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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 29/11/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1765 /2022 R.G. vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in via Dei Giardini n. 12, L'Aquila presso e nello studio dell'avv. LUCA FRASCA dal quale è rappresentata e difesa unitamente all' Avv. BERNABO' BREA LUIGI
Opponente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti n.45 Avezzano presso e nello studio dell'Avv. FEDERICI FEDERICA dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento contributi consortili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., i verbali di causa e le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir emettere Parte_2
nei confronti di il decreto ingiuntivo per la somma di € 25.692,69, Parte_1
oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto che:
-la è assegnataria di un lotto nella zona dell'Agglomerato Parte_1
Industriale di Bazzano, come da Deliberazione del Comitato Direttivo n. 45 del 19 febbraio 1990;
-con successiva Deliberazione del Comitato Direttivo n. 19 del 25.01.2005, CP_1
ha disposto l'assegnazione alla di un altro lotto industriale a titolo Parte_1
di ampliamento;
-con l' adesione al Regolamento per l'assegnazione e per la gestione delle aree ubicate nel piano regolatore territoriale del Consorzio approvato con deliberazione n. 239 del 25.07.2004 e sottoscritto dalle parti, si è assoggettata al Parte_1
pagamento delle tariffe stabilite per i servizi usufruiti e somministrati dall CP_1
nell'ambito della zona ricompresa nell'area del Nucleo industriale di Bazzano –
Paganica UT3 l'Aquila (cfr. art. 3 del Regolamento). Detto regolamento è allegato alla
Delibera n. 19 del 25 gennaio 2005 con la quale ha disposto l'ampliamento CP_1
del lotto assegnato alla Parte_1
-poiché la società assegnataria, nonostante la diffida del 13/05/2021 inviatale dall non ha corrisposto al la somma di € 25.692,69 a titolo di CP_1 CP_2
corrispettivo per i servizi usufruiti e somministrati dalla medesima CP_1
quest'ultima ha adito l'autorità giudiziaria al fine di richiedere l'ingiunzione di pagamento della predetta somma.
Con decreto ingiuntivo n. 305/2022 del 11/07/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1084/2022 R.G. il Giudice ha ingiunto alla il Parte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 25.692,69 oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
-il mancato assolvimento dell'onere probatorio in quanto, nella fase di cognizione, le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria ingiunta sono prive di valore probatorio;
-la inesistenza della documentazione su cui fondare la pretesa creditoria stante la mancata sottoscrizione, nemmeno per adesione , del regolamento consortile n.
239/2004 e non rinvenendosi alcun obbligo di contribuzione in favore dell' CP_1
nemmeno negli atti di acquisto;
- la mancata determinazione e ripartizione delle effettive spese di gestione delle infrastrutture a carico e sostenute dall' CP_1 - in via subordinata, l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. di una parte del credito ingiunto.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
• in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza volta alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
• nel merito, per le ragioni tutte esposte rigettare le domande formulate da nei CP_1
confronti di o comunque, in via subordinata, ridurre gli importi pretesi Parte_1
dall'Ente a quanto effettivamente fosse ritenuto dovuto dalla società opponente.
Con il favore delle spese di lite.”
Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, parte opposta ha dedotto, contrariamente alla ricostruzione avversaria, che le fatture erano state accompagnate da numerosi altri documenti idonei a fondare la pretesa creditoria dell' Ente;
che L avente natura di ente pubblico CP_1
economico, per la sua esistenza e gestione ha potere impositivo nei confronti delle imprese che usufruiscono dei servizi essenziali forniti dall'ente stesso ed i canoni e le fatture emesse trovano la loro fonte nella legge, sia a livello regionale sia a livello nazionale;
che il termine prescrizionale era stato interrotto nell'anno 2019 e che comunque nella fattispecie trova applicazione la prescrizione decennale.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Conclude affinchè la S.V. Ill.ma Voglia rigettare la domanda spiegata dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
in subordine, in ogni caso accertare e dichiarare dovuta la somma di €. 25.692,69 di cui alle fatture allegate al fascicolo della fase monitoria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Istaurato ritualmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla concessi i termini ex art. 183, CP_1
6° comma, c.p.c. , istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
La presente controversia nasce dall'esigenza di accertare se l'opposta sia titolare del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
L'opponente ha eccepito che il pagamento richiesto dall'opposta non sarebbe dovuto in quanto il credito vantato per gli asseriti obblighi consortili sarebbe fondato esclusivamente sulla base delle fatture prodotte nel procedimento monitorio e non su idonea documentazione attestante il relativo diritto.
