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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 15:00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
D'LE RI CE - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.1155/2018 R.G.A. a seguito dell'appello spedito il 19/10/2018 e
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - coobbligata Di -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_4 P.IVA_Ricorrente_4 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Macerata - Via Pannelli N. 1 Email_2 elettivamente domiciliata presso
oggetto: appello sentenza n. 115/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01935/2013 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01935/2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01935/2013 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052E01939/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052E01939/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052E01939/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01937/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01937/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01937/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00937/2014 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00937/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00937/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00948/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00948/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00948/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00949/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00949/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00949/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00957/2015 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00957/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00957/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00960/2015 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00960/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00960/2015 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00963/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00963/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00963/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00964/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00964/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00964/2015 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00965/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00965/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00965/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00966/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00966/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00966/2015 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza.
Richieste delle parti: come da atti e verbale di udienza,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto ed in estrema sintesi, è opportuno premettere che gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe costituiscono la scaturigine degli esiti della verifica condotta dall'Agenzia Ricorrente_4delle Entrate nei confronti della S.r.l., consistita nell'acquisizione della documentazione contabile e di informazioni in relazione alle spese contabilizzate per prestazioni Società_1apparentemente fornite dall'impresa individuale , la quale era stata interessata da una precedente attività istruttoria effettuata nei confronti della stessa, da cui erano emerse rilevanti criticità, analiticamente indicate negli atti impositivi, ai quali si rinvia per brevità espositiva. Società_1In particolare, l'Ufficio - avendo accertato che l'impresa , cessata nell'anno 1998, non aveva dipendenti, era sfornita di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della particolare attività di sanificazione e disinfestazione ed era priva delle capacità economiche finanziarie occorrenti per le prestazioni di servizio apparentemente espletate in favore della Ricorrente_4 S.r.l. – riteneva che i costi dalla medesima sostenuti erano in realtà riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti. Pertanto, per gli anni di imposta 2008-2011, l'Agenzia emetteva nei confronti della società e dei soci gli atti di impositivi sopra indicati, comprensivi di sanzioni. Nello specifico, nei confronti dei soci contestava la percezione di utili extrabilancio in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione societaria in virtù della ristretta base azionaria.
*** Con separati ricorsi di identico contenuto, la Ricorrente_4 S.r.l. ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnavano davanti alla CTP di Macerata i suddetti avvisi di accertamento, eccependone la nullità e deducendone l'infondatezza nel merito per i seguenti motivi: 1) mancata considerazione della concreta situazione del contribuente;
2) mancato integrale riconoscimento dei costi per lavorazioni esterne;
3) violazione del diritto di difesa del Contribuente;
4) difetto di motivazione. L'Ufficio si costituiva in giudizio, replicando alle avverse eccezioni e deduzioni di merito. Con sentenza n.115/1/2018, disposta la riunione delle cause, la CTP adìta respingeva i ricorsi proposti dalla società e dai soci, condannandoli altresì al pagamento delle spese di giudizio. Ricorrente_4 Ricorrente_2 Ricorrente_4Avverso la predetta decisione la Srl ed i soci e proponevano appello, assumendone l'erroneità, la illegittimità, la infondatezza ed il difetto di motivazione, sostanzialmente riproponendo le eccezioni, deduzioni e contestazioni formulate in primo grado. Infatti, gli appellanti ribadivano di avere fornito prova della congruità e della necessità delle Società_1prestazioni di sanificazione ambientale eseguite dalla impresa individuale , richiamando in proposito, la documentazione bancaria e la perizia giurata prodotta nel giudizio di prime cure, e rimarcavano di avere agito in buona fede, evidenziando, altresì, la sussistenza di una situazione di aperto conflitto tra i soci. L'Ufficio, costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, inammissibilità del gravame per difetto di specificità; per il resto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. In pendenza di giudizio, con memoria del 29.4.2020 l'Ufficio rappresentava che le domande di Ricorrente_3definizione agevolata presentate dal socio ai sensi dell'art.6 D.L. n.119/2018, convertito con modificazioni, dalla L. n.136/2018 erano risultate regolari e che il contribuente aveva effettuato il pagamento integrale