Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2336 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Marro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Scarinzi e Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Luca Tozzi in Napoli, via Toledo, n. 323;
contro
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Paola Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M Cube S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento del 4.4.2024 con cui è stata dichiarata l'improcedibilità della SCIA SUED 38-2024 prot. 31158 del 12.3.2024;
b) ove e per quanto lesivo, del verbale di sopralluogo e sequestro prot. n. 21/2024 PG;
c) ove e per quanto lesivo, di ogni atto istruttorio, non conosciuto dalla ricorrente;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli espressamente con motivi aggiunti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Marro Costruzioni S.r.l. il 02/04/2025, per l’annullamento:
1) della determinazione dirigenziale n. 20 del 17.2.2025 avente ad oggetto “Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 dei P.d.C. n. 3168/2020 e 3510/2022 ex art. 13 della L. n. 47/1985”;
2) ove e per quanto lesiva, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1831 dell’8.1.2025;
3) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli con ulteriori motivi aggiunti;
nonché dei seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del 4.4.2024 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della SCIA SUED 38 2024 prot. 31158 del 12.3.2024;
b) ove e per quanto lesivo, del verbale di sopralluogo e sequestro prot. n. 21/2024 PG;
c) ove e per quanto lesivo, di ogni atto istruttorio, non conosciuto dalla ricorrente;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli espressamente con motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Benevento e di M Cube S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa NN AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società ricorrente (promissaria acquirente, in forza di preliminare di compravendita del 09/10/2023, dell’area di proprietà della Società M Cube S.r.l. sita nel Comune di Benevento ed individuata catastalmente al foglio n. 57 p.lla n. 1033 avente superficie complessiva di 1480 mq., in favore della quale la Società M Cube S.r.l. ha volturato il permesso di costruire n. 3510/2022 “ per la realizzazione di tre villette a schiera in luogo dei 24 box auto già autorizzati con P.d.C. 3168/2020, alla Via Cavour, ubicato in Benevento, censito al Catasto al Foglio n°57 particella 33, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ”, con nota comunale di approvazione del 14/11/2023), con ricorso notificato il 23/04/2024 e depositato in giudizio in pari data, impugna a) il provvedimento del 4/4/2024 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della S.C.I.A. SUED 38-2024 prot. 31158 del 12/3/2024, relativa all’intervento di variante (così descritto nella relazione tecnico illustrativa: “ In fase di realizzazione, si evidenzia che la parte a valle e principalmente terreno di riporto, pertanto per la parte a valle si rende necessario raggiungere lo strato Di terreno idoneo per le fondazioni. Siccome il livello del terreno idoneo si trova a circa 4 Metri, con la presente variante andremo SCENDERE DI LIVELLO DELLE fondazione in modo da raggiugere un locale tombato di h interna di 3.40 m rispetto ai 2.80 della precedente variante ci permette di mantenere sommariamente livello superiore di progetto e contemporaneamente raggiungere lo strato di terreno idoneo su cui poggiare le fondazioni.
Si rende necessario inoltre prevedere lo sfalsamento delle tre villette a schiera inizialmente come previsto dal progettato originario a 50 cm.
Si attesta che la volumetria e la tipologia delle villette non subiscono alcuna variazione. ”) al permesso di costruire n. 3510/2022, per la realizzazione di un locale tombato sito alla via Cavour s.n.c. del Comune di Benevento, distinta in catasto al foglio 57, mappale 1033; b) ove e per quanto lesivo il verbale di sopralluogo e sequestro prot. n. 21/2024 PG; c) ove e per quanto lesivo ogni atto istruttorio, non conosciuto dalla ricorrente; d) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 22 e ss. DPR 380/01, art. 3, 19, 21 quinquies e nonies L. 241/90; art. 97 Cost) – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
1.2 – Sul difetto di motivazione – Ulteriori profili.
1.3 – Sul difetto di motivazione – Ulteriori profili.
2 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 6 L. 241/90; art. 71 DPR 445/2000; art. 97 Cost) – Sulla violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento – Sulla violazione del principio di leale collaborazione.
3 - Sulla illegittimità del verbale di sopralluogo e sequestro prot. n. 21/2024 PG – Sulla violazione e falsa applicazione di legge (art. 31 e 44 del DPR 380/01; art. 3 L. 241/90) – Difetto di motivazione – Carenza dei presupposti.
