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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 30/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1802 /2025
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott. Alberto Princiotta Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1802 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da e , entrambi difesi ed assistiti dall'Avv. IEZZI Parte_1 Parte_2
MARIA
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere favorevole del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“a) le parti, fermo e confermato quanto già oggetto dell'accordo di separazione con precedente convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 11/8/2021, riconoscono di essere economicamente indipendenti e, quindi, di non avere diritto ad alcun contributo a favore del proprio mantenimento a carico dell'altro;
b) la SI.ra continuerà ad alloggiare insieme ai due figli minori e all'interno Parte_2 Per_1 Per_2 dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, già casa coniugale, comprensiva dei beni mobili che ne costituiscono l'arredo per le esigenze abitative familiari;
c) l'affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la Per_1 Per_2 madre e con possibilità per il padre di vederli quando lo desidera compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei figli ovvero lavorativi dei genitori, previo preavviso di 12 ore, nonché di tenerli presso di sé, nel pieno rispetto dei ridetti impegni dei minori, di cui si dovranno seguire e rispettare in via prioritaria gli interessi, tenendo conto della tenera età dei bambini, a regime secondo le seguenti prospettate modalità: -il padre starà con i figli e il primo ed il terzo fine settimana dal giovedì dall'uscita dalla scuola (nelle Per_1 Per_2 vacanze estive dalle ore 12,00) fino alle ore 21,00 della domenica;
-il secondo e il quarto fine settimana del mese dal giovedì dall'uscita da scuola (nelle vacanze estive dalle ore 12,00) fino alle ore 15 del sabato.
Saranno salvi diversi accordi nel caso in cui il padre per i turni di lavoro dovesse essere impegnato per tutto il fine settimana.
Compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo potrà condurre i figli a scuola due giorni alla settimana, previo avviso all'altro genitore di 12 ore.
I genitori inoltre prevedono e concordano che dovranno comunque essere entrambi sempre presenti alle feste di compleanno dei bambini.
-Le vacanze Natalizie saranno trascorse in maniera alternata dal 23 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio a 6 gennaio, fermo restando che per la cena della vigilia di Natale i bambini saranno sempre con la mamma (in quanto coincidente con il compleanno del nonno materno) e il giorno di Natale con i genitori ad anni alterni. I genitori potranno concordare di trascorrere insieme il pranzo di Natale. In ogni caso i genitori scambieranno insieme i regali di Natale con i figli.
-Le vacanze pasquali, in maniera alternata dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00 e dalla domenica sera alle ore 20,00 fino al lunedì sera alle ore 21,00;
- nel periodo estivo, i bambini staranno con il padre due settimane nel mese di agosto, in questo periodo di quindici giorni la madre potrà vedere e stare con i figli un giorno alla settimana, da concordarsi con il padre sempre che il padre non si trovi fuori regione per una vacanza con i figli;
la terza settimana di giugno e la quarta settimana di luglio;
d) le parti prevedono e pattuiscono che, nel caso di impedimento dei figli (per malattia od altro giustificato motivo) le visite e la permanenza presso il padre i saranno recuperati nel periodo immediatamente successivo alla guarigione. In ipotesi di sopravvenuti impegni lavorativi dei genitori questi ultimi potranno specificamente concordare eventuali diverse programmazioni circa i giorni di visita e le modalità di ripartizione della permanenza dei figli presso uno o l'altro, sempre tenendo in debita primaria considerazione le esigenze, gli interessi ed i bisogni dei bambini;
e) le parti autorizzano fin d'ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio con riferimento ai figli minori;
f) le parti, sempre tendendo conto della tenera età dei figli, nel tentativo di non turbare la loro sensibilità, di preservare per quanto possibile il loro benessere e di non alterare il rapporto con i genitori, si impegnano reciprocamente ad evitare che in presenza dei bambini ci siano eventuali nuovi compagni/partners, almeno fintanto che la relazione affettiva/sentimentale non sia connotata di continuità e stabilità e, comunque, sempre garantendo la necessaria gradualità, così che i figli possano correttamente comprendere il ruolo e la presenza di tali nuove figure in affiancamento a quelle genitoriali;
g) il SI. si impegna a versare alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei due figli, la somma Parte_1 mensile di € 550,00, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra avente IBAN: [...]; Parte_2
h) ciascun genitore provvederà al mantenimento ed alla cura dei figli quando l'avrà con sé;
i) le spese straordinarie previste e disciplinate come da linee guida del Tribunale di Savona che di seguito si riportano saranno poste per il 40% a carico del padre e per il 60% a carico della madre:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) ticket sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione ovvero a mezzo whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
l) Le parti concordano e pattuiscono che gli assegni familiari ovvero l'assegno unico per i figli, nonché le deduzioni e detrazioni per i carichi di famiglia e ogni eventuale agevolazione contributiva e/o fiscale, assegno e/o sussidio alla genitorialità, spetteranno alla SI.ra nella misura del 100%. Parte_2
Il costo del percorso di logopedia e del supporto didattico della figlia sarà posto per il 100% a carico della madre. Per_2
Per quanto concerne il figlio qualora andasse esaurito l'importo relativo all'assegno ex L. 104, le spese Per_1 ulteriormente occorrenti per saranno poste per il 40% a carico padre e per il 60% a carico alla madre”; Per_1
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta
Tribunale Ordinario di Savona
VG - Modifica separazioni/divorzi consensuali riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:
Dott. Alberto Princiotta Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1802 dell'anno 2025 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione promosso congiuntamente da e , entrambi difesi ed assistiti dall'Avv. IEZZI Parte_1 Parte_2
MARIA
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere favorevole del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“a) le parti, fermo e confermato quanto già oggetto dell'accordo di separazione con precedente convenzione di negoziazione assistita sottoscritta in data 11/8/2021, riconoscono di essere economicamente indipendenti e, quindi, di non avere diritto ad alcun contributo a favore del proprio mantenimento a carico dell'altro;
b) la SI.ra continuerà ad alloggiare insieme ai due figli minori e all'interno Parte_2 Per_1 Per_2 dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, già casa coniugale, comprensiva dei beni mobili che ne costituiscono l'arredo per le esigenze abitative familiari;
c) l'affido condiviso dei due figli minori e ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la Per_1 Per_2 madre e con possibilità per il padre di vederli quando lo desidera compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici, ricreativi e sportivi dei figli ovvero lavorativi dei genitori, previo preavviso di 12 ore, nonché di tenerli presso di sé, nel pieno rispetto dei ridetti impegni dei minori, di cui si dovranno seguire e rispettare in via prioritaria gli interessi, tenendo conto della tenera età dei bambini, a regime secondo le seguenti prospettate modalità: -il padre starà con i figli e il primo ed il terzo fine settimana dal giovedì dall'uscita dalla scuola (nelle Per_1 Per_2 vacanze estive dalle ore 12,00) fino alle ore 21,00 della domenica;
-il secondo e il quarto fine settimana del mese dal giovedì dall'uscita da scuola (nelle vacanze estive dalle ore 12,00) fino alle ore 15 del sabato.
Saranno salvi diversi accordi nel caso in cui il padre per i turni di lavoro dovesse essere impegnato per tutto il fine settimana.
Compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre, quest'ultimo potrà condurre i figli a scuola due giorni alla settimana, previo avviso all'altro genitore di 12 ore.
I genitori inoltre prevedono e concordano che dovranno comunque essere entrambi sempre presenti alle feste di compleanno dei bambini.
-Le vacanze Natalizie saranno trascorse in maniera alternata dal 23 dicembre al 31 dicembre e dall'1 gennaio a 6 gennaio, fermo restando che per la cena della vigilia di Natale i bambini saranno sempre con la mamma (in quanto coincidente con il compleanno del nonno materno) e il giorno di Natale con i genitori ad anni alterni. I genitori potranno concordare di trascorrere insieme il pranzo di Natale. In ogni caso i genitori scambieranno insieme i regali di Natale con i figli.
-Le vacanze pasquali, in maniera alternata dal venerdì all'uscita dalla scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00 e dalla domenica sera alle ore 20,00 fino al lunedì sera alle ore 21,00;
- nel periodo estivo, i bambini staranno con il padre due settimane nel mese di agosto, in questo periodo di quindici giorni la madre potrà vedere e stare con i figli un giorno alla settimana, da concordarsi con il padre sempre che il padre non si trovi fuori regione per una vacanza con i figli;
la terza settimana di giugno e la quarta settimana di luglio;
d) le parti prevedono e pattuiscono che, nel caso di impedimento dei figli (per malattia od altro giustificato motivo) le visite e la permanenza presso il padre i saranno recuperati nel periodo immediatamente successivo alla guarigione. In ipotesi di sopravvenuti impegni lavorativi dei genitori questi ultimi potranno specificamente concordare eventuali diverse programmazioni circa i giorni di visita e le modalità di ripartizione della permanenza dei figli presso uno o l'altro, sempre tenendo in debita primaria considerazione le esigenze, gli interessi ed i bisogni dei bambini;
e) le parti autorizzano fin d'ora il rilascio dei documenti validi per l'espatrio con riferimento ai figli minori;
f) le parti, sempre tendendo conto della tenera età dei figli, nel tentativo di non turbare la loro sensibilità, di preservare per quanto possibile il loro benessere e di non alterare il rapporto con i genitori, si impegnano reciprocamente ad evitare che in presenza dei bambini ci siano eventuali nuovi compagni/partners, almeno fintanto che la relazione affettiva/sentimentale non sia connotata di continuità e stabilità e, comunque, sempre garantendo la necessaria gradualità, così che i figli possano correttamente comprendere il ruolo e la presenza di tali nuove figure in affiancamento a quelle genitoriali;
g) il SI. si impegna a versare alla madre, a titolo di concorso al mantenimento dei due figli, la somma Parte_1 mensile di € 550,00, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT, entro il giorno dieci di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra avente IBAN: [...]; Parte_2
h) ciascun genitore provvederà al mantenimento ed alla cura dei figli quando l'avrà con sé;
i) le spese straordinarie previste e disciplinate come da linee guida del Tribunale di Savona che di seguito si riportano saranno poste per il 40% a carico del padre e per il 60% a carico della madre:
SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es, fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) ticket sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione ovvero a mezzo whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
l) Le parti concordano e pattuiscono che gli assegni familiari ovvero l'assegno unico per i figli, nonché le deduzioni e detrazioni per i carichi di famiglia e ogni eventuale agevolazione contributiva e/o fiscale, assegno e/o sussidio alla genitorialità, spetteranno alla SI.ra nella misura del 100%. Parte_2
Il costo del percorso di logopedia e del supporto didattico della figlia sarà posto per il 100% a carico della madre. Per_2
Per quanto concerne il figlio qualora andasse esaurito l'importo relativo all'assegno ex L. 104, le spese Per_1 ulteriormente occorrenti per saranno poste per il 40% a carico padre e per il 60% a carico alla madre”; Per_1
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e, comunque, adeguate;
IL TRIBUNALE
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Alberto Princiotta