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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/09/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
RG 182/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 22/09/2025, alle ore 12.00 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparsa, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, l'avv. Venturini, in sostituzione dell'avv. Monai, la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 182/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Carlo Monai, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio sostenendo d'aver lavorato presso di essa, con CP_1 mansioni di cuoco, dal 01.08.2024 al 10.09.2024 e, successivamente, dal 20.09.2024 al 22.09.2024, con orario di lavoro dalle 18.30 alle 24.00 o all'01.00 e, nel periodo dal 20.09 al 22.09, dalle 14.00 alle 23.00, il tutto con l'accordo di una retribuzione mensile di euro 1.500,00. Ha quindi rappresentato d'essere rimasto creditore della somma di euro 370,00 e che, in realtà, il rapporto si sarebbe concluso per decisione unilaterale e verbale del datore di lavoro il 10.09.2024, quando gli sarebbe stato comunicato di non presentarsi più sul posto di lavoro. Ha quindi agito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: «condannarsi la resistente alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, con liquidazione e condanna al pagamento delle spettanze retributive secondo il citato CCNL, oltre al risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo e con integrale rifusione delle spese di lite»
2. La società non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e mercé il giuramento decisorio deferito dal ricorrente alla società, che all'udienza fissata per prestarlo è ingiustificatamente non comparsa. Di seguito il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.
4. Così ricostruito l'iter processuale, va osservato che l'unico teste di cui il ricorrente ha chiesto l'escussione – - ha reso una deposizione Testimone_1 nient'affatto decisiva. Egli, invero, non s'è mostrato a conoscenza dei fatti di causa;
la sua deposizione ha consentito, al limite, di confermare che, effettivamente, tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo, ciò che risulta già documentalmente in base ai messaggi scambiati tra le parti [cfr. doc. 1 ricorrente]. Il teste, infatti, si è limitato a dichiarare d'aver visto il ricorrente
≪fare il cameriere, nel senso che l'ho visto entrare e uscire dalla cucina e portare pietanze al tavolo≫. Dunque, dalla deposizione risulta che abbia lavorato presso Pt_1 il locale della società convenuta, sebbene non trovi conferma che egli abbia operato come cuoco.
4.1. Nondimeno, assume rilievo dirimente l'esito del giuramento decisorio deferito dal ricorrente, secondo le seguenti formule: «
1. Nego che sig. fu ingaggiato da come Parte_1 Controparte_1 cuoco per condurre la cucina del ristorante “Taiwan” di Via IV Novembre 56 a Poggio Terzarmata;
2. Nego che rapporto è iniziato giovedì 01.08.2024 e si è concluso martedì 10.09.2024 per decisione unilaterale e verbale della che intimò Controparte_1 al dipendente di non presentarsi più al lavoro perché le condizioni meteo impedivano all'azienda di lucrare a sufficienza sulle entrate;
3. Nego che l'accordo prevedeva un orario settimanale dal mercoledì alla domenica dalle 18.30 alle 24 o all'1 di notte, a seconda delle presenze dei clienti.
4. Nego che oltre alle serate al “Taiwan”, il ricorrente fu impiegato al Bar Teatro di Cormons per la festa dell'uva dal 20 al 22 settembre 2024 con orario dalle 14 alle 23;
5. Nego che l'accordo economico tra le parti fu di euro 1.500,00 al mese;
6. Nego che non pagò quanto dovuto e che a favore del Controparte_1 ricorrente residui un credito di euro 370,00»1. All'udienza del 17.09.2025, infatti, benché ritualmente invitata a comparire per prestare il giuramento, la parte convenuta è risultata assente, senza giustificazione. Nei limiti che si stanno per indicare, va allora fatta applicazione dell'art. 239 c.p.c., a mente del quale ≪la parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata….soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso≫.
4.2. In particolare, l'esito del giuramento consente di ritenere provato, in sintesi, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.08.2024 e che, in relazione ad esso, il ricorrente sia rimasto creditore della somma di euro 370,00. Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, se è vero che l'esito del giuramento conferma che il 10.09.2024 il ricorrente abbia ricevuto l'indicazione di non presentarsi più a lavoro, ciò che potrebbe configurare in astratto un licenziamento orale, è altrettanto vero che è provato che abbia di nuovo Pt_1 operato dal 20.09. al 22.09 e che ciò, in mancanza di diverse indicazioni dello stesso ricorrente, sia avvenuto in base allo stesso rapporto di lavoro sorto il 01.08.2024. Non è dato sapere le modalità con cui il rapporto, dopo quei giorni di lavoro dal 20.09 al 22.09, si sia esaurito, ma è da escludere che l'atto datoriale del 10.09 sia qualificabile come licenziamento, posto che la volontà di estromettere il lavoratore dal posto di lavoro è smentita insuperabilmente dalla prova della continuità di esso successivamente.
