CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 9656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9656 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato FORTE ANDREA che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9656 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata, nei riguardi di ON ES, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 10 dicembre 2019 con la quale costui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 23 I. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., con riferimento a un fucile calibro 12 avente matricola abrasa. 2. Ricorre per cassazione ES, a mezzo del proprio difensore avv. LE NO, e denuncia due motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'inosservanza dell'art. 108 cod. proc. pen. L'avv. LE NO ha dedotto di essere stato nominato difensore di fiducia di ES, con contestuale revoca del precedente difensore, in data 25 novembre 2022, ossia nello stesso giorno della celebrazione del giudizio di appello, e di avere chiesto un termine a difesa «al fine di consentire la lettura degli atti e l'esercizio del diritto di difesa». La Corte territoriale non ha concesso detto termine, previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., nonostante la revoca del difensore precedentemente nominato. Ciò ha fatto sul presupposto che - non avendo il primo difensore concluso per iscritto nel merito a norma dell'art. 23 d. I. 149 del 2000 ed essendo spirato il termine per la richiesta di trattazione orale - l'eventuale rinvio non avrebbe avuto rispondenza in alcuna reale esigenza difensiva. Secondo la difesa il Giudice di appello era, invece, tenuto in ogni caso a concedere il termine in parola, ben potendo esserci un interesse della difesa, ad esempio, quello ad accedere al così detto "concordato in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen.; sicché il diniego integrava una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente negate sulla mera scorta dei precedenti penali e della ritenuta gravità del fatto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure in parte manifestamente infondate, in parte non consentite, sicché va dichiarato inammissibile. 2 511 2. Il primo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1. Va preliminarmente premesso che, dall'esame degli atti, consentito alla Corte in virtù della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U n. 42792 del 31/10/2002, Policastro, Rv. 220095), risulta che l'avv. LE NO è stato nominato difensore di fiducia di ES, con contestuale revoca del precedente difensore, in data 25 novembre 2022, ossia lo stesso giorno della celebrazione del giudizio di appello, e che in quell'occasione chiese un termine a difesa «al fine di consentire la lettura degli atti e l'esercizio del diritto di difesa». Risulta altresì per tabulas (ed è stato ricordato anche dalla difesa dell'odierno ricorrente) che, a quella data, erano ormai spirati i termini per richiedere la trattazione orale del giudizio a norma dell'art. 23-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il giudizio d'appello si è, dunque, sviluppato nell'alveo della trattazione meramente cartolare ed è stato deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico ministero e del difensore, laddove solo il primo ha rassegnato conclusioni scritte. La Corte territoriale - dopo avere rilevato che era già inutilmente decorso il termine per proporre istanza di trattazione orale e che, nonostante la regolare trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al precedente difensore, questi non aveva depositato le proprie - ha provveduto a definire il giudizio con sentenza del 25 novembre 2022, negando il termine a difesa sulla scorta della circostanza che lo stesso, nella descritta situazione fattuale, non rispondeva ad alcuna esigenza difensiva. 2.2. Osserva il Collegio che tale motivazione è perfettamente in linea col principio espresso da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui «Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez. U n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497). E, d'altro canto, è principio ribadito (vieppiù consolidato dall'attuale regime emergenziale ancora vigente) - sebbene quanto al giudizio per cassazione - che nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica 3 udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647), con esclusione dell'intervento sia del Procuratore generale che del difensore del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, B. e altro, Rv. 263459). Si è, altresì, condivisibilmente affermato che «la trattazione scritta del giudizio penale d'appello, nella formulazione vigente, indubbiamente consente l'estensione a detto procedimento dei consolidati principi fissati per il giudizio di legittimità» (Sez. 3, n. 27189 del 23/03/2022, Giardino, non mass.). Tali principi si attagliano al caso che ci occupa, anche in considerazione della circostanza che, in concreto, nessuna lesione alle prerogative difensive è stata allegata nello sviluppo del contraddittorio cartolare: in specie, l'intervento del difensore alla pubblica udienza era ormai precluso ex lege, non essendo stata — appunto — richiesta la trattazione orale e avendo la difesa dedotto una generica necessità di prendere cognizione degli atti per assicurare effettività alla difesa, senza alcuna specifica indicazione di esigenze difensive eventualmente sacrificate (neppure quelle di un eventuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il cui riferimento è stato introdotto esclusivamente in occasione del ricorso per cassazione e, per di più, in via meramente ipotetica). In tale contesto fattuale, correttamente la Corte territoriale ha osservato che la richiesta di termine a difesa non trovava corrispondenza in alcuna obiettiva esigenza difensiva. 3. La censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è censura non consentita, siccome reiterativa di profili di censura adeguatamente vagliati e superati dal giudice di merito con motivazione adeguata. La sentenza impugnata, invero, anche attraverso il richiamo alle argomentazioni del Giudice di primo grado, ha escluso detto beneficio sulla scorta della gravità dei reati, delle modalità dell'azione, della personalità negativa dell'imputato (di cui ha valorizzato le precedenti condanne), non mancando di sottolineare l'assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di 4 elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 4. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile e, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente (
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