L'opposizione è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
I “Consorzi per lo sviluppo industriale”, istituiti dalla Regionale Abruzzo n. 56/1994 sono enti pubblici economici regolati da uno statuto (art. 1), aventi come scopo, nel quadro delle previsioni di settore della programmazione socio-economica della
Regione, di promuovere , nell'ambito degli agglomerati di propria competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività nei settori dell'industria, dell'artigianato produttivo, del commercio all'ingrosso. A tale scopo realizzano e gestiscono infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori (art. 3); i mezzi finanziari di cui i
Consorzi possono disporre sono costituiti principalmente da quelli propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività. Oltre a questi vi sono anche contributi, fondi regionali, statali, comunitari, finanziamenti concessi da istituti di credito (art. 6). Successivamente la Legge Regionale Abruzzo n. 23/2011 ha istituito l'
ente economico denominata Controparte_3 CP_1
costituita tramite fusione dei . Controparte_4 Il comma 4 dell'art. della citata L.R. n. 23/2011, ratione tempore vigente (oggi abrogato dall'art. 13, comma 1, della L. R. n. 25/2025) prevedeva che “nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Controparte_4
che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese.
[...]
Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati”.
Con la delibera commissariale n. 19 del 25 gennaio 2005 il Commissario del ha assegnato alla Controparte_5 Pt_1 Pt_1
a titolo di ampliamento, il lotto industriale di mq 2.950 ubicato nell'agglomerato
[...]
industriale di Bazzano-Paganica di complessivi mq. 130.700. La suddetta delibera, regolarmente pubblicata all' Albo Pretorio del il 26 gennaio 2005 nelle CP_2
premesse richiama la Delibera Commissariale n. 239 del 25 agosto 2024, con il quale
è stato Approvato il Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei lotti negli
Agglomerati Industriali del indicato come “Allegato A”. CP_2
Il suddetto Allegato “A” “Regolamento per l' Assegnazione e per la gestione delle aree ubicate nel piano regolatore territoriale del ” all'art.8 rubricato “Costi CP_2
di gestione e manutenzione delle infrastrutture” così recita: “i costi di gestione e di manutenzione delle infrastrutture quali: pubblica illuminazione, rete viaria ed arredo
a verde, impianti di sollevamento, depuratore ecc. sono a carico dell'aziende presenti negli agglomerati in base alla superficie del lotto. I consumi non coperti da contributi
e finanziamenti saranno ripartiti tra gli utenti per quanto riguarda le opere di servizio ai lotti interni agli agglomerati , qualora le opere rivestano interesse generale.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione”. Copia della citata delibera commissariale n. 19 del 25 gennaio 2005, unitamente all'
“Allegato A” è stata comunicata, con consegna a mani, in data 28/01/2005, alla per cui quest'ultima non poteva non essere a conoscenza di Parte_1
dover corrispondere i relativi oneri per la gestione e la manutenzione del , i CP_2
cui costi e ripartizioni sarebbero stati determinati per ogni annualità in base alla rispettiva quota di proprietà.
Parte opposta, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ha prodotto in giudizio una copiosa documentazione volta a dimostrare la legittimità del credito ingiunto. Detta documentazione è stata contestata in modo specifico nella terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dall'opponente che ne ha eccepito, oltre l'entità del credito e la mancanza di pubblicità delle allegate deliberazione, per le annualità
2013-2014 ( a cui corrispondono rispettivamente le fatture nn. 213/2015 e 186/2016) la mancanza di prova dell'entità dell'importo da ridistribuire tra le società consorziate;
per l' annualità 2018 (fatture nn. 105/2018, 408/2018 e 416/2019), l' annualità 2019
(fatture nn. 247/2019 e 257/2021) e l' annualità 2020 (fattura n. 257/2021 a titolo di acconto) la mancanza di riparti specifici per le imprese consorziate;
per le annualità
2019/2020 la mancata deliberazione dell'Ente risultando prodotta la sola proposta del
Direttore Generale n. 247/2020, oltre che la mancanza del riparto per l'intera zona di
Bazzano di interesse di per l'annualità 2018 un' indicazione solo Parte_1
generale del comparto di L' Aquila.
In punto di diritto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n.
