TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9743 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18178/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RA RI Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nata in [...] il [...]
Residente VIA GIACOMO QUARENGHI N. 21 20151 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. FERRI VALENTINA come da procura in atti;
Parte ricorrente
nei confronti di
INOCENTE Controparte_1
Nato a PERÙ il 14/03/1971
Residente CP_2 codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
con figlio minore
, nato in [...]ù) il 13/06/2011 Persona_1
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni pagina 1 di 8 Oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente
1) Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della Persona_1 madre, sig.ra , anche quale unico genitore presente sul suolo italiano, che Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso anche validi per l'espatrio;
2) Disporre che tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative vengano assunte in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
3) Disporre che il padre, solo se ne faccia richiesta, possa vedere e frequentare il figlio secondo gli interessi primari della stessa, solo previo consenso della madre, esclusivamente in tempi circostanziati e limitati unicamente sotto la stretta supervisione della sig.ra Parte_1
o di quella di persona di sua fiducia, escludendo, in termini assoluti, l'ipotesi di pernotto con lo stesso;
4) Disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento Controparte_3 ordinario del figlio minore , la corresponsione di un assegno Persona_1 mensile in favore della madre di Euro 300,00 o quella diversa somma, anche superiore, comunque ritenuta di giustizia;
5) Disporre a carico del sig. quale contributo per le spese Controparte_3 straordinarie del figlio minore, la somma mensile forfettariamente determinata di Euro 100,00, ovvero il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso.
6) Ordinare quanto meglio ritenuto opportuno per il benessere e la buona crescita del minore
Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre in proprio favore l'affido super esclusivo del minore , nato in [...] il [...], di Per_1 disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento di Euro 300,00 al mese a titolo di pagina 2 di 8 contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore, oltre alle spese straordinarie quantificate in Euro 100,00 al mese ovvero da porsi a carico del padre nella misura del 50%.
Con decreto del 20.5.2025 il Giudice Delegato ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data 25.11.2025.
In data 8.10.2025, parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473bis.17 c. 1 c.p.c..
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 15.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.
Il Giudice delegato ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “non ho più contatti con il convenuto dal momento in cui ha firmato i documenti del bambino- il permesso di viaggio- per venire in Italia. Noi siamo in Italia da circa 3 anni. In Perù non avevamo una fissa dimora. Io non so quale fosse la sua residenza, né dove fosse nato. Lui era già sposato e aveva due figli. Il convenuto non si è mai interessato del figlio, non ha mai avuto un rapporto affettivo con lui. Il figlio ha una Per_2 invalidità del 100%. È stata interrotta l'erogazione dell'indennità di frequenza in assenza del consenso paterno. Non riesco a percepire neanche l'assegno unico. Lavoro 3 o 4 volte al mese il weekend per circa 400 euro netti mensile. Ho lasciato il vecchio lavoro di badante perché essendomi trasferita a
Mombretto di Mediglia il lavoro non era più compatibile con le esigenze di cura del bambino che devo accompagnare a scuola a Villa Pizzone. Vivo con mio figlio in una stanza in affitto e pago 400 euro.
Sono richiedente asilo politico e non c'è ancora il provvedimento e non sono stata chiamata neanche dalla Commissione. Sono aiutata da mia figlia che vive e lavora regolarmente a Milano;
lavora da
Spontini”.
Il difensore di parte ricorrente si è riportato alle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio e alla memoria depositata in data 4.11.25 ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c.; ha chiesto, altresì, che il Giudice delegato adottasse i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, all'esito, rimettesse la causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente del figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad
pagina 3 di 8 entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce
del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il
Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto allegato dalla stessa nel ricorso introduttivo, il resistente, ancora di giovane età ed integra capacità lavorativa, in Perù lavorava come camionista;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione del figlio minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili, somma omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra i genitori e la irreperibilità del padre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità maggio 2025), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) AFFIDA il figlio minore , nato in [...]ù) il Persona_1
13/06/2011 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione di
Mombretto di Mediglia in Via Melozzo da Forlì n. 25, e, allo stato, ai fini della residenza anagrafica a pagina 4 di 8 Milano in Via Giacomo Quarenghi n. 21 20151, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone sulla frequentazione padre-figlio; 3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di € 350,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente riportandosi al ricorso e alla memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e, all'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
È applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 5 di 8 Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura materiale e affettiva del figlio minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 25.11.2025 nel corso della quale cui è stato rappresentato che ad oggi la frequentazione paterna è inesistente per volontà dello stesso padre, in quanto “il convenuto non si è mai interessato del figlio, non ha mai avuto un rapporto affettivo con lui”, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riguardo alla frequentazione paterna, considerato che il padre è totalmente assente dalla vita del figlio minore, non avendo avuto la ricorrente più contatti con il medesimo dal 2022- anno in cui la ricorrente e il figlio minore, previa acquisizione del consenso del convenuto, sono arrivati in Italia- nell'eventualità che il padre manifesti in futuro l'intenzione di riprendere i contatti con il figlio, la frequentazione paterna dovrà avvenire previo accordo con la madre, nel rispetto della volontà del minore che oggi ha 14 anni.
pagina 6 di 8
Sul contributo al mantenimento della prole
La ricorrente, richiedente asilo, lavora con contratto part time come addetta alle pulizie e ha una retribuzione mensile di Euro 400,00 al mese circa.
Vive, unitamente al figlio minore, in una stanza in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di Euro 400,00 al mese.
La ricorrente ha riferito di essere aiutata dalla figlia maggiore, avuta da una precedente relazione, regolare sul territorio italiano e stabilmente occupata.
Il convenuto è ancora giovane età e di integra capacità lavorativa (non essendo emersi elementi da cui desumere una mancanza o limitazione della stessa) e, come tale, non può esimersi dal contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.).
In ragione di quanto sopra, nonché delle esigenze di vita e di formazione del figlio minore, il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio minore medesimo va quantificato nella misura di € 350,00, somma omnicomprensiva (stante l'irreperibilità del convenuto e l'assenza di qualsivoglia contatto tra i genitori), da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità relativa al mese di maggio 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva del figlio minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Affida il minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione in Mombretto di Mediglia in Via Melozzo da
Forlì n. 25, e, allo stato, ai fini della residenza anagrafica a Milano in Via Giacomo Quarenghi
n. 21, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre, rispettando la volontà del minore;
Per_1
3. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di € 350,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione maggio 2026);
4. Assegno unico integralmente a favore della madre;
5. Spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA RI Cosmai
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa RA RI Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore
Dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe promossa da
Parte_1 nata in [...] il [...]
Residente VIA GIACOMO QUARENGHI N. 21 20151 MILANO ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. FERRI VALENTINA come da procura in atti;
Parte ricorrente
nei confronti di
INOCENTE Controparte_1
Nato a PERÙ il 14/03/1971
Residente CP_2 codice fiscale C.F._2
Parte convenuta contumace
con figlio minore
, nato in [...]ù) il 13/06/2011 Persona_1
Atti comunicati al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c e vistati senza osservazioni pagina 1 di 8 Oggetto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni della ricorrente
1) Disporre l'affidamento esclusivo del minore in favore della Persona_1 madre, sig.ra , anche quale unico genitore presente sul suolo italiano, che Parte_1 eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio, compresi i documenti di identità dello stesso anche validi per l'espatrio;
2) Disporre che tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative vengano assunte in via esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
3) Disporre che il padre, solo se ne faccia richiesta, possa vedere e frequentare il figlio secondo gli interessi primari della stessa, solo previo consenso della madre, esclusivamente in tempi circostanziati e limitati unicamente sotto la stretta supervisione della sig.ra Parte_1
o di quella di persona di sua fiducia, escludendo, in termini assoluti, l'ipotesi di pernotto con lo stesso;
4) Disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento Controparte_3 ordinario del figlio minore , la corresponsione di un assegno Persona_1 mensile in favore della madre di Euro 300,00 o quella diversa somma, anche superiore, comunque ritenuta di giustizia;
5) Disporre a carico del sig. quale contributo per le spese Controparte_3 straordinarie del figlio minore, la somma mensile forfettariamente determinata di Euro 100,00, ovvero il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso.
6) Ordinare quanto meglio ritenuto opportuno per il benessere e la buona crescita del minore
Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13 maggio 2025, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di disporre in proprio favore l'affido super esclusivo del minore , nato in [...] il [...], di Per_1 disporre a carico del padre l'obbligo di provvedere al pagamento di Euro 300,00 al mese a titolo di pagina 2 di 8 contributo al mantenimento ordinario indiretto del figlio minore, oltre alle spese straordinarie quantificate in Euro 100,00 al mese ovvero da porsi a carico del padre nella misura del 50%.
Con decreto del 20.5.2025 il Giudice Delegato ha fissato la prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473bis.21 c.p.c. in data 25.11.2025.
In data 8.10.2025, parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 473bis.17 c. 1 c.p.c..
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 15.11.2025, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio ai sensi dell'art. 143 c.p.c., ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.
Il Giudice delegato ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “non ho più contatti con il convenuto dal momento in cui ha firmato i documenti del bambino- il permesso di viaggio- per venire in Italia. Noi siamo in Italia da circa 3 anni. In Perù non avevamo una fissa dimora. Io non so quale fosse la sua residenza, né dove fosse nato. Lui era già sposato e aveva due figli. Il convenuto non si è mai interessato del figlio, non ha mai avuto un rapporto affettivo con lui. Il figlio ha una Per_2 invalidità del 100%. È stata interrotta l'erogazione dell'indennità di frequenza in assenza del consenso paterno. Non riesco a percepire neanche l'assegno unico. Lavoro 3 o 4 volte al mese il weekend per circa 400 euro netti mensile. Ho lasciato il vecchio lavoro di badante perché essendomi trasferita a
Mombretto di Mediglia il lavoro non era più compatibile con le esigenze di cura del bambino che devo accompagnare a scuola a Villa Pizzone. Vivo con mio figlio in una stanza in affitto e pago 400 euro.
Sono richiedente asilo politico e non c'è ancora il provvedimento e non sono stata chiamata neanche dalla Commissione. Sono aiutata da mia figlia che vive e lavora regolarmente a Milano;
lavora da
Spontini”.
Il difensore di parte ricorrente si è riportato alle domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio e alla memoria depositata in data 4.11.25 ex art. 473 bis. 17 c. 1 c.p.c.; ha chiesto, altresì, che il Giudice delegato adottasse i provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. e, all'esito, rimettesse la causa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Delegato ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
considerate le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'odierna udienza;
rilevato che secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre non si è mai interessato concretamente del figlio minore, non hai partecipato in modo fattivo alle sue scelte di vita, non ha instaurato con il figlio un rapporto stabile e continuativo e non ha provveduto al suo mantenimento;
ritenuto che
la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad
pagina 3 di 8 entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08); ritenuto, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce
del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità; ritenuto, altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c., anche in assenza di una diversa prospettazione della parte resistente;
considerato che
il
Giudice non dispone di elemento alcuno circa le effettive ed attuali capacità reddituali del resistente, dovendo comunque quest'ultimo contribuire al mantenimento della prole essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) e dovendo altresì ritenersi, sulla base delle risultanze disponibili, che lo stesso, abbia integra capacità lavorativa, non essendo altresì emersi elementi da cui desumere una sua mancanza o limitazione della capacità lavorativa;
considerate le condizioni reddituale della ricorrente che provvede in via esclusiva alla cura materiale ed affettiva del figlio, con assenza di oneri di mantenimento diretto a carico del padre;
evidenziato che secondo quanto allegato dalla stessa nel ricorso introduttivo, il resistente, ancora di giovane età ed integra capacità lavorativa, in Perù lavorava come camionista;
ritenuto, in ragione di quanto sopra nonché delle esigenze di vita e formazione del figlio minore, di quantificare il contributo al mantenimento indiretto del minore medesimo a carico del padre nella misura di € 350,00 mensili, somma omnicomprensiva stante l'assenza di comunicazione tra i genitori e la irreperibilità del padre, con decorrenza dalla data della domanda (mensilità maggio 2025), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: 1) AFFIDA il figlio minore , nato in [...]ù) il Persona_1
13/06/2011 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione di
Mombretto di Mediglia in Via Melozzo da Forlì n. 25, e, allo stato, ai fini della residenza anagrafica a pagina 4 di 8 Milano in Via Giacomo Quarenghi n. 21 20151, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) Nulla dispone sulla frequentazione padre-figlio; 3) PONE a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere alla parte ricorrente, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di € 350,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della prole, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
assegno unico integralmente a favore della madre”.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa.
Il difensore di parte ricorrente ha discusso oralmente riportandosi al ricorso e alla memoria ex art. 473bis.17 c.p.c. e, all'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Sulla giurisdizione e legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in forza dell'art. 7 del regolamento UE 1111/2019 quanto alla responsabilità genitoriale, essendo la residenza abituale del minore in Italia e in forza dell'art. 3 lett. d) del Regolamento UE 4/2009 quanto alle statuizioni economiche relative al mantenimento dello stesso, essendo domanda accessoria a quella relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale.
È applicabile la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja 19/10/96 ratificata dalla l. n. 101/15 art. 17, essendo in Italia la residenza abituale del minore.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del protocollo dell'Aja del
23/11/07 art. 3, richiamato dal reg CE 4/09 art. 15 ed approvato dall'Unione europea il 20/11/09, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Sulla responsabilità genitoriale
pagina 5 di 8 Reputa il Collegio di confermare il regime di responsabilità genitoriale disposto dal Giudice delegato nei provvedimenti temporanei ed urgenti sopra richiamati.
Dalle risultanze del giudizio emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura materiale e affettiva del figlio minore.
Il padre, al contrario, è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale.
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore del figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
In applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e considerate le circostanze sopra esposte e le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 25.11.2025 nel corso della quale cui è stato rappresentato che ad oggi la frequentazione paterna è inesistente per volontà dello stesso padre, in quanto “il convenuto non si è mai interessato del figlio, non ha mai avuto un rapporto affettivo con lui”, la domanda di affidamento esclusivo alla madre va accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, anche alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Le condizioni sopra indicate giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Con riguardo alla frequentazione paterna, considerato che il padre è totalmente assente dalla vita del figlio minore, non avendo avuto la ricorrente più contatti con il medesimo dal 2022- anno in cui la ricorrente e il figlio minore, previa acquisizione del consenso del convenuto, sono arrivati in Italia- nell'eventualità che il padre manifesti in futuro l'intenzione di riprendere i contatti con il figlio, la frequentazione paterna dovrà avvenire previo accordo con la madre, nel rispetto della volontà del minore che oggi ha 14 anni.
pagina 6 di 8
Sul contributo al mantenimento della prole
La ricorrente, richiedente asilo, lavora con contratto part time come addetta alle pulizie e ha una retribuzione mensile di Euro 400,00 al mese circa.
Vive, unitamente al figlio minore, in una stanza in locazione per la quale corrisponde un canone mensile di Euro 400,00 al mese.
La ricorrente ha riferito di essere aiutata dalla figlia maggiore, avuta da una precedente relazione, regolare sul territorio italiano e stabilmente occupata.
Il convenuto è ancora giovane età e di integra capacità lavorativa (non essendo emersi elementi da cui desumere una mancanza o limitazione della stessa) e, come tale, non può esimersi dal contribuire al mantenimento della prole, essendogli ciò imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.).
In ragione di quanto sopra, nonché delle esigenze di vita e di formazione del figlio minore, il contributo paterno al mantenimento indiretto del figlio minore medesimo va quantificato nella misura di € 350,00, somma omnicomprensiva (stante l'irreperibilità del convenuto e l'assenza di qualsivoglia contatto tra i genitori), da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
il tutto con decorrenza dalla data della domanda e, quindi, dalla mensilità relativa al mese di maggio 2025, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'assegno unico deve essere integralmente percepito dalla madre, affidataria esclusiva del figlio minore.
Sulle spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. Affida il minore , nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, Persona_1 presso la quale rimarrà collocato nell'abitazione in Mombretto di Mediglia in Via Melozzo da
Forlì n. 25, e, allo stato, ai fini della residenza anagrafica a Milano in Via Giacomo Quarenghi
n. 21, la quale eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2. Dispone che la frequentazione padre-figlio avvenga previo accordo con la madre, rispettando la volontà del minore;
Per_1
3. Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma omnicomprensiva di € 350,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione maggio 2026);
4. Assegno unico integralmente a favore della madre;
5. Spese di lite irripetibili.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa RA RI Cosmai
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio Dott.ssa Ilaria Marrone
pagina 8 di 8