Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 04/05/2026, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00605/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2024, proposto da:
OR RT, rappresentato e difeso dalle avvocate Cristina Buffoli ed Elena Maria Ambrosetti, con domicilio fisico nello studio della prima in IA, corso Garibaldi n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in IA, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese Protocollo n.9113 del 30.11.2023, di rideterminazione del contributo concesso all'impresa RT OR con sede legale in via Lazzaretto n.51, a firma del direttore Generale Giuseppe Bronzino, notificato in data 30 novembre 2023, nella parte in cui ridetermina in euro 1.543,47 il contributo di euro 15.067,26 riconosciuto e concesso con Decreto N.30101 del 26.04.2022 CUP B12H22003860008 del Ministero dello Sviluppo Economico .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Vista la memoria di parte ricorrente del 2 gennaio 2026, depositata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa RA HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Il ricorrente impugna il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con il quale è stato rideterminato in € 1.543,47 il contributo di € 15.067,26 originariamente concesso allo stesso in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale.
2. In particolare, in tale qualità il ricorrente ha presentato domanda di contributo di cui al D.I. del 25 gennaio 2016, c.d. Nuova Sabatini, in relazione ad alcuni investimenti per la somma imponibile di € 154.000 (€ 20.000 per investimenti ordinari e € 134.000 per investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento).
Il finanziamento in oggetto veniva deliberato in data 22 ottobre 2021 da BNP AR Lease OU che ne dava comunicazione al Ministero in data 8 gennaio 2022.
3. Il finanziamento aveva ad oggetto l’acquisto di beni di cui alla fattura 5/629 del 18 novembre 2021 che venivano consegnati al ricorrente in pari data.
4. Il Ministero resistente, con Decreto del 26 aprile 2022, accertata la regolarità della domanda, concedeva il contributo di € 15.067,26 e il ricorrente, in data 7 maggio 2022, dopo aver ricevuto comunicazione della concessione del contributo, inoltrava il previsto Modulo di dichiarazione di ultimazione dell’investimento al fine di ottenere la relativa corresponsione.
5. A fronte del protratto silenzio del Ministero il ricorrente, chiedeva riscontro tramite pec inviata in data 22 marzo 2023 dal proprio consulente e il giorno successivo riceveva pec di risposta con la quale veniva chiesta conferma dell’investimento realizzato, risultando dalla dichiarazione di ultimazione dell’investimento un importo inferiore rispetto a quello di € 154.000, risultante invece dalla dichiarazione della società di leasing e da quella del fornitore, senza eccepire altro.
6. Il ricorrente, verificato che nel Modulo di dichiarazione di ultimazione era stata indicata una somma inferiore (€ 153.905,44), in data 31 marzo 2023 provvedeva ad inoltrare dichiarazione sostitutiva nella quale veniva indicata la cifra corretta.
7. Nonostante l’ammissione al contributo, l’esatta conformità degli investimenti eseguiti alla domanda di concessione del contributo per come accolta, il recepimento della precisazione del valore dell’investimento complessivo, con il decreto oggetto del presente ricorso il Ministero rideterminava l’importo del contributo.
In data 7 dicembre 2023 il ricorrente rinviava tutta la documentazione, tramite piattaforma ministeriale, confidando in una revoca del provvedimento impugnato.
8. Il ricorrente ha, pertanto, impugnato il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy formulando le seguenti censure di diritto: a) nullità e/o annullabilità per violazione e falsa applicazione di legge (art. 1 commi 55 e 56 L. n. 232 del 2016, art. 39 comma 1 D.L. n. 76 del 2020, del D.I. 25 gennaio 2026), manifesta illogicità per contraddittorietà all’istruttoria eseguita e al provvedimento di concessione del contributo; b) nullità e/o annullabilità per violazione di legge, eccesso di potere per mancanza, illogicità di motivazione e contraddittorietà agli atti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta; c) nullità e/o annullabilità per violazione dell’art. 6 della L. 241/1990 difetto e omessa istruttoria; d) nullità e/o annullabilità per violazione di legge, errata e falsa applicazione della norma, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e contrarietà ai principi di buona amministrazione.
9. Il Ministero resistente, costituitosi inizialmente con atto di costituzione meramente formale, ha successivamente depositato una memoria e documenti.
Nella memoria, in punto di fatto, viene dato atto dell’intervento in autotutela con il quale è stato annullato il provvedimento impugnato.
In punto di diritto, dopo aver eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ha rilevato come con il provvedimento sopravvenuto sia stato riconosciuto al ricorrente il bene della vita, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Il Ministero, peraltro, precisa come il decreto con il quale è stato rideterminato il contributo abbia trovato origine in un errore del ricorrente.
