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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 24 settembre, avanti al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 1332/2023 R.G.
tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Salvatore Cinnera Martino, giusta procura in atti;
appellante
contro
, in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1
appellato contumace
All'odierna udienza è comparso l'avv. Gabriella Donzì per delega dell'avv. Salvatore
Cinnera Martino nell'interesse dell'appellante.
Il procuratore di parte appellante discute oralmente la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza. FATTO E DIRITTO
ha impugnato la sentenza n. 82/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. Parte_1
Agata di Militello il 18.4.2023, depositata il 19.5.2023, nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha esposto che il Giudice di prime cure – in violazione degli artt. 91, 92,
132, comma 2 e 4, c.p.c. – aveva erroneamente disposto la compensazione delle spese indicando, quale motivazione posta a fondamento, “la natura della controversia ed i motivi
che hanno portato all'accoglimento dell'opposizione”, pertanto, ha chiesto la riforma parziale dell'impugnata sentenza e la condanna del al Controparte_2
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di introduttivo, CP_1
non si è costituito in giudizio e, per tale ragione, deve essere dichiarato contumace.
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Costituisce principio generale dell'ordinamento quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ai sensi degli artt. 91 e
92 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 115/2002.
Ed invero, l'art. 91, comma 1, c.p.c. stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che
chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa…”.
Il successivo art. 92, comma 2, c.p.c. dispone, però, che “Se vi è soccombenza
reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le
parti, parzialmente o per intero.”. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19.4.2018, ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel
testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in
materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n.
162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni".
È opportuno precisare, inoltre, che la compensazione delle spese di giudizio, che costituisce una deroga al principio della soccombenza, deve essere adeguatamente motivata dal Giudice (cfr. Cass. SS.UU., n. 20599/2008; Cass., n. 23993/2007).
Nella caso di specie dall'esame della sentenza oggetto di gravame si evince il totale accoglimento del ricorso depositato nel giudizio iscritto al n. 208/2022 R.G. dinnanzi Giudice
di Pace di S. Agata di Militello, incardinato dall'odierna appellante avverso il verbale di accertamento di violazione n. 1317 S/2022, elevato il 12 maggio 2022 dal Comando di Polizia
Municipale del Comune di . Controparte_1
Ed invero, nell'impugnata sentenza si legge “… È fondata e conseguentemente va
accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprie
da questo Giudicante le argomentazioni, di cui è ricorso, documentalmente non contestate.
Si rileva altresì che è nullo il verbale per eccesso di velocità rilevato con il cosiddetto “Scout
Speed” se il dispositivo non è segnalato è ben visibile. … Ritenendo a questo punto superflua
la trattazione degli altri motivi allegati dal ricorrente, per le ragioni enunciate, l'atto oggetto
dell'impugnazione promossa deve essere annullato e di conseguenza deve dichiararsi la sua
inefficacia”. Orbene, il Giudice di prime cure ha disposto la totale compensazione delle spese di lite in ragione della “ …natura della controversia…” e dei “… motivi che hanno portato
all'accoglimento dell'opposizione …”.
A parere del Tribunale il Giudice di Pace ha disatteso i principi normativi e giurisprudenziali sopra richiamati in punto si spese in quanto ha disposto la compensazione delle spese di lite in violazione del criterio di soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.; in particolare, le ragioni indicate dal Giudice di prime cure e poste a fondamento della decisione di compensare le spese di lite tra le parti non risultano conformi a quelle che il Legislatore ha specificamente elencato all'art. 92., comma 2, c.p.c. e in relazione alle quali è intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 19.4.2018.
Ed invero, dal contenuto della decisone impugnata non si rinviene la sussistenza di ipotesi di “soccombenza reciproca”, di “assoluta novità della questione trattata” o
“mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
La motivazione indicata dal Giudice di Pace, e posta a fondamento della decisione di compensare le spese tra le parti, non è neppure riconducibile a “gravi ed eccezionali ragioni”.
In particolare osserva il Tribunale che “la natura della controversia ed i motivi che
hanno portato all'accoglimento dell'opposizione” costituisce una clausola di stile, priva di specifico contenuto in relazione alla fattispecie concreta;
essa, pertanto, si presenta non idonea e sufficiente a motivare la statuizione assunta dal Giudice di primo grado.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha precisato che “In tema di spese giudiziali, le
“gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, (…) devono
riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere
sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia” (cfr. Cass. n. 16037/2014; Cass. n. 9836/2022; Cass. n. 7352/2019; Cass. n. 18348/2020) o alla
“particolarità della vicenda”(cfr. Cass. n. 6059/2017).
Per giurisprudenza condivisa, la motivazione della compensazione che non faccia alcun riferimento concreto alla fattispecie ed alle ragioni per cui le questioni debbano ritenersi particolari e controvertibili, è solo apparente;
essa infatti reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e quindi non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass., n.
5402/2024).
A ciò si aggiunge, inoltre, che il è rimasto contumace Controparte_2
sia in primo che in secondo grado, assumendo così un comportamento processuale non collaborativo che costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze processuali in ordine alla fondatezza dell'appello proposto da . Parte_1
Ciò precisato, il proposto gravame merita di essere accolto e l'Ente convenuto deve essere condannato a corrispondere in favore dell'odierna appellante le spese relative al giudizio n. 208/2022 R.G. Giudice di Pace S. Agata di Militello.
A tal proposito si evidenzia che il Giudice è tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. ratione temporis
applicabile (cfr. Cass., n. 1357/2018).
Ogni altra domanda ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese - sia di primo che di secondo grado - seguono il principio della soccombenza;
esse vengono liquidate in dispositivo, atteso il valore della controversia e l'attività
effettivamente svolta dalla parte, secondo i parametri di cui ai D.M. n. 55/2014 (per come aggiornati dal D.M. n. 147/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico in sede d'appello, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa recante n. 1332/2023 R.G.;
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 82/2023
emessa dal Giudice di Pace di S. Agata di Militello, condanna l'Ente convenuto a corrispondere in favore di le spese del giudizio n. 208/2022 R.G. Parte_1
Giudice di Pace S. Agata di Militello che liquida nella somma di € 43,00 a titolo di spese ed € 278,00 per compensi, oltre cpa, iva e spese generali come per legge;
3) condanna il a corrispondere in favore di Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio di gravame che liquida nella somma di € Pt_1
64,50 a titolo di spese ed € 700,00 per compensi, oltre cpa, iva e spese generali come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 24.9.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rossella Busacca