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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11831/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice, Rel.Est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tecla M. Faranda presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) , Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. , C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tecla M. Faranda presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Fosdinovo (MS) il 30.5.2015 (anno 2015 atto n. 438 reg. stato civile parte 2 serie C1) In comunione legale dei beni. con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...] cittadina italiana Persona_1
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
; Parte_1
• ordinare ai Comuni di Fosdinovo (MS) e di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE1 le seguenti condizioni della separazione
1) Il Signor corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento alla Signora Parte_2 Parte_1
l'importo di € 200,00 mensili rivalutabili annualmente a decorrere dalla data della separazione.
2) La casa familiare sita in Milano via Ciovasso 4 in regime di locazione rimarrà assegnata al marito con tutto quanto l'arreda, mentre la moglie si trasferirà a Fosdinovo (MS) nell'immobile attualmente di proprietà del marito.
3) Le spese di mantenimento ordinarie e straordinarie della figlia studentessa, verranno Per_1 sostenute integralmente e direttamente dalla madre fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa e la figlia continuerà a vivere presso l'abitazione paterna con il padre.
- PRENDERE ATTO2 DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
4) l'immobile sito in Fosdinovo (MS) e identificato come segue:
- una corte urbana della superficie di circa 1.500 mq. sulla quale insistono quattro distinti corpi di fabbrica, il primo dei quali avente destinazione abitativa su tre piani internamente collegati, il secondo dei quali avente destinazione a deposito e locale di trasformazione di prodotti agricoli con servizio su unico piano terraneo, il terzo dei quali destinato a locali di deposito per la produzione e vendita di prodotti del miele al piano terra con un locale soprastante ed il quarto dei quali destinato a deposito e tettoia di ricovero per mezzi e strumenti agricoli;
sulla medesima corte insiste inoltre una piscina;
- terreni con destinazione agricola, parte dei quali circostanti il nucleo sopra descritti, altra parte in corpo separato, aventi una estensione complessiva di metri quadri 46.000 (quarantaseimila) circa.
Gli immobili suddetti sono attualmente identificati in Catasto come segue:
1) nel Catasto fabbricati di Fosdinovo:
- foglio 37, particella 644, sub. 1, Via Brasino n. 9 piano T-1-2-, zona censuaria 2, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 10, superficie catastale mq. 239, rendita euro 826,33;
- foglio 37, particella 644, sub. 2, Via Brasino n. 9 piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 51, superficie catastale mq. 65, rendita euro 86,92;
- foglio 37, particella 644, sub. 3, Via Brasino n. 9 piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 22, superficie catastale mq. 31, rendita euro 37,49;
- foglio 37, particella 644, sub. 4, Via Brasino n. 9 piano 1, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 30, superficie catastale mq. 37, rendita euro 51,13;
- foglio 37, particella 644, sub. 5, Via Brasino n. 9 piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 2, consistenza mq. 32, superficie catastale mq. 41, rendita euro 54,54;
- foglio 37, particella 644, sub. 6, Via Brasino n. 9 piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 10, superficie catastale mq. 14, rendita euro 13,94;
- foglio 37, particella 644, sub. 7, Via Brasino n. 9 piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 40, superficie catastale mq. 47, rendita euro 55,78;
- foglio 37, particella 644, sub. 8, Via Brasino n. 9 piano T, zona censuaria 2, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 62, superficie catastale mq. 68, rendita euro 86,45.
Oltre ai relativi beni comuni non censibili distinti quali subb. 9, 10, 11, 12 della particella 644.
1) Nel Catasto Terreni di Fosdinovo:
- foglio 37, particella 71, bosco ceduo di classe 2, are 26.07, RD euro 1,48, RA euro 0,40;
- foglio 37, particella 72, uliveto di classe 2, are 58.69, RD euro 19,70, RA 16,67;
- foglio 37, particella 107, bosco ceduo di classe 3, are 06.65, RD euro 0,24, RA euro 0,10;
- foglio 37, particella 108, uliveto di classe 4, are 40.78, RD euro 4,21, RA euro 6,32;
- foglio 37, particella 109, bosco ceduo di classe 3, are 07.80, RD euro 0,28, RA euro 0,12;
- foglio 37, particella 110, bosco ceduo di classe 3, are 21.70, RD euro 0,78, RA euro 0,34;
- foglio 37, particella 111, seminativo di classe 4, are 04.30, RD euro 0,36, RA euro 0,56;
- foglio 37, particella 112, prato di classe 3, are 08.27, RD euro 1,07, RA euro 1,07;
- foglio 37, particella 144, bosco ceduo di classe 3, are 11.25, RD euro 0,41, RA euro 0,17; - foglio 37, particella 151, bosco ceduo di classe 3, are 08.07, RD euro 0,29, RA euro 0,13;
- foglio 37, particella 152, uliveto di classe 1, are 03.09, RD euro 1,36, RA euro 0,88;
- foglio 37, particella 364, uliveto di classe 2, are 15.32,RD euro 5,14, RA euro 4,35;
- foglio 37, particella 643, uliveto di classe 2, are 85.60, RD euro 28,74, RA euro 24,31;
- foglio 37, particella 645, uliveto di classe 2, are 78.25, RD euro 26,27, RA euro 22,23;
- foglio 37, particella 647, seminativo di classe 4, centiare 64, RD euro 0,05, RA euro 0,08;
- foglio 37, particella 649, uliveto di classe 1, are 01.30, RD euro 0,57, RA euro 0,37;
- foglio 37, particella 651, uliveto di classe 1, are 14.27, RD euro 6,26, RA euro 4,05;
- foglio 29, particella 466, bosco ceduo di classe 3, are 28.91, RD euro 1,05, RA euro 0,45;
- foglio 29, particella 467, pascolo arb. di classe 2, are 19.14, RD euro 0,79, RA euro 0,20;
- foglio 29, particella 469, uliveto di classe 5, are 08.29, RD euro 0,39, RA euro 0,64;
- foglio 29, particella 470, bosco ceduo di classe 3, are 09.74, RD euro 0,35, RA euro 0,15.
tutti di proprietà esclusiva del Signor verranno trasferiti gratuitamente con atto notarile Parte_2
e benefici fiscali di cui all'art. 19 L74/87 ss.mm. alla Signora la quale vi stabilirà la sua Parte_1 residenza.
5) i conti correnti bancari rimarranno intestati agli attuali titolari
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 [...]
che hanno contratto matrimonio in FOSDINOVO (MS) il 30.5.2015 Parte_1
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano e di Fosdinovo (MS) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Tribunale omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici direttamente connessi alla separazione/divorzio: modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, tempi di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori, assegnazione della casa familiare, assegno perequativo, assegno di mantenimento/divorzile/alimentare. 2 Il Tribunale prende atto di tutti gli altri accordi frutto dell'autonomia negoziale delle parti ex art. 1322 c.c.: divisione dei beni facenti parte del pregresso regime di comunione legale o comunione ordinaria;
attribuzione in proprietà dei beni mobili, etc.etc.