Articolo 10 della Legge 20 gennaio 1948, n. 6
Articolo 9Articolo 11
Versione
26 gennaio 1948
Art. 10.
Al primo comma dell'art. 24, le parole: "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge".
Entrata in vigore il 26 gennaio 1948