5235/2024, ha statuito che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del presentano all'assemblea, CP_2
costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento. Ed è vero che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica, in quanto
è tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto. Ebbene, nel caso di specie, poiché la ha contestato che le avverse Parte_1
pretese erano prive di giustificazione anche in ordine al loro ammontare non avendo mai chiarito la metodologia con cui sono stati effettuano i calcoli;
il montante e la loro composizione in maniera analitica;
la suddivisione tra le imprese associate;
i valori imputati in fattura suddivisi per tipologia di servizio per la corretta imputazione dei bilanci delle imprese, l' aveva l'obbligo di provare il titolo per la riscossione CP_1
degli oneri consortili rappresentato non dalle fatture bensì dalle deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto annuale, sicché la somma dovuta avrebbe dovuto trovare base proprio ed essenzialmente nelle deliberazioni stesse. Invece, parte opposta, a comprova della pretesa creditoria, ha allegato in atti soltanto due delibere del C.d. A. di approvazione della rendicontazione dei costi sostenuti dall' CP_1
l'una per l' annualità 2020 ( Delibera del C.d. A. n. 240/2021di rendicontazione consuntivo per l'esercizio 2020 sulla proposta di deliberazione n. 219/2020 della
Direzione Regionale) e l'altra per l' annualità 2021 (Delibera del C.d. A n.36/2023 di rendicontazione consuntivo per l'esercizio 2021), entrambe però carenti dell' attestato di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio del finalizzata a determinare CP_2
una presunzione di conoscenza legale in capo ai consorziati. Tanto basta per ritenere fondate, sotto tale profilo, le eccezioni sollevate dalla . Parte_1
L'opposizione, essendo risultata fondata, va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
305/2022 del 11/07/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.
1084/2022 R.G.;
- condanna alla refusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge, e rimborso spese per contributo unificato e bolli.
L' Aquila, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1765 /2022 R.G. vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in via Dei Giardini n. 12, L'Aquila presso e nello studio dell'avv. LUCA FRASCA dal quale è rappresentata e difesa unitamente all' Avv. BERNABO' BREA LUIGI
Opponente
E in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Via Cesare Battisti n.45 Avezzano presso e nello studio dell'Avv. FEDERICI FEDERICA dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo- pagamento contributi consortili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e in maniera sintetica a norma dell'art. 16 bis, comma 9-octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. A), n.
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., i verbali di causa e le note conclusionali.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con ricorso per decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir emettere Parte_2
nei confronti di il decreto ingiuntivo per la somma di € 25.692,69, Parte_1
oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture fino al saldo.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto che:
-la è assegnataria di un lotto nella zona dell'Agglomerato Parte_1
Industriale di Bazzano, come da Deliberazione del Comitato Direttivo n. 45 del 19 febbraio 1990;
-con successiva Deliberazione del Comitato Direttivo n. 19 del 25.01.2005, CP_1
ha disposto l'assegnazione alla di un altro lotto industriale a titolo Parte_1
di ampliamento;
-con l' adesione al Regolamento per l'assegnazione e per la gestione delle aree ubicate nel piano regolatore territoriale del Consorzio approvato con deliberazione n. 239 del 25.07.2004 e sottoscritto dalle parti, si è assoggettata al Parte_1
pagamento delle tariffe stabilite per i servizi usufruiti e somministrati dall CP_1
nell'ambito della zona ricompresa nell'area del Nucleo industriale di Bazzano –
Paganica UT3 l'Aquila (cfr. art. 3 del Regolamento). Detto regolamento è allegato alla
Delibera n. 19 del 25 gennaio 2005 con la quale ha disposto l'ampliamento CP_1
del lotto assegnato alla Parte_1
-poiché la società assegnataria, nonostante la diffida del 13/05/2021 inviatale dall non ha corrisposto al la somma di € 25.692,69 a titolo di CP_1 CP_2
corrispettivo per i servizi usufruiti e somministrati dalla medesima CP_1
quest'ultima ha adito l'autorità giudiziaria al fine di richiedere l'ingiunzione di pagamento della predetta somma.
Con decreto ingiuntivo n. 305/2022 del 11/07/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n. 1084/2022 R.G. il Giudice ha ingiunto alla il Parte_1
pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 25.692,69 oltre interessi e spese del procedimento di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto:
-il mancato assolvimento dell'onere probatorio in quanto, nella fase di cognizione, le fatture poste a fondamento della pretesa creditoria ingiunta sono prive di valore probatorio;
-la inesistenza della documentazione su cui fondare la pretesa creditoria stante la mancata sottoscrizione, nemmeno per adesione , del regolamento consortile n.
239/2004 e non rinvenendosi alcun obbligo di contribuzione in favore dell' CP_1
nemmeno negli atti di acquisto;
- la mancata determinazione e ripartizione delle effettive spese di gestione delle infrastrutture a carico e sostenute dall' CP_1 - in via subordinata, l'avvenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. di una parte del credito ingiunto.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:
• in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza volta alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
• nel merito, per le ragioni tutte esposte rigettare le domande formulate da nei CP_1
confronti di o comunque, in via subordinata, ridurre gli importi pretesi Parte_1
dall'Ente a quanto effettivamente fosse ritenuto dovuto dalla società opponente.