4.3. Ne deriva che la sussistenza del rapporto e il credito di euro 370,00 da esso derivante sono gli unici fatti costitutivi che vedono la convenuta soccombere. Non così per la domanda sul licenziamento, dal momento che il giuramento ha condotto alla prova di fatti tra loro divergenti – cessazione per volontà datoriale del rapporto e continuità di esso – così da precludere la sussunzione della fattispecie entro quella del licenziamento e, quindi, di concedere la reintegrazione sul posto di lavoro richiesta.
4.4. La domanda va dunque accolta nei limiti della condanna al pagamento di euro 370,00. Non rileva in senso opposto l'indeterminata quantificazione delle spettanze in base al Ccnl Pubblici Esercizi contenuta nelle conclusioni. Detto che l'accordo collettivo non è stato nemmeno allegato all'atto introduttivo, il ricorrente non s'è minimamente curato di sussumere le sue mansioni entro una declaratoria di riferimento, con ciò paralizzando ogni indagine volta a ricondurre la sua figura entro una di quelle contemplate dal Ccnl invocato. Al contempo, ed in ogni caso, il fatto provato insuperabilmente è che egli ha maturato un credito di euro 370,00, ciò che assorbe ogni ulteriore considerazione in merito alle differenze retributive rivendicate.
4.5. Non è dato pronunciarsi in ordine al danno previdenziale adombrato nelle conclusioni, mancando ogni puntuale allegazione in proposito.
* 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dell'inserimento nel ricorso di link ipertestuali utili all'accesso diretto ai documenti. L'importo deve essere versato, alla luce dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato [cfr. doc. 4 ricorrente], in favore di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 370,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 417,30, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Gorizia, 22 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ordinanza del 03.07.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 22/09/2025, alle ore 12.00 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparsa, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, l'avv. Venturini, in sostituzione dell'avv. Monai, la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 182/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 182/2025 promossa da:
rappresentato e difeso, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Carlo Monai, presso il cui studio è elettivamente domiciliat ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio sostenendo d'aver lavorato presso di essa, con CP_1 mansioni di cuoco, dal 01.08.2024 al 10.09.2024 e, successivamente, dal 20.09.2024 al 22.09.2024, con orario di lavoro dalle 18.30 alle 24.00 o all'01.00 e, nel periodo dal 20.09 al 22.09, dalle 14.00 alle 23.00, il tutto con l'accordo di una retribuzione mensile di euro 1.500,00. Ha quindi rappresentato d'essere rimasto creditore della somma di euro 370,00 e che, in realtà, il rapporto si sarebbe concluso per decisione unilaterale e verbale del datore di lavoro il 10.09.2024, quando gli sarebbe stato comunicato di non presentarsi più sul posto di lavoro. Ha quindi agito in giudizio formulando le seguenti conclusioni: «condannarsi la resistente alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, con liquidazione e condanna al pagamento delle spettanze retributive secondo il citato CCNL, oltre al risarcimento del danno da omessa contribuzione previdenziale, con rivalutazione ed interessi dalle singole scadenze al saldo e con integrale rifusione delle spese di lite»
2. La società non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testimoni e mercé il giuramento decisorio deferito dal ricorrente alla società, che all'udienza fissata per prestarlo è ingiustificatamente non comparsa. Di seguito il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni.
4. Così ricostruito l'iter processuale, va osservato che l'unico teste di cui il ricorrente ha chiesto l'escussione – - ha reso una deposizione Testimone_1 nient'affatto decisiva. Egli, invero, non s'è mostrato a conoscenza dei fatti di causa;
la sua deposizione ha consentito, al limite, di confermare che, effettivamente, tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo, ciò che risulta già documentalmente in base ai messaggi scambiati tra le parti [cfr. doc. 1 ricorrente]. Il teste, infatti, si è limitato a dichiarare d'aver visto il ricorrente
≪fare il cameriere, nel senso che l'ho visto entrare e uscire dalla cucina e portare pietanze al tavolo≫. Dunque, dalla deposizione risulta che abbia lavorato presso Pt_1 il locale della società convenuta, sebbene non trovi conferma che egli abbia operato come cuoco.
4.1. Nondimeno, assume rilievo dirimente l'esito del giuramento decisorio deferito dal ricorrente, secondo le seguenti formule: «
1. Nego che sig. fu ingaggiato da come Parte_1 Controparte_1 cuoco per condurre la cucina del ristorante “Taiwan” di Via IV Novembre 56 a Poggio Terzarmata;
2. Nego che rapporto è iniziato giovedì 01.08.2024 e si è concluso martedì 10.09.2024 per decisione unilaterale e verbale della che intimò Controparte_1 al dipendente di non presentarsi più al lavoro perché le condizioni meteo impedivano all'azienda di lucrare a sufficienza sulle entrate;
3. Nego che l'accordo prevedeva un orario settimanale dal mercoledì alla domenica dalle 18.30 alle 24 o all'1 di notte, a seconda delle presenze dei clienti.
4. Nego che oltre alle serate al “Taiwan”, il ricorrente fu impiegato al Bar Teatro di Cormons per la festa dell'uva dal 20 al 22 settembre 2024 con orario dalle 14 alle 23;
5. Nego che l'accordo economico tra le parti fu di euro 1.500,00 al mese;
6. Nego che non pagò quanto dovuto e che a favore del Controparte_1 ricorrente residui un credito di euro 370,00»1. All'udienza del 17.09.2025, infatti, benché ritualmente invitata a comparire per prestare il giuramento, la parte convenuta è risultata assente, senza giustificazione. Nei limiti che si stanno per indicare, va allora fatta applicazione dell'art. 239 c.p.c., a mente del quale ≪la parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all'udienza all'uopo fissata….soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso≫.
4.2. In particolare, l'esito del giuramento consente di ritenere provato, in sintesi, che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 01.08.2024 e che, in relazione ad esso, il ricorrente sia rimasto creditore della somma di euro 370,00. Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro, se è vero che l'esito del giuramento conferma che il 10.09.2024 il ricorrente abbia ricevuto l'indicazione di non presentarsi più a lavoro, ciò che potrebbe configurare in astratto un licenziamento orale, è altrettanto vero che è provato che abbia di nuovo Pt_1 operato dal 20.09. al 22.09 e che ciò, in mancanza di diverse indicazioni dello stesso ricorrente, sia avvenuto in base allo stesso rapporto di lavoro sorto il 01.08.2024. Non è dato sapere le modalità con cui il rapporto, dopo quei giorni di lavoro dal 20.09 al 22.09, si sia esaurito, ma è da escludere che l'atto datoriale del 10.09 sia qualificabile come licenziamento, posto che la volontà di estromettere il lavoratore dal posto di lavoro è smentita insuperabilmente dalla prova della continuità di esso successivamente.
4.3. Ne deriva che la sussistenza del rapporto e il credito di euro 370,00 da esso derivante sono gli unici fatti costitutivi che vedono la convenuta soccombere. Non così per la domanda sul licenziamento, dal momento che il giuramento ha condotto alla prova di fatti tra loro divergenti – cessazione per volontà datoriale del rapporto e continuità di esso – così da precludere la sussunzione della fattispecie entro quella del licenziamento e, quindi, di concedere la reintegrazione sul posto di lavoro richiesta.
4.4. La domanda va dunque accolta nei limiti della condanna al pagamento di euro 370,00. Non rileva in senso opposto l'indeterminata quantificazione delle spettanze in base al Ccnl Pubblici Esercizi contenuta nelle conclusioni. Detto che l'accordo collettivo non è stato nemmeno allegato all'atto introduttivo, il ricorrente non s'è minimamente curato di sussumere le sue mansioni entro una declaratoria di riferimento, con ciò paralizzando ogni indagine volta a ricondurre la sua figura entro una di quelle contemplate dal Ccnl invocato. Al contempo, ed in ogni caso, il fatto provato insuperabilmente è che egli ha maturato un credito di euro 370,00, ciò che assorbe ogni ulteriore considerazione in merito alle differenze retributive rivendicate.
4.5. Non è dato pronunciarsi in ordine al danno previdenziale adombrato nelle conclusioni, mancando ogni puntuale allegazione in proposito.
* 5. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dell'inserimento nel ricorso di link ipertestuali utili all'accesso diretto ai documenti. L'importo deve essere versato, alla luce dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato [cfr. doc. 4 ricorrente], in favore di quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 370,00, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
respinge per il resto il ricorso;
condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 417,30, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato. Gorizia, 22 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ordinanza del 03.07.2025.