del debito tributario. A loro volta, gli appellanti producevano due sentenze penali irrevocabili di assoluzione emesse dal Tribunale penale di Macerata nell'ambito dei processi penali instaurati nei confronti di Nominativo_1 Ricorrente_2 e , riguardanti gli stessi fatti oggetto del presente giudizio tributario, invocando la formazione di un giudicato penale ai sensi dell'art.21 bis del D. Lgs n.74/2000. Con memoria del 25.9.2025 l'Agenzia delle Entrate, nel confermare la richiesta di estinzione del Ricorrente_3 Ricorrente_2giudizio relativamente al socio , rilevava che aveva presentato domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla L. n.197/2022 (cc.dd. “rottamazione-quater”) e stava procedendo al pagamento rateale degli importi dovuti. Pertanto, alla luce della interpretazione elaborata dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine all'art.12-bis del D.L. n.84/2025, chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere con esclusivo riferimento alla pretesa impositiva collegata alle partite già definite con il pagamento. All'udienza del 15 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte, preso atto degli elementi forniti dall'Ufficio con riferimento alla posizione debitoria dei soci Ricorrente_3 e Ricorrente_2 , dichiara cessata la materia del contendere ex D.L. n. 118/2019 nei confronti del primo e cessata parzialmente la materia del contendere nei confronti del secondo, ossia con esclusivo riferimento alle esposizioni debitorie oggetto della procedura di “rottamazione quater” ex L. n.197/2022. Ciò posto, ritiene questo Collegio di confermare nel resto la sentenza della CTP di Macerata appellata. In primo luogo, osserva questa Corte che nessuna efficacia di giudicato può annettersi alle sentenze di assoluzione irrevocabili pronunciate dal Tribunale penale di Macerata Nominativo_1all'esito dei giudizi dibattimentali celebrati nei confronti di e Ricorrente_2, imputati del delitto di cui all'art.2 del D. Lgs. n.74/2000. Sebbene sia incontrovertibile che i fatti contestati nei processi penali definiti con le predette decisioni irrevocabili siano i medesimi della presente causa tributaria, giova rilevare che, secondo un recentissimo e condivisibile orientamento della Suprema Corte
- Sezione tributaria, l'art.21-bis del D. Lgs n.74 del 2000 si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio (v. sentenza n.3800/2025). Decidendo un caso originato dall'impugnazione, da parte di una S.r.l. di un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap per la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la Suprema corte, partendo dal presupposto che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ha affermato che la novella legislativa è suscettibile di esplicare i suoi effetti in termini diretti esclusivamente con riguardo alla sanzione irrogata, mentre con riguardo all'imposta la valutazione della sentenza penale di assoluzione resta tuttora ancorata ai principi riguardanti la circolazione della prova, esclusa ogni automatica estensione al giudizio tributario. In sostanza, secondo la S.C., l'incidenza del giudicato assolutorio penale sulla sola sanzione lascia inalterato il regime probatorio e la rilevanza della decisione penale sul rapporto d'imposta. Più specificamente, l'articolo 21-bis ha anticipato alla fase di cognizione il sistema del “doppio binario” penale-tributario, ossia: - per i profili sanzionatori occorre valutare se i fatti siano i medesimi e, quindi, in applicazione dell'articolo 21-bis, riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione;
- per l'accertamento dell'imposta, il giudizio, i criteri di ripartizione dell'onere della prova e la valutazione da parte del giudice restano soggetti agli ordinari criteri e principi che disciplinano il giudizio civile e tributario: la sentenza penale di assoluzione conserva la sua rilevanza nell'alveo dei principi della circolazione della prova ai sensi dell'articolo 654 cod. proc. pen. e 20 Dlgs n. 74 del 2000, dunque quale prova, soggetta all'autonoma valutazione del giudice, da apprezzare insieme alle altre prove acquisite nel giudizio. Differenti, del resto, sono le esigenze e gli obbiettivi che presiedono i due ambiti. Sulla sanzione (penale e amministrativa-tributaria), spiega la Cassazione, è preminente la necessità che il regime sanzionatorio, in applicazione del principio del ne bis in idem, sia unitario, non contraddittorio e proporzionato. Sull'imposta, invece, l'accertamento mira ad assicurare la “giusta imposizione”, nell'equilibrio tra dovere contributivo e principio della capacità contributiva, che viene realizzato con gli strumenti previsti dall'ordinamento tributario e secondo i criteri di riparto della prova tra il contribuente e il fisco. Con riguardo alla compatibilità con la normativa europea, la Corte ha poi affermato che la riconduzione dell'articolo 21-bis alla sola materia delle sanzioni, “oltre a rispondere a criteri di interpretazione sistematica e letterale e di coerenza con il complessivo sistema ordinamentale tributario, risponde ai principi unionali ed elide ogni possibile frizione con essi”. Mentre sotto il profilo costituzionale, “l'estensione ai fini del solo trattamento sanzionatorio trova il suo fondamento nella necessità di assicurare una unitarietà del momento afflittivo, che deve rispondere a criteri di non contraddizione, adeguatezza e proporzionalità, mentre l'imposizione è – in ogni caso – soggetta all'ordinario regime probatorio, sicché resta esclusa una ingiustificata divaricazione e differenziazione tra i contribuenti”. A supporto della ritenuta inidoneità di giudicato delle sentenze di assoluzione prodotte dai contribuenti milita un'ulteriore decisiva considerazione, supportata dall'orientamento formatosi in giurisprudenza. L'art. 21-bis del D.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel solo caso in cui quest'ultima contenga un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., dal momento che, in tale ipotesi, essa restituisce un risultato probatorio negativo - in quanto mancante, insufficiente o contraddittorio - in ordine agli elementi strutturali del reato (Cass. sentenza n.9148/2025; ord. n.17708/2023). Orbene, va rilevato che nel caso di specie il Tribunale di Macerata ha assolto gli imputati Nominativo_1 e Ricorrente_2 con formula dubitativa ex art.530 cpv. c.p.p., come si desume dalla lettura del dispositivo della decisione, del resto conferme alle argomentazioni svolte dal Giudice penale in punto di prova dei fatti contestati.
