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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 2789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2789 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n.9494/2021 RG discussa all'udienza del 12.11.2025, promossa da
, rappresentata e difesa, con mandato a margine del ricorso, dall'avv. Zaccaria Parte_1
Sara
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall' avv. Giulio Peco CP_1
Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.9.2021, la ricorrente di cui in epigrafe -premesso di aver lavorato alle dipendenze della negli anni 2018, 2019 e 2020 (per un numero di giornate Controparte_2
pari a 102 per ciascun anno), occupandosi della vendemmia e della coltivazione di carciofi, broccoli, rape, zucchine e altri ortaggi presso i terreni siti in agro di Brindisi e provincia - esponeva che con provvedimento del 13.7.2021 l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro agricolo dalla stessa CP_1
prestate negli anni 2018, 2019 e 2020 con conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni e per il numero di giornate riportate in ricorso nonché il proprio diritto a percepire il trattamento economico di DS/Agr. per gli anni 2018,
2019 e 2020. CP_ Si costitutiva l che eccepiva pregiudizialmente la decadenza dall'azione giudiziale;
nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 3.03.2021, n.
2020011298/DDL, relativo alla Azienda agricola riferito al periodo dal 1.1.2014 Controparte_2 al 31.12.2020 all' esito del quale era stato disposto il disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta azienda agricola.
*
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La cancellazione delle giornate per cui è causa è stata disposta all'esito di un complesso accertamento ispettivo condotto dall'Ispettorato del Lavoro di Bari (2020011298/DDL del
03/03/2021) nei confronti dell'azienda agricola , attinente al periodo Controparte_2 dall'01/01/2014 al 31/12/2020. Dal contenuto di detto verbale, emerge che l'omonima ditta individuale “risulta essere iscritta alla Camera di Commercio dal 12/09/1997 con la qualifica di
Impresa Agricola (sezione SPECIALE) avente REA BR- 77093, esercitante le attività di
“COLTIVAZIONI VITICOLE” cod. Ateco 2007 01.2. Da Punto fisco, la suddetta azienda risulta, invece, esercitante “coltivazione di ortaggi in piena aria ” cod. Ateco 01.12.1. La ditta ha la sua sede legale a Brindisi (BR), - Via L. Andronico 2 – CAP 72100 di fatto però la sede coincide con la abitazione del titolare in Vico De' Carpentieri 14 – CAP 72100. Il titolare Controparte_2
alla data di redazione del presente verbale risulta essere stato denunciato quale lavoratore dipendente fino al 13/09/2016 e ad oggi, NON risulta essere iscritto a NESSUNA gestione previdenziale”.
Risulta altresì che l'azienda ispezionata aveva presentato nel corso degli anni – dal luglio 2014 ad aprile 2020- varie denunce aziendali nelle quali era indicata la conduzione di molteplici terreni
(specificamente indicati a pag. 3,4 e 5 del verbale) per una estensione totale di oltre 45 ettari. In data
22.4.2020, l'azienda aveva denunciato la conduzione di ulteriori terreni per un'estensione di oltre
13 ettari.
A fronte di ciò, tuttavia, gli ispettori hanno verificato che alcuna dichiarazione di denuncia di terreni era stata effettuata ai fini del riconoscimento del contributo PAC (politica agricola comune), come emerso dalla consultazione del fascicolo AGEA. In relazione ai terreni dichiarati come condotti in conduzione, l'azienda aveva comunicato l'assunzione di otd per 5000 giornate dal 2014 al 2019 e per 1000 giornate nell'anno 2020 (come riassuntivamente indicate nella tabella acclusa alle pag. 6,7
e 8 del verbale ispettivo), accumulando un debito contributivo pari ad € 349.767,00.
Con riferimento alla fatturazione d'impresa, i funzionari hanno rilevato che “il titolare e il consulente (patronato UNSIC) hanno dichiarato di non avere nella loro disponibilità nessuna fattura di acquisto/vendita, pertanto NON trova nessun riscontro formale quanto dichiarato alla Agenzia delle Entrate. Inoltre, dalla verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, lo SPESOMETRO ha dato esito NEGATIVO per tutto il periodo dal 2015 al 2018 (ultimo anno visibile). Per quanto attiene, invece, alla fatturazione elettronica si è accertato che NON risulta esserci nessuna fattura”
(pag. 8 del verbale).