Con il favore delle spese di lite.”
Si è costituita in giudizio hiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_1
del decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, parte opposta ha dedotto, contrariamente alla ricostruzione avversaria, che le fatture erano state accompagnate da numerosi altri documenti idonei a fondare la pretesa creditoria dell' Ente;
che L avente natura di ente pubblico CP_1
economico, per la sua esistenza e gestione ha potere impositivo nei confronti delle imprese che usufruiscono dei servizi essenziali forniti dall'ente stesso ed i canoni e le fatture emesse trovano la loro fonte nella legge, sia a livello regionale sia a livello nazionale;
che il termine prescrizionale era stato interrotto nell'anno 2019 e che comunque nella fattispecie trova applicazione la prescrizione decennale.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Conclude affinchè la S.V. Ill.ma Voglia rigettare la domanda spiegata dall'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutto quanto esposto in narrativa;
in subordine, in ogni caso accertare e dichiarare dovuta la somma di €. 25.692,69 di cui alle fatture allegate al fascicolo della fase monitoria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Istaurato ritualmente il contraddittorio, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto formulata dalla concessi i termini ex art. 183, CP_1
6° comma, c.p.c. , istruito il giudizio a mezzo prove documentali, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta a decisione.
La presente controversia nasce dall'esigenza di accertare se l'opposta sia titolare del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo in questa sede opposto.
L'opponente ha eccepito che il pagamento richiesto dall'opposta non sarebbe dovuto in quanto il credito vantato per gli asseriti obblighi consortili sarebbe fondato esclusivamente sulla base delle fatture prodotte nel procedimento monitorio e non su idonea documentazione attestante il relativo diritto.
L'opposizione è risultata fondata per le ragioni di seguito esposte.
I “Consorzi per lo sviluppo industriale”, istituiti dalla Regionale Abruzzo n. 56/1994 sono enti pubblici economici regolati da uno statuto (art. 1), aventi come scopo, nel quadro delle previsioni di settore della programmazione socio-economica della
Regione, di promuovere , nell'ambito degli agglomerati di propria competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività nei settori dell'industria, dell'artigianato produttivo, del commercio all'ingrosso. A tale scopo realizzano e gestiscono infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori (art. 3); i mezzi finanziari di cui i
Consorzi possono disporre sono costituiti principalmente da quelli propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività. Oltre a questi vi sono anche contributi, fondi regionali, statali, comunitari, finanziamenti concessi da istituti di credito (art. 6). Successivamente la Legge Regionale Abruzzo n. 23/2011 ha istituito l'
ente economico denominata Controparte_3 CP_1
costituita tramite fusione dei . Controparte_4 Il comma 4 dell'art. della citata L.R. n. 23/2011, ratione tempore vigente (oggi abrogato dall'art. 13, comma 1, della L. R. n. 25/2025) prevedeva che “nelle aree produttive regionali, sia quelle di attuale competenza dei Controparte_4
che dei Comuni, è garantita la fornitura di servizi essenziali alle imprese.
[...]
Le imprese insediate usufruiscono dei servizi dietro il pagamento di corrispettivo che può essere riscosso anche tramite avvisi di pagamento. I rapporti sono definiti da apposita convenzione. La convenzione è approvata con delibera della Giunta regionale e può essere aggiornata periodicamente. Le convenzioni in essere e gli impegni assunti in altre forme saranno adeguati”.
Con la delibera commissariale n. 19 del 25 gennaio 2005 il Commissario del ha assegnato alla Controparte_5 Pt_1 Pt_1
a titolo di ampliamento, il lotto industriale di mq 2.950 ubicato nell'agglomerato
[...]