Il 20/05/2024, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Il 22/05/2024, si è costituito in giudizio il Comune di Benevento, depositando all’uopo una memoria di costituzione, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, nonché un’istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
Ad esito della Camera di Consiglio del 23/05/2024, con ordinanza 1069 del 27/05/2024, questa Sezione, “ Ritenuto che le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del merito della controversia, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo; ”, ha fissato per la trattazione del merito la prima udienza pubblica di aprile 2025.
Il 07/03/2025, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’annullamento del provvedimento gravato.
Il 10/03/2025, il Comune di Benevento ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha chiesto di rigettare il ricorso per le ragioni già esposte nella propria memoria di costituzione ed ha rappresentato che “ il Comune di Benevento, nelle more del presente giudizio, con determina n.20 del 17/02/2025, ha disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art.21 nonies della L.241/1990, dei suddetti permessi di costruire n.3168/2020 e n.3510/2022, poiché basati sul presupposto dell’errata classificazione dell’area, da parte del tecnico progettista, come ricadente in Zona B2 del PUC, piuttosto che in Zona TU C del tipo C1, come previsto dal PUC vigente ”, rilevando, di conseguenza, “ che, venuto meno il titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento, anche il locale tombato di cui alla SCIA in variante non può essere eseguito ”.
La Società ricorrente, con motivi aggiunti notificati e depositati in giudizio il 02/04/2025, ha impugnato 1) la determinazione dirigenziale n. 20 del 17/2/2025 avente ad oggetto “ Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 dei P.d.C. n. 3168/2020 e 3510/2022 ex art. 13 della L. n. 47/1985 ”; 2) ove e per quanto lesiva, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 1831 dell’8/1/2025; 3) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli con ulteriori motivi aggiunti; nonché i seguenti atti già impugnati con il ricorso introduttivo, notificato e depositato in giudizio il 23/04/2024: a) il provvedimento del 4.4.2024 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della SCIA SUED 38-2024 prot. 31158 del 12.3.2024; b) ove e per quanto lesivo, il verbale di sopralluogo e sequestro prot. n. 21/2024 PG; c) ove e per quanto lesivo, ogni atto istruttorio, non conosciuto dalla ricorrente; d) tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con riserva di impugnarli espressamente con motivi aggiunti.
A sostegno dei predetti motivi aggiunti, ha dedotto le seguenti censure:
A – Inquadramento urbanistico.
B - Sintesi delle motivazioni della comunicazione di avvio del procedimento e delle osservazioni di parte.
B.1 - Sulla insussistenza di qualsivoglia falsa o errata rappresentazione dei fatti per il rilascio del titolo edilizio (PdC n. 3168/2020).
B.2 - Sulla insussistenza dei presupposti ex art. 21 nonies L 241/1990 per disporre l’annullamento in autotutela dei titoli edilizi.
B.3 - Sulla presunta inidoneità del titolo (PdC. n. 3510/2022) per la realizzazione del locale tombato.
B.4 - Sulla mancata considerazione del legittimo affidamento.
C – Sintesi del provvedimento impugnato – determinazione dirigenziale n. 179/2025 del 17.2.2025.
1 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3, 7, 21 nonies L. 241/90; art. 10 e ss. DPR 380/01; art. 17 Legge 1150/1942; art. 30 comma 3 bis L. 98/2013) – Eccesso di potere – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto.
1.2 – Sulla violazione e falsa applicazione dell’artt. 17, 27 L. Urbanistica 1150/1942 - Sulla inefficacia del piano di lottizzazione.
1.3 – Sul difetto di motivazione – Ulteriori profili – Sull’inquadramento urbanistico e sull’ammissibilità degli interventi edilizi.
1.4 – Sulla insussistenza di false dichiarazioni ovvero di false rappresentazioni della realtà – Sulla insussistenza dei presupposti per disporre l’annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L 241/1990.
1.5 – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 22 e ss. DPR 380/2001, art. 3, 19, 21 quinquies e nonies L 241/1990; art. 97 Cost) – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Difetto di motivazione – Insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto - Sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato laddove fa riferimento alla inidoneità del titolo SCIA 38-2024.
Nella pubblica udienza del 10/04/2025 (fissata, ai sensi dell’articolo 55, comma 10, del codice del processo amministrativo, per la trattazione del merito del ricorso, con ordinanza n.1069 del 27/05/2024 di questa Sezione), è stata rilevata la mancanza dei termini a difesa per la trattazione dei predetti motivi aggiunti del 02/04/2025 e la causa è stata trattenuta in decisione al fine di disporre il rinvio per la trattazione del merito del ricorso, integrato dai predetti motivi aggiunti del 02/04/2025, a una data successiva, compatibilmente con il ruolo della Sezione.
Con ordinanza n. 3078 dell’11/04/2025, il Tribunale ha disposto il rinvio della trattazione del merito del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa dalla Società ricorrente il 02/04/2025, alla prima udienza pubblica di febbraio 2026.
Il 28/04/2025, si è costituita in giudizio la Società M Cube S.r.l., depositando all’uopo un atto di costituzione, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
L’08/01/2026, la Società M Cube S.r.l. ha depositato in giudizio una memoria difensiva, in cui ha dedotto le seguenti censure:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 21 NONIES DELLA L. 241/1990;
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E LEALE COLLABORAZIONE CON IL CITTADINO; ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; SVIAMENTO DI POTERE.
I) SUL TERMINE DI DODICI MESI DALL’ADOZIONE DELL’ATTO.
II) SULLA LEGITTIMITA’ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE.
III) SULL’INSUSSISTENZA DEL PUBBLICO INTERESSE.
Il 09/01/2026, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento dei motivi aggiunti.
Nella pubblica udienza del 12/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso introduttivo del giudizio è infondato nel merito e deve essere respinto e, comunque, è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti del 02/04/2025 sono infondati nel merito e vanno respinti.
1. - Con il ricorso introduttivo del giudizio, la Società ricorrente impugna il provvedimento del 4/4/2024 con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della S.C.I.A. SUED 38-2024 prot. 31158 del 12/3/2024, relativa all’intervento di variante al permesso di costruire n. 3510/2022, per la realizzazione di un locale tombato sito alla via Cavour s.n.c. del Comune di Benevento, distinta in catasto al foglio 57, mappale 1033, contestando, con un unico pluriarticolato motivo di gravame, i seguenti due motivi ostativi posti a fondamento del provvedimento impugnato:
« - l'area su cui sono previsti i manufatti assentiti con P. di C. 3510/2022, di cui la SCIA 38- 024 costituisce richiesta variante, risulta priva di capacità edificatoria per come innanzi esposto alle lettere a), c) e d) del considerato che s'intendono integralmente trascritte;
- il "volume tombato" previsto per fini geologici-geotecnici tale da consentire, così come riportato nella relazione tecnica di variante, "il raggiungimento di uno strato di terreno idoneo su cui poggiare le fondazioni" delle villette oltre ad essere sproporzionato rispetto alla sagoma del manufatto sovrastante di cui dovrebbe costituire la struttura di fondazione, data l'orografia dell'area, assumerebbe di fatto le caratteristiche di un corpo di fabbrica parzialmente interrato con potenzialità di costituire un volume edilizio .»
In particolare, la Società ricorrente lamenta - essenzialmente -, con riferimento al primo motivo ostativo, che “ la potenzialità edificatoria del lotto oggetto di causa deriva dai Pdc n.3168/2020 e n.3510/2022, in riferimento ai quali alcun annullamento ovvero revoca in autotutela è mai stato posto in essere da parte del Comune ”, ovvero la illegittimità dell’operato comunale “ laddove prescrive il divieto di prosecuzione delle attività di cui alla SCIA senza annullare i precedenti titoli edilizi (Pdc e scia in variante) rilasciati alla società e che ormai si sono pienamente consolidati ”, e, con riferimento al secondo motivo ostativo, un asserito difetto di motivazione e di istruttoria relativamente all’asserzione comunale per cui il volume tombato assumerebbe di fatto le caratteristiche di un corpo di fabbrica parzialmente interrato con potenzialità di costituire un volume edilizio.
