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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3883/2022 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Lacava;
Parte_1
- attrice – contro
, in persona del suo Sindaco pro-tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Gianfranco D'Amuri;
- convenuto -
OGGETTO: Risarcimento danni.
FATTO
Con atto di citazione del 20.06.2022 ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il , Controparte_1 chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un ammontare complessivo di € 16.399,24, oltre interessi legali fino al soddisfo, in conseguenza delle lesioni patite nel sinistro verificatosi in data 26.08.2021, alle ore
05:30 circa del mattino, in , allorquando, nel percorrere il marciapiedi di CP_1 piazza Fago per raggiungere la propria autovettura, poggiava accidentalmente il piede sinistro in una buca presente sullo stesso marciapiedi, cadendo rovinosamente per terra.
Si costituiva in giudizio il assumendo la nullità della citazione Controparte_1 per violazione del disposto di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 163 c.p.c., la inammissibilità della prova testimoniale richiesta dall'attrice e comunque l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda, ovvero la determinante o almeno concorrente condotta colposa e non diligente dell'attrice nella causazione dell'evento per cui è lite;
contestava infine l'entità dei danni richiesti.
Disposto ed espletato negativamente il procedimento di negoziazione assistita, la causa veniva istruita a mezzo documentazione depositata dalle parti, interrogatorio formale dell'attrice e prova testimoniale, venendo infine riservata in decisione (anche in merito alla ammissione della CTU medica chiesta dall'attrice) sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale in atti.
DIRITTO
Va preliminarmente evidenziato come nella fattispecie non sussista la nullità della citazione eccepita da parte convenuta, riportando tale citazione una adeguata determinazione della cosa oggetto della domanda e una esposizione in modo sufficientemente chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
Nel merito, va rilevato che, in tema di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051
c.c. (cui appartiene la fattispecie in esame), con sentenza n. 20943/2022, le SS. UU. di Cassazione, ponendo termine ad una serie di divergenze interpretative persistite nel tempo, hanno espresso il principio di diritto, ribadito dal più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: "La responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode".
Il precipuo onere del danneggiato, quindi, è quello di fornire la prova – in maniera assolutamente certa e rigorosa – dell'evento e della derivazione del danno dalla cosa in custodia (nesso eziologico). In mancanza di tale dimostrazione il custode non è tenuto a risarcire il danno e soltanto dopo che sia stata data la prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, il custode sarà a sua volta tenuto a dare la prova liberatoria, che in ogni caso consiste nella dimostrazione della interruzione del nesso causale ad opera del caso fortuito e non nella dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, prescindendo la responsabilità ex art. 2051 c.c. da qualsiasi connotato di colpa.
Il caso fortuito può poi consistere in un fatto naturale, in una condotta di un terzo estraneo o nello stesso comportamento del danneggiato, consistente nell'inosservanza di normali cautele esigibili in condizioni simili e/o nell'impropria utilizzazione del bene pubblico, allorché esso abbia una qualche incidenza causale nella produzione dell'evento.
L'incidenza causale del comportamento del danneggiato, sia essa concorrente o esclusiva, presuppone inoltre che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (in tal senso, vds. Cass. n. 26895/24, secondo cui “ricorrendo la fattispecie di cui all'art 2051 c.c., ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Ciò posto, reputa in primo luogo il giudicante che nel caso in esame non sia stato adeguatamente provato dall'attrice il rapporto di causalità tra la res in custodia e il danno, ovvero che essa attrice, nel percorrere il marciapiede di piazza Fago in
, rovinava per terra proprio a causa di una buca presente sul marciapiede e CP_1 non per altre ragioni da ascrivere unicamente alla sua condotta (ovvero, per non avere usato appieno l'attenzione normalmente attesa e prevedibile in rapporto alle particolari condizioni ambientali del momento dell'occorso), tali da interrompere il suindicato nesso causale e da ridurre la res in custodia (ovvero il dissesto del marciapiede) a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente convenuto da ogni responsabilità..
