Art. 22.
Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attivita' di mediazione in caso di cessione di immobili
1. All' articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento della stessa».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11 agosto 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Misure di contrasto all'evasione e dell'elusione fiscale). - (Omissis)
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , e successive modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni.
(Omissis).».
Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attivita' di mediazione in caso di cessione di immobili
1. All' articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento della stessa».
Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell' articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell' 11 agosto 2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 35 (Misure di contrasto all'evasione e dell'elusione fiscale). - (Omissis)
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' recante l'indicazione analitica delle modalita' di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalita', ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si e' avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa societa';
b) il codice fiscale o la partita I.V.A.;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa societa';
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attivita' o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonche', in ogni caso, le analitiche modalita' di pagamento della stessa.
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 , e successive modificazioni, il notaio e' obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 , e successive modificazioni.
(Omissis).».