messo a disposizione i libri e le scritture contabili per l'anno 2011 non aveva avuto alcun effetto. Quanto all'ipotesi di cui al punto 8) del capo A), con cui si contesta la sopravvalutazione del patrimonio aziendale della ICE, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe desunto il contributo di tale condotta al dissesto della società unicamente dal valore attribuito al terreno sul quale era svolta l'attività della società, senza considerare che in realtà le perdite di esercizio erano determinate dalla mancata dichiarazione degli utili, come peraltro affermato dalla medesima sentenza. Inoltre, l'unico effetto conseguito dalla sopravvalutazione dei suddetti beni, secondo quanto affermato dalla Corte d'appello, sarebbe consistito nella possibilità di indebitare la MA la quale deteneva una quota della ICE, e non già quello di ledere la garanzia dei creditori di tale società. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall. Il danno patrimoniale alla cui valutazione è subordinata tale attenuante sarebbe costituito dall'entità del danno globale che il comportamento del fallito ha 4 cagionato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile e non andrebbe identificato con l'insolvenza nella sua dimensione economica. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato in udienza le proprie conclusioni chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 5. La curatela del fallimento MA spa, a mezzo dell'avv. Simona Saliu, ha concluso chiedendo di confermare la sentenza impugnata nei confronti di SE LI. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso proposto da SE LI è nel suo complesso inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1.1. Occorre innanzitutto muovere dalla premessa che le censure attengono a punti della sentenza impugnata su cui l'esito delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio è conforme. I giudici del gravame hanno invero esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. In tal caso, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, che consente di operare la lettura congiunta delle due pronunce, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). 2.1.2. Ciò posto, si rileva come la censura del ricorrente si risolve nella richiesta a questa Corte di una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d'Appello. Il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", mentre resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli 5 adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula invero dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel caso di specie, come si è anticipato, la motivazione della Corte d'Appello è logica e sostenuta da inequivoci elementi di prova, avendo i giudici di merito desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente da una pluralità indici, in conformità con quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado. Innanzitutto, è stato valutato quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal commercialista dalla MA, Luigi AP, il quale ha riferito non solo la presenza assidua del LI presso il suo studio, ma soprattutto la richiesta a costui avanzata di valutare la fattibilità del trasferimento a RI IA dell'immobile sito a Livorno in via Montebello, di proprietà della società, in cambio della restituzione di un finanziamento soci, individuata come una delle condotte dìstrattive contestate. È stata altresì considerata la richiesta avanzata dal ricorrente di apportare modifiche al bilancio, incrementando il valore di alcune società partecipate dalla MA;
la circostanza che venivano comunicate allo studio del commercialista decisioni già assunte dalla società riguardo ad operazioni commerciali o bancarie;
il ruolo di riferimento rivestito dal ricorrente nel caso di difficoltà nella ricostruzione di operazioni contabili attestato da una dipendente dello studio (DA Cosimini). Più in generale, secondo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, il AP aveva riferito che per la gestione della contabilità della società aveva avuto sempre rapporti con il LI. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato la partecipazione abituale del ricorrente alle riunioni del collegio sindacale e alle assemblee dei soci;
la presenza costante del medesimo presso gli uffici della società; l'assunzione, dallo stesso curata, dell'impiegata della MA, Elena BI, la quale riceveva dal medesimo le direttive di lavoro;
l'attività di revisione delle bozze dei bilanci predisposte dallo studio AP che poi venivano sottoscritti da RI senza modifiche. Ha inoltre dato conto della circostanza che all'interno del computer del ricorrente, collocato presso gli uffici della società, la Guardia di finanza aveva rinvenuto tutta la documentazione inerente all'attività della MA e delle società del gruppo. 6 Ha, infine, accertato il suo personale coinvolgimento nelle attività distrattive contestate concernenti il prelievo di somme dal conto corrente della società, nonché la cessione delle quote della società Classic RL alla società Ebi Finanziaria di cui egli era amministratore. 2.1.3. Tali evidenze, valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto rivestito da LI, risultano coerenti con la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01)). Questa Corte ha chiarito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273, che, in motivazione, ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti). D'altra parte, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre che egli svolga tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, potendo ricorrere l'ipotesi di cogestione, anche di fatto, ed essendo necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico o occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell'organico inserimento del soggetto nell'assetto societario. 2.1.4. Nel caso di specie, gli elementi concreti considerati dai giudici di merito rientrano nel novero degli indicatori del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, laddove evidenziano il ruolo di co-amministratore svolto dal LI, in modo affatto episodico. Con argomentazione congrua e coerente con gli arresti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, la sentenza impugnata ha 7 sottolineato come la circostanza che poteri gestori fossero svolti anche dall'amministratore formale, RI GI, non escludono il coinvolgimento di fatto ed effettivo del ricorrente nella gestione societaria. A fronte di tale pluralità di elementi, puntualmente individuati e logicamente valutati dalla sentenza impugnata, le censure difensive si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi di prova su cui i giudici di merito hanno fondato la loro valutazione. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto integrata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità, evidenziando che, secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, non erano state rinvenute le scritture contabili della società relative all'intero anno 2010, e tutta la contabilità del 2011; che in quel periodo risultavano compiute attività fraudolente, tra le quali la cessione di quote della società CLASSIC RL alla società EBI FINANZIARIA, amministrata dal LI, nonché altre attività di compravendita di partecipazioni, il cui ricavato non era stato possibile accertare. Inoltre, dalle visure dei pubblici registri erano emerse, dal 2010 al 2012, altre attività che avevano incrementato in modo rilevante il passivo della società che, tuttavia, non era stato possibile ricostruire proprio in ragione della mancanza della documentazione contabile. Da tali elementi i giudici d'appello hanno desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenendo che la sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili era chiaramente finalizzata a non consentire la ricostruzione del movimento di affari e dunque occultare la gestione fraudolenta della società. La riferibilità al LI della condotta contestata è stata dedotta dall'avvenuto accertamento del ruolo di amministratore di fatto da costui rivestito anche nel 2010, anno cui si riferisce la contestazione. A ciò deve aggiungersi la circostanza, valorizzata dal giudice di primo grado, che nel computer del ricorrente presente nei locali della società era stata rinvenuta tutta la documentazione inerente l'attività della MA e delle società del gruppo, a conferma della completa conoscenza che egli aveva delle operazioni compiute dalla fallita. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata risulta coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, 8 che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Si è inoltre precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01). Tale scopo ben può essere desunto - come avvenuto nella specie - dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). 3. Il ricorso proposto da GI RI è nel suo complesso inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Esso attiene al reato, contestato al capo y), di infedele dichiarazione ai fini IRES, limitatamente all'anno di imposta 2010, concernente la società INTERNATIONAL AM UR RL (ICE), di cui RI era amministratore. La censura con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione per mancanza di prova in ordine al superamento delle soglie di punibilità risulta del tutto generica. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi di impugnazione specifici, con cui si contesti in maniera argomentata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, si limiti a ripetere la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). Ciò posto si rileva che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, rispondendo alle censure mosse con i motivi di gravame, ha preso in considerazione gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, nonché le dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti, tra cui in particolare quelle rese dal maresciallo della Guardia di finanza, nelle quali si descrivevano le modalità con cui la società conseguiva ricavi "in nero", nonché l'ammontare degli stessi, rinvenendone conferma anche nelle dichiarazioni del commissario giudiziale. Ha poi dato conto dell'avvenuto accertamento, con specifico riguardo all'anno 2010, di ricavi non dichiarati pari ad euro 722.000 circa e l'imposta evasa pari ad euro 187.335. A fronte di tali puntuali 9 conclusioni, il ricorrente non ha svolto alcuna contestazione, limitandosi a critiche generiche, che pertanto, non superano il vaglio di ammissibilità. 3.2. Il secondo motivo, concernente il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale di cui al capo A), è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente contesta, innanzitutto, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto rientrare nella fattispecie di cui all'art. 236 legge fall. anche l'ipotesi in cui la società sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale. Ai fini che rilevano in questa sede, occorre considerare che i commi 2 e 3 dell'art. 236, legge fall. estendono la disciplina degli artt. 223 e 224 legge fall. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (non all'imprenditore individuale, cfr. sul tema in motivazione, Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, paragrafo 7c) nel caso di ammissione al concordato preventivo (comma 2) o di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria (comma 3). In tali ipotesi, secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissione al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sentenza dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243586; Sez. 5, n. 16687 del 01/12/2003, dep. 2004, Muscoli;
Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843; Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, cit.). L'originaria previsione dell'art. 236, comma secondo, legge fall. estendeva la disciplina della bancarotta societaria fallimentare al concordato preventivo e alla amministrazione controllata. L'abrogazione di tale ultimo istituto e la soppressione di ogni riferimento ad esso hanno determinato l'abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale prevista dall'art. 236, comma 2, R.D. n. 267 del 1942 (cfr. Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, cit.). L'art. 236, comma 2, legge fall. ha continuato a punire le condotte di bancarotta commesse prima o dopo l'ammissione al concordato preventivo (Sez. 5, n. 50675 del 06/10/2016, Società Malcolive Trading Spa, Rv. 268595), purché ammissione vi sia stata. La riforma degli artt. 160 e ss. legge fall. ha individuato un concordato preventivo diverso da quello in precedenza disciplinato dalle medesime disposizioni, ben potendo esso avere a presupposto non solo lo stato di insolvenza, ma anche soltanto lo stato di crisi dell'impresa. Ciò, tuttavia, è irrilevante ai fini della punibilità dei fatti di bancarotta, non solo in quanto l'art. 236 non distingue al riguardo, ma altresì in quanto tale conclusione risulta in linea con la natura del 10 reato di bancarotta quale reato di pericolo concreto, per il quale rileva ogni condotta idonea concretamente a pregiudicare la garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, cit.; Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378, in motivazione;
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01, in motivazione) e con il quale, in definitiva, vengono perseguiti non solo i fatti che determinano un danno ai creditori, ma anche quelli che possono cagionarlo. Per tali ragioni, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma 2, n. 1) legge fall., (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010, Antonelli, Rv. 247243; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849), ed è comunque irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la citata disposizione estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggetti attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell'apertura della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rv. 283402 - 01; Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schiano, Rv. 273842 - 01). Invero la tesi, sostenuta dal ricorrente per cui la punibilità della bancarotta nelle procedure concorsuali "minori" dipenderebbe dalla successiva instaurazione di quella fallimentare, si risolve in una interpretati() abrogans dell'art. 236 legge fall., il quale invece rivela la volontà del legislatore di punire, per l'appunto in maniera autonoma, le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima e anche in assenza del fallimento possano restare impuniti (così in motivazione Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro). In definitiva, «l'autonomia della fattispecie in esame dalle altre ipotesi di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali sostanzialmente condivide l'oggetto giuridico, si caratterizza per il particolare disvalore della modalità d'offesa selezionata dalla norma incriminatrice, individuato nella consumazione delle tradizionali condotte di bancarotta nell'ambito delle singole procedure concorsuali pre-fallimentari» (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.; Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schiano, cit.). Le medesime conclusioni devono valere anche per l'ipotesi di concordato preventivo "con continuità aziendale", previsto dall'art. 186-bis legge fall., in considerazione sia della già affermata irrilevanza della circostanza che la società non sia dichiarata fallita, sia in ragione del fatto che - come già chiarito da questa Corte - il richiamato art. 186-bis non ha disciplinato una nuova figura di 1 1 concordato, ma si è limitata a tipizzare una procedura già concretamente esistente nella prassi, di tal che va escluso che la configurabilità del reato di cui all'art. 236 legge fall. anche nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale violi il divieto di estensione analogica in malam partem (Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schíano, Rv. 273842 - 01). Le fattispecie che, invece, restano escluse dall'ambito applicativo dell'art. 236 legge fall. devono pertanto ritenersi circoscritte alle condotte connesse agli accordi di ristrutturazione cd. ordinari, previsti dall'art. 182-bis legge fall. (con esclusione di quelli previsti dal comma 3 dell'art. 236). Tali accordi, pur rientrando tra le procedure concorsualí (così Sez. 1 civ. n. 9087 del 12/04/2018, Rv. 648889), presentano natura sostanzialmente negoziale, come affermato dalla giurisprudenza civile che li ricomprende tra gli atti di autonomia privata e segnatamente tra i contratti (Sez. 5 civ., n. 40913 del 21/12/2021, Rv. 663511). Essi, invero, si distinguono per struttura ed effetti dal concordato preventivo, dal momento che l'accordo stipulato tra soggetti privati precede l'intervento del giudice;
non si svolge sotto il controllo di organi della procedura, a differenza del concordato preventivo, la cui formazione avviene sotto la vigilanza degli organi giudiziali;
vincola solo i creditori aderenti;
non produce effetti, se non riflessi, per quelli rimasti estranei;
abbandona il principio maggioritario che contrassegna le procedure concorsuali (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073 - 01). La Corte territoriale, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente ritenuto, con motivazione congrua e adeguata, che le condotte contestate rientrassero nell'ambito dell'art. 236, nonostante che la procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa la società si fosse conclusa senza una dichiarazione di fallimento. 3.3. Manifestamente infondato è il profilo di censura concernente il reato di bancarotta documentale contestato al punto 1-bis del capo A). Con motivazione puntuale la sentenza impugnata ha ritenuto comprovata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal commissario giudiziale e della relazione da questi depositata al Tribunale, dalle quali è emerso che il ricorrente non aveva messo a disposizione libri e le scritture contabili relative all'anno 2011. Le censure proposte dal ricorrente, le quali si appuntano sulla omessa considerazione della circostanza che la società ICE era stata ammessa al concordato preventivo, con la conseguenza che la mancata consegna della documentazione contabile non avrebbe impedito la ricostruzione della situazione 12 in cui versava la società, sono destituite di fondamento, valendo in proposito quanto già rilevato al punto precedente. L'espresso richiamo operato dall'art. 236, comma secondo, n. 1) legge fall., al precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, senza che assuma rilevanza il fatto che la società sia stata dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice contestata estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.). Anche il profilo di censura concernente il punto 8) del capo A) dell'imputazione è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la adeguata e congrua motivazione della sentenza impugnata, la quale non si limita a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado, ma, sulla base della consulenza contabile disposta dal PM, dà specificamente conto delle ragioni per cui il dissesto della società, o comunque il suo aggravamento erano da ascrivere alla sopravvalutazione dei terreni di proprietà della medesima, evidenziando che, attraverso tale operazione era stato possibile occultare le perdite di esercizio, le quali, altrimenti, avrebbero imposto la ricapitalizzazione o lo scioglimento della società, consentendo in tal modo la prosecuzione della gestione. A fronte di tali argomenti, il ricorrente ha opposto considerazioni del tutto generiche, che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. 