*** Venendo ai motivi di impugnazione articolati dai contribuenti, secondo questa Corte correttamente la CTP ha ritenuto che l'Agenzia ha fornito attendibili elementi di prova di rango gravemente indiziario circa la inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse Società_1dall'impresa individuale , meritando valorizzazione gli esiti degli accertamenti condotti dai verificatori in ordine alla struttura organizzativa dell'impresa emittente, essendo irrilevante la circostanza che la bonifica successiva al dissequestro del capannone industriale era da ricondursi alla necessaria regolarizzazione del sito in conseguenza della violazione delle norme in materia ambientale e non alle opere di sanificazione. Giustamente, la CTP ha escluso il significato probatorio sia del pagamento delle fatture sia della regolarità formale delle scritture contabili, trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di frode fiscale posto in essere mediante operazioni oggettivamente inesistenti. All'opposto, gli accertamenti condotti dall'Ufficio hanno fatto emergere che le ditte Ricorrente_4subappaltatrici della S.r.l. per dimensioni, organizzazione e capacità finanziaria non era in grado di effettuare le prestazioni indicate nelle fatture. Anche le anomalie riscontrate dall'Ufficio in ordine alla documentazione acquisita ed esaminata deponevano nel senso della fittizietà delle operazioni, dal momento che i contratti conclusi con i fornitori erano redatti nelle medesime modalità, tanto da apparire ciclostilati ed erano firmati da soggetti privi dei poteri rappresentativi o delle specifiche competenze richieste per l'esercizio dell'attività di sanificazione ambientale;
- i corrispettivi apparentemente ricevuti non erano stati fiscalmente dichiarati;
- i pagamenti erano estati eseguiti in modalità non tracciabile, in quanto tutte le transazioni erano avvenute in denaro contante. Va ulteriormente rimarcato che l'impresa Società_1 aveva dismesso già dal 1998 la attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione di ambienti interni ed esterni, come risulta dalla visura prodotta dall'Ufficio e non disponeva di un conto corrente destinato all'attività, non aveva dipendenti e non possedeva alcun bene strumentale, come attrezzature e automezzi;
infine, non risultava in regola con il pagamento delle imposte. Nessun pregio probatorio può, per contro, annettersi al documento denominato “Sintesi e relazione conclusiva” prodotto dalla parte, consistendo in un mero riepilogo di informazioni di carattere generale e smentite dalle circostanze verificate dall'Ufficio, come l'asserito utilizzo di prodotti funzionali alle operazioni di sanificazione, il cui acquisto, invero, non risulta annotato nella contabilità. Estremamente sintomatica della inesistenza di rapporti contrattuali tra la Ricorrente_4 S.r.l. Società_1e la impresa è la circostanza che il corrispettivo fatturato negli anni era risultato consistentemente ed ingiustificatamente maggiore di quello pattuito. Il complesso di siffatte emergenze probatorie si pone in netto contrasto – smentendola - Nominativo_2con la relazione tecnica redatta dall'ing. , atteso che nessuna delle imprese Ricorrente_4che hanno asseritamente intrattenuto rapporti di prestazioni di servizio con la S.r.l. possedeva le qualità tecnico-professionali indicate nella stessa relazione, men che Società_1meno la . Le emergenze processuali rendono altresì manifestamente insostenibile che i committenti non fossero consapevoli e partecipi del meccanismo fraudolento descritto negli avvisi di accertamento impugnati, comportante un notevole vantaggio fiscale per la società contribuente. Giova a questo punto rimarcare, in linea di principio, che, nei casi in cui il recupero fiscale si fondi sulla inesistenza delle prestazioni portate in deduzione, l'Iva risulta indetraibile ed i costi corrispondenti sono indeducibili ai fini delle imposte dirette ex art.14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993, mentre l'onere della prova della effettività delle prestazioni grava sul contribuente. Infatti, qualora l'Amministrazione contesti l'indebita detrazione dell'I.V.A. o la deduzione di costi sostenuti per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente ha l'onere di provare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica delle fatture emesse a fronte delle operazioni. Tale prova non può essere fornita dimostrando che la merce è stata ricevuta o la prestazione eseguita e ne è stato effettuato il pagamento, perché si tratta di elementi di per sé non concludenti. In proposito, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che, una volta assolto da parte dell'Ufficio il proprio onere probatorio, ricade poi sul contribuente controllato l'onere di provare che l'Iva detratta ha una fonte legittima, non essendo sufficienti, a tale fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, considerato che, sovente, tali strumenti sono adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Per mera completezza motivazionale, giova altresì richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (tra le tante, Cass. n.28628/2021). Deve dunque confermarsi la correttezza della ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate, basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da resistere alle censure formulate dalla ricorrente in ordine alla mancata prova della inesistenza oggettiva delle operazioni sottoposte a verifica. *** Sotto altro profilo, la imputabilità ai soci dei ricavi in nero conseguiti dalla società si è legittimamente fondata sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, trattandosi di compagine sociale dalla ristretta base azionaria. In proposito, va evidenziato che i soci appellanti sono fratelli e detengono il 100% del capitale sociale ed il loro padre è legale rappresentante della società. E' solo il caso di ricordare che reiteratamente la Corte di Cassazione, interpretando l'art.5 del T.U.I.R., ha introdotto nell'ordinamento tributario il principio secondo il quale è legittimo presumere, nell'ipotesi di una società di capitali a ristretta base azionaria, che gli utili conseguiti extrabilancio siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote societarie possedute. Del tutto eccentriche rispetto al merito si profilano le deduzioni svolte dalla parte relativamente alla posizione di conflitto tra i due soci, attinenti a questioni di rapporti esclusivamente personali e comunque risalenti ad epoca successiva ai periodi di imposta oggetto di accertamento. Per concludere sul punto, dal momento che nel caso di specie si deduce la violazione del divieto di doppia presunzione (presumptio de presumpto) col desumere un fatto ignoto (la distribuzione di dividendi ai soci) non da un fatto noto, ma da un fatto (la percezione di redditi maggiori di quelli dichiarati) pur esso ignoto, appare opportuno ricordare, in merito al divieto di doppie presunzioni, che un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene da tempo l'inammissibilità delle presunzioni di secondo grado sulla base della constatazione che le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 c.c., sono le conseguenze che un “giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”, sicché gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza. Pur mantenendo la propria posizione di chiusura nei confronti delle presunzioni di secondo grado, di recente la Suprema Corte, valutando come queste ultime possano giungere a dimostrazioni ragionevoli, ma non ritenendo, nel contempo, di pronunciarsi esplicitamente per l'ammissibilità delle stesse, ha argomentato qualificando il ragionamento presuntivo quale unica presunzione, comprensiva di più passaggi logici. Va ribadito, tuttavia, che quando il giudice di legittimità ha qualificato i ragionamenti effettuati dagli uffici in termini di presunzioni di secondo grado, ha concluso non ammettendoli. Tuttavia, l'Ufficio finanziario è autorizzato da precise disposizioni di legge a procedere all'accertamento fiscale anche acquisendo dati, notizie e documenti relativi a conti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si possano ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente;
ai fini della prova di tale connessione decisivo rilievo indiziario può assumere la mancata dimostrazione della società contribuente del reinvestimento o dell'accantonamento dei maggiori utili accertati. Il divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) vieta la correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale. Con specifico riferimento al caso in esame, giova richiamare il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi”. Ebbene, ritiene questo Collegio che nel caso di specie ricorrano i presupposti indicati dalla Suprema Corte di Cassazione ai fini della operatività della presunzione di distribuzione agli stessi degli utili non contabilizzati.
*** Per quanto riguarda, infine, i capi della sentenza appellata riguardanti le eccezioni formali e procedurali sollevate dalla società e dai soci, vanno richiamate integralmente le motivazioni addotte dalla CTP nel disattendere i rilievi delle parti private. Infatti, risulta che l'Ufficio ha instaurato il contraddittorio con il legale rappresentante della Ricorrente_4 S.r.l. e con un suo delegato al fine di acquisire informazioni sullo Società_1svolgimento dell'attività lavorativa e sui rapporti intercorsi con la ditta . Inoltre, gli avvisi di accertamento recano l'esplicita indicazione delle ragioni fondanti il recupero a tassazione, consentendo dunque l'esercizio del diritto alla difesa. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si impone il rigetto dell'appello. Il regime delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere, ex D.L. n. Ricorrente_3118/2019, nei confronti di , nonché cessata parzialmente la materia del contendere, limitatamente a quanto oggetto di “rottamazione quater” ex L. Ricorrente_2197/2022, nei confronti di;
conferma nel resto la sentenza impugnata e Ricorrente_3condanna gli appellanti, in solido tra loro, escluso , alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO RI CE D'LE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE - Sezione 1, riunitasi all'udienza del 15/12/2025, ore 15:00 e ss., nella seguente composizione collegiale:
D'LE RI CE - Presidente DICUONZO RUGGIERO - Relatore BASCUCCI SANTE - Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n.1155/2018 R.G.A. a seguito dell'appello spedito il 19/10/2018 e
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_3 CF_Ricorrente_1 - coobbligata Di -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso Ricorrente_4 P.IVA_Ricorrente_4 Srl -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Macerata - Via Pannelli N. 1 Email_2 elettivamente domiciliata presso
oggetto: appello sentenza n. 115/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MACERATA sez. 1 e pubblicata il 21/03/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01935/2013 IRES-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01935/2013 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01935/2013 IRAP 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052E01939/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052E01939/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052E01939/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01937/2013 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01937/2013 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7012E01937/2013 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00937/2014 IRES-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00937/2014 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00937/2014 IRAP 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00948/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00948/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00948/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00949/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00949/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00949/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00957/2015 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00957/2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00957/2015 IRAP 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00960/2015 IRES-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00960/2015 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7032I00960/2015 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00963/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00963/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00963/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00964/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00964/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00964/2015 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00965/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00965/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00965/2015 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00966/2015 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00966/2015 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ7052I00966/2015 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza.