Osserva, dunque, il Collegio che il gravato provvedimento comunale di improcedibilità della S.C.I.A. è plurimotivato, ossia basato su due ragioni ostative, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggerlo e che, << secondo il principio della c.d. motivazione minima sufficiente affermato da giurisprudenza consolidata (e condivisa da questo Collegio), “in caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato” (Consiglio di Stato, Sezione VI, 28 settembre 2012, n. 5152; in termini, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 23 aprile 2018, n. 703; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 9 marzo 2016, n. 445), ovvero, “il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni (e dunque l'accertamento di inattaccabilità della medesima) rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento” (T.A.R. Brescia, sez. I, 15/11/2017, n. 1354, cit., che richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. VI, 18/10/2017 n. 4823 e Consiglio di Stato, sez. V, 14/6/2017 n. 2910) >> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 7/05/2018, n. 780; in termini anche Consiglio di Stato, Sezione VI, 03/10/2017, n. 4581).
1.1. - Ciò premesso, il Collegio ritiene dirimente e insuperabile il secondo motivo ostativo, risultando evidente e completamente priva di giustificazione la sproporzione tra il vano tombato, della superficie di 600 mq., rispetto alla sagoma del manufatto, la villetta sovrastante, di cui dovrebbe costituire la struttura di fondazione, di soli 150 mq., come precisato nella motivazione del provvedimento impugnato, dalla quale emerge che il predetto volume tombato “ assumerebbe di fatto le caratteristiche di un corpo di fabbrica parzialmente interrato con potenzialità di costituire un volume edilizio ”.
Infatti, come già osservato dalla giurisprudenza prevalente e condivisibile, « Invero, anche a non voler aderire all’orientamento più rigoroso, basato anche sulla definizione che ne danno i più accreditati dizionari, secondo cui il “tombamento” consiste nel “colmamento dei vuoti di uno scavo, livellamento delle depressioni di un terreno o riempimento del letto di un corso d'acqua con materiali solidi” (per tale rigorosa accezione si veda anche T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, Sez. II, n. 1588 del 15 luglio 2013), ritenendo quindi sufficiente che un locale sia interamente “chiuso” per potersi definire come “tombato”, deve osservarsi che i locali “tombati”, per essere tali, ovvero per beneficiare del predetto regime di favor, devono perseguire ab initio una loro autonoma funzione di carattere edilizio (quale potrebbe essere anche quella di rispondere ad una specifica esigenza di carattere strutturale): funzionalizzazione che finisce per conformarli anche strutturalmente, se si considera che la relativa dimensione non può che essere rapportata alla (e contenuta in ragione della) funzione per la quale sono realizzati » (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione I, 06/07/2016, n. 1603; 16/10/2024, n. 1897 e 03/03/2025, n. 420).
1.2. - Il ricorso introduttivo è, comunque, diventato, nelle more del giudizio, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua del sopravvenuto provvedimento di annullamento in autotutela del 17/02/2025 dei P.d.C. n. 3168/2020 e 3510/2022, impugnato nel presente giudizio con i motivi aggiunti del 02/04/2025, che, secondo questo Collegio, vanno respinti alla stregua delle ragioni che saranno illustrate al paragrafo successivo. Infatti parte ricorrente non potrebbe - con ogni evidenza - trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento da parte di questo Tribunale del provvedimento di improcedibilità della S.C.I.A., essendo quest’ultima relativa ad un intervento in variante di un permesso di costruire poi annullato dalla P.A. in sede di autotutela, con provvedimento impugnato a mezzo di un ricorso giurisdizionale rigettato dallo stesso Tribunale. In altri termini, come rilevato (anche) dal Comune resistente nella memoria difensiva del 10/03/2025, “ venuto meno il titolo abilitativo alla realizzazione dell’intervento, anche il locale tombato di cui alla SCIA in variante non può essere eseguito ”.
2. - Con i motivi aggiunti del 02/04/2025, la Società ricorrente impugna, quindi, la determinazione dirigenziale n. 20 del 17/2/2025 avente ad oggetto “Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990 dei P.d.C. n. 3168/2020 e 3510/2022 ex art. 13 della L. n. 47/1985”, ovvero il provvedimento di annullamento in autotutela (anche) del permesso di costruire n 3510/2022, di cui la S.C.I.A. SUED 38-2024 prot. 31158 del 12/3/2024 costituisce intervento di variante.
I predetti motivi aggiunti del 02/04/2025, proposti in corso di causa, sono infondati e vanno respinti, così come, con separata sentenza, viene respinto da questo Tribunale l’analogo ricorso (trattenuto in decisione nella medesima Camera di Consiglio del 12/02/2026) n. di registro generale 1865 del 2025 proposto da M Cube S.r.l. avverso il medesimo provvedimento di annullamento in autotutela impugnato in questo giudizio; provvedimento che, in via generale, deve ritenersi sorretto da adeguata motivazione e istruttoria, anche considerato il fatto che nello stesso vengono riportate le osservazioni del 17/01/2025 inoltrate in sede procedimentale dalla Società ricorrente a riscontro della nota prot. n. 1831 del 08/01/2025 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, nonché le controdeduzioni svolte dell’Amministrazione resistente.
2.1. - Premesso che, con i predetti motivi aggiunti, parte ricorrente articola plurime censure, spesse volte riprese in più paragrafi, e che questo Collegio ritiene opportuno esaminarle congiuntamente ove strettamente connesse, con un primo gruppo di censure, parte ricorrente - essenzialmente - lamenta che “ Non sussistono dunque né i presupposti temporali per l’annullamento d’ufficio dei titoli in parola né tantomeno quello della falsa rappresentazione, evidenziandosi di contro un operato evidentemente superficiale del Comune nella valutazione dei presupposti di legge per attivare il procedimento di annullamento in autotutela ”.
Le predette censure sono infondate.
Devono, infatti, ritenersi sussistenti e sufficientemente esplicitati in motivazione i presupposti per l’esercizio dell’autotutela ai sensi dell’art. 21- nonies , comma 2- bis , L. 241/1990.
Si legge, infatti, nella motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela che “ che l'analisi degli atti e il sopralluogo hanno evidenziato che i titoli edilizi P. di C. n. 3168/2020 e P. di C. n. 3510/2022 sono stati rilasciati in difformità rispetto al Piano di Lottizzazione, approvato con Delibera di G.C. n. 222/2008 e relativa convenzione del 05/02/2009, mediante una erronea e non veritiera rappresentazione dello stato di fatto, in quanto l'area oggetto di intervento, come innanzi specificato, non è in realtà un lotto libero, ma costituisce ed è parte integrante del piano di lottizzazione approvato con delibera di G.M. n.222/08 la cui convenzione è stata sottoscritta in data 05/02/2009 Rep. Del 25/02/2009", ancora vigente all'atto della richiesta del P. di C. 3168/2020 ” (in particolare, l’area interessata dal provvedimento impugnato non è suscettibile di edificazione poiché destinata alla realizzazione di un impianto sportivo ad uso privato con relativi accessori).
Come si evince dagli atti, nella richiesta di P.d.C. prot. n.94248 del 16/10/2019 per la realizzazione di 24 box auto non pertinenziali alla via Cavour (che sfocia nel permesso di costruire n. 3168/2020), l’area oggetto dell’intervento veniva, invece, indicata, sub lettera f) “ regolarità urbanistica e precedenti edilizi ”, punto f.1, come “ area libera ” (“ le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera ”), pur dandosi atto nella allegata relazione tecnica che “ l’area in questione è stata oggetto di un più ampio intervento edilizio attuatosi con piano di lottizzazione approvato con delibera di G.M. n.222/08 e successivamente in virtù dei seguenti titoli edilizi: PdC - n. 1264/2009; PdC - n. 1501/2010; PdC – n. 2529/2014. ”
La dichiarazione resa da parte ricorrente (attraverso la barratura della casella del modulo sopra indicata) in merito alla libera edificabilità del lotto, privo, invero, di capacità edificatoria, appare oggettivamente idonea ad indurre in errore l’Amministrazione con riguardo a circostanze dirimenti ai fini del rilascio del titolo edilizio, in disparte ogni questione sulla eventuale efficacia causale (anche) dell’allegazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, su cui si sofferma, in senso critico, parte ricorrente.
Non è, dunque, condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui « Se nella comunicazione di avvio del procedimento il Comune aveva affermato che la falsa dichiarazione o meglio la rappresentazione non veritiera dello stato di fatto era da individuarsi nel fatto che “l’area in questione non è in realtà un lotto “libero ma costituisce ed è parte integrante del piano di lottizzazione approvato con delibera di G.M. n. 222/08 la cui convenzione è stata sottoscritta in data 05/02/2009 Rep. del 25/02/2009”, con il provvedimento rubricato detta dichiarazione non veritiera è stata individuata in tutt’altro modo. Il Comune ha infatti affermato che “Dagli atti d’ufficio risulta che all’istanza di PdC n.3168/2020 è stato allegato il certificato di collaudo per le opere di urbanizzazione primarie realizzate nell’ambito del "progetto di lottizzazione approvato con delibera di G.M. n.222/08", iniziate in data 12/03/2009 e collaudate in data 25/11/2014, in detto collaudo non sono ricomprese le opere a verde ritenute di competenza di altro settore. L’allegazione del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione, infatti, rilevando la presenza delle stesse, viene fatta per dimostrare il completamento del P. di L. per potersi quindi avvalere del ricorso all’intervento diretto. Ciò ha di fatto fuorviato l’esito della fase istruttoria lasciando intendere che il lotto di terreno, identificato al foglio n. 57 p.lla 1033, oggetto d’intervento di cui ai PdC 3168/2020 e PdC 3510/2022, fosse di fatti un lotto "libero" e urbanizzato.
Non trova fondamento la censura riportata nelle osservazioni, in merito alla dicitura "lotto libero e urbanizzato" non rinvenibile, a parere dei ricorrenti negli atti allegati all’istanza, in quanto il regime di lotto libero è espressamente dichiarato dal richiedente (vedi modello unificato di istanza PdC lettera f) regolarità urbanistica e precedenti titoli edilizi punto f.1), la spunta del punto f.1 attesta che le opere ricadono in "area libera " ” ;».
Infatti, nella specie, il provvedimento finale, come sopra riportato, si pone in relazione di sostanziale continuità e omogeneità con la comunicazione di avvio del procedimento, apportando un arricchimento delle motivazioni già in esso contenute anche all’esito dell’instaurato contraddittorio procedimentale, tanto è vero che nello stesso provvedimento finale sono riportate le osservazioni del 17/01/2025 inoltrate dalla Società ricorrente a riscontro della nota prot. n. 1831 del 08/01/2025 di comunicazione di avvio del procedimento, nonché le controdeduzioni svolte dell’Amministrazione resistente.
Ciò premesso, ad avviso del Collegio, come già rilevato da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, 16/01/2024, n. 433), « non è ostativa, nel caso di specie, ai fini dell’applicabilità dell’art. 21 nonies, comma 2-bis L. 241/90, l’astratta possibilità per l’Amministrazione di rilevare autonomamente la presenza del vincolo in sede d’istruttoria. La norma è stata condivisibilmente interpretata dalla giurisprudenza quale momento di emersione di un principio cardine dell’ordinamento, ovvero quello che esclude la configurabilità di un affidamento tutelabile, laddove esso non sia esente da colpa grave o sia dovuto a dolo. In tali ipotesi, il legislatore consente all’Amministrazione, che sia stata tratta in errore dalle dichiarazioni dell’istante, di annullare il provvedimento (ricorrendone anche gli altri presupposti) anche oltre il termine annuale previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, L. 241/90. In tale contesto la giurisprudenza (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 23.10.2023, n.9143/2023) ha attribuito rilievo anche alle dichiarazioni non false, ma fuorvianti che abbiano assunto efficacia causale del mancato immediato rilievo del vizio.
Tale deve ritenersi la condotta di un progettista che non provveda ad un corretto inquadramento urbanistico dell’area d’intervento, dichiarando solo parzialmente l’assetto urbanistico dell’area e omettendo di indicare la presenza di circostanze che incidano o possano incidere sull’assentibilità del progetto presentato. Infatti l’area di intervento viene individuata in modo del tutto autonomo dalla parte privata e, dunque, l’onere di clare loqui, in merito alla sua esatta collocazione ed al suo inquadramento urbanistico incombe soprattutto in capo al privato ».