Quest’ultimo avrebbe potuto provvedere al ricontrollo della documentazione, liberamente accessibile sulla piattaforma dedicata, in modo da poter sanare la situazione.
Le perizie giurate che hanno condotto all’annullamento del decreto impugnato sarebbero state prodotte solo in una fase successiva a quella procedimentale.
10. Parte ricorrente, in vista dell’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, ha depositato il provvedimento di annullamento del decreto impugnato e una memoria nella quale dà atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sempre nella memoria, peraltro, il ricorrente chiede anche che sia disposta la condanna alle spese del Ministero, ritenendo che il giudizio non sarebbe stato necessario qualora il Ministero avesse verificato tempestivamente i documenti prodotti, già presenti sulla piattaforma ministeriale, e si fosse attivato in tempo utile in sede di autotutela.
L’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal Ministero resistente
11. In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice sollevata dalla difesa erariale.
Nonostante l’intervenuta cessazione della materia del contendere, dichiarata da entrambe le parti, atteso l’annullamento del provvedimento impugnato e il conseguimento del bene della vita da parte del ricorrente, tale eccezione deve essere comunque affrontata.
L’eventuale fondatezza della stessa impedirebbe, infatti, ogni pronuncia sul punto, essendo questo giudice, in tal caso, privo di giurisdizione.
12. In realtà, tale eccezione deve essere disattesa.
A questo proposito, va rilevato come il giudice della giurisdizione abbia da tempo chiarito che “ sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore, senza coinvolgere in alcun modo il legittimo esercizio dell'apprezzamento discrezionale del concedente circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, mentre sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a mutamenti intervenuti nel prosieguo e, quindi, quando il giudizio riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure allorché, successivamente alla concessione, l'atto sia stato annullato o revocato per illegittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario ” (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2023, n. 17757)
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non può configurarsi quale revoca (parziale) per inadempimento da parte della ricorrente ad un obbligo assunto in sede di erogazione del contributo, quale fatto sopravvenuto alla concessione, ma piuttosto di un provvedimento con il quale è stato rideterminato il contributo originariamente concesso perché in ordine allo stesso sarebbero mancati ad origine i presupposti per la concessione nei termini di cui al provvedimento originario.
In questo caso, la situazione giuridica vantata dal ricorrente è di interesse legittimo con conseguente giurisdizione di questo giudice.
Intervenuta cessazione della materia del contendere
13. Può a questo punto procedersi a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Come rilevato dalla stessa parte ricorrente e come risulta pacificamente dalla documentazione in atti (cfr. doc. 15 ricorrente e doc. 10 Ministero) il provvedimento impugnato è stato annullato e in conseguenza di ciò il ricorrente ha ottenuto il relativo bene della vita consistente nel riconoscimento e conseguente erogazione del contributo secondo l’ammontare originariamente concesso.
Sulle spese
14. Con riferimento alle spese del grado di giudizio ritiene il Collegio debba essere valutata una pluralità di elementi e non solo il fatto che il provvedimento che ha annullato il decreto impugnato sia intervenuto in un momento successivo alla notifica del ricorso introduttivo.
15. A questo proposito, infatti, va rilevato come tutto sia effettivamente stato originato da un errore del ricorrente, riconosciuto dallo stesso.
Il provvedimento in autotutela, del resto, è intervenuto ed è stato comunicato al ricorrente addirittura in un momento che, pur successivo alla notifica del ricorso, è però antecedente al deposito dello stesso.
Pertanto, al momento del deposito del ricorso era già intervenuta la cessazione della materia del contendere.
In ogni caso, non può trascurarsi che, come già ricordato, tutta la vicenda ha trovato origine in una dichiarazione errata del ricorrente e, in disparte il momento in cui poteva dirsi a disposizione del Ministero la documentazione necessaria per valutare ogni aspetto, il Ministero ha comunque dovuto riverificare la stessa, con tutta la doverosa attenzione che deve essere posta quando si tratta di erogazione di denaro pubblico.
Può pertanto ritenersi giustificato il tempo impiegato per adottare il decreto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
16. Alla luce delle sopra riportate considerazioni, considerata la particolarità della fattispecie sopra descritta e l’intervento di una pronuncia di rito, può essere disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti, ordinando però al contempo il rimborso in favore della parte ricorrente del contributo unificato, se versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti, fermo restando il diritto del ricorrente al rimborso del contributo unificato, se versato, da porsi a carico del Ministero resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU ED, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
RA HI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RA HI | AU ED |
IL SEGRETARIO