Richieste delle parti: come da atti e verbale di udienza,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In punto di fatto ed in estrema sintesi, è opportuno premettere che gli avvisi di accertamento indicati in epigrafe costituiscono la scaturigine degli esiti della verifica condotta dall'Agenzia Ricorrente_4delle Entrate nei confronti della S.r.l., consistita nell'acquisizione della documentazione contabile e di informazioni in relazione alle spese contabilizzate per prestazioni Società_1apparentemente fornite dall'impresa individuale , la quale era stata interessata da una precedente attività istruttoria effettuata nei confronti della stessa, da cui erano emerse rilevanti criticità, analiticamente indicate negli atti impositivi, ai quali si rinvia per brevità espositiva. Società_1In particolare, l'Ufficio - avendo accertato che l'impresa , cessata nell'anno 1998, non aveva dipendenti, era sfornita di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della particolare attività di sanificazione e disinfestazione ed era priva delle capacità economiche finanziarie occorrenti per le prestazioni di servizio apparentemente espletate in favore della Ricorrente_4 S.r.l. – riteneva che i costi dalla medesima sostenuti erano in realtà riferiti ad operazioni oggettivamente inesistenti. Pertanto, per gli anni di imposta 2008-2011, l'Agenzia emetteva nei confronti della società e dei soci gli atti di impositivi sopra indicati, comprensivi di sanzioni. Nello specifico, nei confronti dei soci contestava la percezione di utili extrabilancio in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione societaria in virtù della ristretta base azionaria.
*** Con separati ricorsi di identico contenuto, la Ricorrente_4 S.r.l. ed i soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnavano davanti alla CTP di Macerata i suddetti avvisi di accertamento, eccependone la nullità e deducendone l'infondatezza nel merito per i seguenti motivi: 1) mancata considerazione della concreta situazione del contribuente;
2) mancato integrale riconoscimento dei costi per lavorazioni esterne;
3) violazione del diritto di difesa del Contribuente;
4) difetto di motivazione. L'Ufficio si costituiva in giudizio, replicando alle avverse eccezioni e deduzioni di merito. Con sentenza n.115/1/2018, disposta la riunione delle cause, la CTP adìta respingeva i ricorsi proposti dalla società e dai soci, condannandoli altresì al pagamento delle spese di giudizio. Ricorrente_4 Ricorrente_2 Ricorrente_4Avverso la predetta decisione la Srl ed i soci e proponevano appello, assumendone l'erroneità, la illegittimità, la infondatezza ed il difetto di motivazione, sostanzialmente riproponendo le eccezioni, deduzioni e contestazioni formulate in primo grado. Infatti, gli appellanti ribadivano di avere fornito prova della congruità e della necessità delle Società_1prestazioni di sanificazione ambientale eseguite dalla impresa individuale , richiamando in proposito, la documentazione bancaria e la perizia giurata prodotta nel giudizio di prime cure, e rimarcavano di avere agito in buona fede, evidenziando, altresì, la sussistenza di una situazione di aperto conflitto tra i soci. L'Ufficio, costituitosi in giudizio, eccepiva, preliminarmente, inammissibilità del gravame per difetto di specificità; per il resto, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado. In pendenza di giudizio, con memoria del 29.4.2020 l'Ufficio rappresentava che le domande di Ricorrente_3definizione agevolata presentate dal socio ai sensi dell'art.6 D.L. n.119/2018, convertito con modificazioni, dalla L. n.136/2018 erano risultate regolari e che il contribuente aveva effettuato il pagamento integrale del debito tributario. A loro volta, gli appellanti producevano due sentenze penali irrevocabili di assoluzione emesse dal Tribunale penale di Macerata nell'ambito dei processi penali instaurati nei confronti di Nominativo_1 Ricorrente_2 e , riguardanti gli stessi fatti oggetto del presente giudizio tributario, invocando la formazione di un giudicato penale ai sensi dell'art.21 bis del D. Lgs n.74/2000. Con memoria del 25.9.2025 l'Agenzia delle Entrate, nel confermare la richiesta di estinzione del Ricorrente_3 Ricorrente_2giudizio relativamente al socio , rilevava che aveva presentato domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dalla L. n.197/2022 (cc.dd. “rottamazione-quater”) e stava procedendo al pagamento rateale degli importi dovuti. Pertanto, alla luce della interpretazione elaborata dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine all'art.12-bis del D.L. n.84/2025, chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere con esclusivo riferimento alla pretesa impositiva collegata alle partite già definite con il pagamento. All'udienza del 15 dicembre 2025 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, questa Corte, preso atto degli elementi forniti dall'Ufficio con riferimento alla posizione debitoria dei soci Ricorrente_3 e Ricorrente_2 , dichiara cessata la materia del contendere ex D.L. n. 118/2019 nei confronti del primo e cessata parzialmente la materia del contendere nei confronti del secondo, ossia con esclusivo riferimento alle esposizioni debitorie oggetto della procedura di “rottamazione quater” ex L. n.197/2022. Ciò posto, ritiene questo Collegio di confermare nel resto la sentenza della CTP di Macerata appellata. In primo luogo, osserva questa Corte che nessuna efficacia di giudicato può annettersi alle sentenze di assoluzione irrevocabili pronunciate dal Tribunale penale di Macerata Nominativo_1all'esito dei giudizi dibattimentali celebrati nei confronti di e Ricorrente_2, imputati del delitto di cui all'art.2 del D. Lgs. n.74/2000. Sebbene sia incontrovertibile che i fatti contestati nei processi penali definiti con le predette decisioni irrevocabili siano i medesimi della presente causa tributaria, giova rilevare che, secondo un recentissimo e condivisibile orientamento della Suprema Corte
