Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 42
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata considerazione della concreta situazione del contribuente

    La Corte conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate abbia fornito elementi di prova sufficienti sull'inesistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Mancato integrale riconoscimento dei costi per lavorazioni esterne

    La Corte conferma la sentenza di primo grado, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate abbia fornito elementi di prova sufficienti sull'inesistenza delle operazioni.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa del contribuente

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo che il contraddittorio sia stato instaurato e che gli avvisi di accertamento contenessero le motivazioni necessarie per l'esercizio del diritto alla difesa.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione degli avvisi di accertamento

    La Corte rigetta l'eccezione, ritenendo che gli avvisi di accertamento contenessero l'indicazione delle ragioni fondanti il recupero a tassazione.

  • Rigettato
    Efficacia del giudicato penale

    La Corte ritiene che le sentenze penali di assoluzione, pronunciate con formula dubitativa, non abbiano efficacia di giudicato nel processo tributario riguardo all'accertamento dell'imposta, ma solo per le sanzioni, e che la prova dell'inesistenza delle operazioni sia stata fornita dall'Agenzia.

  • Accolto
    Presunzione di distribuzione utili extracontabili

    La Corte ritiene legittima la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati ai soci di società a ristretta base sociale, basata sulla ristrettezza della base sociale e sul vincolo di solidarietà, confermando l'accertamento a carico dei soci.

  • Accolto
    Definizione agevolata dei carichi pendenti

    La Corte dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del socio per avvenuta definizione agevolata.

  • Accolto
    Definizione agevolata "rottamazione-quater"

    La Corte dichiara cessata parzialmente la materia del contendere nei confronti del socio, limitatamente alle esposizioni debitorie oggetto della procedura di "rottamazione quater".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 42
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 42
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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