3.4. Il terzo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, legge fall., è manifestamente infondato. Correttamente l'entità del danno è stata desunta dalla Corte territoriale dal considerevole importo delle somme distratte, con le molteplici e reiterate condotte contestate e dalla medesima ritenute provate. La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che l'entità del danno cagionato deve essere riferita al momento della consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi e, per quanto rileva nella specie, il fatto che la procedura fallimentare sia stata definita con un concordato (Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 - 01). 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo y) dell'imputazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese 13 processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Consegue, altresì, la condanna di LI alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. Resta invece preclusa, in questa sede, la liquidazione di una somma a titolo di provvisionale.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato UI SE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela del fallimento Turmar s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. •
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA ELENA MELE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. Udito l'avvocato SALIU SIMONA, che si associa alle conclusioni del PG;
deposita conclusioni e nota spese. L'avvocato LERA DAVIDE, difensore di RI SE, anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato GIRARDI MASSIMO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. L'avvocato MARZADURI ENRICO, difensore di LI IO, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per raccoglimento dello stesso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35226 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MELE MARIA ELENA Data Udienza: 28/06/2024 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12 novembre 2021, la Corte d'appello d Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna di SE LI per i reati di bancarotta patrimoniale e documentale contestati al capo d), nn. 1 e 2, commessi nella sua qualità di co-amministratore di fatto della società MA spa, dichiarata fallita dal Tribunale di Livorno con sentenza del 27 giugno 2012. Lo ha invece assolto dal reato fiscale contestato al capo m) e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai restanti reati fiscali contestati. Ha quindi rideterminato la pena in anni quattro di reclusione. La medesima sentenza ha confermato la condanna di GI RI, quale amministratore della società INTERNATIONAL AM UR RL (ICE), per i reati dì bancarotta patrimoniale e documentale contestati al capo A), nn. 1 e 2, nonché in relazione al reato fiscale contestato al capo y), limitatamente all'anno di imposta 2010. Lo ha assolto dal reato di bancarotta documentale contestato al capo A6) e dal reato di cui al capo D). Ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per i restanti reati, in quanto estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena in anni tre e mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza SE LI, a mezzo dell'avv. E. Marzaduri, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla affermata sussistenza della qualità di amministratore di fatto della società MA. La Corte territoriale non avrebbe individuato atti dì gestione specifici posti in essere dal ricorrente, ma sostanzialmente un'unica attività gestionale di carattere episodico, consistente nella correzione dei bilanci per rivalutare le partecipazioni sociali relativi al 2008. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni dei dipendenti di banche, dei fornitori della MA e di responsabile territoriale di Equitalia, i quali avevano dichiarato di aver avuto rapporti unicamente con GI RI e non con il LI. La sentenza impugnata avrebbe, altresì, erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal commercialista della società, dott. AP, traendone la conclusione che il ricorrente rivestiva il ruolo di amministratore di fatto. In realtà dette dichiarazioni confermavano che era RI ad avere potere decisionale, in quanto a costui il teste si era rivolto allorché la tenuta della contabilità della società era divenuta caotica e quando si era posto il problema di liquidità della stessa. Era inoltre RI ad operare le scelte gestionali e ad assumere decisioni di rilievo. Lo stesso commercialista aveva inoltre definito il LI come una persona di fiducia del RI. OL 2 SCALABRELLA, membro del collegio sindacale della MA, aveva dichiarato che LI gli era stato presentato come un consulente della società. Valore neutro avrebbe la circostanza, affermata dai testi, della partecipazione del ricorrente alle riunioni del collegio sindacale, ciò non attestando lo svolgimento dì alcuna attività gestoria. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova per aver dato una lettura solo parziale e comunque non conforme al reale tenore delle dichiarazioni testimoniali dei membri del collegio sindacale, i quali avevano affermato che era il RI il soggetto cui essi facevano riferimento per le problematiche societarie. Analoghe censure la difesa ha svolto con riguardo alla interpretazione delle dichiarazioni testimoniali della impiegata della società MA, LI BI, e di DA Cosimini, impiegata dello studio AP, rilevando come la Corte territoriale non avrebbe esaminato i rilievi svolti al riguardo con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato al capo d), n. 2 dell'imputazione. La Corte territoriale avrebbe desunto l'elemento soggettivo dalla circostanza che nel 2010-2011 la MA aveva posto in essere operazioni fraudolente di cui LI avrebbe dovuto essere a conoscenza in quanto aveva il controllo delle scritture contabili. In tal modo sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova in quanto dall'istruttoria era emerso che a partire dal 2010 tutta la contabilità era tenuta negli uffici della società e predisposta attraverso un programma installato sul computer della stessa, mentre l'imputato fin dal 2011 non accedeva più a tali uffici, avendo aperto altra società in altra sede. In ogni caso, anche a volerlo ritenere destinatario degli obblighi di controllo sulla contabilità in quanto amministratore di fatto della società, tale condotta integrerebbe il reato di bancarotta documentale impropria di cui all'art. 217 I. fall., punibile a titolo di colpa, il quale sarebbe estinto per prescrizione. 