- Sezione tributaria, l'art.21-bis del D. Lgs n.74 del 2000 si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all'accertamento dell'imposta, rispetto alla quale la sentenza penale assolutoria ha rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi di prova introdotti nel giudizio (v. sentenza n.3800/2025). Decidendo un caso originato dall'impugnazione, da parte di una S.r.l. di un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap per la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la Suprema corte, partendo dal presupposto che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ha affermato che la novella legislativa è suscettibile di esplicare i suoi effetti in termini diretti esclusivamente con riguardo alla sanzione irrogata, mentre con riguardo all'imposta la valutazione della sentenza penale di assoluzione resta tuttora ancorata ai principi riguardanti la circolazione della prova, esclusa ogni automatica estensione al giudizio tributario. In sostanza, secondo la S.C., l'incidenza del giudicato assolutorio penale sulla sola sanzione lascia inalterato il regime probatorio e la rilevanza della decisione penale sul rapporto d'imposta. Più specificamente, l'articolo 21-bis ha anticipato alla fase di cognizione il sistema del “doppio binario” penale-tributario, ossia: - per i profili sanzionatori occorre valutare se i fatti siano i medesimi e, quindi, in applicazione dell'articolo 21-bis, riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza penale di assoluzione;
- per l'accertamento dell'imposta, il giudizio, i criteri di ripartizione dell'onere della prova e la valutazione da parte del giudice restano soggetti agli ordinari criteri e principi che disciplinano il giudizio civile e tributario: la sentenza penale di assoluzione conserva la sua rilevanza nell'alveo dei principi della circolazione della prova ai sensi dell'articolo 654 cod. proc. pen. e 20 Dlgs n. 74 del 2000, dunque quale prova, soggetta all'autonoma valutazione del giudice, da apprezzare insieme alle altre prove acquisite nel giudizio. Differenti, del resto, sono le esigenze e gli obbiettivi che presiedono i due ambiti. Sulla sanzione (penale e amministrativa-tributaria), spiega la Cassazione, è preminente la necessità che il regime sanzionatorio, in applicazione del principio del ne bis in idem, sia unitario, non contraddittorio e proporzionato. Sull'imposta, invece, l'accertamento mira ad assicurare la “giusta imposizione”, nell'equilibrio tra dovere contributivo e principio della capacità contributiva, che viene realizzato con gli strumenti previsti dall'ordinamento tributario e secondo i criteri di riparto della prova tra il contribuente e il fisco. Con riguardo alla compatibilità con la normativa europea, la Corte ha poi affermato che la riconduzione dell'articolo 21-bis alla sola materia delle sanzioni, “oltre a rispondere a criteri di interpretazione sistematica e letterale e di coerenza con il complessivo sistema ordinamentale tributario, risponde ai principi unionali ed elide ogni possibile frizione con essi”. Mentre sotto il profilo costituzionale, “l'estensione ai fini del solo trattamento sanzionatorio trova il suo fondamento nella necessità di assicurare una unitarietà del momento afflittivo, che deve rispondere a criteri di non contraddizione, adeguatezza e proporzionalità, mentre l'imposizione è – in ogni caso – soggetta all'ordinario regime probatorio, sicché resta esclusa una ingiustificata divaricazione e differenziazione tra i contribuenti”. A supporto della ritenuta inidoneità di giudicato delle sentenze di assoluzione prodotte dai contribuenti milita un'ulteriore decisiva considerazione, supportata dall'orientamento formatosi in giurisprudenza. L'art. 21-bis del D.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, riconosce efficacia di giudicato nel processo tributario alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel solo caso in cui quest'ultima contenga un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o della partecipazione ad esso dell'imputato, ai sensi dell'art. 530, comma 1, c.p.p., e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., dal momento che, in tale ipotesi, essa restituisce un risultato probatorio negativo - in quanto mancante, insufficiente o contraddittorio - in ordine agli elementi strutturali del reato (Cass. sentenza n.9148/2025; ord. n.17708/2023). Orbene, va rilevato che nel caso di specie il Tribunale di Macerata ha assolto gli imputati Nominativo_1 e Ricorrente_2 con formula dubitativa ex art.530 cpv. c.p.p., come si desume dalla lettura del dispositivo della decisione, del resto conferme alle argomentazioni svolte dal Giudice penale in punto di prova dei fatti contestati.
