CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
MICHELUZZI LORENZO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi, 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0102025900091343900 1 2020
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250000126177000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava innanzi a questa CGT di Asti l'intimazione di pagamento n.01020259000913439000 e la cartella di pagamento n.
01020250000126177000 (per i cui contenuti si rimanda alla nota di AE di Asti di costituzione), atti di
ADER, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, la riduzione di quanto preteso e infine la restituzione di quanto eventualmente versato in caso di iscrizione provvisoria a ruolo, con rivalutazione ed interessi anche anatocistici, vinte le spese di lite.
Agenzia delle Entrate di Asti si costituiva, depositando memoria e concludendo per la sua estromissione dal giudizio per mancanza di legittimazione passiva, oltre il riconoscimento delle spese di causa.
ADER non si costituiva.
AE di Torino si costituiva con intervento volontario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione in esame riguarda la tardività del presente ricorso, perché notificato in data 30/05/2025, oltre i 60 gg, di cui all'articolo 21 D.lgs n.546/92 ( l'intimazione e la cartella di pagamento oggetto del contenzioso risultano notificate, senza alcuna contestazione, rispettivamente il 29/03/25 e l'8/03/25). Al riguardo va anche sottolineato che l'intimazione di pagamento di che trattasi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, capace di riaprire i termini, pur rimanendo esposto a censura per vizi propri dell'atto.
In ordine all'invocato riconoscimento delle spese di lite da parte di AE di Asti, che va estromessa per mancanza di legittimazione passiva (gli atti impugnati sono di ADER) , questo Giudice ritiene di liquidarle in € 1000,00, come parimenti per AE Torino, intervenuta volontariamente.
P.Q.M.
La CGT di Asti in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo. RO
AE Asti per mancanza di legittimazione passiva. Spese come in parte motiva.
Così deciso in Asti, addì 12 gennaio 2025
Il Giudice Estensore
(Micheluzzi)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore
10:00 in composizione monocratica:
MICHELUZZI LORENZO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 78/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi, 6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0102025900091343900 1 2020
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Asti
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01020250000126177000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava innanzi a questa CGT di Asti l'intimazione di pagamento n.01020259000913439000 e la cartella di pagamento n.
01020250000126177000 (per i cui contenuti si rimanda alla nota di AE di Asti di costituzione), atti di
ADER, concludendo per l'annullamento degli atti impugnati, la riduzione di quanto preteso e infine la restituzione di quanto eventualmente versato in caso di iscrizione provvisoria a ruolo, con rivalutazione ed interessi anche anatocistici, vinte le spese di lite.
Agenzia delle Entrate di Asti si costituiva, depositando memoria e concludendo per la sua estromissione dal giudizio per mancanza di legittimazione passiva, oltre il riconoscimento delle spese di causa.
ADER non si costituiva.
AE di Torino si costituiva con intervento volontario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione in esame riguarda la tardività del presente ricorso, perché notificato in data 30/05/2025, oltre i 60 gg, di cui all'articolo 21 D.lgs n.546/92 ( l'intimazione e la cartella di pagamento oggetto del contenzioso risultano notificate, senza alcuna contestazione, rispettivamente il 29/03/25 e l'8/03/25). Al riguardo va anche sottolineato che l'intimazione di pagamento di che trattasi, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, capace di riaprire i termini, pur rimanendo esposto a censura per vizi propri dell'atto.
In ordine all'invocato riconoscimento delle spese di lite da parte di AE di Asti, che va estromessa per mancanza di legittimazione passiva (gli atti impugnati sono di ADER) , questo Giudice ritiene di liquidarle in € 1000,00, come parimenti per AE Torino, intervenuta volontariamente.
P.Q.M.
La CGT di Asti in composizione monocratica dichiara inammissibile il ricorso perché tardivo. RO
AE Asti per mancanza di legittimazione passiva. Spese come in parte motiva.
Così deciso in Asti, addì 12 gennaio 2025
Il Giudice Estensore
(Micheluzzi)