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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/05/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11204/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.11204 del Ruolo Generale per l'anno 2014
promosso da
(CF , (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(CF ), (CF e Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(CF ), elettivamente domiciliati in Assemini presso lo studio degli
[...] C.F._5
avv.ti Gennaro Terracciano e Antonella Carboni, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori
contro
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 C.F._6
presso lo studio dell'avv. Pierluigi Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 13.12.2017
convenuta in contraddittorio con
(CF ) - in proprio e quale erede di (CF Controparte_2 C.F._7 Persona_1
) -, (CF ), C.F._8 Controparte_3 C.F._9 Per_1
pagina 1 di 7 (CF ), (CF ), CP_4 C.F._10 Parte_6 C.F._11 [...]
(CF , (CF ), Pt_7 C.F._12 Parte_8 C.F._13 [...]
, e - quali eredi di (CF Pt_9 Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
) -, e C.F._14 Parte_10 Parte_11 CP_2 CP_7 CP_8
- quali eredi di (CF ) -, (CF Persona_3 C.F._15 Parte_12 [...]
), , (CF ), (CF C.F._16 Parte_13 C.F._17 Parte_14
), (CF ), C.F._18 Parte_15 C.F._19 Parte_16
(CF e (CF ) C.F._20 Parte_17 C.F._21
chiamati in causa ex art.102 cpc, contumaci la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori voglia il Tribunale, contrariis reiectis: 1)(a) accertato in capo agli attori il
diritto di proprietà per la quota di 2/3 del terreno sito in Assemini, località “Su Spinesu, distinto in
Catasto al Foglio 33, mappali 41 e 42, (b) condannare il convenuto , ex Controparte_1
art.948 cc, all'immediato rilascio del suddetto immobile mediante rimozione della recinzione che
preclude l'accesso al fondo da parte degli attori; 2) con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori,
come per legge.
Nell'interesse del convenuto voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: A) rigettare la
richiesta di condanna ex art..948 cc al rilascio dell'immobile sito in Assemini, località “Su Spinesu,
distinto in Catasto al Foglio 33, mappali 41 e 42; B) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.5.2015 gli attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1
e concluso come sopra indicato dopo aver dedotto che:
[...]
in forza di atto di donazione-divisione del 5.03.1973 (rogito notaio , rep.7619, Persona_4
racc.1937, trascritto a Cagliari il 04/04/1973: doc.1) diveniva pieno proprietario del Persona_5
pagina 2 di 7 terreno in Assemini distinto in Catasto al Foglio 33, mappali 41 e 42, della rispettiva superficie
catastale di 965 e di 250 mq.;
da tale data e sino al suo decesso, avvenuto il 4.3.2005 (doc.2), ha ininterrottamente Persona_5
esercitato il pieno possesso del medesimo terreno;
alla morte del , che non ha avuto figli, la proprietà e il possesso del terreno in esame si trasferiva Per_5
alla moglie , per la quota di 2/3, ed ai fratelli del de cuius, per la restante quota di 1/3; CP_9
a seguito della morte di , sempre senza figli, la detta quota di 2/3 perveniva, per CP_9
successione legittima e per quote uguali, ai fratelli di quest'ultima , , , Parte_1 Pt_2 Pt_4
e (come da dichiarazione di successione registrata al n.2047, vol.9990: doc.3); Pt_3 Per_6
alla morte di , nel settembre 2013, le subentrava quale unica erede la figlia Persona_7 Parte_5
(come da dichiarazione di successione del 19.09.2013, registrata al n.1911, vol.9990: doc.4);
[...]
il 15.09.2012 gli esponenti, unitamente ai proprietari della restante quota di 1/3 del terreno di cui
sopra, stipulavano con - proprietario dei terreni distinti ai mappali 50, 261 Controparte_1
e 262, rispettivamente confinanti ad est e ad ovest con quello degli attori - un contratto preliminare
avente ad oggetto la compravendita del medesimo terreno: nel detto contratto (doc.5) veniva in particolare pattuito l'acquisto da parte del per il prezzo di € 40.000,00, da corrispondersi CP_1
immediatamente quanto alla somma di € 12.700,00 ed al momento della sottoscrizione del contratto
definitivo presso un notaio quanto ai restanti € 27.300,00;
in tale occasione il convenuto, in adempimento di quanto stabilito dal preliminare, consegnava i 20
assegni prodotti come doc.6, dell'importo complessivo di € 12.700,00, corrispondenti alle quote spettanti a ciascun promittente venditore;
nessuno di tali assegni veniva però incassato dai promittenti venditori, in quanto a seguito di verifiche
svolte presso i RR.II. ci si rendeva conto della necessità di provvedere alla regolarizzazione di alcuni
dati ivi risultanti;
nelle more della detta regolarizzazione, tra luglio e agosto del 2013, il occupava senza titolo CP_1
pagina 3 di 7 alcuno il terreno oggetto del preliminare, realizzando una recinzione che lo inglobava ai propri terreni,
con esso confinanti, impedendone l'accesso ai proprietari (ciò che risulta dalla perizia del geom. Per_8
del 20.03.2014: doc.7);
[...]
il convenuto, benchè invitato a rilasciare l'immobile sia bonariamente che con diffida legale del 3
ottobre 2013 (doc.8) - nonché con querela del 14.11.2013 (doc.9) e con esperimento dell'obbligatorio
tentativo di mediazione (doc.10) -, non ha provveduto in merito, né pare intenda provvedervi;
risulta pertanto indubbia la violazione da parte del del diritto di proprietà degli attori, ciò CP_1
che li legittima all'esercizio dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'art.948 cc.
, costituito per concludere come sopra indicato, ha dedotto che: Controparte_1
ai sensi dell'art.948, comma 1, cc il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o
detiene senza titolo;
l'azione di rivendicazione - che è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'altrui acquisto per
usucapione - è una tipica azione di condanna, in cui l'accertamento della proprietà ha funzione di
fondamento della condanna al rilascio della cosa, e la relativa domanda, avendo finalità tipicamente
recuperatoria, presuppone che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del
convenuto;
la legittimazione attiva spetterà dunque a chi sostiene di essere proprietario del bene senza averne il
possesso, mentre quella passiva a colui che avendo il possesso o la detenzione della cosa sia in grado
di restituirla;
in tali casi il titolare del bene deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà anche
attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il
compimento dell'usucapione (probatio diabolica), mentre il convenuto può limitarsi a invocare la
propria situazione di fatto;
per ovviare a tali difficoltà probatorie la legge soccorre con gli istituti dell'usucapione,
dell'accessione e della successione nel possesso, rendendo sufficiente che l'attore dimostri che fra lui e
pagina 4 di 7 i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo;
ciò premesso, si eccepisce che dalla documentazione prodotta da parte attrice non si evince nessuna
prova di acquisto del diritto a titolo originario da parte degli odierni attori né da parte dei loro danti
causa, ciò che rende la domanda attorea priva di fondamento.
A seguito di ordine del giudice gli attori hanno integrato il contraddittorio nei confronti dei restanti comproprietari dell'immobile, i quali sono rimasti contumaci nonostante la regolare notifica dei rispettivi atti di citazione.
La causa, istruita con documenti, mancate risposte del convenuto al suo interrogatorio formale e prova per testi, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati ex art.190 cpc.
***
Le domande proposte dagli attori sono fondate per le medesime ragioni dai medesimi addotte e sopra riportate, che sono state confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le norme sostanziali e processuali riferite all'accertamento e tutela del diritto di proprietà e alla distribuzione del relativo onere probatorio: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem
espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Sinteticamente concordando con le loro tesi (e contestualmente confutando le contrarie difese del può in particolare rilevarsi: a) che l'allegata (com)proprietà dell'immobile in capo agli attori CP_1
- e, conseguentemente, la loro legittimazione ad agire in rivendica, ex art.948 cc - è stata pienamente provata dalla documentazione dagli stessi prodotta e dalle deposizioni dei testi escussi (pienamente attendibili perché disinteressati e a diretta conoscenza di fatti di causa, quali abituali frequentatori dei luoghi), i quali hanno concordemente confermato (tra l'altro) che dall'inizio degli anni '70 i terreni per cui è causa sono rimasti nell'ininterrotto ed esclusivo possesso prima di e Persona_5
pagina 5 di 7 successivamente dei suoi eredi e degli eredi e discendenti di questi ultimi (come individuati in citazione); b) che la stessa circostanza è stata sostanzialmente riconosciuta dallo stesso convenuto, il quale: non ha mai contestato di avere stipulato con gli attori (e con gli altri comproprietari dai medesimi indicati) il preliminare di compravendita del 15.9.2012, né di avere consegnato ai promittenti venditori, in adempimento degli accordi ivi contenuti, gli assegni a sua firma prodotti come doc.6, con ciò dimostrando di aver sempre considerato gli stessi promittenti venditori come gli esclusivi titolari del bene e gli effettivi detentori della facoltà di disporne;
non ha risposto all'interrogatorio dedottogli,
ciò che insieme agli altri elementi istruttori appena indicati permette di ritenere come ammessi i fatti dedotti (ex art.232 cpc); c) che sulla base del medesimo materiale istruttorio (documentazione,
concordi deposizioni dei testi e mancate risposte del convenuto) è stato provato che il è CP_1
nell'attuale detenzione del bene, pur senza averne titolo, per averlo accorpato al resto della sua proprietà con la recinzione realizzata nell'estate del 2013 (descritta e ritratta anche nella perizia del marzo 2014 a firma geom. ). Persona_8
Ne deriva l'accoglimento delle domande proposte.
Ai sensi dell'art.91 cpc il convenuto, integralmente soccombente, deve essere condannato a rifondere agli attori le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo (ovvero come da relativa nota spesa, visto che gli esborsi sono documentati e i compensi professionali ivi richiesti sono in linea con il valore della causa e con gli importi delle tabelle di riferimento).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accertato che gli attori sono comproprietari per la quota indivisa di 2/3 del terreno sito in Assemini,
località “Su Spinesu”, distinto in Catasto al Foglio 33, particelle 41 e 42, detenuto senza titolo dal convenuto, condanna all'immediato rilascio del suddetto terreno in favore Controparte_1
degli attori e alla rimozione della recinzione che preclude l'accesso a questi ultimi;
condanna lo stesso convenuto a rifondere agli attori le spese del presente Controparte_1
pagina 6 di 7 procedimento, che si liquidano in € 2.522,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 864,23 per esborsi.
Cagliari, 5 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.11204 del Ruolo Generale per l'anno 2014
promosso da
(CF , (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(CF ), (CF e Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(CF ), elettivamente domiciliati in Assemini presso lo studio degli
[...] C.F._5
avv.ti Gennaro Terracciano e Antonella Carboni, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori
contro
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari Controparte_1 C.F._6
presso lo studio dell'avv. Pierluigi Serra, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 13.12.2017
convenuta in contraddittorio con
(CF ) - in proprio e quale erede di (CF Controparte_2 C.F._7 Persona_1
) -, (CF ), C.F._8 Controparte_3 C.F._9 Per_1
pagina 1 di 7 (CF ), (CF ), CP_4 C.F._10 Parte_6 C.F._11 [...]
(CF , (CF ), Pt_7 C.F._12 Parte_8 C.F._13 [...]
, e - quali eredi di (CF Pt_9 Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
) -, e C.F._14 Parte_10 Parte_11 CP_2 CP_7 CP_8
- quali eredi di (CF ) -, (CF Persona_3 C.F._15 Parte_12 [...]
), , (CF ), (CF C.F._16 Parte_13 C.F._17 Parte_14
), (CF ), C.F._18 Parte_15 C.F._19 Parte_16
(CF e (CF ) C.F._20 Parte_17 C.F._21
chiamati in causa ex art.102 cpc, contumaci la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori voglia il Tribunale, contrariis reiectis: 1)(a) accertato in capo agli attori il
diritto di proprietà per la quota di 2/3 del terreno sito in Assemini, località “Su Spinesu, distinto in
Catasto al Foglio 33, mappali 41 e 42, (b) condannare il convenuto , ex Controparte_1
art.948 cc, all'immediato rilascio del suddetto immobile mediante rimozione della recinzione che
preclude l'accesso al fondo da parte degli attori; 2) con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori,
come per legge.