2.2. - Con un altro gruppo di censure, la Società ricorrente lamenta che il “ Comune ha evidentemente adottato il provvedimento di annullamento in autotutela in un’ottica completamente distorta ”, sostenendo che non può ritenersi corretto quanto affermato dal Comune secondo cui, da un lato, “al momento del rilascio del pdc era ancora efficace il piano di lottizzazione nel quale l’area non individuata come suscettibile di edificazione bensì destinata alla realizzazione di un impianto sportivo. Quindi il rilascio dei P. di C. 3168/2020 e 3150/2022, non può costituire variante al Piano di Lottizzazione e alla relativa Convenzione, per altro ancora efficaci, ma viceversa devono essere conformi ad esso” con la conseguenza che sarebbero state realizzate opere in violazione della convenzione di lottizzazione ”, e, dall’altro lato, « Per quanto sopra esposto non trova riscontro quanto asserito dal tecnico nella relazione descrittiva degli interventi di cui ai P. di C. 3168/2020 e 3510/2022, nelle quali identifica il lotto come classificabile in zona B2, ai sensi di quanto stabilito al Capitolo 19 degli API, che assoggettano tali zone a trasformazioni mediante intervento edilizio diretto. Al contrario l’intervento di cui ai titoli summenzionati, essendo proposto come intervento diretto, è in palese violazione di quanto stabilito con gli articoli 94 e 95 delle NTA del PUC vigente che individua il lotto d’intervento come Comparto TU di tipo C (C1), trasformabile mediante la disciplina del comparto edificatorio ».
In particolare, parte ricorrente sostiene che “ Il punto fondamentale è che, oggi ovvero al momento dell’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, il Piano di Lottizzazione ha pacificamente perso efficacia. Il predetto PdL è stato sottoscritto in data 5.2.2009 e dunque considerando il termine decennale di efficacia dello stesso (L. 1150/1942) ed anche l’eventuale proroga di tre anni per effetto dell’art. 30 comma 3 bis L 98/2013, ha evidentemente perso efficacia in data 5.2.2022 .”
Il predetto assunto è errato.
Osserva, infatti, il Collegio che, in disparte il fatto che alla data di presentazione di ambedue le richieste dei permessi di costruire n.3168/2020 e n. 3510/2022, rispettivamente il 16/10/2019 e l’11/08/2021, era ancora vigente la disciplina urbanistica convenzionale del piano di lottizzazione (in forza della quale erano stati rilasciati alla Società Sigma S.r.l. i P.d.C. n.1267/2009, n.1501/2010 e n.2529/2014, con cui tutta la volumetria assentibile sull’intera area, pari a 19.460,00 mc, era già stata assorbita e l’area di cui alla p.lla 1033 Fg 57 per cui è causa risultava destinata alla realizzazione di un impianto sportivo ad uso privato con relativi accessori e non era, conseguentemente, suscettibile di edificazione), la suddetta disciplina urbanistica convenzionale del piano di lottizzazione era pacificamente ancora vigente (anche) all’atto del rilascio del permesso di costruire n.3168/2020 del 14/08/2020, del quale il successivo permesso di costruire n. 3510/2022 del 15/07/2022, rilasciato in variante del precedente, mutua i vizi, anche in base alla giurisprudenza secondo cui “ il rilascio del permesso a costruire in variante ad un precedente permesso illegittimo non sana l’illegittimità di questo né legittima l’attività edilizia successivamente svolta, in quanto si tratta dello sviluppo dell’originaria attività illecita (Cass., Sez. 3, n. 10713 del 28/01/2009, Rv. 243109) ” (Cassazione penale, Sezione III, 11 settembre 2020, n. 25925).
In ogni caso, poi, come condivisibilmente rilevato nel provvedimento impugnato, il titolo edilizio non avrebbe potuto essere rilasciato neanche dopo la scadenza della convenzione di lottizzazione, in quanto « essendo vigente la convenzione urbanistica, all’atto dell’istanza dei P. di C., non può trovare applicazione il disposto del Cap. 19 punto 8 degli API, per cui "gli interventi realizzati e in corso di realizzazione "dopo l’ultimazione assumono la classificazione di sona elementare B2 con la disciplina specifica".
Pertanto il PUC vigente, approvato con Delibera C.C. n. 33 del 23/11/2012, individua l’area in cui è ricompreso il lotto d’intervento come Comparto TU di tipo C (C1), come altresì attestato dal certificato di destinazione urbanistica dell’area in oggetto, per cui, attesa la non applicabilità del disposto di cui al Capitolo 19 punto 8 degli API menzionato al punto precedente, a norma degli artt. 94 e 95 delle NTA del PUC, gli interventi sono del tipo indiretto attuabili attraverso la disciplina del comparto edificatorio ». Non sono ammissibili, pertanto, interventi diretti, bensì interventi attuabili attraverso la disciplina del comparto edificatorio.
2.3. - Parte ricorrente, poi, indirizza le proprie difese anche nell’ottica di contestare la fondatezza della “ considerazione del Comune per cui la società Marro Costruzioni s.r.l. abbia edificato il sottostante locale tombato in virtù di un titolo non idoneo ”.
Le predette censure sono infondate alla stregua delle condivisibili motivazioni esposte nel provvedimento impugnato, dalle quali “ emerge che il cosiddetto locale "tombato" per come realizzato, per dimensioni e caratteristiche, (realizzato a mezza costa con un lato completamente fuori terra, a quota del piano stradale) è tale da costituire un vero e proprio volume edilizio, ciò lo rende suscettibile di utilizzo diverso dal semplice scopo tecnico, tali considerazioni sono ben supportate da quanto innanzi esposto. Pertanto il titolo edilizio SCIA-SUED prot. 31158 del 10/03/2024 non può costituire titolo idoneo in quanto i manufatti interrati per intero sono annoverabili nella nozione di nuova costruzione, quando, per la loro incidenza sull’assetto urbanistico, comportano una trasformazione del territorio; di conseguenza, la loro realizzazione rende necessario ottenere il permesso di costruire. (Cons. Stato n. 8358/2023, n. 1440/2023) ”, nonché della giurisprudenza richiamata al paragrafo 1.1.
2.4. - Con un altro gruppo di censure, la Società ricorrente lamenta “ la violazione del legittimo affidamento ingenerato in circa 5 anni in capo alla MARRO Costruzioni s.r.l. Quest’ultima è stata indotta dall’Amministrazione a credere alla legittimità di provvedimenti da lei stessa adottati e più in generale al suo corretto operato, tant’è vero che si è attivata sia sotto il profilo edilizio che, conseguente, sotto quello prettamente commerciale, anche al fine di capitalizzare l’operazione in parola ”.
Anche la predetta censura è infondata.
Secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza amministrativa anche di questo Tribunale, « l'interesse pubblico all'eliminazione, ai sensi dell'art. 21-nonies L. n. 241 del 1990, di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa, a fronte di falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione, dolosa o colposa, della realtà da parte dell'interessato, tutte le volte in cui tale rappresentazione sia risultata rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo. In questo caso, il privato non può vantare un legittimo affidamento nella persistenza di un titolo ottenuto attraverso l'induzione in errore dell'Amministrazione procedente. Nelle ipotesi di erronea o falsa rappresentazione della realtà, che costituisce presupposto dell'atto positivo assunto, la discrezionalità dell'Amministrazione in materia si azzera, vanificando sia l'interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso » (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione VIII, 05/09/2023, n.4975).
Pertanto, nel caso di specie, non sussistendo a monte un legittimo affidamento della Società M Cube S.r.l. (promittente alienante), che ha chiesto ed ottenuto i permessi di costruire n. 3168/2020 del 14/08/2020 e n. 3510/2022 del 15/07/2022 poi annullati in autotutela, tanto più non può sussistere alcun affidamento meritevole di protezione, nei confronti del Comune resistente, in capo alla odierna ricorrente (promissaria aquirente), alla quale è stato volturato dalla Società M Cube S.r.l. il permesso di costruire n. 3510/2022 del 15/07/2022 a seguito del preliminare di compravendita dell’area in questione stipulato in data 09/10/2023 (in disparte ogni questione sui risvolti civilistici della vicenda).
2.5. - Con un’ultima censura, la Società ricorrente lamenta che “ Il provvedimento è illegittimo anche in virtù dei profili di illegittimità già rilevati con il ricorso introduttivo i cui contenuti si intendono integralmente ribaditi nella presente ”.
Ebbene, il rigetto del ricorso introduttivo (diventato, peraltro, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nelle more del presente giudizio), comporta altresì la reiezione del presente motivo di gravame per invalidità derivata.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere respinto e comunque deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre i motivi aggiunti proposti in corso di causa devono essere respinti.
4. - Sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio, anche considerate le peculiarità fattuali del caso di specie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa come in epigrafe proposto, li respinge e dichiara il ricorso introduttivo anche improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR RA NA, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN AB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN AB | AR RA NA |
IL SEGRETARIO