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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14279/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14279/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Dott. Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. PAOLO ZAVOLI Parte_2
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. STEFANO SCHIONA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza così giudicare:
-riformare integralmente la sentenza appellata emessa dal Giudice di Pace di Bologna n. 2205/2023 pubblicata il 24 luglio 2023 per non avere il primo Giudicante correttamente valutato le risultanze documentali ed errato in fatto ed in diritto come da motivi in atti;
- In ogni caso rigettare integralmente ogni domanda della sia essa principale o Controparte_1 subordinata, preliminare o di merito perché tutte infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa;
pagina 1 di 11 - Confermare il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Bologna n. 1527/2019 RG 528/2019 e per
l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € 3.023,34 oltre interessi, Controparte_2 spese e compensi di cui al decreto ingiuntivo RG 528/2019 n. 1527/19 .
- In via subordinata qualora venga annullato il decreto ingiuntivo del quo, condannare la CP_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Parte_1 quella somma che sarà ritenuta di giustizia in base ai documenti di causa oltre interessi e spese;
- Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Città Sant'Angelo, Via Lungofino 51 CF alla ripetizione e restituzione in favore della P.IVA_2
di tutte le somme che risultano versate in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado qui appellata e comunque di tutte le somme maggiori ed ulteriori a questo titolo versande oltre interessi di legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori. Ripetizione delle somme versate a seguito della sentenza qui impugnata”.
Parte appellata ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“L'appellata precisa le conclusioni insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel giudizio di primo grado, avanti al Giudice di Pace di Bologna, proponeva Controparte_1 opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1527/2019 del 19.04.2019, emesso sul ricorso proposto da (di seguito denominata anche;
tale decreto Parte_1 CP_3 ingiungeva a il pagamento della somma di € 3.023,34, di cui alla fattura n. 4765 del Controparte_1
30.04.2018 emessa per la fornitura di vernici. A tal fine l'opponente eccepiva l'inadempimento di controparte, per aver consegnato merce di qualità scadente, non idonea all'uso contrattualmente stabilito;
in particolare, deduceva che i prodotti venduti (vernici, catalizzatori e relativi componenti) erano di scarsa qualità a causa di una trasparenza inferiore rispetto alle precedenti forniture e di una componente giallina ritenuta inaccettabile, come riconosciuto dalla stessa venditrice Controparte_3
pagina 2 di 11 Pertanto, parte opponente sosteneva che il corrispettivo non era dovuto, a causa dell'inadempimento della controparte, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella memoria ex art. 320 c.p.c., parte opponente precisava che i rapporti con la Parte_1 erano iniziati nel 2017, con la fornitura di una vernice avente finitura acrilica ad alta brillantezza e
[...] trasparenza, mentre il prodotto fornito nel 2018 presentava un aspetto più torbido e meno trasparente rispetto a quello delle forniture precedenti;
riferiva che, mentre il prodotto veniva utilizzato nel mese di aprile 2018, il legale rappresentante dell'opponente, , e il dipendente addetto alla Testimone_1 verniciatura avevano notato queste caratteristiche del prodotto e avevano informato il CP_4 tecnico della il quale aveva ammesso che la vernice non presentava le CP_3 Testimone_2 stesse qualità della precedente fornitura, rassicurando che nulla sarebbe cambiato in ambito produttivo.
L'opponente riferiva di aver utilizzato la vernice per trattare 400 mq. di ceramica (di cui 100 mq. di piastrelle consegnate ad un cliente portoghese, IM World, che con mail del 24.07.2018 aveva lamentato la minor brillantezza del prodotto), nonché 1.500 mq. di cartone destinato alla realizzazione di puzzle. La produzione era terminata nel giugno 2018: la ceramica venduta alla ditta portoghese era stata ritirata, con emissione di nota di credito, mentre quella residua era stata sverniciata e riverniciata con altri prodotti;
il cartone rimaneva in giacenza, quale prodotto invenduto.
2. Nella comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio, in Parte_1 via preliminare, eccepiva la decadenza di controparte dal diritto alla garanzia di cui all'art. 1495 c.c., non avendo denunciato i vizi al venditore nel termine di otto giorni dalla consegna Controparte_1 della merce, che era stata effettuata in tre tranches in data 03.04.2018, 18.04.2018 e 24.04.2018; eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495 comma 3 c.p.c., per essere trascorso oltre un anno dalla consegna.
Nel merito, parte opposta negava di aver mai riconosciuto alcun vizio denunciato da e Controparte_1 rilevava che le contestazioni di controparte erano del tutto generiche e prive di fondamento.
Quindi, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, la conferma del decreto e la condanna di controparte al pagamento della somma dovuta o di quella accertata in corso di causa, oltre ad interessi e spese di lite, con la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
3. Alla prima udienza celebrata nel giudizio avanti al Giudice di Pace, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nelle more del processo, recuperava la somma CP_3 mediante pignoramento presso terzi. pagina 3 di 11 Venivano escussi i testi richiesti da parte opponente a prova diretta e da parte opposta a prova contraria.
Infine il Giudice, con sentenza n. 2205/2023 pubblicata in data 25.07.2023, ricondotta l'eccezione sollevata da parte opponente alla garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1495 c.c., piuttosto che alla mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., rilevava che era stato osservato il termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 1495 c.c., dovendo il compratore, convenuto per l'esecuzione del contratto, aver denunciato i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna;
riteneva che il riconoscimento dei vizi del prodotto da parte dell'agente , Testimone_3 tramite il quale la aveva venduto le vernici alla fosse direttamente CP_3 Controparte_1 imputabile all'opposta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c.; rilevava che tali circostanze erano state confermate anche dal teste CP_4 dipendente della con conseguente inattendibilità del teste di parte opposta Controparte_1 [...]
che invece aveva negato di aver riconosciuto l'intervenuta modifica della composizione della Tes_2 vernice;
riteneva sussistenti i vizi del prodotto dichiarati da parte opponente e riconosceva, ai fini della determinazione di quanto dovuto, la condotta negligente ex art. 1227 comma 2 c.c. della CP_1
la quale non avrebbe dovuto porre in vendita i propri prodotti, lavorati con la vernice acquistata
[...] da in presenza di un vizio che si era palesato al momento della lavorazione ed CP_3 applicazione del prodotto.
Pertanto, accertata la parziale fondatezza dell'opposizione in ragione dei vizi del prodotto venduto, revocava il decreto ingiuntivo e determinava nel minor importo di € 272,63 la somma dovuta in favore di con obbligo di quest'ultima a restituire a l'importo già versato di € CP_3 Controparte_1
7.013,10 e a pagare le spese di lite liquidate in sentenza, in base a parziale compensazione.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2205/2023 del 25.07.2023, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1495, 1490, 1492 e 2697 c.c., in quanto il Giudice di Pace aveva escluso la decadenza dell'opponente dall'eccezione fondata sul diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., affermando erroneamente che il riconoscimento dei vizi da parte dell'agente tramite il quale aveva venduto i propri prodotti a Testimone_3 CP_3 CP_1
fosse imputabile alla società venditrice;
[...]
2) errata applicazione dell'art. 1495 c.c. in merito alla prescrizione, posto che il teste CP_4 dichiarava che la mancanza di brillantezza era stata individuata nell'aprile 2018, "mentre si utilizzava pagina 4 di 11 per prova nel mese di aprile 2019" (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) ed il decreto ingiuntivo era stato emesso l'08.05.2019, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione;
3) errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., posto che la decisione era basata sulle dichiarazioni di testimoni ( agente di , e dipendente di , i quali affermavano Tes_3 CP_3 CP_4 CP_1 che la composizione chimica della vernice era cambiata, senza alcuna competenza in materia, mentre il teste tecnico di che aveva dichiarato il contrario, era stato ritenuto Tes_2 CP_3 inattendibile;
4) errata applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.: aveva fornito 100 mq. di Controparte_1 piastrelle al cliente portoghese, che ne aveva poi restituiti solo 80 mq., pertanto il vizio non riguardava la vernice, bensì la sua applicazione;
5) violazione e/o errata applicazione dell'art. 2967 c.c.: aveva utilizzato la vernice su Controparte_1
400 mq. di piastrelle, ma ne erano stati contestati solo 80 mq. su 100 mq. relativi alla predetta fornitura;
non vi era la prova dell'avvenuto utilizzo degli altri 300 mq., né l'acquirente aveva restituito la merce al venditore;
6) mancata applicazione dell'art. 1491 c.c., in quanto la garanzia non è dovuta per i vizi conosciuti e accettati dal compratore, mentre nel caso di specie si presume che egli abbia inteso acquistare il bene nello stato in cui si trovava;
7) erronea applicazione degli artt. 1493, 2697, 1492, 1490 e 2041 c.c., in quanto il Giudice aveva dichiarato la nullità dell'intero contratto attinente alla vernice e al catalizzatore, senza tener conto che vi era l'obbligo della restituzione della merce e comunque del residuo;
inoltre, aveva Controparte_1 ricevuto una fattura con l'IVA che aveva trattenuto per € 545,19, e il Giudice aveva ordinato la restituzione dell'IVA alla sulla somma lorda di € 272,63, comprendente circa € 45,00 di CP_3
IVA.
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e il rigetto totale delle domande di la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna Controparte_1 dell'appellata al pagamento della somma ritenuta di giustizia e alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
5. Si costituiva affermando che nel corso dell'istruttoria era stato acclarato, tramite i Controparte_1 testi e la documentazione prodotta, l'inadempimento della società venditrice che le CP_3 aveva consegnato vernice del tutto inidonea all'uso stabilito nel contratto;
rilevava, quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, che era stato accertato come l'opponente avesse tempestivamente denunciato i vizi del prodotto dopo la loro scoperta, in occasione sia del primo pagina 5 di 11 utilizzo della vernice, sia a seguito delle contestazioni ricevute dall'utilizzatore finale;
precisava che, stanti il riconoscimento del vizio e la tempestiva denuncia, il compratore può sempre far valere la garanzia ex art. 1495 comma 3 c.c., anche nel caso in cui sia convenuto per il pagamento decorso l'anno dalla consegna;
ribadiva che la ceramica verniciata era stata sverniciata e riverniciata con prodotti di altre ditte, con aggravio di costi per l'appellata, che aveva incassato ricavi per € 15.784,00, anziché per € 19.769,00.
In conclusione, chiedeva respingersi l'appello, vinte le spese. Controparte_1
6. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con la concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali.
L'udienza così fissata veniva poi sostituita, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle quali il Giudice tratteneva la causa in decisione.
7. Si ritiene che l'appello non meriti accoglimento e, pertanto, vada rigettato.
Nel merito, si rileva che la materia inerente alla controversia in esame è disciplinata dagli artt. 1490 ss.
c.c., secondo cui il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in maniera apprezzabile il valore.
Il compratore, per poter esercitare il diritto di garanzia ed ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., a pena di decadenza deve denunciare i vizi della cosa entro otto giorni dalla loro scoperta;
la denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato;
l'azione si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Il terzo comma dell'art 1495 c.c., tuttavia, prevede che, se il compratore è convenuto per l'esecuzione del contratto – come è avvenuto nel caso di specie - può sempre far valere la garanzia, purché abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna. In tale ipotesi, diversamente da quanto dedotto dall'appellante in relazione al motivo sub 2), non opera il termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa, in quanto il compratore che abbia tempestivamente denunciato il vizio, quando sia convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo, può sempre far valere la garanzia anche decorso l'anno dalla consegna del bene.
Ciò si rileva, oltre che dalla chiara formulazione della norma, anche dalla granitica giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui “Ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 cod. civ. il compratore il quale abbia denunziato il vizio della cosa vendutagli entro otto giorni dalla scoperta e prima dell'anno dalla consegna, può sempre fare valere la garanzia per vizi in via di eccezione, anche dopo il decorso pagina 6 di 11 del termine annuale di prescrizione della relativa azione, sempre che sia stato citato in giudizio per la esecuzione del contratto” (Cass. civ. n. 545 del 30/01/1985).
La volontà del legislatore è quella di evitare che il venditore tenuto alla garanzia possa attendere lo spirare del termine ed agire in giudizio solo quando l'acquirente, convenuto per l'esecuzione del contratto, non potrebbe più esercitare il proprio diritto;
pertanto, “ove il venditore proponga la domanda di pagamento del prezzo dopo il decorso del termine di un anno dalla consegna della merce, il compratore, al quale resterebbe altrimenti preclusa la possibilità di promuovere autonoma azione di garanzia per i vizi, può far valere nello stesso processo in via di eccezione la detta garanzia, pur essendo decorso il termine di prescrizione della relativa azione” (Cass. n. 179 del 23/01/1968).
Alla luce del suddetto quadro normativo, si deve ritenere che nel caso di specie parte Controparte_1 opponente e convenuta in senso sostanziale nel primo grado di giudizio, abbia agito nel rispetto dei termini di cui all'art 1495, comma 3, c.c., avendo tempestivamente denunciato i vizi, come è stato accertato nel corso dell'istruttoria.
Nel mese di aprile il legale rappresentate della e i dipendenti addetti Controparte_1 Testimone_1 alla verniciatura, nell'immediatezza dell'utilizzo del prodotto consegnato nello stesso mese dalla
– oggetto della fattura n. 4765 del 30/04/2018 – notavano che la vernice presentava un CP_3 aspetto più torbido rispetto alle forniture procedenti. Ciò risulta con evidenza dalle dichiarazioni dei testi (il quale precisava di averne avuto conoscenza diretta) e (che Testimone_3 CP_4 operava nel settore verniciatura della , senza che possa esservi smentita alcuna dalla Controparte_1 deposizione di , dipendente della il quale si limitava a dichiarare che tale Testimone_2 CP_3 circostanza non gli “risultava”, non potendo effettivamente essere a conoscenza di quanto avveniva durante le lavorazioni eseguite dalla Controparte_1
Dalle dichiarazioni dei testi e è poi emerso che di tale vizio del Testimone_3 CP_4 prodotto erano stati prontamente informati sia l'agente di zona, , che per conto della Testimone_3 aveva venduto la merce alla sia il tecnico della CP_3 Controparte_1 CP_3 [...]
riferivano, altresì, che entrambi avevano riconosciuto il vizio del prodotto. Tes_2
Invero, mentre i testi e dichiaravano che dei vizi era stato informato il il Tes_3 CP_4 Tes_2 quale avrebbe confermato l'intervenuta modificazione della composizione della vernice, quest'ultimo, sentito a sua volta come testimone, aveva negato la circostanza.
L'attendibilità dei testi indotti da parte opponente deriva, oltre che dalla concomitanza ed uniformità delle loro dichiarazioni, anche dalla circostanza che, in ordine alla sussistenza dei vizi, le stesse sono state riscontrate dalla documentazione prodotta da parte opponente, relativa alle contestazioni che la ebbe a ricevere dal cliente portoghese, al quale aveva venduto i propri prodotti trattati Controparte_1
pagina 7 di 11 con le vernici acquistate da Inoltre, mentre i testi e sono Controparte_3 Tes_4 Tes_2 rispettivamente dipendenti delle due parti in causa, la posizione di , quale agente di Testimone_3 zona che aveva concluso con un contratto di agenzia senza rappresentanza, appare del CP_3 tutto neutrale.
La sentenza impugnata è invece erronea nella parte in cui reputa che il riconoscimento dei vizi, effettuato dall'agente, sia direttamente imputabile alla società venditrice.
Si rileva, piuttosto, che l'agente era stato prontamente informato del vizio riscontrato Testimone_3 nelle vernici, durante la lavorazione intrapresa ad aprile 2018, come risulta dalle dichiarazioni da lui rese in sede di deposizione testimoniale. Ed effettivamente la rappresentanza dell'agente, pur non comprendendo il potere di riconoscimento dei diritti, né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, include tuttavia il potere di ricevere le denunce dei vizi ex art. 1495 c.c. - ancorché gli stessi non possano essere riconosciuti dall'agente, in assenza di uno specifico mandato - in quanto l'art. 1745 comma 1 c.c. gli attribuisce un potere di rappresentanza generale in relazione alle dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso tramite il suo intervento e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, che dunque possono essere validamente presentati tramite l'agente (Cass. civ. n. 36835 del 15.12.2022). Si ritiene, pertanto, che in occasione della prima lavorazione del prodotto, nell'aprile del 2018, la denuncia dei vizi sia stata tempestivamente compiuta quantomeno mediante segnalazione a , con effetti diretti nei confronti della società Testimone_3 venditrice Controparte_3
La comunicazione così effettuata può considerarsi come valida denuncia ex art. 1495 c.c., ancorché non dettagliata e precisa, conformemente all'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità: “La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1492 e 1495 cod. civ. non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la "res vendita", poiché in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cass. civ. n. 6234 del 15/05/2000).
Successivamente, in forza delle rassicurazioni pervenute dal i beni lavorati con le vernici Tes_2 vendute da sono stati comunque alienati a terzi, in particolare alla ditta portoghese CP_3
IM World. In data 30.07.2018, quest'ultima informava con una missiva, Controparte_1 segnalando che la vernice non aveva la brillantezza attesa, visto che il rivestimento non era più lo pagina 8 di 11 stesso. A causa di tale difetto, IM World restituiva la merce all'odierna appellata, che di conseguenza emetteva nota di credito per la relativa fattura (doc. 3 memoria opponente).
Tale circostanza avvalora la credibilità delle allegazioni di e l'attendibilità delle Controparte_1 dichiarazioni rese dai testi e circa l'esistenza del vizio. Tes_3 CP_4
In seguito a questo episodio, come riferito anche dai testimoni indicati, effettuava Controparte_1 un'ulteriore denuncia, in quanto il legale rappresentante della società, mostrava al Testimone_1
e al la differenza tra le superfici verniciate con il vecchio prodotto e quelle trattate con Tes_2 Tes_3 le vernici difettose, tanto che prometteva di risolvere il problema e proponeva a CP_3
l'acquisto di altri prodotti (come da fatture di cui ai docc.
8-11 allegati alla memoria Controparte_1 dell'opponente).
Sul punto, ossia in relazione alla seconda denuncia effettuata dall'acquirente, la Cassazione ha avuto modo di precisare che: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”
(Cass. 11046 del 27/05/2016).
Certamente ha avuto piena ed esaustiva contezza dell'esistenza dei vizi a seguito delle Controparte_1 contestazioni del cliente, che l'hanno indotta a ritirare la merce venduta.
Si ritiene, dunque, provata la presentazione di tempestiva della denuncia dei vizi dei beni venduti da sia in occasione del primo utilizzo della vernice durante le lavorazioni, sia in seguito alle CP_3 contestazioni ricevute dall'utilizzatore finale.
Il quadro probatorio sopra descritto, acquisito nel giudizio di primo grado, conferma inoltre la sussistenza dei vizi contestati rispetto alla fornitura oggetto del procedimento monitorio, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi - in forza delle loro specifiche competenze professionali, rispettivamente quali agente ed operatore nel settore della verniciatura, e della conoscenza diretta dei prodotti - che hanno trovato riscontro nelle contestazioni provenienti da IM World.
Nessuna rilevanza assumono i motivi di appello relativi alla mancata restituzione del prodotto residuo e alla presunta eliminazione da parte di di ogni prova circa la difettosità del prodotto. Controparte_1
Parte opponente ha puntualmente dichiarato di aver utilizzato le vernici acquistate per la copertura di
400 mq. di piastrelle e di 1.500 mq. di cartone;
ha dimostrato, tramite le deposizioni testimoniali di e che i prodotti trattati con la vernice difettosa sono stati sverniciati e riverniciati Tes_3 CP_4 con i prodotti di altre ditte, per poter essere commercializzati, mentre il cartone rimaneva in giacenza pagina 9 di 11 presso lo stabilimento (cfr. cap. 14 della memoria opponente). A fronte della dichiarata disponibilità di tale materiale, nessuna richiesta (tantomeno di CTU) è mai pervenuta da né prima né CP_3 durante il giudizio.
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 1491 c.c., il rilievo (del tutto nuovo) di cui al punto 6 dei motivi di appello è in ogni caso inconferente, in presenza di un vizio occulto non conoscibile al momento del contratto, ma emerso durante le lavorazioni.
Il Giudice di Pace ha poi tenuto conto, ai fini della determinazione di quanto dovuto, della condotta negligente ex art. 1227 comma 2 c.c. della che ha commercializzato i prodotti trattati Controparte_1 con la vernice difettosa, pur avendo riscontrato la presenza dei vizi durante la lavorazione.
Non pare che possa validamente essere contestato il diritto di ad ottenere la Controparte_1 restituzione della somma indebitamente pagata a per l'acquisto del prodotto difettoso, CP_3 comprendente l'Iva, che è stata rideterminata sulla somma effettivamente dovuta;
diverso è il tema della regolarità fiscale dell'operazione, alla quale sono tenute entrambe le società, a prescindere dagli obblighi che scaturiscono dal presente giudizio.
8. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito dedotto in giudizio (€ 1.101 a € 5.200).
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2205, pubblicata il 25.07.2023;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
pagina 10 di 11 -dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di con obbligo Parte_1 di pagamento dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Bologna, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 14279/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Dott. Parte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. PAOLO ZAVOLI Parte_2
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. STEFANO SCHIONA
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Parte appellante ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in totale riforma dell'impugnata sentenza così giudicare:
-riformare integralmente la sentenza appellata emessa dal Giudice di Pace di Bologna n. 2205/2023 pubblicata il 24 luglio 2023 per non avere il primo Giudicante correttamente valutato le risultanze documentali ed errato in fatto ed in diritto come da motivi in atti;
- In ogni caso rigettare integralmente ogni domanda della sia essa principale o Controparte_1 subordinata, preliminare o di merito perché tutte infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa;
pagina 1 di 11 - Confermare il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Bologna n. 1527/2019 RG 528/2019 e per
l'effetto condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della della somma di € 3.023,34 oltre interessi, Controparte_2 spese e compensi di cui al decreto ingiuntivo RG 528/2019 n. 1527/19 .
- In via subordinata qualora venga annullato il decreto ingiuntivo del quo, condannare la CP_1
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla Parte_1 quella somma che sarà ritenuta di giustizia in base ai documenti di causa oltre interessi e spese;
- Condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Città Sant'Angelo, Via Lungofino 51 CF alla ripetizione e restituzione in favore della P.IVA_2
di tutte le somme che risultano versate in esecuzione della sentenza di primo Parte_1 grado qui appellata e comunque di tutte le somme maggiori ed ulteriori a questo titolo versande oltre interessi di legge.
- Con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori. Ripetizione delle somme versate a seguito della sentenza qui impugnata”.
Parte appellata ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“L'appellata precisa le conclusioni insistendo per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel giudizio di primo grado, avanti al Giudice di Pace di Bologna, proponeva Controparte_1 opposizione nei confronti del decreto ingiuntivo n. 1527/2019 del 19.04.2019, emesso sul ricorso proposto da (di seguito denominata anche;
tale decreto Parte_1 CP_3 ingiungeva a il pagamento della somma di € 3.023,34, di cui alla fattura n. 4765 del Controparte_1
30.04.2018 emessa per la fornitura di vernici. A tal fine l'opponente eccepiva l'inadempimento di controparte, per aver consegnato merce di qualità scadente, non idonea all'uso contrattualmente stabilito;
in particolare, deduceva che i prodotti venduti (vernici, catalizzatori e relativi componenti) erano di scarsa qualità a causa di una trasparenza inferiore rispetto alle precedenti forniture e di una componente giallina ritenuta inaccettabile, come riconosciuto dalla stessa venditrice Controparte_3
pagina 2 di 11 Pertanto, parte opponente sosteneva che il corrispettivo non era dovuto, a causa dell'inadempimento della controparte, e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Nella memoria ex art. 320 c.p.c., parte opponente precisava che i rapporti con la Parte_1 erano iniziati nel 2017, con la fornitura di una vernice avente finitura acrilica ad alta brillantezza e
[...] trasparenza, mentre il prodotto fornito nel 2018 presentava un aspetto più torbido e meno trasparente rispetto a quello delle forniture precedenti;
riferiva che, mentre il prodotto veniva utilizzato nel mese di aprile 2018, il legale rappresentante dell'opponente, , e il dipendente addetto alla Testimone_1 verniciatura avevano notato queste caratteristiche del prodotto e avevano informato il CP_4 tecnico della il quale aveva ammesso che la vernice non presentava le CP_3 Testimone_2 stesse qualità della precedente fornitura, rassicurando che nulla sarebbe cambiato in ambito produttivo.
L'opponente riferiva di aver utilizzato la vernice per trattare 400 mq. di ceramica (di cui 100 mq. di piastrelle consegnate ad un cliente portoghese, IM World, che con mail del 24.07.2018 aveva lamentato la minor brillantezza del prodotto), nonché 1.500 mq. di cartone destinato alla realizzazione di puzzle. La produzione era terminata nel giugno 2018: la ceramica venduta alla ditta portoghese era stata ritirata, con emissione di nota di credito, mentre quella residua era stata sverniciata e riverniciata con altri prodotti;
il cartone rimaneva in giacenza, quale prodotto invenduto.
2. Nella comparsa di costituzione depositata nel primo grado di giudizio, in Parte_1 via preliminare, eccepiva la decadenza di controparte dal diritto alla garanzia di cui all'art. 1495 c.c., non avendo denunciato i vizi al venditore nel termine di otto giorni dalla consegna Controparte_1 della merce, che era stata effettuata in tre tranches in data 03.04.2018, 18.04.2018 e 24.04.2018; eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dell'azione ex art. 1495 comma 3 c.p.c., per essere trascorso oltre un anno dalla consegna.
Nel merito, parte opposta negava di aver mai riconosciuto alcun vizio denunciato da e Controparte_1 rilevava che le contestazioni di controparte erano del tutto generiche e prive di fondamento.
Quindi, chiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito, la conferma del decreto e la condanna di controparte al pagamento della somma dovuta o di quella accertata in corso di causa, oltre ad interessi e spese di lite, con la condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
3. Alla prima udienza celebrata nel giudizio avanti al Giudice di Pace, il decreto ingiuntivo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo;
nelle more del processo, recuperava la somma CP_3 mediante pignoramento presso terzi. pagina 3 di 11 Venivano escussi i testi richiesti da parte opponente a prova diretta e da parte opposta a prova contraria.
Infine il Giudice, con sentenza n. 2205/2023 pubblicata in data 25.07.2023, ricondotta l'eccezione sollevata da parte opponente alla garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1495 c.c., piuttosto che alla mancanza di qualità ex art. 1497 c.c., rilevava che era stato osservato il termine di decadenza di cui al comma 3 dell'art. 1495 c.c., dovendo il compratore, convenuto per l'esecuzione del contratto, aver denunciato i vizi nel termine di otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna;
riteneva che il riconoscimento dei vizi del prodotto da parte dell'agente , Testimone_3 tramite il quale la aveva venduto le vernici alla fosse direttamente CP_3 Controparte_1 imputabile all'opposta, con conseguente infondatezza dell'eccezione di intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c.; rilevava che tali circostanze erano state confermate anche dal teste CP_4 dipendente della con conseguente inattendibilità del teste di parte opposta Controparte_1 [...]
che invece aveva negato di aver riconosciuto l'intervenuta modifica della composizione della Tes_2 vernice;
riteneva sussistenti i vizi del prodotto dichiarati da parte opponente e riconosceva, ai fini della determinazione di quanto dovuto, la condotta negligente ex art. 1227 comma 2 c.c. della CP_1
la quale non avrebbe dovuto porre in vendita i propri prodotti, lavorati con la vernice acquistata
[...] da in presenza di un vizio che si era palesato al momento della lavorazione ed CP_3 applicazione del prodotto.
Pertanto, accertata la parziale fondatezza dell'opposizione in ragione dei vizi del prodotto venduto, revocava il decreto ingiuntivo e determinava nel minor importo di € 272,63 la somma dovuta in favore di con obbligo di quest'ultima a restituire a l'importo già versato di € CP_3 Controparte_1
7.013,10 e a pagare le spese di lite liquidate in sentenza, in base a parziale compensazione.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2205/2023 del 25.07.2023, chiedendone la riforma per i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1495, 1490, 1492 e 2697 c.c., in quanto il Giudice di Pace aveva escluso la decadenza dell'opponente dall'eccezione fondata sul diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., affermando erroneamente che il riconoscimento dei vizi da parte dell'agente tramite il quale aveva venduto i propri prodotti a Testimone_3 CP_3 CP_1
fosse imputabile alla società venditrice;
[...]
2) errata applicazione dell'art. 1495 c.c. in merito alla prescrizione, posto che il teste CP_4 dichiarava che la mancanza di brillantezza era stata individuata nell'aprile 2018, "mentre si utilizzava pagina 4 di 11 per prova nel mese di aprile 2019" (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) ed il decreto ingiuntivo era stato emesso l'08.05.2019, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione;
3) errata valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c., posto che la decisione era basata sulle dichiarazioni di testimoni ( agente di , e dipendente di , i quali affermavano Tes_3 CP_3 CP_4 CP_1 che la composizione chimica della vernice era cambiata, senza alcuna competenza in materia, mentre il teste tecnico di che aveva dichiarato il contrario, era stato ritenuto Tes_2 CP_3 inattendibile;
4) errata applicazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.: aveva fornito 100 mq. di Controparte_1 piastrelle al cliente portoghese, che ne aveva poi restituiti solo 80 mq., pertanto il vizio non riguardava la vernice, bensì la sua applicazione;
5) violazione e/o errata applicazione dell'art. 2967 c.c.: aveva utilizzato la vernice su Controparte_1
400 mq. di piastrelle, ma ne erano stati contestati solo 80 mq. su 100 mq. relativi alla predetta fornitura;
non vi era la prova dell'avvenuto utilizzo degli altri 300 mq., né l'acquirente aveva restituito la merce al venditore;
6) mancata applicazione dell'art. 1491 c.c., in quanto la garanzia non è dovuta per i vizi conosciuti e accettati dal compratore, mentre nel caso di specie si presume che egli abbia inteso acquistare il bene nello stato in cui si trovava;
7) erronea applicazione degli artt. 1493, 2697, 1492, 1490 e 2041 c.c., in quanto il Giudice aveva dichiarato la nullità dell'intero contratto attinente alla vernice e al catalizzatore, senza tener conto che vi era l'obbligo della restituzione della merce e comunque del residuo;
inoltre, aveva Controparte_1 ricevuto una fattura con l'IVA che aveva trattenuto per € 545,19, e il Giudice aveva ordinato la restituzione dell'IVA alla sulla somma lorda di € 272,63, comprendente circa € 45,00 di CP_3
IVA.
In conclusione, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata e il rigetto totale delle domande di la conferma del decreto ingiuntivo e, in subordine, la condanna Controparte_1 dell'appellata al pagamento della somma ritenuta di giustizia e alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese di lite.
5. Si costituiva affermando che nel corso dell'istruttoria era stato acclarato, tramite i Controparte_1 testi e la documentazione prodotta, l'inadempimento della società venditrice che le CP_3 aveva consegnato vernice del tutto inidonea all'uso stabilito nel contratto;
rilevava, quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, che era stato accertato come l'opponente avesse tempestivamente denunciato i vizi del prodotto dopo la loro scoperta, in occasione sia del primo pagina 5 di 11 utilizzo della vernice, sia a seguito delle contestazioni ricevute dall'utilizzatore finale;
precisava che, stanti il riconoscimento del vizio e la tempestiva denuncia, il compratore può sempre far valere la garanzia ex art. 1495 comma 3 c.c., anche nel caso in cui sia convenuto per il pagamento decorso l'anno dalla consegna;
ribadiva che la ceramica verniciata era stata sverniciata e riverniciata con prodotti di altre ditte, con aggravio di costi per l'appellata, che aveva incassato ricavi per € 15.784,00, anziché per € 19.769,00.
In conclusione, chiedeva respingersi l'appello, vinte le spese. Controparte_1
6. A seguito dell'udienza di comparizione delle parti, veniva fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con la concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali.
L'udienza così fissata veniva poi sostituita, su richiesta delle parti, con il deposito di note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., all'esito delle quali il Giudice tratteneva la causa in decisione.
7. Si ritiene che l'appello non meriti accoglimento e, pertanto, vada rigettato.
Nel merito, si rileva che la materia inerente alla controversia in esame è disciplinata dagli artt. 1490 ss.
c.c., secondo cui il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscono in maniera apprezzabile il valore.
Il compratore, per poter esercitare il diritto di garanzia ed ottenere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ex art. 1492 c.c., a pena di decadenza deve denunciare i vizi della cosa entro otto giorni dalla loro scoperta;
la denuncia non è necessaria se il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato;
l'azione si prescrive in ogni caso entro un anno dalla consegna della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1495 c.c..
Il terzo comma dell'art 1495 c.c., tuttavia, prevede che, se il compratore è convenuto per l'esecuzione del contratto – come è avvenuto nel caso di specie - può sempre far valere la garanzia, purché abbia denunciato il vizio entro otto giorni dalla scoperta e prima del decorso di un anno dalla consegna. In tale ipotesi, diversamente da quanto dedotto dall'appellante in relazione al motivo sub 2), non opera il termine di prescrizione di un anno dalla consegna della cosa, in quanto il compratore che abbia tempestivamente denunciato il vizio, quando sia convenuto in giudizio per il pagamento del prezzo, può sempre far valere la garanzia anche decorso l'anno dalla consegna del bene.
Ciò si rileva, oltre che dalla chiara formulazione della norma, anche dalla granitica giurisprudenza della
Corte di Cassazione, secondo cui “Ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 cod. civ. il compratore il quale abbia denunziato il vizio della cosa vendutagli entro otto giorni dalla scoperta e prima dell'anno dalla consegna, può sempre fare valere la garanzia per vizi in via di eccezione, anche dopo il decorso pagina 6 di 11 del termine annuale di prescrizione della relativa azione, sempre che sia stato citato in giudizio per la esecuzione del contratto” (Cass. civ. n. 545 del 30/01/1985).
La volontà del legislatore è quella di evitare che il venditore tenuto alla garanzia possa attendere lo spirare del termine ed agire in giudizio solo quando l'acquirente, convenuto per l'esecuzione del contratto, non potrebbe più esercitare il proprio diritto;
pertanto, “ove il venditore proponga la domanda di pagamento del prezzo dopo il decorso del termine di un anno dalla consegna della merce, il compratore, al quale resterebbe altrimenti preclusa la possibilità di promuovere autonoma azione di garanzia per i vizi, può far valere nello stesso processo in via di eccezione la detta garanzia, pur essendo decorso il termine di prescrizione della relativa azione” (Cass. n. 179 del 23/01/1968).
Alla luce del suddetto quadro normativo, si deve ritenere che nel caso di specie parte Controparte_1 opponente e convenuta in senso sostanziale nel primo grado di giudizio, abbia agito nel rispetto dei termini di cui all'art 1495, comma 3, c.c., avendo tempestivamente denunciato i vizi, come è stato accertato nel corso dell'istruttoria.
Nel mese di aprile il legale rappresentate della e i dipendenti addetti Controparte_1 Testimone_1 alla verniciatura, nell'immediatezza dell'utilizzo del prodotto consegnato nello stesso mese dalla
– oggetto della fattura n. 4765 del 30/04/2018 – notavano che la vernice presentava un CP_3 aspetto più torbido rispetto alle forniture procedenti. Ciò risulta con evidenza dalle dichiarazioni dei testi (il quale precisava di averne avuto conoscenza diretta) e (che Testimone_3 CP_4 operava nel settore verniciatura della , senza che possa esservi smentita alcuna dalla Controparte_1 deposizione di , dipendente della il quale si limitava a dichiarare che tale Testimone_2 CP_3 circostanza non gli “risultava”, non potendo effettivamente essere a conoscenza di quanto avveniva durante le lavorazioni eseguite dalla Controparte_1
Dalle dichiarazioni dei testi e è poi emerso che di tale vizio del Testimone_3 CP_4 prodotto erano stati prontamente informati sia l'agente di zona, , che per conto della Testimone_3 aveva venduto la merce alla sia il tecnico della CP_3 Controparte_1 CP_3 [...]
riferivano, altresì, che entrambi avevano riconosciuto il vizio del prodotto. Tes_2
Invero, mentre i testi e dichiaravano che dei vizi era stato informato il il Tes_3 CP_4 Tes_2 quale avrebbe confermato l'intervenuta modificazione della composizione della vernice, quest'ultimo, sentito a sua volta come testimone, aveva negato la circostanza.
L'attendibilità dei testi indotti da parte opponente deriva, oltre che dalla concomitanza ed uniformità delle loro dichiarazioni, anche dalla circostanza che, in ordine alla sussistenza dei vizi, le stesse sono state riscontrate dalla documentazione prodotta da parte opponente, relativa alle contestazioni che la ebbe a ricevere dal cliente portoghese, al quale aveva venduto i propri prodotti trattati Controparte_1
pagina 7 di 11 con le vernici acquistate da Inoltre, mentre i testi e sono Controparte_3 Tes_4 Tes_2 rispettivamente dipendenti delle due parti in causa, la posizione di , quale agente di Testimone_3 zona che aveva concluso con un contratto di agenzia senza rappresentanza, appare del CP_3 tutto neutrale.
La sentenza impugnata è invece erronea nella parte in cui reputa che il riconoscimento dei vizi, effettuato dall'agente, sia direttamente imputabile alla società venditrice.
Si rileva, piuttosto, che l'agente era stato prontamente informato del vizio riscontrato Testimone_3 nelle vernici, durante la lavorazione intrapresa ad aprile 2018, come risulta dalle dichiarazioni da lui rese in sede di deposizione testimoniale. Ed effettivamente la rappresentanza dell'agente, pur non comprendendo il potere di riconoscimento dei diritti, né quello di accettare la restituzione della merce da parte del cliente, include tuttavia il potere di ricevere le denunce dei vizi ex art. 1495 c.c. - ancorché gli stessi non possano essere riconosciuti dall'agente, in assenza di uno specifico mandato - in quanto l'art. 1745 comma 1 c.c. gli attribuisce un potere di rappresentanza generale in relazione alle dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto concluso tramite il suo intervento e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, che dunque possono essere validamente presentati tramite l'agente (Cass. civ. n. 36835 del 15.12.2022). Si ritiene, pertanto, che in occasione della prima lavorazione del prodotto, nell'aprile del 2018, la denuncia dei vizi sia stata tempestivamente compiuta quantomeno mediante segnalazione a , con effetti diretti nei confronti della società Testimone_3 venditrice Controparte_3
La comunicazione così effettuata può considerarsi come valida denuncia ex art. 1495 c.c., ancorché non dettagliata e precisa, conformemente all'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità: “La denunzia dei vizi della cosa venduta ai sensi degli artt. 1492 e 1495 cod. civ. non deve consistere necessariamente in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la "res vendita", poiché in considerazione della finalità della denunzia consistente nel mettere il venditore sull'avviso in ordine alle intenzioni del compratore e contemporaneamente in condizione di verificare tempestivamente la veridicità della doglianza, una denuncia generica può essere idonea allo scopo, sempreché con essa il venditore sia reso edotto che il compratore ha riscontrato, seppure in maniera non ancora chiara e completa, che la cosa è affetta da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore” (Cass. civ. n. 6234 del 15/05/2000).
Successivamente, in forza delle rassicurazioni pervenute dal i beni lavorati con le vernici Tes_2 vendute da sono stati comunque alienati a terzi, in particolare alla ditta portoghese CP_3
IM World. In data 30.07.2018, quest'ultima informava con una missiva, Controparte_1 segnalando che la vernice non aveva la brillantezza attesa, visto che il rivestimento non era più lo pagina 8 di 11 stesso. A causa di tale difetto, IM World restituiva la merce all'odierna appellata, che di conseguenza emetteva nota di credito per la relativa fattura (doc. 3 memoria opponente).
Tale circostanza avvalora la credibilità delle allegazioni di e l'attendibilità delle Controparte_1 dichiarazioni rese dai testi e circa l'esistenza del vizio. Tes_3 CP_4
In seguito a questo episodio, come riferito anche dai testimoni indicati, effettuava Controparte_1 un'ulteriore denuncia, in quanto il legale rappresentante della società, mostrava al Testimone_1
e al la differenza tra le superfici verniciate con il vecchio prodotto e quelle trattate con Tes_2 Tes_3 le vernici difettose, tanto che prometteva di risolvere il problema e proponeva a CP_3
l'acquisto di altri prodotti (come da fatture di cui ai docc.
8-11 allegati alla memoria Controparte_1 dell'opponente).
Sul punto, ossia in relazione alla seconda denuncia effettuata dall'acquirente, la Cassazione ha avuto modo di precisare che: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta”
(Cass. 11046 del 27/05/2016).
Certamente ha avuto piena ed esaustiva contezza dell'esistenza dei vizi a seguito delle Controparte_1 contestazioni del cliente, che l'hanno indotta a ritirare la merce venduta.
Si ritiene, dunque, provata la presentazione di tempestiva della denuncia dei vizi dei beni venduti da sia in occasione del primo utilizzo della vernice durante le lavorazioni, sia in seguito alle CP_3 contestazioni ricevute dall'utilizzatore finale.
Il quadro probatorio sopra descritto, acquisito nel giudizio di primo grado, conferma inoltre la sussistenza dei vizi contestati rispetto alla fornitura oggetto del procedimento monitorio, alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi - in forza delle loro specifiche competenze professionali, rispettivamente quali agente ed operatore nel settore della verniciatura, e della conoscenza diretta dei prodotti - che hanno trovato riscontro nelle contestazioni provenienti da IM World.
Nessuna rilevanza assumono i motivi di appello relativi alla mancata restituzione del prodotto residuo e alla presunta eliminazione da parte di di ogni prova circa la difettosità del prodotto. Controparte_1
Parte opponente ha puntualmente dichiarato di aver utilizzato le vernici acquistate per la copertura di
400 mq. di piastrelle e di 1.500 mq. di cartone;
ha dimostrato, tramite le deposizioni testimoniali di e che i prodotti trattati con la vernice difettosa sono stati sverniciati e riverniciati Tes_3 CP_4 con i prodotti di altre ditte, per poter essere commercializzati, mentre il cartone rimaneva in giacenza pagina 9 di 11 presso lo stabilimento (cfr. cap. 14 della memoria opponente). A fronte della dichiarata disponibilità di tale materiale, nessuna richiesta (tantomeno di CTU) è mai pervenuta da né prima né CP_3 durante il giudizio.
Quanto alla mancata applicazione dell'art. 1491 c.c., il rilievo (del tutto nuovo) di cui al punto 6 dei motivi di appello è in ogni caso inconferente, in presenza di un vizio occulto non conoscibile al momento del contratto, ma emerso durante le lavorazioni.
Il Giudice di Pace ha poi tenuto conto, ai fini della determinazione di quanto dovuto, della condotta negligente ex art. 1227 comma 2 c.c. della che ha commercializzato i prodotti trattati Controparte_1 con la vernice difettosa, pur avendo riscontrato la presenza dei vizi durante la lavorazione.
Non pare che possa validamente essere contestato il diritto di ad ottenere la Controparte_1 restituzione della somma indebitamente pagata a per l'acquisto del prodotto difettoso, CP_3 comprendente l'Iva, che è stata rideterminata sulla somma effettivamente dovuta;
diverso è il tema della regolarità fiscale dell'operazione, alla quale sono tenute entrambe le società, a prescindere dagli obblighi che scaturiscono dal presente giudizio.
8. In conclusione, l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite relative al presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito dedotto in giudizio (€ 1.101 a € 5.200).
In ragione del rigetto dell'impugnazione, si dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-respinge l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Bologna n. 2205, pubblicata il 25.07.2023;
- condanna parte appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
2.552,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali;
pagina 10 di 11 -dichiara l'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, per il versamento supplementare del contributo unificato da parte di con obbligo Parte_1 di pagamento dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Bologna, 10 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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