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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente e Relatore
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. THDIPPN00053 2025 IVA-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. THDIPPN00054 2025 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato le intimazioni di pagamento in epigrafe indicata, riferita ai periodi d'imposta 2010 e 2011 e relative ad imposte dirette e iva, del valore complessivo di euro € 25.048,78, conseguenti ad avviso di accertamento notificato in data 25/08/2015 alla Società_1, società agricola in liquidazione, intestataria degli atti suddetti e cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/01/2017. Gli avvisi di accertamento sottostanti all'intimazione di pagamento oggi avversata venivano notificati alla società – allorquando questa era ancora operativa – in persona del legale rapp.te p.t., per esser poi impugnati dinanzi a questa Corte;
disposta la sospensione del processo stesso, in attesa della definizione delle relative controversie pendenti avanti il Giudice del Lavoro, i giudizi venivano dichiarati estinti per mancata tempestiva riassunzione.
In ragione di ciò, stante la ormai raggiunta definitività delle pretese tributarie, l'Ufficio ha notificato le intimazioni ora impugnate al socio Ricorrente_1, attuale ricorrente.
Con la presente impugnazione, vengono dedotti i vizi di:
a) illegittimità per mancata emissione di autonomo avviso di accertamento, nei confronti del socio, in relazione ad obbligazioni tributarie spettanti alla società estinta, nonché violazione degli artt. 36, comma 5 del D.P.R.
n. 602/1973, 2495 comma 2 c.c., 7 comma 1 L. 212/200, 7, comma 5-bis D.Lgs. 546/92, 6-bis L. 212/2000;
b) mancanza di responsabilità del ricorrente, quanto alle obbligazioni tributarie gravanti sulla società estinta e violazione degli artt. 2495, comma 2 c.c. e 36, commi 1, 2, 3, 4 D.P.R. 620/1973, oltre che infondatezza delle pretese tributarie avanzate nei confronti della società, come desumibile dallo stesso bilancio di liquidazione.
c) illegittimità quanto ai profili sanzionatori.
Esposte tali doglianze, il ricorrente ha domandato l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Ferrara ed ha contestato le avverse deduzioni, opponendo quanto segue.
Una volta che si estingua una società di persone o di capitali, con relativa cancellazione dal Registro delle Imprese, non si elide – sostiene l'Ufficio - ogni rapporto giuridico facente capo alla società stessa, verificandosi invece un fenomeno di tipo successorio nei riguardi dei soci. La pretesa tributaria attivata a carico del ricorrente trae origine, dunque, esclusivamente dalla responsabilità conseguente a tale fenomeno successorio, a norma dell'art. 2495 cod. civ. Non esiste pertanto - sempre secondo parte resistente - un debito tributario nuovo e diverso, per cui non vi era alcuna necessità di emissione di un ulteriore avviso di accertamento. Gli atti impositivi al tempo notificati alla società, del resto, sono stati compiutamente motivati ed il contradditorio è stato esperito secondo le norme vigenti al tempo.
Quanto alla censura inerente alla pretesa illegittimità dei provvedimenti impugnati - per assenza di responsabilità del ricorrente, in ordine alle obbligazioni tributarie facenti capo alla società estinta - parte resistente richiama parimenti l'art. 2495 c.c., che si applica a tutti i terzi creditori il cui credito non sia stato soddisfatto, compreso il fisco;
quest'ultimo, dunque, deve rivolgersi necessariamente agli “eredi della società”, identificati “nei soci e nei liquidatori”.
Per ciò che attiene ai profili sanzionatori, l'Ufficio sostiene che i soci sono tenuti a rispondere anche del debito insoluto della società estinta a titolo di sanzioni pecuniarie. Sulla base di tali argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
3. All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione collegiale – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova ricordare il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale – perché sia possibile configurare una responsabilità in capo ai soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 – relativamente al debito tributario gravante sulla società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il fatto oggettivo rappresentato dalla avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma
3, c.c.; tale percezione, infatti, costituisce una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci. Occorre poi, peraltro, la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (Sez.
U, n. 3625 del 12/02/2025, Rv. 673808; si veda anche Sez. 5, n. 9085 del 07/04/2025, Rv. 674936 – 01, che ha così statuito: ‹‹La cancellazione dal registro delle imprese di una società - sia essa di persone o di capitali
- determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate››.).
La sopra richiamata regola ermeneutica è stata ribadita anche da Sez. 5, n. 22274 del 01/08/2025,
Rv. 676123 – 01, a mente della quale: ‹‹La responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi sia dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n.
602 del 1973 che dell'art. 2495, comma 2, c.c., richiede un atto impositivo, distinto e successivo rispetto a quello emesso nei confronti della società, a condizione che la pretesa tributaria nei confronti di quest'ultima si sia consolidata››.
3. Nella concreta fattispecie, dunque, manca anzitutto un autonomo atto impositivo a carico del socio;
è carente, inoltre, la verifica circa la avvenuta riscossione di somme – da parte del Ricorrente_1 - in base al bilancio finale di liquidazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in favore del ricorrente - nella somma di € 2.100,00, oltre spese e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - DP di Ferrara al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidandole in euro 2100,00 , oltre spese forfettarie al 15 % , oneri e accessori se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LANNA ANGELO VALERIO, Presidente e Relatore
FEGGI ALESSANDRO, Giudice
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. THDIPPN00053 2025 IVA-ALTRO 2010
- INTIMAZIONE PAG n. THDIPPN00054 2025 IRES-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 ha impugnato le intimazioni di pagamento in epigrafe indicata, riferita ai periodi d'imposta 2010 e 2011 e relative ad imposte dirette e iva, del valore complessivo di euro € 25.048,78, conseguenti ad avviso di accertamento notificato in data 25/08/2015 alla Società_1, società agricola in liquidazione, intestataria degli atti suddetti e cancellata dal Registro delle Imprese in data 10/01/2017. Gli avvisi di accertamento sottostanti all'intimazione di pagamento oggi avversata venivano notificati alla società – allorquando questa era ancora operativa – in persona del legale rapp.te p.t., per esser poi impugnati dinanzi a questa Corte;
disposta la sospensione del processo stesso, in attesa della definizione delle relative controversie pendenti avanti il Giudice del Lavoro, i giudizi venivano dichiarati estinti per mancata tempestiva riassunzione.
In ragione di ciò, stante la ormai raggiunta definitività delle pretese tributarie, l'Ufficio ha notificato le intimazioni ora impugnate al socio Ricorrente_1, attuale ricorrente.
Con la presente impugnazione, vengono dedotti i vizi di:
a) illegittimità per mancata emissione di autonomo avviso di accertamento, nei confronti del socio, in relazione ad obbligazioni tributarie spettanti alla società estinta, nonché violazione degli artt. 36, comma 5 del D.P.R.
n. 602/1973, 2495 comma 2 c.c., 7 comma 1 L. 212/200, 7, comma 5-bis D.Lgs. 546/92, 6-bis L. 212/2000;
b) mancanza di responsabilità del ricorrente, quanto alle obbligazioni tributarie gravanti sulla società estinta e violazione degli artt. 2495, comma 2 c.c. e 36, commi 1, 2, 3, 4 D.P.R. 620/1973, oltre che infondatezza delle pretese tributarie avanzate nei confronti della società, come desumibile dallo stesso bilancio di liquidazione.
c) illegittimità quanto ai profili sanzionatori.
Esposte tali doglianze, il ricorrente ha domandato l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Ferrara ed ha contestato le avverse deduzioni, opponendo quanto segue.
Una volta che si estingua una società di persone o di capitali, con relativa cancellazione dal Registro delle Imprese, non si elide – sostiene l'Ufficio - ogni rapporto giuridico facente capo alla società stessa, verificandosi invece un fenomeno di tipo successorio nei riguardi dei soci. La pretesa tributaria attivata a carico del ricorrente trae origine, dunque, esclusivamente dalla responsabilità conseguente a tale fenomeno successorio, a norma dell'art. 2495 cod. civ. Non esiste pertanto - sempre secondo parte resistente - un debito tributario nuovo e diverso, per cui non vi era alcuna necessità di emissione di un ulteriore avviso di accertamento. Gli atti impositivi al tempo notificati alla società, del resto, sono stati compiutamente motivati ed il contradditorio è stato esperito secondo le norme vigenti al tempo.
Quanto alla censura inerente alla pretesa illegittimità dei provvedimenti impugnati - per assenza di responsabilità del ricorrente, in ordine alle obbligazioni tributarie facenti capo alla società estinta - parte resistente richiama parimenti l'art. 2495 c.c., che si applica a tutti i terzi creditori il cui credito non sia stato soddisfatto, compreso il fisco;
quest'ultimo, dunque, deve rivolgersi necessariamente agli “eredi della società”, identificati “nei soci e nei liquidatori”.
Per ciò che attiene ai profili sanzionatori, l'Ufficio sostiene che i soci sono tenuti a rispondere anche del debito insoluto della società estinta a titolo di sanzioni pecuniarie. Sulla base di tali argomentazioni, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
3. All'esito dell'odierna udienza, la Corte di giustizia tributaria – in composizione collegiale – ha deciso nei termini riportati in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Giova ricordare il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale – perché sia possibile configurare una responsabilità in capo ai soci, ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 – relativamente al debito tributario gravante sulla società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, l'amministrazione finanziaria deve provare, in caso di contestazione, il fatto oggettivo rappresentato dalla avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, comma
3, c.c.; tale percezione, infatti, costituisce una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci. Occorre poi, peraltro, la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, comma 5, del citato d.P.R. e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (Sez.
U, n. 3625 del 12/02/2025, Rv. 673808; si veda anche Sez. 5, n. 9085 del 07/04/2025, Rv. 674936 – 01, che ha così statuito: ‹‹La cancellazione dal registro delle imprese di una società - sia essa di persone o di capitali
- determina un fenomeno successorio in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, che ne rispondono illimitatamente ovvero nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali pendente societate››.).
La sopra richiamata regola ermeneutica è stata ribadita anche da Sez. 5, n. 22274 del 01/08/2025,
Rv. 676123 – 01, a mente della quale: ‹‹La responsabilità dei soci in relazione al debito tributario della società estinta, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi sia dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n.
602 del 1973 che dell'art. 2495, comma 2, c.c., richiede un atto impositivo, distinto e successivo rispetto a quello emesso nei confronti della società, a condizione che la pretesa tributaria nei confronti di quest'ultima si sia consolidata››.
3. Nella concreta fattispecie, dunque, manca anzitutto un autonomo atto impositivo a carico del socio;
è carente, inoltre, la verifica circa la avvenuta riscossione di somme – da parte del Ricorrente_1 - in base al bilancio finale di liquidazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – in favore del ricorrente - nella somma di € 2.100,00, oltre spese e accessori se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - DP di Ferrara al pagamento delle spese in favore del ricorrente, liquidandole in euro 2100,00 , oltre spese forfettarie al 15 % , oneri e accessori se dovuti.