Non confortano l'assunto dell'attrice (in sostanza confermato nel corso del suo interrogatorio formale) le dichiarazioni rese sul punto dal teste , il quale, Tes_1 in sostanza, ha dapprima riferito che, trovandosi a circa 20 metri dall'attrice, l'ha vista recarsi presso la sua autovettura posta nelle vicinanze, poi ha riferito che, mentre apriva la portiera dell'auto su cui doveva salire, l'attrice inciampava e cadeva per terra, infine ha riferito che, avvicinandosi all'attrice avendola sentita lamentarsi, vedeva una buca piena di aghi (di pino), che “era una specie di quadrato di circa 30 cm per lato”, nella quale, a suo non indubbio ricordo, l'attrice aveva messo il piede sinistro.
Da tali seppur in qualche modo contraddittorie dichiarazioni emerge comunque chiaramente che il teste non ha di fatto assistito all'evento o, meglio, alla causa dell'evento secondo le modalità dedotte in citazione (ovvero, essere l'attrice inciampata nella buca de qua e cadere proprio a causa ed in conseguenza di tale inciampo nella buca), avendo egli solamente affermato di aver visto cadere l'attrice
(peraltro mentre questa apriva la portiera della sua auto e non mentre camminava sul marciapiede), nonché di aver visto la buca (nella quale avrebbe visto l'attrice mettere il piede sinistro e che, in ogni caso, nelle foto in atti appare di forma triangolare e non quadrangolare) soltanto dopo essersi avvicinato all'attrice per averla sentita lamentarsi.
Nulla di significativo in merito alle modalità ed alle ragioni della caduta dell'attrice è stato poi aggiunto dalle dichiarazioni dell'altro teste , figlio dell'attrice, Testimone_2 avendo questi riferito di essere giunto sul posto dopo essere stato chiamato dal predetto e quando l'attrice si trovava già per terra. Tes_1
Fermo quanto innanzi, è comunque emerso nel corso del giudizio che l'attrice abita nei pressi dei luoghi dell'accaduto (la stessa attrice, nel corso del suo interrogatorio formale, ha dichiarato che la sua casa “dista circa 100-150 metri dalla buca, presso la quale si trovava parcheggiata l'auto”, mentre il teste ha dichiarato Testimone_2 che la casa dell'attrice - recte, della madre - dista “circa 50/70 mt. dal luogo dell'evento”), sicché la circostanza che l'attrice risieda nelle vicinanze del luogo ove
è avvenuto il sinistro (tant'è che in tale occasione vi sopraggiungeva per andare a riprendere la sua autovettura che ivi in precedenza aveva parcheggiato) concorre a far presumere la conoscenza da parte sua del dissesto del marciapiede e della sua ubicazione, così da far ritenere come prevedibile ed evitabile l'evento.
Ne consegue che sarebbe ad ogni modo attribuibile alla condotta poco attenta dell'attrice l'esclusiva responsabilità dell'avere ella riportato conseguenze dannose da una situazione di pericolo prevedibile ed evitabile.
E tanto si evince anche in conformità al pure consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui la concreta possibilità, per l'utente danneggiato, di percepire o prevedere l'insidia con l'ordinaria diligenza (valutata anche con riguardo al dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.), vale ad escludere sia la configurabilità della stessa insidia che la conseguente responsabilità della P. A. per difetto di manutenzione della strada pubblica.
In definitiva, sulla scorta delle risultanze processuali emerse nel corso del giudizio si ritiene di poter escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. (ossia ex art. 2043 c.c., qualora per ipotesi si volesse ricondurre la domanda attrice in tale ambito di operatività) a carico del convenuto nella produzione dell'evento dannoso de CP_1 quo.
La domanda attrice appare quindi infondata e, conseguentemente, non può trovare accoglimento e va rigettata.
La particolarità della questione trattata giustifica infine la compensazione integrale fra le parti delle spese e compensi di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del nel procedimento in epigrafe, Parte_1 Controparte_1 ogni diversa eccezione, istanza e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Compensa integralmente fra le parti le spese e i compensi di lite, ad eccezione delle spese della espletata CTU medica, nella misura liquidata, che pone definitivamente a carico dell'attore.
Taranto, 30.06.2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli