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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.351/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), ( C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( C.F.: ), con l'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
EL ZI;
-parte attrice-opponente contro
( C.F.: ), rappresentata da , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rapp.te, con l'Avv. Giampiero Di Lorenzo;
-parte convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg.ri quali debitori principali e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quale fideiussore, convenivano in giudizio la rappresentata da
[...] Controparte_1
, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/2024 del 18/11/24, per sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'effettivo ammontare della somma ingiunta e per l'effetto: a) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo fino all'accertamento dell'importo effettivo dovuto;
- in via principale revocare il decreto ingiuntivo n.904/2024 del 18.11.2024 reso nella procedura monitoria r.g.n.
1 2317/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”
Sostenevano gli opponenti che a seguito della notifica del precetto ( doc.1 parte opponente)
avevano avviato una trattative con l'istituto di credito che si concludeva con un accordo tra le parti, che tuttavia i debitori non riuscivano a rispettare effettuando i pagamenti concordati,
salvo il versamento di € 10.000,00 in data 18/03/24 da parte del sig. ed a Parte_2
seguito di tali mancati pagamenti veniva loro notificato il decreto ingiuntivo opposto. Proprio
in ragione dell'effettuato versamento di € 10.000,00 gli opponenti contestavano il quantum
ingiunto dalla società creditrice, riconoscendo invece dovuto il minor importo di € 37.162,84
(47.162,84-10.000,00). Chiedevano pertanto l'accertamento dell'effettivo ammontare del credito della opposta e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, Accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo (Rep. 24621 – Racc. 12943), e per l'effetto -
in ogni caso – accertare e dichiarare che alla data odierna l'esposizione debitoria ammonta ad
€.37.162,84#, oltre interessi di mora da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nei limiti dei tassi soglia, al cui pagamento sono tenuti i mutuatari Sigg.ri e Parte_2
in solido con la garante Sig.ra nei limiti della fideiussione Pt_1 Parte_3
rilasciata. Condannare la Sig.ra nella Sua qualità di fideiussore dei Parte_3
mutuatari ed in solido con questi ultimi, al pagamento di €.37.162,84#, oltre interessi di mora da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nei limiti dei tassi soglia e della fideiussione rilasciata. Condannare la Parte Opponente alle spese e competenze del giudizio,
oltre rimborso forfettario.”
In data 1.7.2025, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di comparizione,
veniva concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto,
limitatamente alla somma non contestata di € 37.162,84 e la causa veniva rinviata all'udienza del 9.12.2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2 All'esito della udienza del 09/12/25 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione appare fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte opposta ha dichiarato in atti e da ultimo nella comparsa conclusionale di voler rinunciare all'esecutività e al DI n. 904/2024 del 18.11.2024, in quanto -secondo il principio della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 5968/2025 – esso costituirebbe una duplicazione dei titoli esecutivi (perlomeno nei confronti dei due mutuatari), dal momento che il contratto di mutuo (Rep. 24621 – Racc. 12943) è - di per sé - titolo esecutivo.
Inoltre, a fronte della eccezione sul quantum degli opponenti, secondo cui la somma ingiunta non corrisponderebbe alla reale esposizione debitoria in capo ai medesimi, che invece risulterebbe pari ad euro 37.162,84…” della quale si sono riconosciuti debitori nei confronti della in luogo della somma pretesa e ingiuntiva di €.47.162,84, la Controparte_1
parte opposta ha dichiarato in atti di “aderisce alla ricostruzione del debito effettuata dai
condebitori e all'importo da essi indicato, ovviamente oltre interessi, convenzionali, maturati
e maturandi.”.
Pertanto, come sostenuto dagli opponenti e pacificamente riconosciuto dalla opposta l'esatto ammontare del credito di quest'ultima nei confronti dei primi, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, risulta pari ad € 37,162,84 e non € 47.162,84 di cui al D.I. opposto e pertanto ex art. 653 cpc si impone la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 904/2024 emesso il
18/11/2024 e la condanna degli opponenti al pagamento del minore importo del debito dai medesimi pacificamente riconosciuto come confermato dalla opposta.
Spese di lite compensate tra le parti, in ragione della accertata debenza degli opponenti nei confronti della opposta e della rinuncia al Decreto Ingiuntivo opposto CP_1
da parte della società creditrice medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
3 Accoglie l'opposizione promossa dai sigg.ri e quali Parte_1 Parte_2
debitori principali e quale fideiussore, in solido tra loro, nei confronti Parte_3
della in persona del legale rapp.te e per l'effetto Revoca il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 904/24 emesso il 18/11/2024 e Condanna i sigg.ri e Parte_1 [...]
quali debitori principali, e la sig.ra quale fideiussore, in Pt_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te CP_1
della somma di € 37.162,84, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi, confermando ex art. 653 cpc l'efficacia degli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto ingiuntivo,
nei limiti del minore importo sopra accertato.
Spese di lite compensate.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 09/12/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.351/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), ( C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ( C.F.: ), con l'Avv. C.F._2 Parte_3 C.F._3
EL ZI;
-parte attrice-opponente contro
( C.F.: ), rappresentata da , in persona Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
del legale rapp.te, con l'Avv. Giampiero Di Lorenzo;
-parte convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I sigg.ri quali debitori principali e Parte_1 Parte_2 Parte_3
quale fideiussore, convenivano in giudizio la rappresentata da
[...] Controparte_1
, in opposizione al decreto ingiuntivo n. 904/2024 del 18/11/24, per sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare: accertare e dichiarare l'effettivo ammontare della somma ingiunta e per l'effetto: a) sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo fino all'accertamento dell'importo effettivo dovuto;
- in via principale revocare il decreto ingiuntivo n.904/2024 del 18.11.2024 reso nella procedura monitoria r.g.n.
1 2317/2024. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.”
Sostenevano gli opponenti che a seguito della notifica del precetto ( doc.1 parte opponente)
avevano avviato una trattative con l'istituto di credito che si concludeva con un accordo tra le parti, che tuttavia i debitori non riuscivano a rispettare effettuando i pagamenti concordati,
salvo il versamento di € 10.000,00 in data 18/03/24 da parte del sig. ed a Parte_2
seguito di tali mancati pagamenti veniva loro notificato il decreto ingiuntivo opposto. Proprio
in ragione dell'effettuato versamento di € 10.000,00 gli opponenti contestavano il quantum
ingiunto dalla società creditrice, riconoscendo invece dovuto il minor importo di € 37.162,84
(47.162,84-10.000,00). Chiedevano pertanto l'accertamento dell'effettivo ammontare del credito della opposta e la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “In via preliminare, Accertare e dichiarare la validità del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo (Rep. 24621 – Racc. 12943), e per l'effetto -
in ogni caso – accertare e dichiarare che alla data odierna l'esposizione debitoria ammonta ad
€.37.162,84#, oltre interessi di mora da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nei limiti dei tassi soglia, al cui pagamento sono tenuti i mutuatari Sigg.ri e Parte_2
in solido con la garante Sig.ra nei limiti della fideiussione Pt_1 Parte_3
rilasciata. Condannare la Sig.ra nella Sua qualità di fideiussore dei Parte_3
mutuatari ed in solido con questi ultimi, al pagamento di €.37.162,84#, oltre interessi di mora da ogni singola scadenza sino all'effettivo soddisfo, nei limiti dei tassi soglia e della fideiussione rilasciata. Condannare la Parte Opponente alle spese e competenze del giudizio,
oltre rimborso forfettario.”
In data 1.7.2025, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza di comparizione,
veniva concessa l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto,
limitatamente alla somma non contestata di € 37.162,84 e la causa veniva rinviata all'udienza del 9.12.2025 per la rimessione in decisione, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
2 All'esito della udienza del 09/12/25 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'opposizione appare fondata e va accolta nei termini che seguono.
Parte opposta ha dichiarato in atti e da ultimo nella comparsa conclusionale di voler rinunciare all'esecutività e al DI n. 904/2024 del 18.11.2024, in quanto -secondo il principio della Suprema Corte di cui alla sentenza n. 5968/2025 – esso costituirebbe una duplicazione dei titoli esecutivi (perlomeno nei confronti dei due mutuatari), dal momento che il contratto di mutuo (Rep. 24621 – Racc. 12943) è - di per sé - titolo esecutivo.
Inoltre, a fronte della eccezione sul quantum degli opponenti, secondo cui la somma ingiunta non corrisponderebbe alla reale esposizione debitoria in capo ai medesimi, che invece risulterebbe pari ad euro 37.162,84…” della quale si sono riconosciuti debitori nei confronti della in luogo della somma pretesa e ingiuntiva di €.47.162,84, la Controparte_1
parte opposta ha dichiarato in atti di “aderisce alla ricostruzione del debito effettuata dai
condebitori e all'importo da essi indicato, ovviamente oltre interessi, convenzionali, maturati
e maturandi.”.
Pertanto, come sostenuto dagli opponenti e pacificamente riconosciuto dalla opposta l'esatto ammontare del credito di quest'ultima nei confronti dei primi, in solido tra loro e nelle rispettive qualità, risulta pari ad € 37,162,84 e non € 47.162,84 di cui al D.I. opposto e pertanto ex art. 653 cpc si impone la revoca del Decreto Ingiuntivo n. 904/2024 emesso il
18/11/2024 e la condanna degli opponenti al pagamento del minore importo del debito dai medesimi pacificamente riconosciuto come confermato dalla opposta.
Spese di lite compensate tra le parti, in ragione della accertata debenza degli opponenti nei confronti della opposta e della rinuncia al Decreto Ingiuntivo opposto CP_1
da parte della società creditrice medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
3 Accoglie l'opposizione promossa dai sigg.ri e quali Parte_1 Parte_2
debitori principali e quale fideiussore, in solido tra loro, nei confronti Parte_3
della in persona del legale rapp.te e per l'effetto Revoca il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 904/24 emesso il 18/11/2024 e Condanna i sigg.ri e Parte_1 [...]
quali debitori principali, e la sig.ra quale fideiussore, in Pt_2 Parte_3
solido tra loro, al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te CP_1
della somma di € 37.162,84, oltre interessi convenzionali maturati e maturandi, confermando ex art. 653 cpc l'efficacia degli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto ingiuntivo,
nei limiti del minore importo sopra accertato.
Spese di lite compensate.
Così deciso e pubblicato in Macerata il 09/12/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
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