industriale di Bazzano-Paganica di complessivi mq. 130.700. La suddetta delibera, regolarmente pubblicata all' Albo Pretorio del il 26 gennaio 2005 nelle CP_2
premesse richiama la Delibera Commissariale n. 239 del 25 agosto 2024, con il quale
è stato Approvato il Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei lotti negli
Agglomerati Industriali del indicato come “Allegato A”. CP_2
Il suddetto Allegato “A” “Regolamento per l' Assegnazione e per la gestione delle aree ubicate nel piano regolatore territoriale del ” all'art.8 rubricato “Costi CP_2
di gestione e manutenzione delle infrastrutture” così recita: “i costi di gestione e di manutenzione delle infrastrutture quali: pubblica illuminazione, rete viaria ed arredo
a verde, impianti di sollevamento, depuratore ecc. sono a carico dell'aziende presenti negli agglomerati in base alla superficie del lotto. I consumi non coperti da contributi
e finanziamenti saranno ripartiti tra gli utenti per quanto riguarda le opere di servizio ai lotti interni agli agglomerati , qualora le opere rivestano interesse generale.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione”. Copia della citata delibera commissariale n. 19 del 25 gennaio 2005, unitamente all'
“Allegato A” è stata comunicata, con consegna a mani, in data 28/01/2005, alla per cui quest'ultima non poteva non essere a conoscenza di Parte_1
dover corrispondere i relativi oneri per la gestione e la manutenzione del , i CP_2
cui costi e ripartizioni sarebbero stati determinati per ogni annualità in base alla rispettiva quota di proprietà.
Parte opposta, in allegato alla seconda memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., ha prodotto in giudizio una copiosa documentazione volta a dimostrare la legittimità del credito ingiunto. Detta documentazione è stata contestata in modo specifico nella terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. dall'opponente che ne ha eccepito, oltre l'entità del credito e la mancanza di pubblicità delle allegate deliberazione, per le annualità
2013-2014 ( a cui corrispondono rispettivamente le fatture nn. 213/2015 e 186/2016) la mancanza di prova dell'entità dell'importo da ridistribuire tra le società consorziate;
per l' annualità 2018 (fatture nn. 105/2018, 408/2018 e 416/2019), l' annualità 2019
(fatture nn. 247/2019 e 257/2021) e l' annualità 2020 (fattura n. 257/2021 a titolo di acconto) la mancanza di riparti specifici per le imprese consorziate;
per le annualità
2019/2020 la mancata deliberazione dell'Ente risultando prodotta la sola proposta del
Direttore Generale n. 247/2020, oltre che la mancanza del riparto per l'intera zona di
Bazzano di interesse di per l'annualità 2018 un' indicazione solo Parte_1
generale del comparto di L' Aquila.
In punto di diritto, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente pronuncia n.
5235/2024, ha statuito che gli oneri consortili divengono esigibili annualmente, sulla base della rendicontazione che i gestori del presentano all'assemblea, CP_2
costituendo la relativa deliberazione di approvazione il titolo legittimante la pretesa di pagamento. Ed è vero che la spesa per oneri consortili non può dirsi periodica, in quanto
è tale solo la spesa che trovi la sua fonte in un atto presupposto immutabile (sia di fonte legale che negoziale) e che veda la somma dovuta periodicamente come semplice frazionamento temporale del dovuto. Ebbene, nel caso di specie, poiché la ha contestato che le avverse Parte_1
pretese erano prive di giustificazione anche in ordine al loro ammontare non avendo mai chiarito la metodologia con cui sono stati effettuano i calcoli;
il montante e la loro composizione in maniera analitica;
la suddivisione tra le imprese associate;
i valori imputati in fattura suddivisi per tipologia di servizio per la corretta imputazione dei bilanci delle imprese, l' aveva l'obbligo di provare il titolo per la riscossione CP_1
degli oneri consortili rappresentato non dalle fatture bensì dalle deliberazioni consortili di approvazione del rendiconto annuale, sicché la somma dovuta avrebbe dovuto trovare base proprio ed essenzialmente nelle deliberazioni stesse. Invece, parte opposta, a comprova della pretesa creditoria, ha allegato in atti soltanto due delibere del C.d. A. di approvazione della rendicontazione dei costi sostenuti dall' CP_1
l'una per l' annualità 2020 ( Delibera del C.d. A. n. 240/2021di rendicontazione consuntivo per l'esercizio 2020 sulla proposta di deliberazione n. 219/2020 della
Direzione Regionale) e l'altra per l' annualità 2021 (Delibera del C.d. A n.36/2023 di rendicontazione consuntivo per l'esercizio 2021), entrambe però carenti dell' attestato di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio del finalizzata a determinare CP_2
una presunzione di conoscenza legale in capo ai consorziati. Tanto basta per ritenere fondate, sotto tale profilo, le eccezioni sollevate dalla . Parte_1
L'opposizione, essendo risultata fondata, va accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione resta nel merito assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione delle tariffe medie di cui al D.M. n. 147/2022.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
305/2022 del 11/07/2022 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel giudizio n.
1084/2022 R.G.;
- condanna alla refusione in favore di delle spese CP_1 Parte_1
di lite che liquida nella complessiva somma di € 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge, e rimborso spese per contributo unificato e bolli.
L' Aquila, 29/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Mancini