*** Venendo ai motivi di impugnazione articolati dai contribuenti, secondo questa Corte correttamente la CTP ha ritenuto che l'Agenzia ha fornito attendibili elementi di prova di rango gravemente indiziario circa la inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse Società_1dall'impresa individuale , meritando valorizzazione gli esiti degli accertamenti condotti dai verificatori in ordine alla struttura organizzativa dell'impresa emittente, essendo irrilevante la circostanza che la bonifica successiva al dissequestro del capannone industriale era da ricondursi alla necessaria regolarizzazione del sito in conseguenza della violazione delle norme in materia ambientale e non alle opere di sanificazione. Giustamente, la CTP ha escluso il significato probatorio sia del pagamento delle fatture sia della regolarità formale delle scritture contabili, trattandosi di circostanze pienamente compatibili con il modello di frode fiscale posto in essere mediante operazioni oggettivamente inesistenti. All'opposto, gli accertamenti condotti dall'Ufficio hanno fatto emergere che le ditte Ricorrente_4subappaltatrici della S.r.l. per dimensioni, organizzazione e capacità finanziaria non era in grado di effettuare le prestazioni indicate nelle fatture. Anche le anomalie riscontrate dall'Ufficio in ordine alla documentazione acquisita ed esaminata deponevano nel senso della fittizietà delle operazioni, dal momento che i contratti conclusi con i fornitori erano redatti nelle medesime modalità, tanto da apparire ciclostilati ed erano firmati da soggetti privi dei poteri rappresentativi o delle specifiche competenze richieste per l'esercizio dell'attività di sanificazione ambientale;
- i corrispettivi apparentemente ricevuti non erano stati fiscalmente dichiarati;
- i pagamenti erano estati eseguiti in modalità non tracciabile, in quanto tutte le transazioni erano avvenute in denaro contante. Va ulteriormente rimarcato che l'impresa Società_1 aveva dismesso già dal 1998 la attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione di ambienti interni ed esterni, come risulta dalla visura prodotta dall'Ufficio e non disponeva di un conto corrente destinato all'attività, non aveva dipendenti e non possedeva alcun bene strumentale, come attrezzature e automezzi;
infine, non risultava in regola con il pagamento delle imposte. Nessun pregio probatorio può, per contro, annettersi al documento denominato “Sintesi e relazione conclusiva” prodotto dalla parte, consistendo in un mero riepilogo di informazioni di carattere generale e smentite dalle circostanze verificate dall'Ufficio, come l'asserito utilizzo di prodotti funzionali alle operazioni di sanificazione, il cui acquisto, invero, non risulta annotato nella contabilità. Estremamente sintomatica della inesistenza di rapporti contrattuali tra la Ricorrente_4 S.r.l. Società_1e la impresa è la circostanza che il corrispettivo fatturato negli anni era risultato consistentemente ed ingiustificatamente maggiore di quello pattuito. Il complesso di siffatte emergenze probatorie si pone in netto contrasto – smentendola - Nominativo_2con la relazione tecnica redatta dall'ing. , atteso che nessuna delle imprese Ricorrente_4che hanno asseritamente intrattenuto rapporti di prestazioni di servizio con la S.r.l. possedeva le qualità tecnico-professionali indicate nella stessa relazione, men che Società_1meno la . Le emergenze processuali rendono altresì manifestamente insostenibile che i committenti non fossero consapevoli e partecipi del meccanismo fraudolento descritto negli avvisi di accertamento impugnati, comportante un notevole vantaggio fiscale per la società contribuente. Giova a questo punto rimarcare, in linea di principio, che, nei casi in cui il recupero fiscale si fondi sulla inesistenza delle prestazioni portate in deduzione, l'Iva risulta indetraibile ed i costi corrispondenti sono indeducibili ai fini delle imposte dirette ex art.14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993, mentre l'onere della prova della effettività delle prestazioni grava sul contribuente. Infatti, qualora l'Amministrazione contesti l'indebita detrazione dell'I.V.A. o la deduzione di costi sostenuti per operazioni oggettivamente inesistenti, il contribuente ha l'onere di provare di non aver avuto consapevolezza della falsità ideologica delle fatture emesse a fronte delle operazioni. Tale prova non può essere fornita dimostrando che la merce è stata ricevuta o la prestazione eseguita e ne è stato effettuato il pagamento, perché si tratta di elementi di per sé non concludenti. In proposito, la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che, una volta assolto da parte dell'Ufficio il proprio onere probatorio, ricade poi sul contribuente controllato l'onere di provare che l'Iva detratta ha una fonte legittima, non essendo sufficienti, a tale fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, considerato che, sovente, tali strumenti sono adoperati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia. Per mera completezza motivazionale, giova altresì richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (tra le tante, Cass. n.28628/2021). Deve dunque confermarsi la correttezza della ripresa a tassazione operata dall'Agenzia delle Entrate, basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, tali da resistere