udito il Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore avvocato FORTE ANDREA che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9656 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 19/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata, nei riguardi di ON ES, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 10 dicembre 2019 con la quale costui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 23 I. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., con riferimento a un fucile calibro 12 avente matricola abrasa. 2. Ricorre per cassazione ES, a mezzo del proprio difensore avv. LE NO, e denuncia due motivi. 2.1. Con il primo lamenta l'inosservanza dell'art. 108 cod. proc. pen. L'avv. LE NO ha dedotto di essere stato nominato difensore di fiducia di ES, con contestuale revoca del precedente difensore, in data 25 novembre 2022, ossia nello stesso giorno della celebrazione del giudizio di appello, e di avere chiesto un termine a difesa «al fine di consentire la lettura degli atti e l'esercizio del diritto di difesa». La Corte territoriale non ha concesso detto termine, previsto dall'art. 108 cod. proc. pen., nonostante la revoca del difensore precedentemente nominato. Ciò ha fatto sul presupposto che - non avendo il primo difensore concluso per iscritto nel merito a norma dell'art. 23 d. I. 149 del 2000 ed essendo spirato il termine per la richiesta di trattazione orale - l'eventuale rinvio non avrebbe avuto rispondenza in alcuna reale esigenza difensiva. Secondo la difesa il Giudice di appello era, invece, tenuto in ogni caso a concedere il termine in parola, ben potendo esserci un interesse della difesa, ad esempio, quello ad accedere al così detto "concordato in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen.; sicché il diniego integrava una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, illegittimamente negate sulla mera scorta dei precedenti penali e della ritenuta gravità del fatto. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure in parte manifestamente infondate, in parte non consentite, sicché va dichiarato inammissibile. 2 511 2. Il primo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 2.1. Va preliminarmente premesso che, dall'esame degli atti, consentito alla Corte in virtù della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U n. 42792 del 31/10/2002, Policastro, Rv. 220095), risulta che l'avv. LE NO è stato nominato difensore di fiducia di ES, con contestuale revoca del precedente difensore, in data 25 novembre 2022, ossia lo stesso giorno della celebrazione del giudizio di appello, e che in quell'occasione chiese un termine a difesa «al fine di consentire la lettura degli atti e l'esercizio del diritto di difesa». Risulta altresì per tabulas (ed è stato ricordato anche dalla difesa dell'odierno ricorrente) che, a quella data, erano ormai spirati i termini per richiedere la trattazione orale del giudizio a norma dell'art. 23-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Il giudizio d'appello si è, dunque, sviluppato nell'alveo della trattazione meramente cartolare ed è stato deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Pubblico ministero e del difensore, laddove solo il primo ha rassegnato conclusioni scritte. La Corte territoriale - dopo avere rilevato che era già inutilmente decorso il termine per proporre istanza di trattazione orale e che, nonostante la regolare trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale al precedente difensore, questi non aveva depositato le proprie - ha provveduto a definire il giudizio con sentenza del 25 novembre 2022, negando il termine a difesa sulla scorta della circostanza che lo stesso, nella descritta situazione fattuale, non rispondeva ad alcuna esigenza difensiva. 2.2. Osserva il Collegio che tale motivazione è perfettamente in linea col principio espresso da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo cui «Il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108, comma primo, cod. proc. pen., non danno luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione» (Sez. U n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251497). E, d'altro canto, è principio ribadito (vieppiù consolidato dall'attuale regime emergenziale ancora vigente) - sebbene quanto al giudizio per cassazione - che nel caso di revoca del precedente difensore e di nomina di uno nuovo verificatesi nell'immediatezza della celebrazione del processo, non è consentita la concessione di un termine a difesa poiché, in tale giudizio, l'intervento del difensore è meramente eventuale per i procedimenti che si celebrano in pubblica 3 udienza ed è escluso per quelli in camera di consiglio in cui il contraddittorio, salvo che sia diversamente disposto, è meramente cartolare (Sez. 5, n. 2655 del 05/10/2021, dep. 2022, Chelucci, Rv. 282647), con esclusione dell'intervento sia del Procuratore generale che del difensore del ricorrente (cfr. Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, B. e altro, Rv. 263459). Si è, altresì, condivisibilmente affermato che «la trattazione scritta del giudizio penale d'appello, nella formulazione vigente, indubbiamente consente l'estensione a detto procedimento dei consolidati principi fissati per il giudizio di legittimità» (Sez. 3, n. 27189 del 23/03/2022, Giardino, non mass.). Tali principi si attagliano al caso che ci occupa, anche in considerazione della circostanza che, in concreto, nessuna lesione alle prerogative difensive è stata allegata nello sviluppo del contraddittorio cartolare: in specie, l'intervento del difensore alla pubblica udienza era ormai precluso ex lege, non essendo stata — appunto — richiesta la trattazione orale e avendo la difesa dedotto una generica necessità di prendere cognizione degli atti per assicurare effettività alla difesa, senza alcuna specifica indicazione di esigenze difensive eventualmente sacrificate (neppure quelle di un eventuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il cui riferimento è stato introdotto esclusivamente in occasione del ricorso per cassazione e, per di più, in via meramente ipotetica). In tale contesto fattuale, correttamente la Corte territoriale ha osservato che la richiesta di termine a difesa non trovava corrispondenza in alcuna obiettiva esigenza difensiva. 3. La censura che si appunta sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è censura non consentita, siccome reiterativa di profili di censura adeguatamente vagliati e superati dal giudice di merito con motivazione adeguata. La sentenza impugnata, invero, anche attraverso il richiamo alle argomentazioni del Giudice di primo grado, ha escluso detto beneficio sulla scorta della gravità dei reati, delle modalità dell'azione, della personalità negativa dell'imputato (di cui ha valorizzato le precedenti condanne), non mancando di sottolineare l'assenza di elementi, rinvenibili negli atti ovvero allegati dalla difesa, suscettibili di positiva valutazione. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di 4 elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). 4. Il ricorso dev'essere, pertanto, dichiarato inammissibile e, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente (