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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3550/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 15391 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'Amministratore p.t. sig. Nominativo_1, con atto notificato a mezzo PEC al Comune di Marcianise in data 18.07.2025, impugnava l'avviso di pagamento n. 15391 notificato a mezzo
PEC il 20/05/2025, concernente TARI per l'anno 2025, per un importo di euro 11.096,00
(undicimilanovantasei/00), comprensivo di EF (di euro 528,00).
Il tributo riguardava un immobile sito in Luogo_1 alla IIndirizzo_1, individuato in catasto al foglio di mappa N_1 num. N_2 cat. D07, limitatamente ad una superficie di 3.000 mq.
La società ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile dal 31/01/2011 e fino al 30/04/2025 era stato condotto in locazione dalla società Società_1 S.r.l., che aveva annualmente provveduto a corrispondere il tributo sull'intera superficie occupata di 6600 mq.
Precisava il ricorrente, peraltro, che la Ricorrente_1 S.r.l., in forza di un contratto inizialmente in essere con la predetta Società_1 S.r.l., svolgeva soltanto delle attività di deposito e di movimentazione merci all'interno del magazzino, il che lasciava al conduttore l'onere di provvedere agli adempimenti in materia di
TARI.
In proposito produceva documentazione attestante il pagamento della prima rata dell'anno 2025 effettuato dalla Società_1 S.r.l..
La ricorrente soggiungeva che dall' 1/05/2025 l'immobile era condotto in locazione dalla società Società_2 S.r.l., che avrebbe provveduto entro i termini di legge ad effettuare la dichiarazione al Comune di Marcianise ai fini del pagamento dell'imposta.
Di fatto, quindi, la società Società_1 S.r.l., aveva corrisposto il tributo per l'intera superficie pagando la prima rata dell'anno 2025 e la società Società_2 S.r.l., possessore subentrante, avrebbe corrisposto l'intero importo per il successivo periodo.
Eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio Comunale di Marcianise n. 189 del 29/04/2016, in base alla quale dopvevano ritenersi non sussistenti i presupposti impositivi in capo alla ricorrente.
Chiedeva, quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Il Comune di Marcianise si è costituito e ha contestato le eccezioni del ricorrente rilevando che:
- Ricorrente_1 S.r.l.aveva per contratto l'uso esclusivo della superficie in relazione alla quale era stato chiesto il tributo e, pertanto, era da considerare soggetto passivo dello stesso in solido con l'altro possessore/ detentore;
- non si era verificata alcuna duplicazione di tassazione in quanto l'avviso di pagamento del tributo dovuto dalla ricorrente per gli immobili siti in Indirizzo_1 riguardava una superficie di 3.000 mq, mentre in capo alla Società_1 S.r.l. vi erano accertamenti per l'omesso versamento del tributo dovuto su di una superficie pari a 6.600 mq e con applicazione di un diverso tariffario;
- l'atto era adeguatamente motivato contenendo tutti gli elementi utili per un utile esercizio del diritto di difesa. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La società ricorrente depositava memorie nelle quali ribadiva le proprie ragioni e si opponeva alle argomentazioni esposte nelle controdeduzioni di controparte, rilevando che l'immobile misurava una superficie totale di 6.600 mq su cui il tributo era stato interamente corrisposto dalla Società_1 S.r.l., per cui la richiesta del pagamento per ulteriori 3.000,00 mq avanzata nei confronti della ricorrente comportava un anomalo innalzamento a 9.600 mq della superficie tassata.
Precisava, infine, che la Ricorrente_1 S.r.l. operava all'interno del magazzino unicamente per attività di gestione/ movimentazione merci su incarico della Società_1 S.r.l., conduttrice dell'immobile, senza avere una detenzione autonoma e qualificata del cespite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
In primo luogo, essendo incontroverso che la superficie complessiva dell'immobile di cui trattasi è di 6.600 mq, appare evidente che, a fronte del pagamento della prima rata dell'anno 2025 riferito all'intera superficie tassata, effettuato dalla Società_1 S.r.l. il 30 maggio 2025, l'Ente non aveva alcun titolo per richiedere all'odierna ricorrente un ulteriore pagamento su una quota parte di quella medesima superficie,
a nulla rilevando il diverso tariffario applicato.
Neppure può darsi rilievo al principio in forza del quale tutti i possessori o detentori dell'immobile sono obbligati in solido al pagamento del tributo;
è evidente, infatti, che il Comune di Marcianise ha emesso l'avviso di pagamento nei confronti dell'odierna ricorrente con riguardo non all'intero immobile ma solo alla parte di esso che sarebbe stata da essa utilizzata in via esclusiva, di fatto escludendo in radice l'ipotesi dell'esistenza di un'obbligazione solidale.
Quanto sopra pone in secondo piano la questione relativa al tipo di attività che la Ricorrente_1 S.r.l. svolgeva sulla porzione di immobile ad essa attribuita, pur dovendosi comunque rilevare che l'Ente impositore non ha dimostrato la sussistenza in capo alla società del pieno possesso o detenzione dell'immobile su cui si fonda la pretesa impositiva, carenza che ricade a favore della parte ricorrente in considerazione del particolare regime dell'onere della prova recentemente introdotto all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
In proposito va rilevato che nelle controdeduzioni si fa riferimento a un documento che sarebbe stato prodotto dal ricorrente e che il Comune indica come>. In realtà detto documento non si rinviene in atti (l'all. 6 al ricorso riguarda la Delibera C.C. N. 189 del 29.4.2016, ossia il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale) e, quindi, di esso non si può tenere conto.
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese della parte soccombente, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.479,00 oltre C.U., spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SABINO ANTONIO, Presidente e Relatore
ACCONCIA RENATO, Giudice
PERNA DANIELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3550/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Piazza Municipio 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PAGAM n. 15391 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 239/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona dell'Amministratore p.t. sig. Nominativo_1, con atto notificato a mezzo PEC al Comune di Marcianise in data 18.07.2025, impugnava l'avviso di pagamento n. 15391 notificato a mezzo
PEC il 20/05/2025, concernente TARI per l'anno 2025, per un importo di euro 11.096,00
(undicimilanovantasei/00), comprensivo di EF (di euro 528,00).
Il tributo riguardava un immobile sito in Luogo_1 alla IIndirizzo_1, individuato in catasto al foglio di mappa N_1 num. N_2 cat. D07, limitatamente ad una superficie di 3.000 mq.
La società ricorrente eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'immobile dal 31/01/2011 e fino al 30/04/2025 era stato condotto in locazione dalla società Società_1 S.r.l., che aveva annualmente provveduto a corrispondere il tributo sull'intera superficie occupata di 6600 mq.
Precisava il ricorrente, peraltro, che la Ricorrente_1 S.r.l., in forza di un contratto inizialmente in essere con la predetta Società_1 S.r.l., svolgeva soltanto delle attività di deposito e di movimentazione merci all'interno del magazzino, il che lasciava al conduttore l'onere di provvedere agli adempimenti in materia di
TARI.
In proposito produceva documentazione attestante il pagamento della prima rata dell'anno 2025 effettuato dalla Società_1 S.r.l..
La ricorrente soggiungeva che dall' 1/05/2025 l'immobile era condotto in locazione dalla società Società_2 S.r.l., che avrebbe provveduto entro i termini di legge ad effettuare la dichiarazione al Comune di Marcianise ai fini del pagamento dell'imposta.
Di fatto, quindi, la società Società_1 S.r.l., aveva corrisposto il tributo per l'intera superficie pagando la prima rata dell'anno 2025 e la società Società_2 S.r.l., possessore subentrante, avrebbe corrisposto l'intero importo per il successivo periodo.
Eccepiva, inoltre, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la violazione e falsa applicazione della delibera del Consiglio Comunale di Marcianise n. 189 del 29/04/2016, in base alla quale dopvevano ritenersi non sussistenti i presupposti impositivi in capo alla ricorrente.
Chiedeva, quindi l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
Il Comune di Marcianise si è costituito e ha contestato le eccezioni del ricorrente rilevando che:
- Ricorrente_1 S.r.l.aveva per contratto l'uso esclusivo della superficie in relazione alla quale era stato chiesto il tributo e, pertanto, era da considerare soggetto passivo dello stesso in solido con l'altro possessore/ detentore;
- non si era verificata alcuna duplicazione di tassazione in quanto l'avviso di pagamento del tributo dovuto dalla ricorrente per gli immobili siti in Indirizzo_1 riguardava una superficie di 3.000 mq, mentre in capo alla Società_1 S.r.l. vi erano accertamenti per l'omesso versamento del tributo dovuto su di una superficie pari a 6.600 mq e con applicazione di un diverso tariffario;
- l'atto era adeguatamente motivato contenendo tutti gli elementi utili per un utile esercizio del diritto di difesa. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La società ricorrente depositava memorie nelle quali ribadiva le proprie ragioni e si opponeva alle argomentazioni esposte nelle controdeduzioni di controparte, rilevando che l'immobile misurava una superficie totale di 6.600 mq su cui il tributo era stato interamente corrisposto dalla Società_1 S.r.l., per cui la richiesta del pagamento per ulteriori 3.000,00 mq avanzata nei confronti della ricorrente comportava un anomalo innalzamento a 9.600 mq della superficie tassata.
Precisava, infine, che la Ricorrente_1 S.r.l. operava all'interno del magazzino unicamente per attività di gestione/ movimentazione merci su incarico della Società_1 S.r.l., conduttrice dell'immobile, senza avere una detenzione autonoma e qualificata del cespite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto.
In primo luogo, essendo incontroverso che la superficie complessiva dell'immobile di cui trattasi è di 6.600 mq, appare evidente che, a fronte del pagamento della prima rata dell'anno 2025 riferito all'intera superficie tassata, effettuato dalla Società_1 S.r.l. il 30 maggio 2025, l'Ente non aveva alcun titolo per richiedere all'odierna ricorrente un ulteriore pagamento su una quota parte di quella medesima superficie,
a nulla rilevando il diverso tariffario applicato.
Neppure può darsi rilievo al principio in forza del quale tutti i possessori o detentori dell'immobile sono obbligati in solido al pagamento del tributo;
è evidente, infatti, che il Comune di Marcianise ha emesso l'avviso di pagamento nei confronti dell'odierna ricorrente con riguardo non all'intero immobile ma solo alla parte di esso che sarebbe stata da essa utilizzata in via esclusiva, di fatto escludendo in radice l'ipotesi dell'esistenza di un'obbligazione solidale.
Quanto sopra pone in secondo piano la questione relativa al tipo di attività che la Ricorrente_1 S.r.l. svolgeva sulla porzione di immobile ad essa attribuita, pur dovendosi comunque rilevare che l'Ente impositore non ha dimostrato la sussistenza in capo alla società del pieno possesso o detenzione dell'immobile su cui si fonda la pretesa impositiva, carenza che ricade a favore della parte ricorrente in considerazione del particolare regime dell'onere della prova recentemente introdotto all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
In proposito va rilevato che nelle controdeduzioni si fa riferimento a un documento che sarebbe stato prodotto dal ricorrente e che il Comune indica come
All'accoglimento del ricorso consegue la condanna alle spese della parte soccombente, liquidate come da dispositivo in considerazione del valore della controversia e delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 1.479,00 oltre C.U., spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.