Nell'interesse del convenuto voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza: A) rigettare la
richiesta di condanna ex art..948 cc al rilascio dell'immobile sito in Assemini, località “Su Spinesu,
distinto in Catasto al Foglio 33, mappali 41 e 42; B) con vittoria di spese, competenze ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato l'11.5.2015 gli attori hanno convenuto in giudizio Controparte_1
e concluso come sopra indicato dopo aver dedotto che:
[...]
in forza di atto di donazione-divisione del 5.03.1973 (rogito notaio , rep.7619, Persona_4
racc.1937, trascritto a Cagliari il 04/04/1973: doc.1) diveniva pieno proprietario del Persona_5
pagina 2 di 7 terreno in Assemini distinto in Catasto al Foglio 33, mappali 41 e 42, della rispettiva superficie
catastale di 965 e di 250 mq.;
da tale data e sino al suo decesso, avvenuto il 4.3.2005 (doc.2), ha ininterrottamente Persona_5
esercitato il pieno possesso del medesimo terreno;
alla morte del , che non ha avuto figli, la proprietà e il possesso del terreno in esame si trasferiva Per_5
alla moglie , per la quota di 2/3, ed ai fratelli del de cuius, per la restante quota di 1/3; CP_9
a seguito della morte di , sempre senza figli, la detta quota di 2/3 perveniva, per CP_9
successione legittima e per quote uguali, ai fratelli di quest'ultima , , , Parte_1 Pt_2 Pt_4
e (come da dichiarazione di successione registrata al n.2047, vol.9990: doc.3); Pt_3 Per_6
alla morte di , nel settembre 2013, le subentrava quale unica erede la figlia Persona_7 Parte_5
(come da dichiarazione di successione del 19.09.2013, registrata al n.1911, vol.9990: doc.4);
[...]
il 15.09.2012 gli esponenti, unitamente ai proprietari della restante quota di 1/3 del terreno di cui
sopra, stipulavano con - proprietario dei terreni distinti ai mappali 50, 261 Controparte_1
e 262, rispettivamente confinanti ad est e ad ovest con quello degli attori - un contratto preliminare
avente ad oggetto la compravendita del medesimo terreno: nel detto contratto (doc.5) veniva in particolare pattuito l'acquisto da parte del per il prezzo di € 40.000,00, da corrispondersi CP_1
immediatamente quanto alla somma di € 12.700,00 ed al momento della sottoscrizione del contratto
definitivo presso un notaio quanto ai restanti € 27.300,00;
in tale occasione il convenuto, in adempimento di quanto stabilito dal preliminare, consegnava i 20
assegni prodotti come doc.6, dell'importo complessivo di € 12.700,00, corrispondenti alle quote spettanti a ciascun promittente venditore;
nessuno di tali assegni veniva però incassato dai promittenti venditori, in quanto a seguito di verifiche
svolte presso i RR.II. ci si rendeva conto della necessità di provvedere alla regolarizzazione di alcuni
dati ivi risultanti;
nelle more della detta regolarizzazione, tra luglio e agosto del 2013, il occupava senza titolo CP_1
pagina 3 di 7 alcuno il terreno oggetto del preliminare, realizzando una recinzione che lo inglobava ai propri terreni,
con esso confinanti, impedendone l'accesso ai proprietari (ciò che risulta dalla perizia del geom. Per_8
del 20.03.2014: doc.7);
[...]
il convenuto, benchè invitato a rilasciare l'immobile sia bonariamente che con diffida legale del 3
ottobre 2013 (doc.8) - nonché con querela del 14.11.2013 (doc.9) e con esperimento dell'obbligatorio
tentativo di mediazione (doc.10) -, non ha provveduto in merito, né pare intenda provvedervi;
risulta pertanto indubbia la violazione da parte del del diritto di proprietà degli attori, ciò CP_1
che li legittima all'esercizio dell'azione di rivendicazione ai sensi dell'art.948 cc.
, costituito per concludere come sopra indicato, ha dedotto che: Controparte_1
ai sensi dell'art.948, comma 1, cc il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o
detiene senza titolo;
l'azione di rivendicazione - che è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell'altrui acquisto per
usucapione - è una tipica azione di condanna, in cui l'accertamento della proprietà ha funzione di
fondamento della condanna al rilascio della cosa, e la relativa domanda, avendo finalità tipicamente
recuperatoria, presuppone che all'atto della sua formulazione il bene rivendicato sia nel possesso del
convenuto;
la legittimazione attiva spetterà dunque a chi sostiene di essere proprietario del bene senza averne il
possesso, mentre quella passiva a colui che avendo il possesso o la detenzione della cosa sia in grado
di restituirla;
in tali casi il titolare del bene deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà anche
attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il
compimento dell'usucapione (probatio diabolica), mentre il convenuto può limitarsi a invocare la
propria situazione di fatto;
per ovviare a tali difficoltà probatorie la legge soccorre con gli istituti dell'usucapione,
dell'accessione e della successione nel possesso, rendendo sufficiente che l'attore dimostri che fra lui e
pagina 4 di 7 i suoi danti causa il bene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo;
ciò premesso, si eccepisce che dalla documentazione prodotta da parte attrice non si evince nessuna
prova di acquisto del diritto a titolo originario da parte degli odierni attori né da parte dei loro danti
causa, ciò che rende la domanda attorea priva di fondamento.
A seguito di ordine del giudice gli attori hanno integrato il contraddittorio nei confronti dei restanti comproprietari dell'immobile, i quali sono rimasti contumaci nonostante la regolare notifica dei rispettivi atti di citazione.
La causa, istruita con documenti, mancate risposte del convenuto al suo interrogatorio formale e prova per testi, è stata tenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati ex art.190 cpc.
***
Le domande proposte dagli attori sono fondate per le medesime ragioni dai medesimi addotte e sopra riportate, che sono state confermate in fatto dall'istruttoria svolta e sono in linea, in diritto, con le norme sostanziali e processuali riferite all'accertamento e tutela del diritto di proprietà e alla distribuzione del relativo onere probatorio: le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui integralmente richiamate e condivise, in accordo con l'orientamento sulla motivazione per relationem
espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Sinteticamente concordando con le loro tesi (e contestualmente confutando le contrarie difese del può in particolare rilevarsi: a) che l'allegata (com)proprietà dell'immobile in capo agli attori CP_1
- e, conseguentemente, la loro legittimazione ad agire in rivendica, ex art.948 cc - è stata pienamente provata dalla documentazione dagli stessi prodotta e dalle deposizioni dei testi escussi (pienamente attendibili perché disinteressati e a diretta conoscenza di fatti di causa, quali abituali frequentatori dei luoghi), i quali hanno concordemente confermato (tra l'altro) che dall'inizio degli anni '70 i terreni per cui è causa sono rimasti nell'ininterrotto ed esclusivo possesso prima di e Persona_5
pagina 5 di 7 successivamente dei suoi eredi e degli eredi e discendenti di questi ultimi (come individuati in citazione); b) che la stessa circostanza è stata sostanzialmente riconosciuta dallo stesso convenuto, il quale: non ha mai contestato di avere stipulato con gli attori (e con gli altri comproprietari dai medesimi indicati) il preliminare di compravendita del 15.9.2012, né di avere consegnato ai promittenti venditori, in adempimento degli accordi ivi contenuti, gli assegni a sua firma prodotti come doc.6, con ciò dimostrando di aver sempre considerato gli stessi promittenti venditori come gli esclusivi titolari del bene e gli effettivi detentori della facoltà di disporne;
non ha risposto all'interrogatorio dedottogli,
ciò che insieme agli altri elementi istruttori appena indicati permette di ritenere come ammessi i fatti dedotti (ex art.232 cpc); c) che sulla base del medesimo materiale istruttorio (documentazione,
concordi deposizioni dei testi e mancate risposte del convenuto) è stato provato che il è CP_1
nell'attuale detenzione del bene, pur senza averne titolo, per averlo accorpato al resto della sua proprietà con la recinzione realizzata nell'estate del 2013 (descritta e ritratta anche nella perizia del marzo 2014 a firma geom. ). Persona_8
Ne deriva l'accoglimento delle domande proposte.
Ai sensi dell'art.91 cpc il convenuto, integralmente soccombente, deve essere condannato a rifondere agli attori le spese di lite, che vengono liquidate come in dispositivo (ovvero come da relativa nota spesa, visto che gli esborsi sono documentati e i compensi professionali ivi richiesti sono in linea con il valore della causa e con gli importi delle tabelle di riferimento).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
accertato che gli attori sono comproprietari per la quota indivisa di 2/3 del terreno sito in Assemini,
località “Su Spinesu”, distinto in Catasto al Foglio 33, particelle 41 e 42, detenuto senza titolo dal convenuto, condanna all'immediato rilascio del suddetto terreno in favore Controparte_1
degli attori e alla rimozione della recinzione che preclude l'accesso a questi ultimi;
condanna lo stesso convenuto a rifondere agli attori le spese del presente Controparte_1
pagina 6 di 7 procedimento, che si liquidano in € 2.522,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 864,23 per esborsi.
Cagliari, 5 maggio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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