3. Anche GI RI, a mezzo degli avv. Massimo Girardi e Davide Lera, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in relazione in relazione alla ritenuta sussistenza di prove attestanti il superamento delle soglie di punibilità con riferimento al reato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000 (capo y dell'imputazione), commesso in qualità di amministratore della INTERNATIONAL AM UR RL. Il ricorrente contesta l'attendibilità e la conferenza degli elementi probatori sulla cui base la Corte d'appello ha ritenuto provata la quantificazione degli 3 elementi attivi sottratti all'imposizione, trattandosi di presunzioni operate sulla base di ricavi "meramente stimati", ma non sufficientemente individuati. 3.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento del reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo A). Secondo il ricorrente, non potrebbe ritenersi irrilevante, ai fini della sussistenza del reato contestato, il tipo di concordato preventivo al quale la società sia ammessa, e cioè se fondato sullo stato di crisi della stessa, ovvero su quello di insolvenza, determinandosi altrimenti una estensione in malam partem del reato di cui all'art. 2231. fall. Sarebbe pertanto necessario verificare se il concordato sia stato ammesso sul presupposto dello stato di crisi della società, il quale si presenta come transitorie e reversibile. La Corte territoriale avrebbe omesso di operare tale accertamento, senza considerare che nella specie il fallimento era stato richiesto non dai creditori, ma dalla Procura della Repubblica di Livorno, e che la società era stata ammessa al concordato preventivo accettato da tutti i creditori e che questi erano stati soddisfatti. Tale «errato approccio» si rifletterebbe sulla motivazione della sentenza impugnata in ordine ai singoli fatti di bancarotta contestati. Quanto all'ipotesi di bancarotta documentale di cui al punto 1-bis del capo A), la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che, versandosi in un'ipotesi di concordato preventivo in continuità, la documentazione contabile era stata ritenuta sufficiente a ricostruire la situazione della società, sicché la condotta ascritta al RI di non aver messo a disposizione i libri e le scritture contabili per l'anno 2011 non aveva avuto alcun effetto. Quanto all'ipotesi di cui al punto 8) del capo A), con cui si contesta la sopravvalutazione del patrimonio aziendale della ICE, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata avrebbe desunto il contributo di tale condotta al dissesto della società unicamente dal valore attribuito al terreno sul quale era svolta l'attività della società, senza considerare che in realtà le perdite di esercizio erano determinate dalla mancata dichiarazione degli utili, come peraltro affermato dalla medesima sentenza. Inoltre, l'unico effetto conseguito dalla sopravvalutazione dei suddetti beni, secondo quanto affermato dalla Corte d'appello, sarebbe consistito nella possibilità di indebitare la MA la quale deteneva una quota della ICE, e non già quello di ledere la garanzia dei creditori di tale società. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente contesta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, I. fall. Il danno patrimoniale alla cui valutazione è subordinata tale attenuante sarebbe costituito dall'entità del danno globale che il comportamento del fallito ha 4 cagionato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile e non andrebbe identificato con l'insolvenza nella sua dimensione economica. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato in udienza le proprie conclusioni chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 5. La curatela del fallimento MA spa, a mezzo dell'avv. Simona Saliu, ha concluso chiedendo di confermare la sentenza impugnata nei confronti di SE LI. Considerato in diritto 1. Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e devono pertanto essere dichiarati inammissibili. 2. Il ricorso proposto da SE LI è nel suo complesso inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2.1.1. Occorre innanzitutto muovere dalla premessa che le censure attengono a punti della sentenza impugnata su cui l'esito delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio è conforme. I giudici del gravame hanno invero esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operato frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione. In tal caso, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, che consente di operare la lettura congiunta delle due pronunce, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). 2.1.2. Ciò posto, si rileva come la censura del ricorrente si risolve nella richiesta a questa Corte di una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dalla Corte d'Appello. Il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", mentre resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli 5 adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula invero dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). Nel caso di specie, come si è anticipato, la motivazione della Corte d'Appello è logica e sostenuta da inequivoci elementi di prova, avendo i giudici di merito desunto il ruolo di amministratore di fatto svolto dal ricorrente da una pluralità indici, in conformità con quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado. Innanzitutto, è stato valutato quanto emerso dalle dichiarazioni rese dal commercialista dalla MA, Luigi AP, il quale ha riferito non solo la presenza assidua del LI presso il suo studio, ma soprattutto la richiesta a costui avanzata di valutare la fattibilità del trasferimento a RI IA dell'immobile sito a Livorno in via Montebello, di proprietà della società, in cambio della restituzione di un finanziamento soci, individuata come una delle condotte dìstrattive contestate. È stata altresì considerata la richiesta avanzata dal ricorrente di apportare modifiche al bilancio, incrementando il valore di alcune società partecipate dalla MA;