Sulla scorta di tali elementi, gli ispettori hanno acquisito le dichiarazioni dei proprietari/concedenti dei fondi indicati nelle denunce aziendali nonché dei commercianti ai quali, secondo le dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda, sarebbero stati venduti i prodotti ortofrutticoli (dichiarazioni prodotte unitamente alla memoria di costituzione). Hanno dunque evidenziato- per quel che interessa nel presente giudizio in relazione al periodo in contestazione- che “In merito a TUTTI i terreni (non di proprietà), dichiarati quali condotti dal e riportati nel quadro F dal n° 1 al 61 delle CP_2
D.A. del 07/07/2014 e del 12/06/2019, gli stessi non sono mai stati nella sua disponibilità a nessun titolo, così come si evidenzia in modo chiaro inequivocabile dagli stralci delle dichiarazioni dei legittimi proprietari su riportati” (pag. 13 del verbale).
Tale circostanza – unitamente valutata all'assenza di documentazione fiscale concernente l'acquisto/vendita di prodotti ortofrutticoli dal 2015 e sino alla data dell'accertamento- ha dunque indotto gli ispettori a concludere per “la oggettiva impossibilità di esercizio di attività agricola (se non in modo estremamente marginale e solo per 5 giorni nel solo 2020), stante l'insussistenza di terreni coltivati e l'assenza di terreni nella disponibilità del sig. oltre che il mancato CP_2
conferimento di olive al frantoio indicato dallo stesso (v. dichiarazione agli atti). Pertanto, i prodotti dichiarati quali coltivati, stante anche la completa assenza di fatture, non trovano giustificazione alcuna e non possono essere in nessun modo imputabili dagli scriventi a qualsivoglia tipo di attività agricola svolta, considerata la quasi assoluta mancanza della stessa. Relativamente alla vendita dei prodotti come su riportato in stralci di dichiarazione, il sig. Controparte_2
risulta sconosciuto ai commercianti nei mercati di Oria, Francavilla Fontana e Lecce dove come da sua dichiarazione avrebbe venduto i prodotti ortofrutticoli. La mancanza, nelle relative dichiarazioni, di qualsivoglia reddito da impresa agricola, è ulteriore conferma della totale insussistenza di attività agricola stessa”.
A tali conclusioni gli ispettori sono giunti evidenziando l'antieconomicità della denunciata attività aziendale, risultante chiaramente dalla tabella inserita a pag. 19 del verbale ispettivo, ove – in corrispondenza dell'anno in cui il ricorrente avrebbe lavorato risulta un reddito di impresa pari a zero, a fronte di un costo per retribuzioni e contribuzione pari 194.440,00 euro per il 2019.
In considerazione dunque del mancato possesso dei terreni sui quali sarebbe stata espletata l'attività agricola denunciata (non comprovata peraltro da alcuna documentazione fiscale) e stante la riscontrata antieconomicità della predetta attività, sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda nel periodo attenzionato. Nel caso di specie, dunque, le Controparte_2 uniche formalità rispettate dall'azienda restano circoscritte alla compilazione dei Controparte_2 prospetti paga ed alla trasmissione delle denunce di assunzione, mentre non è stato reperito alcun documento contabile di acquisto di semi, piantine e quanto necessario per la coltivazione di ortaggi, nonché di vendita del prodotto raccolto.
A fronte di tali emergenze istruttorie, posto che come noto grava sul lavoratore l'onere di allegare e provare circostanze dalle quali desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge, reputa la scrivente che, nel caso di specie, tale onere non sia stato assolto in quanto il contributo orale fornito dai testi addotti dal ricorrente (tutti destinatari di analogo provvedimento di disconoscimento) è inidoneo a disattendere le risultanze ispettive, avendo i testi fatto riferimento a terreni, neppure indicati in ricorso, che – in assenza di specifiche (e tempestive) allegazioni di segno contrario - non risultano essere stati nella materiale disponibilità del titolare della ditta, avendo gli ispettori escluso tale circostanza sulla scorta delle dichiarazioni dei proprietari.
Per le ragioni che precedono, il ricorso non può trovare accoglimento.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti dell' , così provvede: CP_1
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese processuali.
Lecce, 12.11.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa