CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. V, sentenza 22/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ALFANO MARIA ROSARIA, Relatore
FRUNZIO MARIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4481/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GE SP - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 430760 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 430760 del 29/05/2025 emessa da SO.G.E.T. SPA notificata il 09/06/2025 per
€15854,80.
L'intimazione di pagamento opposta si fonda su 8 ingiunzioni di pagamento per tributi locali del Comune di
ES (nn. 2844; 2845; 2846; 2839; 2840; 2841; 2842; 2843) che antecedentemente alla notifica dell'atto impugnato veniva notificato alla signora Ricorrente_1 l'Atto di Pignoramenti di Crediti Verso Terzi n. 535541 del 13/09/2024 fondato sulle stesse ed identiche Ingiunzioni di pagamento sottese all'atto qui impugnato. A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi di opposizione e, precisamente: a) avvenuta duplicazione del credito vantato con Atto di pignoramento di crediti
Verso Terzi n. 535541/2024; b) violazione del principio di tutela dell'affidamento e della Buona fede di cui art. 10 dello statuto del contribuente;
c) sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto. La ricorrente chiede:1) in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) nel merito accertare le argomentazioni proposte ed accogliere il ricorso annullando l'intimazione di pagamento n. 430760 e condannare la GE SP alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituisce la SO.G.E.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, la quale, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità per mancata opposizione dei precedenti atti esattoriali, ex artt. 19 e 21 D.Lgs.
546/1992. Pertanto, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 542/1992, considerato che l'intimazione è stata preceduta da atti esattoriali regolarmente notificati ma non opposti (pretesa creditoria incontrovertibile). La soget spa, sulla presunta mancata notifica di qualsiasi altro atto prodromico e/o consequenziale nonché intervenuta prescrizione e la duplicazione del credito vantato, eccepisce che: i tributi richiesti furono inizialmente iscritti a carico del de cuius sig. Nominativo_1; l'intimazione di pagamento impugnata, veniva preceduta dalla corretta notificazione delle ingiunzioni di pagamento, depositate in atti;
la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
657007/2023 veniva confermato dalla sentenza n. 4172/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Salerno passata in giudicato e che quindi vi è palese violazione del principio del ne bis in idem.
Con riferimento alla presunta violazione dello Statuto del contribuente la GE SP eccepisce che l'intimazione di pagamento notificata al contribuente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre lo stesso nelle condizioni di difendersi e di determinare correttamente il quantum debeatur. La GE SP rileva che ha provveduto a ricalcolare in base alla quota ereditaria, ciò è facilmente evincibile in quanto l'importo totale delle sopra prodromiche ingiunzioni di pagamento inizialmente ammontava a circa
€ 44.000,00, ad oggi il totale dell'intimazione di pagamento, è di € 15.8833,95 che è stato comunicato in data 22/10/2024 a mezzo pec. Le ingiunzioni di pagamento non venivano opposte in tal modo cristallizzando e rendendo irrevocabile la sottesa pretesa, difatti l'intervenuta rituale notificazione degli atti prodromici determina l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. La SO.G.E.T eccepisce che l'eccezione del mancato rispetto della quota spettante alla sig.ra Ricorrente_1 è infondata in quanto ha provveduto a rimodulare il quantum debeatur del ricorrente, in attuazione della sentenza n. 4172/2024 CGT I Grado di Salerno passata in giudicato.
All'udienza del 9 Gennaio 2025, la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ritiene il ricorso è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Nel merito, il Collegio Giudicante rileva come, agli atti di causa, risultano essere state impugnate le 8 ingiunzioni di pagamento prodromiche all'atto impugnato. Detti atti costituiscono oggetto di impugnazione antecedentemente al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 000000657007/2023, fondato sui medesimi titoli, su cui si fonda l'atto di pignoramento oggetto di giudizio, il quale veniva accolto in quanto la GE SP avrebbe richiesto il pagamento del debito del de cuius per intero a ciascuno degli eredi, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I° di Salerno, con la sentenza n. 4172/2024. Il predetto errore di calcolo delle imposte e delle annesse sanzioni ed interessi è stato provocato dal fatto che la GE SP, nell'emissione delle ingiunzioni di pagamento, aveva illegittimamente considerato gli eredi debitori solidali del de cuius (i.e. sig. Nominativo_1
); il tutto in aperta violazione della norma di cui agli artt. 752 e 1295 del codice civile. A tal riguardo, la
GE SP, nei propri scritti difensivi e negli atti allegati ha dedotto e dimostrato come l'Agente della
Riscossione, a seguito delle sopra mentovate sentenza, ha provveduto a ricalcolare in base alla quota ereditaria l'importo dovuto;
ed infatti, l'importo complessivo delle sette succitate ingiunzioni di pagamento inizialmente ammontava a circa € 44.000,00 mentre nell'atto oggetto di causa il predetto importo è stato ridotto ad €uro 15.8833,95, come risulta agli atti di causa.
Considerato che
non vi è alcuna duplicazione del credito vantato in quanto la GE SP ha provveduto a ricalcolare in base alla quota ereditaria ed ha provveduto a comunicare al terzo a mezzo pec in data 22/10/2024 il corretto importo del debito e l'intimazione di pagamento oggetto di è causa è stata notificata ai soli fini interruttivi della prescrizione del credito. Alla luce di quanto sopra, risulta infondata l'eccezione formulata dal contribuente in quanto l'Agente della
Riscossione ha correttamente rideterminato la pretesa impositiva con conseguente infondatezza della obiezione sollevata da parte.
Per quanto concerne, poi, le ingiunzioni di pagamento, l'Agente della Riscossione ovverosia la SO.G.E.T
SpA ha debitamente documentato che detti atti della riscossione siano stati regolarmente notificati;
pertanto,
l'eccezione sollevata dall'odierno ricorrente risulta essere destituita di qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 800,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore antistatario se richiesto.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 5, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
ALFANO MARIA ROSARIA, Relatore
FRUNZIO MARIA, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4481/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
GE SP - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 430760 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente, sig.ra Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 430760 del 29/05/2025 emessa da SO.G.E.T. SPA notificata il 09/06/2025 per
€15854,80.
L'intimazione di pagamento opposta si fonda su 8 ingiunzioni di pagamento per tributi locali del Comune di
ES (nn. 2844; 2845; 2846; 2839; 2840; 2841; 2842; 2843) che antecedentemente alla notifica dell'atto impugnato veniva notificato alla signora Ricorrente_1 l'Atto di Pignoramenti di Crediti Verso Terzi n. 535541 del 13/09/2024 fondato sulle stesse ed identiche Ingiunzioni di pagamento sottese all'atto qui impugnato. A sostegno della propria opposizione, parte ricorrente eccepisce i seguenti motivi di opposizione e, precisamente: a) avvenuta duplicazione del credito vantato con Atto di pignoramento di crediti
Verso Terzi n. 535541/2024; b) violazione del principio di tutela dell'affidamento e della Buona fede di cui art. 10 dello statuto del contribuente;
c) sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto. La ricorrente chiede:1) in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
2) nel merito accertare le argomentazioni proposte ed accogliere il ricorso annullando l'intimazione di pagamento n. 430760 e condannare la GE SP alla refusione delle spese di giudizio.
Si costituisce la SO.G.E.T., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, la quale, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità per mancata opposizione dei precedenti atti esattoriali, ex artt. 19 e 21 D.Lgs.
546/1992. Pertanto, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la sua tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 542/1992, considerato che l'intimazione è stata preceduta da atti esattoriali regolarmente notificati ma non opposti (pretesa creditoria incontrovertibile). La soget spa, sulla presunta mancata notifica di qualsiasi altro atto prodromico e/o consequenziale nonché intervenuta prescrizione e la duplicazione del credito vantato, eccepisce che: i tributi richiesti furono inizialmente iscritti a carico del de cuius sig. Nominativo_1; l'intimazione di pagamento impugnata, veniva preceduta dalla corretta notificazione delle ingiunzioni di pagamento, depositate in atti;
la notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria n.