la circostanza che venivano comunicate allo studio del commercialista decisioni già assunte dalla società riguardo ad operazioni commerciali o bancarie;
il ruolo di riferimento rivestito dal ricorrente nel caso di difficoltà nella ricostruzione di operazioni contabili attestato da una dipendente dello studio (DA Cosimini). Più in generale, secondo quanto affermato dalla sentenza di primo grado, il AP aveva riferito che per la gestione della contabilità della società aveva avuto sempre rapporti con il LI. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato la partecipazione abituale del ricorrente alle riunioni del collegio sindacale e alle assemblee dei soci;
la presenza costante del medesimo presso gli uffici della società; l'assunzione, dallo stesso curata, dell'impiegata della MA, Elena BI, la quale riceveva dal medesimo le direttive di lavoro;
l'attività di revisione delle bozze dei bilanci predisposte dallo studio AP che poi venivano sottoscritti da RI senza modifiche. Ha inoltre dato conto della circostanza che all'interno del computer del ricorrente, collocato presso gli uffici della società, la Guardia di finanza aveva rinvenuto tutta la documentazione inerente all'attività della MA e delle società del gruppo. 6 Ha, infine, accertato il suo personale coinvolgimento nelle attività distrattive contestate concernenti il prelievo di somme dal conto corrente della società, nonché la cessione delle quote della società Classic RL alla società Ebi Finanziaria di cui egli era amministratore. 2.1.3. Tali evidenze, valorizzate dalla Corte territoriale ai fini della ricostruzione del ruolo di amministratore di fatto rivestito da LI, risultano coerenti con la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che, in tema di reati fallimentari, la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01; Sez. 5, n. 4865 del 25/11/2021, dep. 2022, Capece, Rv. 282775 - 01)). Questa Corte ha chiarito che i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273, che, in motivazione, ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti). D'altra parte, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore di fatto non occorre che egli svolga tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, potendo ricorrere l'ipotesi di cogestione, anche di fatto, ed essendo necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico o occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell'organico inserimento del soggetto nell'assetto societario. 2.1.4. Nel caso di specie, gli elementi concreti considerati dai giudici di merito rientrano nel novero degli indicatori del ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, laddove evidenziano il ruolo di co-amministratore svolto dal LI, in modo affatto episodico. Con argomentazione congrua e coerente con gli arresti della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, la sentenza impugnata ha 7 sottolineato come la circostanza che poteri gestori fossero svolti anche dall'amministratore formale, RI GI, non escludono il coinvolgimento di fatto ed effettivo del ricorrente nella gestione societaria. A fronte di tale pluralità di elementi, puntualmente individuati e logicamente valutati dalla sentenza impugnata, le censure difensive si risolvono in una inammissibile richiesta di rivalutazione nel merito degli elementi di prova su cui i giudici di merito hanno fondato la loro valutazione. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto integrata l'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità, evidenziando che, secondo quanto accertato dalla Guardia di finanza, non erano state rinvenute le scritture contabili della società relative all'intero anno 2010, e tutta la contabilità del 2011; che in quel periodo risultavano compiute attività fraudolente, tra le quali la cessione di quote della società CLASSIC RL alla società EBI FINANZIARIA, amministrata dal LI, nonché altre attività di compravendita di partecipazioni, il cui ricavato non era stato possibile accertare. Inoltre, dalle visure dei pubblici registri erano emerse, dal 2010 al 2012, altre attività che avevano incrementato in modo rilevante il passivo della società che, tuttavia, non era stato possibile ricostruire proprio in ragione della mancanza della documentazione contabile. Da tali elementi i giudici d'appello hanno desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo, ritenendo che la sottrazione o omessa tenuta delle scritture contabili era chiaramente finalizzata a non consentire la ricostruzione del movimento di affari e dunque occultare la gestione fraudolenta della società. La riferibilità al LI della condotta contestata è stata dedotta dall'avvenuto accertamento del ruolo di amministratore di fatto da costui rivestito anche nel 2010, anno cui si riferisce la contestazione. A ciò deve aggiungersi la circostanza, valorizzata dal giudice di primo grado, che nel computer del ricorrente presente nei locali della società era stata rinvenuta tutta la documentazione inerente l'attività della MA e delle società del gruppo, a conferma della completa conoscenza che egli aveva delle operazioni compiute dalla fallita. La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata risulta coerente con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, 8 che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). Si è inoltre precisato che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Sez., n. 18320 del 07/11/2019 Ud. (dep. 16/06/2020), Morace, Rv. 279179 - 01). Tale scopo ben può essere desunto - come avvenuto nella specie - dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, il quale può pertanto essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304 - 01). 3. Il ricorso proposto da GI RI è nel suo complesso inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Esso attiene al reato, contestato al capo y), di infedele dichiarazione ai fini IRES, limitatamente all'anno di imposta 2010, concernente la società INTERNATIONAL AM UR RL (ICE), di cui RI era amministratore. La censura con cui il ricorrente deduce il vizio di motivazione per mancanza di prova in ordine al superamento delle soglie di punibilità risulta del tutto generica. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi di impugnazione specifici, con cui si contesti in maniera argomentata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, si limiti a ripetere la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700). Ciò posto si rileva che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, rispondendo alle censure mosse con i motivi di gravame, ha preso in considerazione gli accertamenti compiuti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, nonché le dichiarazioni testimoniali acquisite agli atti, tra cui in particolare quelle rese dal maresciallo della Guardia di finanza, nelle quali si descrivevano le modalità con cui la società conseguiva ricavi "in nero", nonché l'ammontare degli stessi, rinvenendone conferma anche nelle dichiarazioni del commissario giudiziale. Ha poi dato conto dell'avvenuto accertamento, con specifico riguardo all'anno 2010, di ricavi non dichiarati pari ad euro 722.000 circa e l'imposta evasa pari ad euro 187.335. A fronte di tali puntuali 9 conclusioni, il ricorrente non ha svolto alcuna contestazione, limitandosi a critiche generiche, che pertanto, non superano il vaglio di ammissibilità. 3.2. Il secondo motivo, concernente il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale di cui al capo A), è manifestamente infondato. Con esso il ricorrente contesta, innanzitutto, che la Corte territoriale avrebbe ritenuto rientrare nella fattispecie di cui all'art. 236 legge fall. anche l'ipotesi in cui la società sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale. Ai fini che rilevano in questa sede, occorre considerare che i commi 2 e 3 dell'art. 236, legge fall. estendono la disciplina degli artt. 223 e 224 legge fall. agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società (non all'imprenditore individuale, cfr. sul tema in motivazione, Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, paragrafo 7c) nel caso di ammissione al concordato preventivo (comma 2) o di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria (comma 3). In tali ipotesi, secondo dottrina e giurisprudenza unanimi, il decreto di ammissione al concordato preventivo assume, nelle fattispecie di bancarotta impropria ad esso collegate, la medesima funzione e gli stessi effetti assegnati alla sentenza dichiarativa di fallimento in quelle di bancarotta fallimentare (Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243586; Sez. 5, n. 16687 del 01/12/2003, dep. 2004, Muscoli;
Sez. 5, n. 3330 del 05/02/1993, Borsini, Rv. 193843; Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, cit.). L'originaria previsione dell'art. 236, comma secondo, legge fall. estendeva la disciplina della bancarotta societaria fallimentare al concordato preventivo e alla amministrazione controllata. L'abrogazione di tale ultimo istituto e la soppressione di ogni riferimento ad esso hanno determinato l'abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale prevista dall'art. 236, comma 2, R.D. n. 267 del 1942 (cfr. Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, cit.). L'art. 236, comma 2, legge fall. ha continuato a punire le condotte di bancarotta commesse prima o dopo l'ammissione al concordato preventivo (Sez. 5, n. 50675 del 06/10/2016, Società Malcolive Trading Spa, Rv. 268595), purché ammissione vi sia stata. La riforma degli artt. 160 e ss. legge fall. ha individuato un concordato preventivo diverso da quello in precedenza disciplinato dalle medesime disposizioni, ben potendo esso avere a presupposto non solo lo stato di insolvenza, ma anche soltanto lo stato di crisi dell'impresa. Ciò, tuttavia, è irrilevante ai fini della punibilità dei fatti di bancarotta, non solo in quanto l'art. 236 non distingue al riguardo, ma altresì in quanto tale conclusione risulta in linea con la natura del 10 reato di bancarotta quale reato di pericolo concreto, per il quale rileva ogni condotta idonea concretamente a pregiudicare la garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Tassan Din, cit.; Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378, in motivazione;
Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, Zazzini, Rv. 271437 - 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01, in motivazione) e con il quale, in definitiva, vengono perseguiti non solo i fatti che determinano un danno ai creditori, ma anche quelli che possono cagionarlo. Per tali ragioni, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche le condotte di bancarotta poste in essere prima dell'ammissione al concordato preventivo rientrano nell'alveo punitivo dell'art. 236, comma 2, n. 1) legge fall., (Sez. 5, n. 16504 del 12 gennaio 2010, Antonelli, Rv. 247243; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259849), ed è comunque irrilevante che la società non sia stata dichiarata fallita, atteso che la citata disposizione estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo, né rileva che i soggetti attivi abbiano eventualmente dismesso tali cariche al momento dell'apertura della procedura concorsuale (Sez. 5, n. 26435 del 08/06/2022, Rv. 283402 - 01; Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schiano, Rv. 273842 - 01). Invero la tesi, sostenuta dal ricorrente per cui la punibilità della bancarotta nelle procedure concorsuali "minori" dipenderebbe dalla successiva instaurazione di quella fallimentare, si risolve in una interpretati() abrogans dell'art. 236 legge fall., il quale invece rivela la volontà del legislatore di punire, per l'appunto in maniera autonoma, le condotte di bancarotta nelle diverse procedure concorsuali al fine di evitare che gravi comportamenti verificatisi prima e anche in assenza del fallimento possano restare impuniti (così in motivazione Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro). In definitiva, «l'autonomia della fattispecie in esame dalle altre ipotesi di bancarotta contemplate dalla legge fallimentare, con le quali sostanzialmente condivide l'oggetto giuridico, si caratterizza per il particolare disvalore della modalità d'offesa selezionata dalla norma incriminatrice, individuato nella consumazione delle tradizionali condotte di bancarotta nell'ambito delle singole procedure concorsuali