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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/12/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 13612/2025 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. CUNDARI Parte_1
MASSIMO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2025, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale 1)accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla ricorrente è nullo in quanto determinato da motivo illecito determinante e/o comunque ritorsivo;
e, per l'effetto, ordinare alla in p.l.r.p.t., la reintegrazione della dott.ssa CP_1 nel posto di lavoro, nonché condannare altresì la Parte_1 resistente al risarcimento del danno, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché, ancora al pagamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In subordine: 2) accertare l'ingiustificatezza del licenziamento e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore della dott.ssa
[...]
[...
[...] , dell'indennità di mancato preavviso e dell'indennità Pt_2 supplementare previste dal ccnl Dirigenti Parte_3 nella misura, rispettivamente, di € 214.135 e di € 428.270, ovvero nelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
nonché accertare e dichiarare anche il diritto della ricorrente al risarcimento del danno a titolo di perdita di chance, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la CP_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della dott.ssa
[...] [...]
, di € 170.000 o quello maggiore o minore determinato dal Pt_1
Giudice o anche in via equitativa la somma maggiore o minore ritenuta giusta. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. In ogni caso 3)accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e / o extracontrattuale della resistente per i motivi e per i danni subiti dalla ricorrente e di cui in atto e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 250.000,00 o quello maggiore o minore determinato dal Giudice o anche in via equitativa la somma maggiore o minore ritenuta giusta a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese forf., IVA e CPA, come per legge”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè,
2 nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
3 1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott. Giuseppe
Craca
Alla udienza del 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa di I grado iscritta al N. 13612/2025 R.G. promossa da:
con l'assistenza e difesa dell'avv. CUNDARI Parte_1
MASSIMO
RICORRENTE
contro
:
CP_1
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/10/2025, parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale 1)accertare e dichiarare che il licenziamento intimato alla ricorrente è nullo in quanto determinato da motivo illecito determinante e/o comunque ritorsivo;
e, per l'effetto, ordinare alla in p.l.r.p.t., la reintegrazione della dott.ssa CP_1 nel posto di lavoro, nonché condannare altresì la Parte_1 resistente al risarcimento del danno, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché, ancora al pagamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivalutazione come per legge. In subordine: 2) accertare l'ingiustificatezza del licenziamento e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore della dott.ssa
[...]
[...
[...] , dell'indennità di mancato preavviso e dell'indennità Pt_2 supplementare previste dal ccnl Dirigenti Parte_3 nella misura, rispettivamente, di € 214.135 e di € 428.270, ovvero nelle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
nonché accertare e dichiarare anche il diritto della ricorrente al risarcimento del danno a titolo di perdita di chance, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la CP_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento, in favore della dott.ssa
[...] [...]
, di € 170.000 o quello maggiore o minore determinato dal Pt_1
Giudice o anche in via equitativa la somma maggiore o minore ritenuta giusta. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. In ogni caso 3)accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e / o extracontrattuale della resistente per i motivi e per i danni subiti dalla ricorrente e di cui in atto e, per l'effetto, condannare la resistente, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 250.000,00 o quello maggiore o minore determinato dal Giudice o anche in via equitativa la somma maggiore o minore ritenuta giusta a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali oltre interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese e competenze, oltre spese forf., IVA e CPA, come per legge”.
Ritiene il giudicante che debba essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
Appare utile a tal fine richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice -alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost.- di assegnare all' appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. civ., sicchè,
2 nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite, Sent. n. 20604 del 30-07-2008).
In proposito appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema
Corte nella pronuncia sopra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione "costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso
"essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti"
(art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154
c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga -come è avvenuto nella fattispecie in esame- si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass. S.U.
n. 20604/2008, cit.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
A fronte della mancata costituzione in giudizio della controparte non si dà luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Craca, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
3 1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Craca
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