657007/2023 veniva confermato dalla sentenza n. 4172/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Salerno passata in giudicato e che quindi vi è palese violazione del principio del ne bis in idem.
Con riferimento alla presunta violazione dello Statuto del contribuente la GE SP eccepisce che l'intimazione di pagamento notificata al contribuente contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a porre lo stesso nelle condizioni di difendersi e di determinare correttamente il quantum debeatur. La GE SP rileva che ha provveduto a ricalcolare in base alla quota ereditaria, ciò è facilmente evincibile in quanto l'importo totale delle sopra prodromiche ingiunzioni di pagamento inizialmente ammontava a circa
€ 44.000,00, ad oggi il totale dell'intimazione di pagamento, è di € 15.8833,95 che è stato comunicato in data 22/10/2024 a mezzo pec. Le ingiunzioni di pagamento non venivano opposte in tal modo cristallizzando e rendendo irrevocabile la sottesa pretesa, difatti l'intervenuta rituale notificazione degli atti prodromici determina l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. La SO.G.E.T eccepisce che l'eccezione del mancato rispetto della quota spettante alla sig.ra Ricorrente_1 è infondata in quanto ha provveduto a rimodulare il quantum debeatur del ricorrente, in attuazione della sentenza n. 4172/2024 CGT I Grado di Salerno passata in giudicato.
All'udienza del 9 Gennaio 2025, la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Collegio ritiene il ricorso è infondato per i motivi che di seguito si espongono.
Nel merito, il Collegio Giudicante rileva come, agli atti di causa, risultano essere state impugnate le 8 ingiunzioni di pagamento prodromiche all'atto impugnato. Detti atti costituiscono oggetto di impugnazione antecedentemente al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 000000657007/2023, fondato sui medesimi titoli, su cui si fonda l'atto di pignoramento oggetto di giudizio, il quale veniva accolto in quanto la GE SP avrebbe richiesto il pagamento del debito del de cuius per intero a ciascuno degli eredi, dalla Corte di Giustizia
Tributaria di I° di Salerno, con la sentenza n. 4172/2024. Il predetto errore di calcolo delle imposte e delle annesse sanzioni ed interessi è stato provocato dal fatto che la GE SP, nell'emissione delle ingiunzioni di pagamento, aveva illegittimamente considerato gli eredi debitori solidali del de cuius (i.e. sig. Nominativo_1
); il tutto in aperta violazione della norma di cui agli artt. 752 e 1295 del codice civile. A tal riguardo, la
GE SP, nei propri scritti difensivi e negli atti allegati ha dedotto e dimostrato come l'Agente della
Riscossione, a seguito delle sopra mentovate sentenza, ha provveduto a ricalcolare in base alla quota ereditaria l'importo dovuto;
ed infatti, l'importo complessivo delle sette succitate ingiunzioni di pagamento inizialmente ammontava a circa € 44.000,00 mentre nell'atto oggetto di causa il predetto importo è stato ridotto ad €uro 15.8833,95, come risulta agli atti di causa.
Considerato che
non vi è alcuna duplicazione del credito vantato in quanto la GE SP ha provveduto a ricalcolare in base alla quota ereditaria ed ha provveduto a comunicare al terzo a mezzo pec in data 22/10/2024 il corretto importo del debito e l'intimazione di pagamento oggetto di è causa è stata notificata ai soli fini interruttivi della prescrizione del credito. Alla luce di quanto sopra, risulta infondata l'eccezione formulata dal contribuente in quanto l'Agente della
Riscossione ha correttamente rideterminato la pretesa impositiva con conseguente infondatezza della obiezione sollevata da parte.
Per quanto concerne, poi, le ingiunzioni di pagamento, l'Agente della Riscossione ovverosia la SO.G.E.T
SpA ha debitamente documentato che detti atti della riscossione siano stati regolarmente notificati;
pertanto,
l'eccezione sollevata dall'odierno ricorrente risulta essere destituita di qualsivoglia fondamento, in fatto ed in diritto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al DM 147/2022 e s.m.i.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 800,00 oltre oneri ed accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore antistatario se richiesto.