pre-fallimentari» (Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.; Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schiano, cit.). Le medesime conclusioni devono valere anche per l'ipotesi di concordato preventivo "con continuità aziendale", previsto dall'art. 186-bis legge fall., in considerazione sia della già affermata irrilevanza della circostanza che la società non sia dichiarata fallita, sia in ragione del fatto che - come già chiarito da questa Corte - il richiamato art. 186-bis non ha disciplinato una nuova figura di 1 1 concordato, ma si è limitata a tipizzare una procedura già concretamente esistente nella prassi, di tal che va escluso che la configurabilità del reato di cui all'art. 236 legge fall. anche nell'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale violi il divieto di estensione analogica in malam partem (Sez. 5, n. 39517 del 15/06/2018, Schíano, Rv. 273842 - 01). Le fattispecie che, invece, restano escluse dall'ambito applicativo dell'art. 236 legge fall. devono pertanto ritenersi circoscritte alle condotte connesse agli accordi di ristrutturazione cd. ordinari, previsti dall'art. 182-bis legge fall. (con esclusione di quelli previsti dal comma 3 dell'art. 236). Tali accordi, pur rientrando tra le procedure concorsualí (così Sez. 1 civ. n. 9087 del 12/04/2018, Rv. 648889), presentano natura sostanzialmente negoziale, come affermato dalla giurisprudenza civile che li ricomprende tra gli atti di autonomia privata e segnatamente tra i contratti (Sez. 5 civ., n. 40913 del 21/12/2021, Rv. 663511). Essi, invero, si distinguono per struttura ed effetti dal concordato preventivo, dal momento che l'accordo stipulato tra soggetti privati precede l'intervento del giudice;
non si svolge sotto il controllo di organi della procedura, a differenza del concordato preventivo, la cui formazione avviene sotto la vigilanza degli organi giudiziali;
vincola solo i creditori aderenti;
non produce effetti, se non riflessi, per quelli rimasti estranei;
abbandona il principio maggioritario che contrassegna le procedure concorsuali (Sez. 5, n. 19540 del 20/04/2022, Mataluni, Rv. 283073 - 01). La Corte territoriale, conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, ha correttamente ritenuto, con motivazione congrua e adeguata, che le condotte contestate rientrassero nell'ambito dell'art. 236, nonostante che la procedura di concordato preventivo cui era stata ammessa la società si fosse conclusa senza una dichiarazione di fallimento. 3.3. Manifestamente infondato è il profilo di censura concernente il reato di bancarotta documentale contestato al punto 1-bis del capo A). Con motivazione puntuale la sentenza impugnata ha ritenuto comprovata la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dal commissario giudiziale e della relazione da questi depositata al Tribunale, dalle quali è emerso che il ricorrente non aveva messo a disposizione libri e le scritture contabili relative all'anno 2011. Le censure proposte dal ricorrente, le quali si appuntano sulla omessa considerazione della circostanza che la società ICE era stata ammessa al concordato preventivo, con la conseguenza che la mancata consegna della documentazione contabile non avrebbe impedito la ricostruzione della situazione 12 in cui versava la società, sono destituite di fondamento, valendo in proposito quanto già rilevato al punto precedente. L'espresso richiamo operato dall'art. 236, comma secondo, n. 1) legge fall., al precedente art. 223 della stessa legge, punisce i fatti di bancarotta fraudolenta impropria commessi da amministratori, senza che assuma rilevanza il fatto che la società sia stata dichiarata fallita, atteso che la norma incriminatrice contestata estende la punibilità dei titolari di cariche sociali per le condotte di bancarotta commesse nella gestione di società ammessa al concordato preventivo Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.). Anche il profilo di censura concernente il punto 8) del capo A) dell'imputazione è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la adeguata e congrua motivazione della sentenza impugnata, la quale non si limita a richiamare acriticamente la sentenza di primo grado, ma, sulla base della consulenza contabile disposta dal PM, dà specificamente conto delle ragioni per cui il dissesto della società, o comunque il suo aggravamento erano da ascrivere alla sopravvalutazione dei terreni di proprietà della medesima, evidenziando che, attraverso tale operazione era stato possibile occultare le perdite di esercizio, le quali, altrimenti, avrebbero imposto la ricapitalizzazione o lo scioglimento della società, consentendo in tal modo la prosecuzione della gestione. A fronte di tali argomenti, il ricorrente ha opposto considerazioni del tutto generiche, che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. 3.4. Il terzo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, legge fall., è manifestamente infondato. Correttamente l'entità del danno è stata desunta dalla Corte territoriale dal considerevole importo delle somme distratte, con le molteplici e reiterate condotte contestate e dalla medesima ritenute provate. La sentenza impugnata ha fatto applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ritenuto che l'entità del danno cagionato deve essere riferita al momento della consumazione del reato, essendo invece irrilevanti eventuali eventi successivi e, per quanto rileva nella specie, il fatto che la procedura fallimentare sia stata definita con un concordato (Sez. 5, n. 856 del 26/11/2020, dep. 2021, Baroni, Rv. 280156 - 01). 4. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della sopravvenuta prescrizione del reato di cui al capo y) dell'imputazione. 5. Alla declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli imputati al pagamento delle spese 13 processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Consegue, altresì, la condanna di LI alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile, che, tenuto conto dell'impegno defensionale profuso, si liquidano come da dispositivo. Resta invece preclusa, in questa sede, la liquidazione di una somma a titolo di provvisionale.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato UI SE alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela del fallimento Turmar s.p.a. che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. •