TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2336
TAR
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 11 aprile 2025
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TAR
Sentenza 13 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Secondo motivo ostativo (volume tombato)

    Il Collegio ritiene dirimente e insuperabile il secondo motivo ostativo, poiché la sproporzione tra il volume tombato e la villetta sovrastante è evidente e priva di giustificazione. I locali tombati, per essere tali, devono perseguire una loro autonoma funzione edilizia e la loro dimensione deve essere rapportata alla funzione per cui sono realizzati.

  • Rigettato
    Presupposti temporali e falsa rappresentazione

    I presupposti per l'esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, L. 241/1990 sussistono. L'analisi degli atti e il sopralluogo hanno evidenziato che i titoli edilizi sono stati rilasciati in difformità rispetto al Piano di Lottizzazione, mediante una erronea e non veritiera rappresentazione dello stato di fatto. La dichiarazione resa dalla ricorrente in merito alla libera edificabilità del lotto, privo di capacità edificatoria, è idonea ad indurre in errore l'Amministrazione. Non è ostativa l'astratta possibilità per l'Amministrazione di rilevare autonomamente il vincolo, poiché il privato non può vantare un legittimo affidamento se l'ottenimento del titolo è avvenuto tramite dolo o colpa grave.

  • Rigettato
    Inefficacia del Piano di Lottizzazione

    L'assunto è errato. Alla data di presentazione delle richieste dei permessi di costruire, era ancora vigente la disciplina urbanistica convenzionale del piano di lottizzazione. Anche successivamente, il titolo edilizio non avrebbe potuto essere rilasciato, poiché l'area è classificata come Comparto TU di tipo C (C1), trasformabile mediante la disciplina del comparto edificatorio, e non mediante intervento diretto.

  • Rigettato
    Inidoneità del titolo SCIA per il locale tombato

    Le censure sono infondate. Il locale tombato, per dimensioni e caratteristiche, costituisce un vero e proprio volume edilizio, suscettibile di utilizzo diverso dal semplice scopo tecnico, configurandosi come nuova costruzione che richiede permesso di costruire.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento

    La censura è infondata. L'interesse pubblico all'eliminazione di un titolo abilitativo illegittimo è in re ipsa a fronte di falsa o erronea rappresentazione della realtà da parte dell'interessato. In tali casi, il privato non può vantare un legittimo affidamento. Non sussiste un legittimo affidamento in capo alla ricorrente, promissaria acquirente, poiché non sussisteva in capo alla promittente alienante.

  • Rigettato
    Profili di illegittimità del ricorso introduttivo

    Il rigetto del ricorso introduttivo (diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse) comporta la reiezione del presente motivo di gravame per invalidità derivata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 13/04/2026, n. 2336
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2336
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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