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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RE IC, Presidente
SC IO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4227/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6451/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 28/05/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: conclude come da ricorso in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1, a seguito di sentenza di annullamento e rinvio della Suprema Corte, riassume il giudizio relativo all'impugnazione di due ruoli esattoriali ed alle relative cartelle di pagamento, emesse per un importo complessivo di € 1.659,19.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 6451/2021,accoglieva integralmente il ricorso ritenendo indimostrata la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate e la conseguente prescrizione dei crediti in esse riportati soggetti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30.12.1982, n. 953
(convertito in legge 28.2.1983, n. 53), al termine di prescrizione triennale. I giudici compensavano integralmente le spese di lite.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 4127/2022, accoglieva l'appello con cui il contribuente contestava la compensazione delle spese di lite disposta dai giudici di primo grado e liquidava,
a tale titolo, complessivi euro 800,00.
Il ricorrente, con successivo ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, contestava le modalità e l'entità della liquidazione delle spese disposta dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, e la Suprema Corte, con ordinanza n.21787/2025, accoglieva il ricorso ritenendo che, “in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese”.
Motivi di ricorso
Con l'odierno ricorso in riassunzione il contribuente insiste per la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del grado di legittimità e del presente grado in conformità al DM
55/2014 e successive modifiche con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessuno si costituiva per la NE Lazio.
La Corte, all'esito dell'udienza del 28.1.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione in esame, in conformità con quanto disposto dalla sentenza di rinvio, va accolto con conseguente condanna della Regione LAZIO al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e dei precedenti gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
.
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio della Suprema Corte,
condanna Regione LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a Ricorrente_1
le spese di lite liquidate in complessivi euro 6700,00 (euro 1200,00 per il giudizio di primo grado, euro 1500,00 per il precedente giudizio di II grado, euro 2500,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1500,00 per la presente fase di giudizio), oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RE IC, Presidente
SC IO, Relatore
FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4227/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6451/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 17 e pubblicata il 28/05/2021
Atti impositivi:
- SPESE SPESE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: conclude come da ricorso in riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1, a seguito di sentenza di annullamento e rinvio della Suprema Corte, riassume il giudizio relativo all'impugnazione di due ruoli esattoriali ed alle relative cartelle di pagamento, emesse per un importo complessivo di € 1.659,19.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 6451/2021,accoglieva integralmente il ricorso ritenendo indimostrata la rituale notifica delle cartelle di pagamento impugnate e la conseguente prescrizione dei crediti in esse riportati soggetti, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 30.12.1982, n. 953
(convertito in legge 28.2.1983, n. 53), al termine di prescrizione triennale. I giudici compensavano integralmente le spese di lite.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 4127/2022, accoglieva l'appello con cui il contribuente contestava la compensazione delle spese di lite disposta dai giudici di primo grado e liquidava,
a tale titolo, complessivi euro 800,00.
Il ricorrente, con successivo ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, contestava le modalità e l'entità della liquidazione delle spese disposta dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, e la Suprema Corte, con ordinanza n.21787/2025, accoglieva il ricorso ritenendo che, “in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado del giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese”.
Motivi di ricorso
Con l'odierno ricorso in riassunzione il contribuente insiste per la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio, del secondo grado di giudizio, del grado di legittimità e del presente grado in conformità al DM
55/2014 e successive modifiche con il beneficio della distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nessuno si costituiva per la NE Lazio.
La Corte, all'esito dell'udienza del 28.1.2026, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione in esame, in conformità con quanto disposto dalla sentenza di rinvio, va accolto con conseguente condanna della Regione LAZIO al pagamento delle spese del presente grado di giudizio e dei precedenti gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
.
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio della Suprema Corte,
condanna Regione LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare a Ricorrente_1
le spese di lite liquidate in complessivi euro 6700,00 (euro 1200,00 per il giudizio di primo grado, euro 1500,00 per il precedente giudizio di II grado, euro 2500,00 per il giudizio di legittimità ed euro 1500,00 per la presente fase di giudizio), oltre accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.