alle censure formulate dalla ricorrente in ordine alla mancata prova della inesistenza oggettiva delle operazioni sottoposte a verifica. *** Sotto altro profilo, la imputabilità ai soci dei ricavi in nero conseguiti dalla società si è legittimamente fondata sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, trattandosi di compagine sociale dalla ristretta base azionaria. In proposito, va evidenziato che i soci appellanti sono fratelli e detengono il 100% del capitale sociale ed il loro padre è legale rappresentante della società. E' solo il caso di ricordare che reiteratamente la Corte di Cassazione, interpretando l'art.5 del T.U.I.R., ha introdotto nell'ordinamento tributario il principio secondo il quale è legittimo presumere, nell'ipotesi di una società di capitali a ristretta base azionaria, che gli utili conseguiti extrabilancio siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle quote societarie possedute. Del tutto eccentriche rispetto al merito si profilano le deduzioni svolte dalla parte relativamente alla posizione di conflitto tra i due soci, attinenti a questioni di rapporti esclusivamente personali e comunque risalenti ad epoca successiva ai periodi di imposta oggetto di accertamento. Per concludere sul punto, dal momento che nel caso di specie si deduce la violazione del divieto di doppia presunzione (presumptio de presumpto) col desumere un fatto ignoto (la distribuzione di dividendi ai soci) non da un fatto noto, ma da un fatto (la percezione di redditi maggiori di quelli dichiarati) pur esso ignoto, appare opportuno ricordare, in merito al divieto di doppie presunzioni, che un consolidato orientamento giurisprudenziale sostiene da tempo l'inammissibilità delle presunzioni di secondo grado sulla base della constatazione che le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 c.c., sono le conseguenze che un “giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato”, sicché gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza. Pur mantenendo la propria posizione di chiusura nei confronti delle presunzioni di secondo grado, di recente la Suprema Corte, valutando come queste ultime possano giungere a dimostrazioni ragionevoli, ma non ritenendo, nel contempo, di pronunciarsi esplicitamente per l'ammissibilità delle stesse, ha argomentato qualificando il ragionamento presuntivo quale unica presunzione, comprensiva di più passaggi logici. Va ribadito, tuttavia, che quando il giudice di legittimità ha qualificato i ragionamenti effettuati dagli uffici in termini di presunzioni di secondo grado, ha concluso non ammettendoli. Tuttavia, l'Ufficio finanziario è autorizzato da precise disposizioni di legge a procedere all'accertamento fiscale anche acquisendo dati, notizie e documenti relativi a conti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si possano ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente;
ai fini della prova di tale connessione decisivo rilievo indiziario può assumere la mancata dimostrazione della società contribuente del reinvestimento o dell'accantonamento dei maggiori utili accertati. Il divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto) vieta la correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale. Con specifico riferimento al caso in esame, giova richiamare il principio di diritto elaborato dalla Suprema Corte, secondo cui “in tema di imposte sui redditi e con riguardo ai redditi di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare - cioè il fatto noto alla base della presunzione - abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l'accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi”. Ebbene, ritiene questo Collegio che nel caso di specie ricorrano i presupposti indicati dalla Suprema Corte di Cassazione ai fini della operatività della presunzione di distribuzione agli stessi degli utili non contabilizzati.
*** Per quanto riguarda, infine, i capi della sentenza appellata riguardanti le eccezioni formali e procedurali sollevate dalla società e dai soci, vanno richiamate integralmente le motivazioni addotte dalla CTP nel disattendere i rilievi delle parti private. Infatti, risulta che l'Ufficio ha instaurato il contraddittorio con il legale rappresentante della Ricorrente_4 S.r.l. e con un suo delegato al fine di acquisire informazioni sullo Società_1svolgimento dell'attività lavorativa e sui rapporti intercorsi con la ditta . Inoltre, gli avvisi di accertamento recano l'esplicita indicazione delle ragioni fondanti il recupero a tassazione, consentendo dunque l'esercizio del diritto alla difesa. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si impone il rigetto dell'appello. Il regime delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate nella misura indicata nell'accluso dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dichiara cessata la materia del contendere, ex D.L. n. Ricorrente_3118/2019, nei confronti di , nonché cessata parzialmente la materia del contendere, limitatamente a quanto oggetto di “rottamazione quater” ex L. Ricorrente_2197/2022, nei confronti di;
conferma nel resto la sentenza impugnata e Ricorrente_3condanna gli appellanti, in solido tra loro, escluso , alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 5.000, oltre accessori come per legge. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO RI CE D'LE