Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2580 del 2025, proposto da
SI SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Mauro Carlo Bonini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Verbania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Giovanni Giuffria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino e domiciliato ex lege presso la stessa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'accertamento dell’illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Verbania sulla richiesta di attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione del titolo abilitativo formulata dall'odierna ricorrente in data 09.07.2025 ai sensi del sesto periodo del comma 6 dell'art. 36/bis del D.P.R. n. 380/2001 con riferimento ad istanza per accertamento di conformità presentata ai sensi del comma 1 del citato art. 36/bis in data 16.04.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verbania e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. UC BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha presentato al Comune di Verbania, in data 16.4.2025, istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001.
Poiché il Comune non si era pronunciato entro il termine di legge, l’interessata ha chiesto, in data 9.7.2025, l’attestazione dell’intervenuta formazione del titolo abilitativo in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, del d.p.r. n. 380/2001, e la determinazione dell’oblazione dovuta.
Stante l’infruttuoso decorso del termine di 10 giorni la parte istante è insorta avverso il silenzio dell’amministrazione deducendo:
-violazione di legge: art. 36 bis del d.p.r. n. 380/2001, artt. 2, 3 e 20 della legge n. 241/1990, artt. 3 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per violazione delle regole del giusto procedimento e dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Verbania e l’intimata amministrazione statale.
Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio rileva che, in pendenza del gravame, è sopravvenuta la determinazione comunale datata 21.11.2025, di annullamento d’ufficio, ex art. 21 nonies della legge n. 241/1990, del permesso di costruire in sanatoria formatosi per silenzio assenso.
Tale determinazione preclude la possibilità di attestare il perfezionamento del silenzio assenso, stante la caducazione del medesimo.
Ne consegue il venire meno dell’interesse ad insorgere avverso il silenzio inadempimento, avente a oggetto un atto (l’attestazione di avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio) il cui presupposto (il silenzio assenso) è stato annullato.
In definitiva, l’interesse a ricorrere si è trasferito sulla determinazione del 21.11.2025.
E’ quindi fondata l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del Comune.
Non è condivisibile la replica della difesa della ricorrente secondo cui depone per la procedibilità del ricorso il fatto che il provvedimento non sia stato comunicato nelle forme di legge e che non sia ancora divenuto definitivo.
Invero, le deduzioni della difesa della ricorrente dimostrano la piena conoscenza della determinazione sopravvenuta, depositata il 9.12.2025 come documento n. 29 nel fascicolo processuale riguardante il ricorso n. 3062/25 (richiamato dalla ricorrente nella memoria di replica). Il sopraggiunto provvedimento, ancorché non definitivo e suscettibile di impugnazione, ha sovvertito la situazione presente al momento della proposizione del ricorso in epigrafe e ha comunque costituito una implicita risposta negativa alla richiesta di attestazione della formazione del silenzio assenso (richiesta che infatti è stata menzionata nel provvedimento stesso), facendo venire meno il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza.
In conclusione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio vanno poste a carico del Comune di Verbania, il quale ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine di 10 giorni previsto dall’ordinamento ai fini del rilascio dell’attestazione di avvenuta formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso; vale quindi il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 1.500 (millecinquecento) oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC BE, Presidente, Estensore
Marco Costa, Referendario
Martina Arduino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC BE |
IL SEGRETARIO